Posizione comune (CE) n.29/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002)
Gazzetta ufficiale n. C 243 del 27/08/1999 pag. 0047
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 29/1999 definita dal Consiglio il 28 giugno 1999 in vista dell'adozione della decisione n. .../1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (1999/C 243/03) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale(1), visto il parere del Comitato delle regioni(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) l'articolo 174 del trattato prevede tra gli obiettivi dell'azione comunitaria l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali; (2) l'articolo 152 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; il programma Altener contribuisce alla protezione della salute; (3) nella sessione del 29 ottobre 1990 il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzare ai livelli del 1990 le emissioni globali di CO2 nell'intera Comunità entro l'anno 2000; (4) il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici contiene ulteriori impegni della Comunità e degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, compreso l'impegno assunto dalla Comunità di conseguire durante gli anni 2008-2012 una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990; (5) la decisione 93/389/CEE del Consiglio ha istituito un meccanismo di sorveglianza delle emissioni di CO2 e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità(4); (6) si prevede che le emissioni di CO2 nella Comunità provocate dal consumo di energia aumentino del 3 % tra il 1995 e il 2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; in base al suddetto impegno di Kyoto è necessario adottare misure complementari; fra le misure veramente efficaci a tal fine figurano il ricorso in misura assai più estesa alle energie rinnovabili nonché l'efficienza energetica; (7) nella sessione del 25 e 26 giugno 1996, il Consiglio ha osservato che nel quadro dei negoziati diretti alla stesura del protocollo, in forza del mandato di Berlino, il secondo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change - SR IPCC) ha concluso che l'analisi dei fatti indica una precisa influenza umana sui cambiamenti climatici globali e ha ribadito la necessità di intervenire rapidamente con il massimo raggio di azione possibile; il Consiglio ha inoltre osservato che esistono significative opportunità da cogliere "senza rimpianti", ed ha chiesto alla Commissione di individuare le misure da adottare a livello comunitario; (8) la Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, con il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo che dovrebbero avere le fonti energetiche rinnovabili; (9) nella sua risoluzione del 4 luglio 1996 su un piano d'azione della Comunità per le fonti energetiche rinnovabili(5), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad attuare un piano di azione comunitario per promuovere le fonti energetiche rinnovabili; (10) con il Libro verde del 20 novembre 1996 e con il Libro bianco del 26 novembre 1998 intitolato "Energia per il futuro: Le fonti energetiche rinnovabili", la Commissione ha avviato un processo per sviluppare una strategia ed un piano di azione della Comunità relativo alle fonti energetiche rinnovabili come è stato previsto, unitamente ad una campagna di lancio, nel suo Libro bianco; (11) nella risoluzione del 15 maggio 1997(6) sul Libro verde "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili", il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione ad approvare rapidamente un programma Altener II rafforzato; nella sua risoluzione del 18 giugno 1998(7) sulla comunicazione della Commissione "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità" ha sollecitato un sostanziale aumento della dotazione finanziaria destinata al programma Altener nel programma quadro relativo all'energia; (12) l'articolo 8 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(8) offre la possibilità agli Stati membri di promuovere la penetrazione sul mercato di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili attribuendo loro una priorità; (13) a norma dell'articolo 158 del trattato la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione per rafforzare la sua coesione economica e sociale, in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, e quello delle regioni meno favorite; la sua azione copre, tra l'altro, il settore dell'energia; (14) con la decisione 93/500/CEE(9) e la decisione 98/352/CE(10), il Consiglio ha adottato un programma comunitario per la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (Altener) finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 aumentando la quota di mercato delle energie rinnovabili nonché il contributo di tale quota alla produzione globale di energia primaria nella Comunità; (15) la Comunità ha riconosciuto che il programma Altener costituisce un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO2; (16) è pertanto auspicabile prevedere nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002), adottato con decisione n. 1999/21/CE, Euratom del Consiglio(11), un programma specifico di promozione delle fonti energetiche rinnovabili; tale programma specifico sostituirebbe il corrispondente strumento attualmente in vigore; (17) nell'attuazione della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)(12), la decisione 1999/170/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (1998-2002)"(13), attribuisce particolare importanza alle tecnologie relative all'efficienza energetica e alle fonti energetiche rinnovabili; il programma Altener è uno strumento complementare a tale programma; (18) il programma Altener non modifica i progetti o i sistemi nazionali per la promozione delle energie rinnovabili; l'obiettivo è di aggiungere un aspetto comunitario che rappresenta un valore aggiunto; (19) le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una fonte d'energia importante per l'Unione europea, che offre un potenziale commerciale considerevole; il loro sviluppo dovrebbe pertanto essere accompagnato da una strategia specifica e da azioni mirate volte a far sì che siano al tempo stesso economicamente valide e competitive e, di conseguenza, a creare un ambiente favorevole agli investimenti; (20) il crescente sfruttamento delle energie rinnovabili avrà un effetto positivo sia per l'ambiente che per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia; lo sviluppo libero e su vasta scala delle fonti energetiche rinnovabili consentirà di sfruttarne appieno il potenziale economico e sociale; è auspicabile una maggiore cooperazione internazionale per ottenere i migliori risultati; (21) un rafforzamento del programma Altener rappresenta uno strumento indispensabile per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili; le fonti energetiche rinnovabili dovrebbero coprire una congrua percentuale del mercato interno europeo dell'energia; (22) per garantire una corretta attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità sino al 2010 in materia di fonti di energia rinnovabili, occorre che la Commissione disponga di meccanismi adeguati di sorveglianza e valutazione delle misure attuate; (23) le azioni mirate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione hanno lo scopo di favorire ed accelerare gli investimenti in nuove capacità operative per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, fornendo un sostegno finanziario, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per ridurre i costi periferici e di servizio dei progetti e consentendo così di superare gli ostacoli non tecnici; tali azioni agevolano in particolare l'accesso a consulenze specializzate, l'analisi di prospettive di mercato, la scelta del sito, le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio, le iniziative prese dalle PMI in materia di investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, l'elaborazione di un piano finanziario, la predisposizione delle gare di appalto, la formazione del personale tecnico e l'avviamento dell'esercizio; (24) tali azioni mirate riguardano la realizzazione di progetti nei settori della biomassa, in particolare coltivazioni energetiche, legname da riscaldamento, scarti agricoli e forestali, rifiuti urbani che non si prestano al riciclaggio, biocarburanti liquidi e biogas; dei sistemi solari di energia termica e fotovoltaica; dei sistemi solari passivi e attivi negli edifici; degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni (meno di 10 MW); dell'energia mareomotrice, dell'energia eolica e dell'energia geotermica; (25) lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili può contribuire a creare un sistema energetico competitivo per l'intera Europa e a sviluppare un settore europeo delle fonti di energia rinnovabili che offra ampie possibilità di esportazione di know-how e di investimenti nei paesi terzi, con la partecipazione della Comunità; (26) in base alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993, confermate dai Consigli europei successivi, e alla comunicazione presentata a questo riguardo dalla Commissione nel maggio 1994, è politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale ed anche a Cipro; (27) al fine di assicurare l'utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario ed evitare una sovrapposizione di attività la Commissione garantirà che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controllerà e valuterà sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti finanziati; (28) la presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che dovrebbe costituire il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995(14), per le autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio; va tenuto conto del fatto che una nuova prospettiva finanziaria sarà negoziata durante il periodo di validità del programma Altener; (29) la presente decisione sostituisce la decisione 98/352/CE del Consiglio, che deve essere di conseguenza abrogata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Comunità attua, nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia, un programma specifico per promuovere le fonti energetiche rinnovabili e per sostenere la realizzazione, entro il 2010, di una strategia comunitaria e un piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo denominato "il programma Altener"), per il periodo 1998-2002. Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, il programma Altener ha i seguenti obiettivi: a) contribuire a creare le condizioni necessarie all'attuazione di un piano d'azione comunitario per le fonti energetiche rinnovabili, in particolare le condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative; b) promuovere gli investimenti privati e pubblici nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie ottenute da fonti rinnovabili. Questi due obiettivi specifici concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi generali - complementari a quelli degli Stati membri - e priorità generali della Comunità: limitazione delle emissioni di CO2, aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili per realizzare l'obiettivo indicativo del 12 % nel consumo energetico lordo della Comunità nel 2010, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promozione dell'occupazione, sviluppo economico, coesione economica e sociale e sviluppo locale e regionale, compreso il rafforzamento del potenziale economico delle regioni remote e periferiche. 2. Nell'ambito del programma Altener è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure rispondenti agli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Altener è di 74 milioni di EUR di cui 29,6 milioni di EUR per il periodo 1998-1999. La dotazione finanziaria per il periodo 2000-2002 è di 44,4 milioni di EUR. Tale importo è riveduto se non è coerente con le prospettive finanziarie per tale periodo. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 2 1. Il programma Altener finanzia le seguenti azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili: a) studi ed altre azioni, destinati ad attuare e completare altre misure comunitarie e degli Stati membri adottate per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Tali studi ed azioni riguardano in particolare: la messa a punto di strategie settoriali e di mercato, l'elaborazione di norme e certificazioni, l'agevolazione di gare d'appalto riunite, le analisi comparative, fondate sul progetto, relative all'incidenza sull'ambiente e all'evoluzione dei costi e dei benefici a lungo termine tra l'utilizzo delle fonti energetiche tradizionali e di quelle rinnovabili, l'analisi delle condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusa l'analisi di un eventuale ricorso a misure economiche e/o di incentivi fiscali atti a favorire la diffusione sul mercato delle energie rinnovabili, la predisposizione di una normativa appropriata per promuovere un clima favorevole agli investimenti e migliori metodi che consentano di valutare i costi e i benefici che non si riflettono nei prezzi di mercato; b) azioni pilota d'interesse comunitario volte a creare o ampliare le strutture e gli strumenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito: - della pianificazione locale e regionale, - degli strumenti di pianificazione, progettazione e valutazione, - dei nuovi prodotti finanziari e di strumenti di mercato; c) misure volte a sviluppare le strutture dell'informazione, dell'insegnamento e della formazione; misure per promuovere lo scambio di esperienze e di know-how allo scopo di migliorare il coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; istituzione di un sistema centralizzato di raccolta, d'attribuzione di priorità e di diffusione delle informazioni e di know-how relativi alle fonti energetiche rinnovabili; d) azioni mirate per favorire la diffusione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili nonché del relativo know-how, al fine di facilitare la transizione tra la dimostrazione e la commercializzazione e di promuovere gli investimenti, mediante un'attività di consulenza in materia di preparazione e presentazione di progetti esecutivi e per l'attuazione degli stessi; e) azioni di monitoraggio e valutazione volte a: - controllare l'attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; - sostenere iniziative intraprese nell'ambito del piano di azione, in particolare per promuovere un miglior coordinamento e una maggiore sinergia tra le azioni, comprese tutte le attività finanziate dalla Comunità, nonché quelle finanziate da altri organismi, quali la Banca europea per gli investimenti; - valutare i progressi conseguiti dalla Comunità e formulare osservazioni su quelli realizzati dagli Stati membri in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; - valutare gli effetti e il rapporto costi-efficacia delle azioni nonché delle misure adottate nell'ambito del programma Altener. Nella valutazione si terrà anche conto degli aspetti ambientali e sociali, compresi gli effetti sull'occupazione. Articolo 3 1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono a carico della Comunità. Nel caso di misure di cui all'articolo 2, lettera c), proposta da un organismo diverso dalla Commissione, la quota di finanziamento della Comunità non può superare il 50 % del costo totale della misura e l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi. 2. La quota di finanziamento nell'ambito del programma Altener per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera b), non può superare il 50 % del loro costo globale; l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi. 3. La quota di finanziamento nell'ambito del programma Altener per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera d), è stabilita annualmente per ciascuna azione mirata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Articolo 4 1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma Altener. La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma Altener siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione finale al termine del progetto, per determinare l'impatto, l'attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari. La Commissione assicura che i beneficiari selezionati le sottopongano una relazione almeno ogni sei mesi o, per i progetti di durata inferiore ad un anno, alla metà e in tutti i casi al termine del progetto. La Commissione tiene informato il comitato di cui all'articolo 5 dell'evoluzione dei progetti. 2. Le condizioni e gli orientamenti per il finanziamento delle azioni e misure previste all'articolo 2 sono definiti annualmente tenendo conto: a) delle priorità indicate dalla Comunità e dagli Stati membri nei loro programmi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili; b) del rapporto costi-efficacia, del potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e dei loro effetti sull'occupazione e sull'ambiente, in particolare sulla riduzione delle emissioni di CO2; c) per le azioni di cui all'articolo 2, lettera d), dei costi relativi per l'assistenza, della validità commerciale a lungo termine, della nuova capacità di produzione prevista e dell'entità dei vantaggi transregionali e/o transnazionali; d) dei principi enunciati nell'articolo 87 del trattato e dei pertinenti orientamenti comunitari sugli aiuti statali per la protezione ambientale. Il comitato di cui all'articolo 5 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti. Articolo 5 Ai fini dell'attuazione del programma Altener la Commissione è assista dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom. Articolo 6 L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma Altener sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom. Articolo 7 Il programma Altener è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari. Il programma Altener è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, secondo le procedure da convenire con questo paese. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 9 La decisione 98/352/CE del Consiglio è abrogata. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a ... Per il Parlamento europeo Il Presidente ... Per il Consiglio Il Presidente ... (1) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44. (2) GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1. (3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 262), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 e decisione del Parlamento europeo del... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. (5) GU C 211 del 22.7.1996, pag. 27. (6) GU L 167 del 2.6.1997, pag. 160. (7) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215. (8) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. (9) GU L 235 del 18.9.1993, pag. 41. (10) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53. (11) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16. (12) GU L 26 del 1.2.1999, pag. 1. (13) GU L 64 del 12.3.1999, pag. 58. (14) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4. MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE 1. Il 4 dicembre 1999 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (1998-2002) - programma Altener(1). 2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere l'11 marzo 1999(2). Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno reso i loro pareri(3). 3. Il 25 maggio 1999 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata(4). 4. Il 28 giugno 1999 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato. II. OBIETTIVI E CONTESTO DELLA PROPOSTA 5. La presente proposta fa parte del programma quadro nel settore dell'energia che è stata adottata dal Consiglio il 14 dicembre 1998(5). L'obiettivo del programma quadro nel settore dell'energia è la creazione di un quadro per una politica energetica comunitaria più mirata e integrata. Il programma quadro consta di una decisione di base che stabilisce i principi generali e di sei programmi specifici, uno dei quali - il programma Altener - è oggetto della presente proposta. La proposta mira a includere il programma già esistente per la promozione delle energie rinnovabili nel programma quadro nel settore dell'energia. III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE A. Osservazioni generali 6. Il 18 maggio 1998 il Consiglio ha deciso di prorogare e di aggiornare il programma Altener già esistente che scadeva al termine del 1997. Il nuovo programma Altener aggiornato(6) è pertanto servito di base per i negoziati sul programma quadro nel settore dell'energia. 7. Il Consiglio ha ritenuto che la decisione di base del programma quadro nel settore dell'energia dovesse contenere norme e principi di carattere generale e pertanto valide per tutti i programmi specifici. Le disposizioni relative agli obiettivi generali, alle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, alle procedure di comitato per le misure di attuazione sono state incluse nella decisione di base; per tali materie i programmi specifici fanno riferimento a detta decisione. 8. Il Consiglio ha deciso di includere in tutti i programmi specifici del programma quadro nel settore dell'energia un importo finanziario di riferimento. In tale contesto il Consiglio ha convenuto di dare priorità alla presente proposta relativa alle fonti energetiche rinnovabili, assieme alla proposta in materia di efficienza energetica (cfr. articolo 1, paragrafo 3). B. Emendamenti proposti dal Parlamento europeo 9. Il Consiglio ha adottato, in tutto o in parite, o in taluni casi in linea di massima, i seguenti emendamenti proposti: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24. Il Consiglio non ha incluso nella sua posizione comune gli emendamenti: 3, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 26 e 30, alcuni dei quali erano stati respinti dalla Commissione (3, 12, 15, 26 e 30). In taluni casi gli emendamenti proposti sono stati accolti in disposizioni previste in altre decisioni del programma quadro nel settore dell'energia, che il Consiglio non ha ritenuto necessario ripetere nel presente contesto. (1) Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (2) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 262. (3) Comitato economico e sociale: GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44. Comitato delle regioni: GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1. (4) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, cfr. doc. 8853/99 ENER 68 ENV 191 CODEC 308. (5) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16. (6) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53.