25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 73/14 |
ACCORDO AMMINISTRATIVO
TRA LA COMMISSIONE EUROPEA E IL REGNO DI SPAGNA
(2006/C 73/06)
La Commissione europea, da un lato, e il Regno di Spagna, dall'altro,
viste le conclusioni adottate dal Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» dell'Unione europea, svoltosi il 13 giugno 2005, relative all'uso ufficiale di lingue aggiuntive al Consiglio ed eventualmente in altre istituzioni e organi dell'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli sforzi per avvicinare l'Unione ai cittadini richiedono che, per quanto possibile, sia agevolata ad essi e ai loro rappresentanti la comunicazione con le istituzioni nella loro lingua materna, elemento importante affinché possano identificarsi maggiormente con il progetto politico dell'Unione. |
(2) |
Nell'Unione esistono già lingue diverse da quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 1/1958 del Consiglio, aventi uno status riconosciuto dalla Costituzione di uno Stato membro sull'intero suo territorio o in una parte di esso, o il cui uso in qualità di lingua nazionale è autorizzato dalla legge, |
CONCORDANO di concludere il presente ACCORDO AMMINISTRATIVO per consentire l'uso ufficiale nell'Unione europea, oltre allo spagnolo o castigliano, delle altre lingue che in Spagna godono di uno status riconosciuto dalla Costituzione spagnola del 1978.
Prima clausola
I cittadini spagnoli, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in Spagna, hanno, nei termini previsti dal diritto spagnolo e a norma delle conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2005, la facoltà di indirizzare le comunicazioni scritte alla Commissione europea in una qualsiasi delle lingue che, conformemente all'ordine costituzionale spagnolo, sono ufficiali all'interno del territorio spagnolo.
1.1. |
Quando la lingua utilizzata non è lo spagnolo/castigliano, detta facoltà si esercita mediante la procedura seguente:
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1.2. |
Salvo il caso in cui i suoi servizi abbiano la capacità e la volontà di effettuare la traduzione, la Commissione restituisce al mittente le comunicazioni che le pervengono in lingue diverse dallo spagnolo/castigliano, aventi uno status riconosciuto ufficialmente in Spagna dalla Costituzione del 1978, che non sono corredate da una traduzione giurata in spagnolo/castigliano. In tale caso, la Commissione informa l'interessato del fatto che l'esercizio del suo diritto a rivolgersi all'istituzione e ad ottenere una risposta nella lingua di sua scelta deve avvenire mediante l'invio della comunicazione in tale lingua all'organismo designato a tal fine dal diritto spagnolo. |
1.3. |
Qualora il cittadino autore della comunicazione disponga di un termine per accogliere la risposta della Commissione e fermo restando quanto disposto al punto 1.1., la Commissione trasmette la risposta in spagnolo/castigliano direttamente al cittadino contemporaneamente all'invio all'organismo competente. Nella risposta, la Commissione ricorda al cittadino che il termine per accogliere la risposta decorre dalla data di ricevimento della stessa in spagnolo/castigliano. La Commissione invia una copia della risposta all'organismo competente affinché quest'ultimo possa fornire al cittadino una traduzione nella lingua di comunicazione; nella risposta, richiama l'attenzione del cittadino anche su questo fatto. La Commissione non è responsabile in alcun caso delle traduzioni; tale fatto sarà espressamente menzionato nel testo delle traduzioni. |
1.4. |
Qualora la Commissione debba rispondere entro un termine specifico, quest'ultimo decorre dal ricevimento del documento originale corredato dalla traduzione giurata in spagnolo/castigliano. Il termine cessa nel momento in cui la Commissione trasmette la risposta scritta in spagnolo/castigliano all'organismo competente designato dal diritto spagnolo o in cui trasmette direttamente all'interessato la risposta nella lingua del documento originale. |
1.5. |
Le parti del presente accordo amministrativo si impegnano ad adottare le misure necessarie per mantenere in ogni momento la riservatezza delle comunicazioni contemplate dal presente accordo, in particolare per quanto riguarda la traduzione effettuata dall'organismo competente designato dal diritto spagnolo. |
Seconda clausola
Per quanto riguarda la Commissione europea, il governo spagnolo si fa carico dei costi diretti o indiretti derivanti dall'applicazione del presente accordo amministrativo.
Una volta l'anno, i servizi competenti della Commissione chiedono alle autorità spagnole il rimborso delle spese sostenute, calcolate a prezzo convenuto in funzione del numero di pagine da essi tradotte conformemente alla procedura prevista dal presente accordo.
Disposizione finale
L'applicazione del presente accordo decorre dal momento in cui il governo spagnolo comunica al Segretariato generale della Commissione gli organismi che il diritto spagnolo ha designato come organismi competenti per l'effettuazione delle traduzioni di cui alla prima clausola.
Bruxelles, 21 dicembre 2005
La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna
Carlos BASTARRECHE
Ambasciatore
Rappresentante permanente
Catherine DAY
Segretario generale