Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 86/378/CEE del 24 luglio 1986 relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale /* COM/95/186 DEF - CNS 95/0117 */
Gazzetta ufficiale n. C 218 del 23/08/1995 pag. 0005
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/378/CEE del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (95/C 218/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 186 def. - 95/0117(CNS) (Presentata dalla Commissione il 19 giugno 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che in base all'articolo 119 del trattato ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro; che per retribuzione deve essere inteso il salario o il trattamento di base ordinario o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo; considerando che con la sua sentenza del 17 maggio 1990 nella causa C-262/88 Barber (1) c/Royal Exchange Assurance, la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosce che tutte le forme di pensioni professionali costituiscono un elemento di retribuzione ai sensi dell'articolo 119 del trattato; considerando che con la sentenza succitata qual è chiarita dalla sentenza del 14 dicembre 1993 nella causa C-110/91 Moroni (2), la Corte assume una chiara posizione sulla portata reale dell'articolo 119 del trattato, vale a dire che in maniera generale sono vietate le discriminazioni tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale, e non soltanto quando si tratta di fissare l'età pensionabile o quando una pensione professionale viene offerta come compensazione all'atto di un licenziamento per causa economica; considerando che in conformità del protocollo sull'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Maastricht dai dodici capi di Stato e di governo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione anteriori al 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o proposto un rimedio giuridico equivalente in base al diritto nazionale; considerando che con le sue sentenze del 28 settembre 1994 (3) nella causa C-57/93 Vroege e nella causa C-128/93 Fischer, la Corte ha stabilito che il protocollo sull'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al trattato sull'Unione europea, non ha alcun effetto sul diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale, che resta disciplinato dalla sentenza del 13 maggio 1986 nella causa 170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH contro Hartz (4) e che la limitazione degli effetti nell tempo della sentenza del 17 maggio 1990, nella causa C-262/88 Barber contro Guardian Royal Exchange Assurance Group non si applica al diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale; considerando che la Corte, con sua decisione del 6 ottobre 1993 nella causa C-109/91 Ten Oever (5), nonché con le sue sentenze del 14 dicembre 1993 nella causa C-110/91 Moroni e del 22 dicembre 1993 nella causa C-152/91 Neath (6) e del 28 settembre 1994 nella causa C-200/91 Coloroll (7), conferma che in conformità della sentenza del 17 maggio 1990, causa C-262/88 Barber, l'effetto diretto dell'articolo 119 del trattato può essere addotto ai fini dell'esigenza della parità di trattamento in materia di pensioni professionali soltanto per le prestazioni dovute per periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990, salvo per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giuridica o proposto un rimedio giuridico equivalente in base al diritto nazionale; considerando che con le sue sentenze del 6 ottobre 1993 nella causa C-109/91 Ten Oever e del 28 settembre 1994 nella causa C-200/91 Coloroll, la Corte ribadisce che la limitazione nel tempo della sentenza Barber si applica alle pensioni ai superstiti e che pertanto la parità di trattamento in materia può essere rivendicata soltanto rispetto ai periodi di occupazione posteriori al 17 maggio 1990, fatta salva l'eccezione per le persone che, prima di detta data abbiano intentato un'azione giudiziaria o prodotto un rimedio giuridico equivalente secondo il diritto nazionale applicabile; considerando peraltro che con la sua decisione del 22 dicembre 1992 nella causa C-152/91 Neath e con la sua decisione del 28 settembre 1994 nella causa C-200/91, Coloroll, la Corte precisa che i contributi dei lavoratori subordinati ad un regime pensionistico inteso a garantire una prestazione finale definita devono essere dello stesso importo per i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile poiché tali contributi rientrano nell'opera di applicazione dell'articolo 119 del trattato, mentre non può essere valutata alla luce dell'articolo 119 la disparità dei contributi dei datori di lavoro versati nel quadro dei regimi a prestazioni definite finanziate mediante capitalizzazione, derivanti dall'impiego di fattori attuariali differenti a seconda del sesso; considerando che con le sue sentenze del 28 settembre 1994 (1), nella causa C-408/92 Smith e nella causa C-28/93 Van den Akker, la Corte precisa che l'articolo 119 del trattato osta a che un datore di lavoro, il quale adotti i necessari provvedimenti per conformarsi alla sentenza del 17 maggio 1990 nella causa (C-262/88) Barber, porti l'età pensionabile delle donne a livello di quella degli uomini per quanto riguarda i periodi di occupazione compresi tra il 17 maggio 1990 e la data di entrata in vigore di detti provvedimenti; considerando che invece per i periodi di occupazione posteriori a detta data l'articolo 119 non gli vieta di procedere in maniera siffatta; che per i periodi di occupazione anteriori al 17 maggio 1990 il diritto comunitario non imponeva alcuna obbligazione tale da giustificare provvedimenti intesi a ridurre a posteriori i vantaggi di cui le donne avevano beneficiato; considerando che con sentenza del 28 settembre 1994 nella causa C-200/91 Coloroll, la Corte precisa che le prestazioni supplementari derivanti dai contributi versati a titolo puramente volontario dai lavoratori subordinati non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 119 del trattato; considerando che la Commissione con il suo Terzo programma d'azione a medio termine (1991/95) (2), per la parità di opportunità tra gli uomini e le donne mette l'accento nuovamente, fra le azioni previste, sull'adozione di provvedimenti appropriati per tener conto delle conseguenze della sentenza pronunciata nella causa C-262/88 Barber del 17 maggio 1990; considerando che questa sentenza implica necessariamente la parziale invalidità di talune disposizioni della direttiva 86/378/CEE del Consiglio (3), per quanto riguarda i lavoratori subordinati; considerando che l'articolo 119 del trattato è direttamente applicabile e può essere invocato davanti a giudici nazionali e questo avverso qualunque datore di lavoro sia esso una persona privata o una persona giuridica di diritto pubblico e che spetta a detti giudici nazionali garantire la tutela dei diritti che questa disposizione conferisce ai singoli; considerando tuttavia che per ragioni di certezza giuridica risulta necessaria una modifica della direttiva 86/378/CEE per adeguarne le disposizioni interessate dalla giurisprudenza Barber, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva n. 86/378/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 1. Sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE aventi lo scopo di fornire ai lavoratori subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa. 2. La presente direttiva non si applica: a) ai contratti individuali dei lavoratori autonomi; b) ai regimi dei lavoratori autonomi che hanno un solo membro; c) nel caso dei lavoratori subordinati, ai contratti di assicurazione di cui non sia parte il datore di lavoro; d) alle disposizioni facoltative dei regimi professionali offerte individualmente ai partecipanti per garantire loro: - o prestazioni complementari; - o la scelta della data da cui decorrono le prestazioni normali dei lavoratori autonomi o la scelta fra più prestazioni». 2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 La presente direttiva si applica alla popolazione attiva compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria, e le persone in cerca di lavoro - ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi lavoratori». 3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 1. Tra le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso, in particolare tramite riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia per: a) definire le persone ammesse a partecipare ad un regime professionale; b) fissare il carattere obbligatorio o facoltativo della partecipazione ad un regime professionale; c) prevedere norme differenti per quanto riguarda l'età di accesso al regime o per quanto riguarda la durata minima di occupazione o di affiliazione al regime per ottenerne le prestazioni; d) prevedere norme differenti, salvo nella misura prevista alle lettere h) e i), per il rimborso dei contributi nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto alle condizioni che gli garantiscono un diritto differito alle prestazioni a lungo termine; e) fissare condizioni differenti per la concessione delle prestazioni o fornire queste ultime esclusivamente ai lavoratori di uno dei due sessi; f) imporre limiti di età differenti per il collocamento a riposo; g) interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità o di congedo per motivi familiari prescritti legalmente o convenzionalmente e retribuiti dal datore di lavoro; h) fissare livelli differenti per le prestazioni, salvo se necessario per tener conto di elementi di calcolo attuariali che sono differenti per i due sessi nel caso di prestazioni definite in base ai contributi; i) fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori; fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro salvo: - nel caso di regimi a contributi definiti quando si persegue lo scopo di perequare o ravvicinare gli importi delle prestazioni pensionistiche basate su detti contributi; - nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, quando i contributi dei datori di lavoro sono destinati a integrare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle prestazioni definite; j) prevedere norme differenti o applicabili unicamente ai lavoratori di un solo sesso, salvo nella misura prevista alle lettere h) e i), per quanto riguarda la garanzia o il mantenimento del diritto a prestazioni differite nel caso in cui il lavoratore lasci il regime. 2. Quando l'erogazione di prestazioni in base alla presente direttiva è lasciata a discrezione degli organi di gestione del regime, questi ultimi devono rispettare il principio di parità di trattamento». 4) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le disposizioni dei regimi professionali dei lavoratori autonomi contrarie al principio della parità di trattamento siano rivedute entro il 1° gennaio 1993. 2. La presente direttiva non osta al fatto che i diritti e gli obblighi relativi ad un periodo di affiliazione ad un regime professionale dei lavoratori autonomi anteriore alla revisione di tale regime rimangano disciplinati dalle disposizioni del regime in vigore nel corso di tale periodo». 5) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 9 Per quanto riguarda i regimi dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda: a) la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni, a loro scelta: - fino alla data alla quale tale parità è realizzata nei regimi legali; - o al più tardi fino a quando una direttiva imporrà tale parità; b) le pensioni ai superstiti finché una direttiva imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia; c) l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), primo comma per tener conto degli elementi differenti di calcolo attuariale, al più tardi fino alla scadenza di un termine di tredici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva». Articolo 2 1. Qualunque misura di recepimento della presente direttiva, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, deve ricomprendere tutte le prestazioni derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990, e avrà effetto retroattivo a tale data salvo per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano proposto azione in giustizia un rimedio giuridico equivalente in base al diritto. In questo caso le misure di recepimento dovranno avere effetto retroattivo alla data dell'8 aprile 1976 (ovvero, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data in cui l'articolo 119 del trattato è divenuto applicabile sul loro territorio) e debbono comprendere tutte le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri la cui adesione sia successiva al 17 maggio 1990, questa data è sostituita da quella del 1° gennaio 1994. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per agire di diritto interno, opponibili ai lavoratori che fanno valere il loro diritto alla parità di trattamento nell'ambito di un regime pensionistico professionale, purché non siano meno favorevoli per questo tipo di azioni che per le analoghe azioni di natura interna e non rendano impossibile nella pratica l'esercizio del diritto comunitario. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione sull'applicazione della direttiva stessa. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) Racc. 1990 I, pag. 1889. (2) Racc. 1993 I, pag. 6591. (3) Racc. 1994, pag. 4541 e Racc. 1994 I, pag. 4583. (4) Racc. 1986 I, pag. 1607. (5) Racc. 1993 pag. 4879. (6) Racc. 1993 pag. 6953. (7) Racc. 1994 I, pag. 4389. (1) Racc. 1994 I, pag. 4435 e Racc. 1994 I, pag. 4527. (2) GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag 1. (3) GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40.