Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione sul piano di azione per la libera circolazione dei lavoratori»
Gazzetta ufficiale n. C 235 del 27/07/1998 pag. 0082
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione sul piano di azione per la libera circolazione dei lavoratori» (98/C 235/19) La Commissione, in data 2 dicembre 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione di cui sopra. La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Vinay, in data 15 maggio 1998. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 maggio 1998, nel corso della 355a sessione plenaria, con 85 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. La libera circolazione dei lavoratori è uno dei cardini del concetto di mercato unico, e l'effettiva e piena praticabilità di questo diritto assumerà un'importanza sempre maggiore con la definitiva attuazione dell'Unione economica e monetaria. 1.2. La Comunicazione della Commissione, che presenta un piano d'azione, è basata sulla relazione del Gruppo di alto livello, presieduto da Simone Veil, riguardante la circolazione delle persone, costituito nel 1996, che ha concluso i lavori presentando le sue osservazioni e proposte il 18 marzo 1997. 1.3. La normativa che regola la libera circolazione è ancora sostanzialmente, pur con gli aggiornamenti successivi, quella del 1968, perché le proposte di modifica formulate dalla Commissione nel 1989 e 1990 non sono state recepite dal Consiglio. 1.4. Secondo il Gruppo di alto livello, questa normativa è ormai insufficiente e inadeguata ed ha bisogno di ampie revisioni e integrazioni, anche sulla base dei ripetuti pronunciamenti della Corte di giustizia europea che ha prodotto in questi decenni un'articolata giurisprudenza su queste tematiche. 1.5. La strategia disegnata dal piano d'azione si propone d'intervenire in cinque direzioni: - migliorare e adattare le norme; - rendere più trasparente il mercato del lavoro; - rafforzare la responsabilità e la collaborazione; - migliorare la conoscenza e la visibilità del diritto alla libera circolazione; - realizzare progetti innovativi. 1.6. Tra le norme attuative sulle quali è prioritariamente necessario intervenire per garantire il godimento della libera circolazione dei lavoratori, un particolare rilievo spetta alla regolamentazione del diritto di residenza, ai diritti della famiglia, alle questioni relative all'uguaglianza di trattamento in genere e, specificatamente, sotto il profilo fiscale e di previdenza sociale. 1.7. Il mercato del lavoro per svilupparsi effettivamente in un'ottica di mercato interno all'Unione deve essere corredato da una diffusione ampia di informazioni ai cittadini ed alle aziende, nonché da un potenziamento della collaborazione tra i servizi pubblici di collocamento (SPC) di tutti i paesi e la rete Eures. 1.7.1. Particolare attenzione va rivolta alle zone frontaliere, dove è più intenso lo sviluppo della mobilità del lavoro e dove i problemi relativi a collocamento, trattamento previdenziale, regime fiscale hanno una ricaduta più diffusa. 1.8. La collaborazione tra gli Stati membri per garantire la completa attuazione delle normative e per facilitare problemi e conflitti in materia di libera circolazione dei lavoratori va quindi intensificata e potenziata, destinando a questo scopo specifiche strutture. 1.9. Per diffondere una migliore conoscenza e una maggiore consapevolezza dei diritti la Commissione propone azioni specifiche, tra cui seminari e pubblicazioni periodiche, dirette ai cittadini, agli operatori del diritto e alle amministrazioni pubbliche. 1.10. Infine, si vuole stimolare la presentazione di progetti innovativi, a sostegno della libera circolazione dei lavoratori, da finanziare a norma dell'articolo 6 del regolamento del FSE. 2. Considerazioni generali 2.1. Il Comitato accoglie favorevolmente il «Piano di azione» e invita la Commissione ad introdurre rapidamente provvedimenti specifici in accordo con le osservazioni e le conclusioni del Gruppo di alto livello. 2.2. Di fatto, un'economia sempre più internazionalizzata, la stessa affermazione di un'Unione europea sempre più grande e senza frontiere, la necessità di trovare lavoro o di migliorare la carriera fuori dal proprio paese, spingono un numero crescente di persone a trascorrere periodi più o meno lunghi della propria vita lavorativa o di studio in altri paesi. 2.3. Sul piano sociale non si può trascurare cosa tutto ciò comporti sia per quanto riguarda diritti, fiscalità, opportunità di lavoro, regimi di assistenza sociale, ma anche per quanto attiene ai destini del gruppo familiare del lavoratore migrante, che non può essere certo sottoposto a vincoli che ne alterino la composizione ed i rapporti. 2.4. Vi sono, quindi, problemi ineludibili ed urgenti, ma il ritardo nell'aggiornamento della normativa per favorire la mobilità dei lavoratori riconoscendone diritti e tutele, dimostra la complessità della questione. Si impone quindi, da un lato, uno sforzo comune di volontà, dall'altro, la disponibilità a ricercare soluzioni concrete e soddisfacenti per tutti. 2.5. La circolazione dei lavoratori coinvolge prevalentemente professionalità elevate o determinate categorie di lavoratori quali ad esempio addetti all'edilizia, alla ristorazione e al settore alberghiero. D'altro canto vi sono ormai nuove motivazioni legate sia ad esigenze di tirocinio o ad esperienze di volontariato, sia a ricerca di occupazione. 2.6. Una sempre più alta concentrazione di mobilità intracomunitaria si sviluppa poi nelle regioni frontaliere, che si trovano così a dover affrontare direttamente situazioni problematiche e alcune questioni di grande rilevanza, come quelle di carattere previdenziale e fiscale. 2.7. Inoltre va tenuto conto della presenza di milioni di lavoratori di paesi terzi in tutta l'Unione: anche per essi si pone il problema dei diritti e delle tutele. 2.8. Alla luce di queste considerazioni è significativo che il Gruppo di alto livello abbia esaminato l'attuazione reale del principio fondamentale della libertà di circolazione delle «persone». Di conseguenza potrebbero sembrare troppo restrittivi lo scopo e l'obiettivo del «Piano di azione» della Commissione per la libera circolazione dei «lavoratori». Il «Piano di azione» tuttavia è diretto verso un riconoscimento più ampio del termine «lavoratori» in applicazione del principio fondamentale della libera circolazione sancito dal Trattato sull'UE. 2.8.1. Il Comitato è sensibile all'approccio della Commissione di tentare in maniera pragmatica di focalizzare e sviluppare gli strumenti comunitari che riguardano la libera circolazione dei lavoratori, ma considera necessario uno sforzo parallelo per collegare questa iniziativa ad un impegno più sostenuto verso una libertà di circolazione nell'Unione per tutti i cittadini europei - con una particolare attenzione anche per le problematiche dei portatori di handicap - e inoltre per le persone provenienti da paesi extracomunitari legalmente residenti in uno Stato membro (). Bisogna costruire un ponte tra i diritti dei lavoratori, il loro aquis comunitario, e quelli dei cittadini, tra i diritti sociali e quelli civili. 2.9. In definitiva la completa eliminazione degli ostacoli riguardanti la libertà di circolazione e di residenza dei cittadini europei, e non solo dei lavoratori, rappresenta una priorità politica, sociale ed economica. Per questo il Comitato chiede al Consiglio di prendere, al più presto, tutte le decisioni necessarie per raggiungere questo obbiettivo. 2.9.1. Il Comitato inoltre auspica che in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale venga esteso il criterio della maggioranza qualificata all'interno del meccanismo decisionale del Consiglio, come avviene per altre questioni riguardanti il mercato unico. 2.9.2. Il Comitato auspica quindi che all'iniziativa della Commissione si accompagni un superamento delle difformità di posizioni espresse in passato dagli Stati membri. 2.10. Va comunque sostenuto il tentativo della Commissione di allargare il significato applicativo dell'articolo 48 del Trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori. Il Comitato approva in particolare il tentativo della Commissione di migliorare ed estendere il riconoscimento del diritto di residenza delle persone in cerca di lavoro in un altro Stato membro e di rafforzare il diritto alla riunificazione delle famiglie per coloro che si sono stabiliti in un altro paese dell'UE. Tali provvedimenti dovrebbero essere accompagnati da diritti ed obblighi civici complementari che permettano agli interessati di partecipare pienamente nella società e nella comunità dove vivono. 2.10.1. Al tempo stesso, il Comitato è consapevole che il quadro giuridico necessario per sostenere una tale libertà di circolazione costituisce solamente un primo passo nell'eliminazione delle barriere che si oppongono alla mobilità. Nonostante i progressi compiuti al riguardo nel corso degli anni, alcuni comportamenti protezionistici che limitano la libera circolazione attraverso l'UE sono in realtà ancora consistenti. Sussistono pratiche nazionali che, come sottolinea il Gruppo di alto livello, impediscono a cittadini provenienti da un altro paese UE di avere accesso agli impieghi del settore pubblico, malgrado i diritti previsti dal Trattato e affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Si tratta di situazioni che andranno definitivamente superate. 2.10.2. Le formalità amministrative riguardanti le registrazioni di residenza, la previdenza sociale e la fiscalità sono spesso disincentivi alla libera circolazione. Il periodo di tempo per trattare i reclami e superare gli ostacoli alla libera circolazione è approssimativamente di quattro anni e non consente soluzione puntuale ai problemi, per cui sarebbero opportuni meccanismi accelerati di soluzione delle vertenze. 2.10.3. Ci sono carenze e ritardi nel riconoscimento reciproco di qualifiche, formazione ed esperienza professionale, e inoltre le pensioni integrative «trasferibili» sono ben lunghi da essere la norma. Non si è ancora diffusa la consapevolezza della potenzialità di una forza lavorativa multiculturale e multilinguistica che offrirebbe un significativo vantaggio competitivo, sia nel mercato interno, sia nel mercato globale. Bisogna riconoscere tuttavia che la sfida delle conoscenze linguistiche costituisce un consistente ostacolo alla libera circolazione europea. 2.11. In mancanza di una libera circolazione meglio regolata, strutturata e operativa a livello comunitario, si rischia una concorrenza nell'ambito del mercato interno che può essere destabilizzante. Si sono infatti manifestati esempi di «dumping sociale» con l'utilizzazione, non regolata dalla direttiva sui lavoratori distaccati, di manodopera trasferita ad un altro Stato membro tramite un'operazione di subappalto. Queste pratiche rischiano di suscitare misure nazionali che minaccerebbero il diritto individuale alla libera circolazione. 2.12. Il Comitato ricorda che per quanto riguarda i futuri ampliamenti dell'UE i movimenti di manodopera che possono verificarsi nelle fasi di preadesione e di transizione, dovranno essere regolati attraverso un loro adeguato inserimento nei relativi accordi e trattati. 2.13. Il Comitato inoltre appoggia la proposta del Gruppo di alto livello di conferire ad un unico Commissario il mandato per coordinare tutte le questioni relative alla libera circolazione. 2.14. Va infine sottolineato come l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione, attraverso l'affinamento e l'adeguamento di strumenti comunitari e tramite un'appropriata cooperazione tra gli Stati membri non solo favorisce l'emergere di una Europa più solidale, ma, soprattutto è un fattore determinante per il rafforzamento delle basi dell'«Europa sociale». 3. Osservazioni particolari a) Migliorare e adattare le norme 3.1. È anzitutto necessario superare le lacune giuridiche che pongono in una situazione amministrativa incerta quei cittadini dell'Unione che intendano cercare lavoro in un paese diverso da quello di abituale residenza, così come è opportuno superare la prassi dei rinnovi a breve termine per coloro che abbiano legalmente soggiornato in uno Stato dell'Unione per più periodi, quando il cumulo di tali soggiorni superi la durata di un anno. Ciò è necessario non solo per realizzare una più trasparente e coerente interpretazione del diritto alla libera circolazione, ma anche per rafforzare la lotta contro il lavoro nero o sommerso. 3.1.1. Il Comitato concorda quindi con l'intenzione della Commissione di modificare in questo senso la Direttiva 360/68/CEE, come d'altra parte in questi anni ha suggerito la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. 3.1.2. Più in generale il Comitato sottolinea come sia importante evitare che la norma comunitaria si dimostri continuamente inadeguata rispetto alle sentenze della Corte di giustizia. La giurisprudenza derivante dai pronunciamenti della Corte deve costituire un ulteriore stimolo per portare a rapido compimento tutte le integrazioni e gli adeguamenti che si rendono necessari. Pertanto l'approvazione del documento della Commissione assume un valore politico che supera quello, pur rilevante, dei singoli punti presi in esame. 3.2. In merito alla questione delle ricomposizioni familiari, da cui discende ovviamente anche la parità di trattamento e inserimento sociale di tutti coloro che compongono il nucleo familiare, la proposta della Commissione è in sostanza l'estensione del riconoscimento di quel diritto che è proprio dei nuclei familiari a mantenere la loro unità, non solo per i vincoli affettivi, ma anche per gli eventuali obblighi di assistenza che prescindono dall'autosufficienza economica, per cui il Comitato è, naturalmente, favorevole. 3.2.1. Molte delle questioni succitate discendono dal Regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui revisione appare fondamentale per attuare in maniera più completa il diritto alla libera circolazione. In attesa di conoscere come la Commissione formulerà le nuove norme, il Comitato attribuisce un grande valore a quanto verrà inserito per garantire al lavoratore migrante ed alla sua famiglia la piena uguaglianza di trattamento e la completa integrazione nello Stato membro ospitante. 3.2.2. Il Comitato ritiene in particolare che vada tradotta in modifiche del citato Regolamento (CEE) n. 1612/68 la costante giurisprudenza della Corte relativamente all'uguaglianza di trattamento sul piano sociale, economico, fiscale e culturale per tutti i lavoratori migranti e per i loro familiari, in attuazione piena dei diritti di cittadinanza. 3.2.3. Il Comitato riconosce anche il particolare valore sociale della proposta del Gruppo di alto livello di eliminare i visti per i cittadini di paesi terzi che siano familiari di un lavoratore UE e ricorda di essersi già espresso in questo senso. 3.3. Per i lavoratori frontalieri, particolare rilievo hanno i problemi riguardanti: - la sicurezza sociale, per i differenti criteri di concessione delle prestazioni, nel caso di invalidità, indennità di disoccupazione, prestazioni sanitarie al lavoratore e ai suoi familiari, etc.; - il trattamento fiscale, per la sovrapposizione dei regimi dello Stato di residenza e di quello di lavoro. 3.3.1. Il documento della Commissione non fornisce chiarimenti sugli strumenti da adottare per dare risposte ai frontalieri in materia di sicurezza sociale, ma si limita ad affermare che «occorre adottare norme specifiche» e che nel corso del 1998 sarà presentata una proposta al Consiglio per la riforma e la semplificazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71. Il Comitato resta in attesa di conoscere in dettaglio le proposte della Commissione in merito. 3.3.2. Quanto ai regimi fiscali, in mancanza di una precisa competenza comunitaria, le regolamentazioni sono decise dalle convenzioni bilaterali tra i vari Stati, con l'unica indicazione proveniente dall'articolo 220 del Trattato di evitare la doppia imposizione. Il Comitato suggerisce alla Commissione di verificare in maniera approfondita il funzionamento di queste convenzioni fiscali, con lo scopo di elaborare una convenzione-modello da proporre agli Stati membri. 3.4. I motivi per mettere mano alla riforma del Regolamento (CEE) n. 1408/71 sono molteplici e c'è più in generale una esigenza di semplificazione e migliore coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione, tenendo conto delle mutate condizioni sociali, economiche e di costume. 3.4.1. Il Comitato coglie l'occasione per raccomandare che la semplificazione avvenga nel pieno rispetto dei diritti acquisiti da ciascun lavoratore e delle peculiarità di ogni contesto socioeconomico nazionale e di categoria, permettendo al lavoratore di godere della sommatoria piena dell'anzianità e la salvaguardia delle qualifiche professionali della sua carriera lavorativa. In definitiva la semplificazione dovrà consentire di rendere più facile la libera circolazione, avendo come obiettivo la parità di trattamento tra tutti i cittadini. 3.4.2. Nelle operazioni di ammodernamento, tenendo conto dell'ampio numero di sistemi nazionali coordinati, adeguando alla giurisprudenza della Corte di giustizia i diversi aspetti del regolamento, vanno superate le difficoltà che attualmente sussistono in relazione alla unicità della legislazione applicabile, vanno rimodulate determinate disposizioni come quelle sulla disoccupazione, vanno inserite misure comunitarie ancora mancanti come quelle relative ai destinatari delle direttive sul diritto di soggiorno e ambiti sinora esclusi come quelli relativi ai prepensionamenti e ai regimi speciali per il pubblico impiego. 3.4.3. Al più presto poi dovranno essere definiti gli accordi tra UE e paesi terzi particolarmente coinvolti nella mobilità dei lavoratori, a partire dalla Svizzera, ma anche con tutti i paesi minori, al fine di superare le lacune che ancora oggi permangono. 3.4.4. Il Comitato ribadisce inoltre quanto affermato di recente nel parere sulla comunicazione della Commissione «Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'UE» (), una migliore e più efficace protezione sociale può contribuire a promuovere e rafforzare i risultati economici. 3.5. Il Comitato sostiene anche la proposta della Commissione di modifica al Regolamento (CEE) n. 1408/71 per rafforzare e migliorare lo status giuridico dei lavoratori di paesi terzi legalmente residenti nell'Unione, presentata formalmente lo scorso novembre contestualmente al piano di azione (). 3.5.1. Il Comitato si è già espresso positivamente () in questo senso, rilevando che l'approvazione del regolamento, oltre che attuare i principi di non discriminazione, rappresenta uno strumento contro il lavoro illegale e clandestino. 3.6. La Commissione richiama la proposta di direttiva sulle pensioni integrative. Su questa il Comitato ha dato parere favorevole (), pur considerandola solo un primo passo verso l'obiettivo della completa libertà di circolazione nel campo delle pensioni integrative. 3.6.1. È opportuno infatti ribadire che la proposta riguarda principalmente i lavoratori temporaneamente distaccati. Non risolve diversi problemi importanti per la completa trasferibilità delle pensioni integrative, come quello degli anni contributivi minimi, le difficoltà di trasferimento di diritti acquisiti, il trattamento fiscale. 3.6.2. Il Comitato tiene conto della grande varietà di normative nazionali sulla materia, ma considera le pensioni integrative una realtà operante nel complesso dei Paesi UE anche in ragione della compressione avvenuta nei sistemi pensionistici pubblici. 3.7. Una più facile e intensa circolazione dei lavoratori può essere assicurata anche da una migliore istruzione e formazione. L'impegno della Commissione in questa direzione si è già tradotto in un Libro verde () che individua «gli ostacoli alla mobilità transnazionale» dal punto di vista linguistico, della scarsità di informazione e della poca disponibilità delle imprese ad accogliere giovani in formazione, e sul quale il Comitato si è già espresso (). 3.7.1. Va attribuita una grande importanza al miglioramento delle conoscenze linguistiche di ogni cittadino e si coglie l'occasione per insistere sulla necessità di potenziare tutti i programmi comunitari che hanno l'obiettivo di diffondere il multilinguismo e gli scambi culturali, in particolare i programmi Socrates e Leonardo. 3.7.2. Per quanto riguarda gli strumenti che facilitino la mobilità europea degli apprendisti il Comitato è favorevole e si è anche già espresso sulla promozione dei «percorsi europei di formazione». 3.7.3. Si raccomanda quindi che la Commissione e gli Stati membri si adoperino per realizzare una vera mobilità non solo degli studenti, ma anche degli apprendisti e di quanti seguono percorsi formativi che valorizzino la dimensione transnazionale, con diritti equivalenti a quelli di chi già esercita la libera circolazione, sulla base dall'Articolo 48 del Trattato. 3.7.4. Infine a conclusione di queste osservazioni non possono essere tralasciati l'urgente bisogno di misure per superare ostacoli e carenze che ancora permangono rispetto al riconoscimento di diplomi, di qualifiche tecnico professionali, delle stesse esperienze professionali e la necessità di un costante lavoro di monitoraggio sugli sviluppi in corso in ciascuno Stato membro ed a livello comunitario, anche con il contributo delle parti sociali. b) Mercato del lavoro: gestione, collaborazione, informazione 3.8. Il diritto alla libera circolazione deve essere considerato anche nel contesto di una strategia comune per l'occupazione e nel quadro di una politica attiva del mercato del lavoro. Dal 1994 opera la rete Eures ed il suo ruolo, anche sulla base dell'evoluzione tecnologica ed operativa sin qui avvenuta, appare di grande rilievo, come stimolo e strumento per migliorare la collaborazione tra gli uffici pubblici del collocamento dei vari paesi, oltre che come collettore di dati da un'ampia gamma di soggetti, e come fornitore di servizi di consulenza. La rete Eures andrebbe però estesa e rafforzata, facendola conoscere maggiormente, accrescendo e migliorando la qualità e la quantità delle informazioni diffuse, per esempio per fornire ai lavoratori notizie e strumenti che facilitino il loro inserimento nel contesto in cui svolgeranno la loro attività, ed anche aprendo, con specifiche procedure, la possibilità per i lavoratori di immettere in rete i loro curricula professionali. 3.8.1. Eures non può limitarsi allo scambio di informazioni su offerta e domanda di lavoro, ma deve avere un ruolo attivo di promozione nella formazione professionale in particolare per i frontalieri, nell'accessibilità al mercato del lavoro e nelle tematiche dell'assistenza sociale. 3.8.2. Il Comitato sottolinea il ruolo importante che Eures può svolgere anche per superare alcuni ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. Si insiste anche perché nella rete venga valorizzato e rafforzato il ruolo delle parti sociali, che sono soggetti ineludibili del dialogo e della concertazione sui problemi dell'occupazione. Le parti sociali possono concorrere, in particolare nelle regioni frontaliere, alla soluzione dei problemi che riguardano i lavoratori che si recano fuori dal proprio paese, ma è opportuno che la Commissione recepisca la richiesta già avanzata da numerosi CSI (Consigli sindacali interregionali) di un utilizzo più efficace e continuo dei comitati consultivi esistenti. Sul ruolo delle parti sociali in queste ed altre materie il Comitato ha già espresso una raccomandazione che è opportuno rinnovare in questa sede, sollecitandone la partecipazione non occasionale nei programmi e nelle iniziative comunitarie (). 3.8.3. La Commissione intende promuovere azioni specifiche d'informazione dirette ai cittadini, ai soggetti del mercato del lavoro, agli operatori del diritto e alle amministrazioni pubbliche per diffondere la conoscenza del diritto alla libera circolazione. Anche a questo riguardo si pone un problema di potenziamento della rete Eures, come pure di designazione e di ruolo degli euroconsiglieri. 3.8.4. Tra le varie proposte del piano d'azione per potenziare e migliorare l'informazione sulle opportunità di lavoro a livello europeo, si ritiene opportuno il rafforzamento della collaborazione dei servizi di collocamento, anche attraverso Internet. 3.8.4.1. Come raccomandato anche dal Gruppo di alto livello, una migliore collaborazione tra le amministrazioni nazionali potrebbe risolvere molti problemi relativi alla circolazione dei lavoratori. La Commissione intende proporre agli Stati membri l'istituzione di «punti di contatto» nelle Amministrazioni, che siano interlocutori diretti della Commissione stessa per i problemi specifici e più urgenti che ostacolano la libera circolazione. Il Comitato concorda, ma ritiene che l'eventuale istituzione di punti di contatto speciali per i lavoratori migranti debba realizzarsi all'interno della rete Eures per evitare il rischio di sovrapposizioni. Questioni derivanti dall'accesso al lavoro pubblico, o relative all'erogazione delle prestazioni sociali o al diritto alla riunificazione contributiva dovranno trovare in questa sede soluzioni rapide ed efficaci. 3.8.4.2. La Commissione propone la fusione in una unica struttura dei due Comitati consultivi sulla libera circolazione e sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, per migliorarne l'efficienza e l'efficacia. Il Comitato condivide la proposta purché si accompagni ad una potenziata capacità operativa e renda più concretamente efficace il rapporto tra le parti sociali e la Commissione. 3.8.5. È indubbiamente opportuno intraprendere iniziative per diffondere tra i cittadini dell'UE una più capillare e approfondita conoscenza del diritto alla libera circolazione, ma sarebbe utile anche una migliore conoscenza qualitativa di come tale diritto venga attualmente esercitato. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione approfondisse con opportune analisi la situazione della circolazione dei lavoratori, con una particolare attenzione a livelli di qualificazione, fasce retributive, tipologia di attività, considerando che anche la relazione del Gruppo di alto livello si è soffermata su questo importante elemento di valutazione, sottolineando l'esigenza di una gestione previsionale delle qualifiche che l'andamento del mercato del lavoro renderà necessarie (). 3.8.6. Per sviluppare le possibilità di occupazione attraverso la mobilità dei lavoratori, il piano di azione prevede l'utilizzazione di finanziamenti del FSE, articolo 6, per progetti innovativi di sostegno alla formazione o riconversione professionale e assistenza ai giovani in cerca di lavoro. 3.8.7. Approvando questa iniziativa, che vuole offrire nuove opportunità di promozione dell'occupazione rimuovendo nello stesso tempo gli ostacoli alla circolazione, il Comitato raccomanda che questi progetti non siano iniziative a sé stanti, ma vengano definiti all'interno di una strategia organica e integrata, in modo da avere un impatto strutturante sui sistemi nazionali. Tuttavia si rileva che attivando delle sinergie tra programmi Eures ed Interreg, si otterrebbero già collegamenti efficaci tra formazione e mercato del lavoro. Come pure, importanti opportunità possono derivare da un rafforzamento di sinergie tra Eures e gli altri programmi comunitari. 4. Il Comitato, per la sua profonda convinzione sull'importanza dell'affermazione sostanziale del diritto alla libera circolazione, intende contribuire attivamente anche alla preparazione della Conferenza europea sulla circolazione dei lavoratori, prevista nell'anno in corso, in occasione del trentesimo anniversario del Regolamento del 1968. 4.1. Il Comitato invita la Commissione e il Consiglio a perseguire con determinazione ogni iniziativa che contribuisca a rendere il diritto alla libera circolazione concretamente e completamente agibile, mediante tutte le iniziative che si renderanno opportune, al fine di farne un diritto reale per l'insieme dei cittadini. 4.2. Il Comitato sottolinea infine come la libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini, attraverso le necessarie misure sia sul piano normativo che del mercato del lavoro, faccia parte degli obiettivi da conseguire per un mercato unico pienamente funzionante. Bruxelles, 28 maggio 1998. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS () Parere del Consiglio sul diritto di viaggiare all'interno della Comunità per i cittadini dei paesi terzi» - GU C 153 del 28.5.1996. () GU C 73 del 9.3.1998. () GU C 6 del 10.1.1998. () Parere sulla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda la sua estensione ai cittadini di paesi terzi» - GU C 157 del 25.5.1998. () Parere sulla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea» - GU C 157 del 25.5.1998. () COM(96) 462. () Parere «Libro verde Istruzione - Formazione - Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» - GU C 133 del 28.4.1997. () Parere su «Il ruolo degli interlocutori economici e sociali nel programma Interreg e nella rete Eures» - GU C 355 del 21.11.1997. () Relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone presieduto da Simone Veil, pag. 42.