Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati /* COM/98/0320 def. - CNS 98/0189 */
Gazzetta ufficiale n. C 203 del 30/06/1998 pag. 0016
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (98/C 203/10) COM(1998) 320 def. - 98/0189(CNS) (Presentata dalla Commissione il 18 maggio 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che nella sua prima Relazione (1) sulla struttura e sulle aliquote delle accise, elaborata conformemente alle disposizioni della direttiva 92/79/CEE del Consiglio (2) e della direttiva 92/80/CEE del Consiglio (3), la Commissione si è limitata a mettere in evidenza alcune difficoltà nell'applicazione delle direttive senza proporre soluzioni precise, considerando che successivamente è stato avviato un processo di consultazione fra le amministrazioni nazionali, gli ambienti economici e i gruppi di interesse, considerando che la prima tappa del processo di consultazione è stata la Conferenza di Lisbona la quale ha permesso di valutare l'andamento del sistema comunitario attualmente in vigore e di assistere la Commissione nella sua elaborazione della futura politica in materia di accise, considerando che il processo di consultazione si è concreato in una seconda Relazione della Commissione, considerando che, durante il processo di consultazione sono state rilevate delle difficoltà inerenti alle modalità di applicazione della regola dell'incidenza minima del 57 %, considerando che il corretto funzionamento del mercato interno richiede una maggiore uniformità di interpretazione e di applicazione delle regole in tutti gli Stati membri, considerando che il corretto funzionamento del mercato interno richiede nello stesso tempo la definizione di regole che siano di più agevole applicazione nella pratica, considerando che occorre lasciare agli Stati membri il necessario margine di flessibilità per definire e mettere in atto politiche adeguate ai contesti nazionali, considerando che, per ragioni pratiche, gli Stati membri devono disporre di un certo margine di flessibilità per adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale in funzione di talune variazioni, incluse quelle delle aliquote IVA, considerando che occorre dare agli Stati membri la possibilità di neutralizzare l'impatto delle variazioni delle aliquote IVA sull'accisa minima globale, considerando che questa facilitazione non deve condurre a distorsioni della concorrenza o ad un cattivo funzionamento del mercato interno, considerando che le facilitazioni offerte agli Stati membri ai fini dell'applicazione delle direttive devono essere limitate nel tempo, considerando che nulla impedisce di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'accisa minima su sigari, sigaretti e tabacco da fumo, quando tale possibilità esiste già per le sigarette e il tabacco per arrotolare sigarette, considerando che occorre instaurare una procedura d'esame regolare, considerando che l'attuale periodicità di due anni è troppo limitata per una corretta analisi in relazione alle modifiche introdotte nella legislazione degli Stati membri, considerando che per questo motivo il riesame deve aver luogo ogni cinque anni, considerando che, per evitare una svalutazione dei minimi comunitari per i sigari, i sigaretti, il tabacco per arrotolare sigarette e il tabacco da fumo, è necessario fissare un calendario di aumenti, considerando che occorre di conseguenza modificare le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE (4) del Consiglio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue: 1) È inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis 1. Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta porta l'incidenza dell'accisa minima globale al di sotto del livello fissato all'articolo 2, primo comma, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo alla variazione. 2. Quando in uno Stato membro aumenta l'aliquota sul valore aggiunto applicabile alle sigarette, esso può ridurre l'incidenza dell'accisa minima globale in una misura, espressa in percentuale del prezzo al minuto, che è equivalente alla misura, dell'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espressa in percentuale del prezzo al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'incidenza dell'accisa minima globale scende al di sotto del livello fissato all'articolo 2. 3. Se, conformemente al paragrafo 2, uno Stato membro ha ridotto l'incidenza dell'accisa minima globale ad un livello inferiore al livello fissato all'articolo 2, primo comma, esso deve aumentare l'incidenza in modo da raggiungere almeno detto livello al più tardi il 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.» 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 4 Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2002, il Consiglio procede, sulla base di una Relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame dell'accisa minima globale stabilita all'articolo 2, delle disposizioni l'articolo 3, paragrafo 2, nonché la struttura delle accise, quale definita all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, e, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La Relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi del trattato in generale.» Articolo 2 La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito con il testo seguente: «1. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri applicano una accisa che può essere: a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nella Comunità e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 9 della direttiva 95/59/CE, b) specifica, espressa in un importo per kg o eventualmente per numero di pezzi per i sigari e i sigaretti, c) mista, contenente un elemento ad valorem ed un elemento specifico. Gli Stati membri possono applicare un'accisa minima, espressa come l'accisa di cui alla lettera b), qualora l'accisa sia ad valorem, o mista. L'accisa globale, espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve a partire dal 1° gennaio 1999, essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue per: - sigari e sigarette: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 9 ecu per 1000 pezzi o per chilogrammo; - tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 24 ecu per chilogrammo; - altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 18 ecu per chilogrammo. A partire dal 1° gennaio 2001, gli importi di 9 ecu per i sigari e i sigaretti, di 24 ecu per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e di 18 ecu per gli altri tabacchi da fumo sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 10 ecu, 25 ecu e 19 ecu.» 2) L'articolo 4 è sostituito con il testo seguente: «Articolo 4 Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2002, il Consiglio procede, sulla base di una Relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa stabilite dalla presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La Relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.» Articolo 3 L'articolo 16 della direttiva 95/59/CE è modificato come segue: 1) È inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. In deroga al paragrafo 2, quando in uno Stato membro si verifica una variazione, dovuta per esempio ad un cambiamento dell'aliquota IVA, nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, ad un livello inferiore al 5 % o superiore al 55 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo alla variazione.» 2) Al paragrafo 3, prima e seconda riga, i termini «se l'accisa o l'imposta sul volume d'affari applicabile» sono sostituiti con i termini «se l'accisa applicabile». Articolo 4 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999 e ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, questi ultimi devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 La presente Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) COM(95) 285 def. del 13.9.1995. (2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8. (3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10. (4) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.