Proposta di Regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee /* COM/97/0163 DEF - CNS 97/0123 */
Gazzetta ufficiale n. C 160 del 27/05/1997 pag. 0008
Proposta di Regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (97/C 160/11) COM(97) 163 def. - 97/0123(CNS) (Presentata dalla Commissione il 22 aprile 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, vista la proposta della Commissione presentata previo parere del Comitato dello statuto, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere della Corte di giustizia, visto il parere della Corte dei conti, considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, da ultimo modificato dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. . . . stabilisce all'allegato II, articolo 1, la durata del mandato dei membri titolari ed eventualmente dei membri supplenti del comitato del personale; considerando che è opportuno modificarne la durata, attualmente fissata ad un massimo di due anni, in una durata massima di tre anni allo scopo di consentire una modulazione più ampia del mandato della rappresentanza del personale; considerando che non è tuttavia opportuno modificare la durata minima del mandato dei membri titolari e supplenti del Comitato del personale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, sezione 1 dell'allegato II dello statuto, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti per tre anni. Tuttavia, l'istituzione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore e decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.