52003PC0239

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione di un programma per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione degli scambi interculturali attraverso la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0239 def. - COD 2002/0165 */


Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla definizione di un programma per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione degli scambi interculturali attraverso la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2002/0165 (COD)

Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla definizione di un programma per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione degli scambi interculturali attraverso la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008)

1. Precedenti

Trasmissione delle proposte al Consiglio e al Parlamento europeo (COM 2002 (401)- definitivo 2002/0165 (COD)) ai sensi dell'articolo 175(1) del trattato: 18 luglio 2002

Parere del Comitato economico e sociale europeo : 26 febbraio 2003

Parere del Comitato delle regioni: 9 aprile 2003

Parere del Parlamento europeo - prima lettura: 8 aprile 2003

2. Obiettivo della proposta della Commissione

Basandosi sull'articolo 149 del trattato, la proposta intende definire un programma comunitario il cui scopo generale consiste nell'incrementare la qualità dell'istruzione migliorando, a livello mondiale, la percezione dell'istruzione superiore europea e favorendo la cooperazione con i paesi terzi, per intensificare lo sviluppo delle risorse umane e promuovere il dialogo e la comprensione fra i popoli e le culture. Il futuro programma rappresenterà la risposta alle sfide cui si trova confrontata l'istruzione superiore europea al giorno d'oggi, in particolare, la necessità di stimolare il processo di convergenza della struttura dei diplomi di laurea e migliorare le capacità di attrazione dell'istruzione europea, a livello mondiale. Sono questi i temi centrali del processo Sorbona/Bologna/Praga e delle riforme nazionali dell'istruzione superiore intraprese in diversi Stati membri.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento

Numero totale degli emendamenti: 65

Emendamenti che possono essere accolti interamente: 20

Emendamenti che possono essere accolti in linea di principio: 18

Emendamenti respinti: 27

3.1. Emendamenti accolti interamente dalla Commissione

3.1.1. Titolo

La Commissione approva l'emendamento 1 cambiando la denominazione del programma in "Erasmus Mundus". Il cambiamento si ripercuoterà in tutto il testo della proposta.

3.1.2. Considerando

La Commissione accoglie l'emendamento 4, che introduce un importante riferimento alla diversità linguistica; l'emendamento 5, che introduce un riferimento, importante da un punto di vista politico, agli ideali di democrazia e uguaglianza tra gli uomini e le donne; l'emendamento 11, che comporta una modifica editoriale, rendendo il testo più preciso; l'emendamento 14, che rafforza il testo indicando chiaramente gli obiettivi del programma in un nuovo considerando.

3.1.3. Articoli

Per quanto riguarda l'articolo 1, la Commissione approva l'emendamento 17, che modifica leggermente la stesura del paragrafo 1 e rispecchia il cambiamento della denominazione del programma.

Per quanto riguarda l'articolo 4, si approva l'emendamento 28, che si riferisce ad un "maggiore" sostegno della mobilità, in linea con gli obiettivi del programma, nonché l'emendamento 31, che semplifica il testo.

La Commissione approva l'emendamento 32, che definisce più precisamente i destinatari cui si riferisce questa particolare disposizione dell'articolo 5.

Per quanto riguarda l'articolo 6, la Commissione adotta l'emendamento 34, che introduce in una parte precedente del testo un riferimento ad azioni congiunte; l'emendamento 35, che rafforza la funzione di informazione delle strutture designate dagli Stati membri per cooperare con la Commissione; l'emendamento 36, che chiede agli Stati membri di garantire la complementarità e la coerenza fra il programma stesso e iniziative nazionali analoghe; nonché, infine, gli emendamenti 37 e 38 che dispongono la cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri per gli scopi del programma, completando i due precedenti paragrafi dell'articolo riferiti rispettivamente alla Commissione e agli Stati membri.

La Commissione può accogliere l'emendamento 43, che sopprime l'articolo 9. Il contenuto dell'articolo 9 viene incorporato all'articolo 11.

L'emendamento 47, che semplifica il testo del secondo paragrafo dell'articolo 13 sul monitoraggio e la valutazione, viene accolto.

3.1.4. Allegato

La Commissione accoglie l'emendamento 59, riferito ai partenariati fra le università e l'industria con l'obiettivo di una raccolta e scambio di informazioni e per facilitare l'accesso all'occupazione quale possibile attività nell'ambito dell'azione 3.

Per quanto riguarda l'azione 4, la Commissione può accogliere l'emendamento 62, che amplia l'idea dello sviluppo di un portale Internet per l'accesso al programma; l'emendamento 63, che è la conseguenza logica del precedente emendamento, dal momento che sopprime il riferimento ad un portale Internet più avanti nel testo; nonché l'emendamento 66, che fa riferimento ad un "numero limitato" di indagini e ribadisce il concetto che si tratti di un'azione con un campo di riferimento limitato.

3.2. Emendamenti accolti nella sostanza o in linea di principio dalla Commissione

3.2.1. Considerando

L'emendamento 9 propone un nuovo considerando 7 riferito all'esperienza che possiedono gli istituti di istruzione superiore, in materia di cooperazione con i paesi terzi. I considerando rispecchia i presupposti della Commissione a questo proposito. Per mantenere la stesura del testo quanto più snella possibile, l'emendamento viene incorporato all'emendamento numero 10, anch'esso accolto in linea di principio, riferito all'incapacità da parte delle istituzioni accademiche dell'Unione europea di attirare una quota consistente degli studenti che si spostano a livello internazionale. Questi emendamenti sono sintetizzati in una nuova stesura del considerando numero 7, con il seguente testo:

"Vi è una diffusa consapevolezza del potenziale da parte degli istituti di istruzione superiore europei di incrementare la loro quota di studenti in mobilità internazionale, unendo le rispettive capacità e basandosi sulla loro diversità e sull'ampia esperienza in materia di creazione di reti e nella collaborazione con i paesi terzi, in modo da poter offrire corsi di elevato livello qualitativo, unici in Europa; questi corsi permetteranno di condividere maggiormente all'interno della Comunità e con i paesi partner, i benefici della mobilità internazionale".

3.2.2. Articoli

L'emendamento 18 aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 1 che si riferisce al rispetto delle rispettive competenze degli Stati membri e dell'Unione europea per quanto riguarda l'istruzione e la formazione; l'emendamento può essere accolto senza il riferimento alla formazione.

L'emendamento 20 aggiunge, al primo paragrafo dell'articolo 3, un riferimento agli ideali europei nel campo della democrazia e dei diritti umani. L'emendamento può essere accolto senza il termine "europei", poiché gli ideali della democrazia e dei diritti umani sono universali.

Inoltre, sempre per quanto riguarda l'articolo 3, l'emendamento 21 ne semplifica il testo, ma sopprime il termine "consentire", che indica una nozione importante per lo scopo del programma. Inoltre sopprime un importante riferimento agli studiosi altamente qualificati. Pertanto la Commissione propone una nuova formulazione come segue:

"Incoraggiare e permettere ai laureati e agli studiosi altamente qualificati provenienti da tutto il mondo di acquisire un'esperienza europea e/o ottenere le relative qualifiche".

La Commissione accetta il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali che figura nell'emendamento 23, tuttavia il riferimento sarà inserito nel considerando 6, che verrà modificato come segue:

"Occorre intensificare gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture di tutto il mondo e a diffondere gli ideali di democrazia, ivi compresa la parità fra gli uomini e le donne, soprattutto perché la mobilità incentiva la scoperta di nuovi ambienti culturali e sociali, di cui facilità la comprensione. In tal modo, la Commissione garantirà che nessun gruppo di cittadini europei o di cittadini dei paesi terzi venga escluso o sia svantaggiato, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

L'emendamento 24 inserisce all'articolo 3 una disposizione relativa alla 'fuga dei cervelli'. La Commissione condivide la preoccupazione alla base dell'emendamento, ma ritiene inopportuno l'inserimento nel testo dell'articolo 3; piuttosto, propone di inserire il riferimento in un nuovo considerando 7 bis , con la seguente formulazione:

"Nel promuovere la mobilità internazionale, la Comunità dovrebbe essere attenta al fenomeno noto comunemente come fuga dei cervelli".

L'emendamento 26 cambia la denominazione dei corsi di master dell'Unione europea in corsi di master 'Erasmus Mundus' nel testo dell'articolo 4. La Commissione accoglie questa parte dell'emendamento. Per quanto riguarda la sostanza della parte rimanente dell'emendamento, questa è ripresa nell'allegato, azione 1, paragrafo 2, in cui vengono elencati i requisiti di base dei corsi di master.

E' possibile accogliere in sostanza l'emendamento 70, che mira ad introdurre all'articolo 4 una disposizione destinata a favorire l'uso di due lingue nel contesto dei corsi di master. Tuttavia la disposizione è direttamente collegata ai corsi di master e pertanto dovrebbe essere inserita nell'allegato, azione 1, paragrafo 2. come proposto nell'emendamento 69 qui di seguito.

La Commissione suggerisce che il testo di base dell'emendamento 39, che propone un nuovo articolo relativo alla gestione del programma, venga ripreso in un nuovo considerando 9 ter, con la seguente formulazione:

"L'azione comunitaria sarà gestita in modo trasparente, di facile uso, aperto e comprensibile per tutti".

L'emendamento 41 introduce, nell'articolo 7, un riferimento alle procedure di selezione e ad una commissione di selezione; l'emendamento non può essere accettato nella formulazione attuale. La Commissione propone di inserire il principio di base dell'emendamento in una nuova parte dell'allegato sulle procedure di selezione, con il seguente testo:

"PROCEDURE DI SELEZIONE

Le procedure di selezione sono indicate all'articolo 7(1). La valutazione delle proposte dell'azione 1 e dell'azione 3 verrà effettuata da una commissione di valutazione, con un presidente da essa eletto, composta da eminenti personalità del mondo accademico e da rappresentanti della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione di valutazione si assicurerà che i corsi di master e i partenariati Erasmus Mundus siano di elevato livello accademico".

L'emendamento 46 riguarda l'articolo 11 e comporta l'obbligo da parte della Commissione di informare il comitato del programma circa le iniziative adottate in altri settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. L'emendamento è accettabile in linea di massima e potrebbe essere integrato nel secondo paragrafo dell'articolo 11, il cui testo risulta grossomodo simile a quello dell'emendamento. La Commissione propone di fare riferimento non all'istruzione, alla formazione e alla gioventù, ma "a tutti i settori interessati". Pertanto il testo sarebbe modificato come segue:

"La Commissione informa regolarmente il comitato circa le iniziative comunitarie adottate nei settori interessati e garantisce un collegamento efficiente e, se del caso, azioni congiunte fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione avviati nel quadro della cooperazione comunitaria con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi bilaterali e le organizzazioni internazionali competenti".

3.2.3. Allegato

E' possibile accettare la nozione di qualità contenuta nell'emendamento 48, ma esso sarà inserito nella parte sulle procedure di selezione indicate prima. I riferimenti all'accoglienza fornita agli studenti fanno parte dei requisiti elencati al paragrafo 2, punto (h), dell'azione 1.

L'emendamento 49 propone di aggiungere all'azione 1 un nuovo paragrafo contenente un riferimento ai criteri di selezione e alla garanzia della continuità. La proposta originale della Commissione contiene un elenco dei criteri di base per la selezione dei corsi di master Erasmus Mundus. Un ulteriore riferimento alla selezione sarà inserito in un allegato secondo quanto indicato prima. I criteri in base ai quali sarà valutato il potenziale di continuità vanno determinati a livello operativo; pertanto non è possibile accogliere questa parte dell'emendamento.

L'emendamento 50 stabilisce che i corsi di master debbano essere rappresentativi di vari settori di studio e fornisce due esempi. E' possibile accettare in sostanza l'emendamento, ma la Commissione ritiene che non sia opportuno fornire esempi nel testo, poiché questo potrebbe essere fuorviante. Tuttavia, la nozione della rappresentatività è stata inserita nell'azione 1.3, con la seguente formulazione:

"I corsi di Master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con una procedura leggera di revisione annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento, periodo che potrebbe comprendere un anno di attività preparatorie prima dello svolgimento del corso vero e proprio. Per tutta la durata del programma si auspica una rappresentazione equilibrata dei vari campi di studio. Il finanziamento comunitario dei corsi di Master Erasmus Mundus è vincolato alla procedura di revisione annuale".

La Commissione accetta la sostanza dell'emendamento 51, che fa riferimento all'uso di due lingue. Tuttavia, il riferimento riguarda in modo specifico i corsi di master e andrebbe inserito nell'allegato, azione 1.2(i), come suggerito negli emendamenti 53 e 69. Questi ultimi emendamenti possono essere accettati in sostanza; la formulazione deve essere adattata in modo che sia chiaro che la disposizione non impone requisiti per quanto riguarda la lingua dei corsi di master e che le istituzioni di istruzione superiore sono responsabili della decisione in merito ai mezzi più adeguati per attuare la disposizione. Pertanto il testo sarebbe formulato come segue:

"fatte salve le disposizioni della lingua di istruzione, dispone, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica degli studenti, di modo che abbiano la possibilità di usare almeno due lingue europee degli Stati membri in cui si trovano gli istituti di istruzione superiore dei corsi di Master Erasmus Mundus".

3.3. Emendamenti respinti dalla Commissione

3.3.1. Considerando

L'emendamento 2 comprende un riferimento agli Stati membri nel considerando 1, il che non risulta coerente con il considerando, poiché si riferisce al ruolo specifico della Comunità europea nel settore dell'istruzione, conformemente a quanto disposto nell'articolo 149 del trattato.

L'emendamento 3 aggiunge al considerando 5 un riferimento alla regione del Mediterraneo, il che crea uno squilibrio nel testo che, peraltro, non fa riferimento ad alcuna regione geografica specifica.

L'emendamento 6 propone un nuovo considerando che farebbe riferimento alla prossima revisione degli attuali programmi. Questa dichiarazione risulta inopportuna in un considerando. I considerando dovrebbero indicare la base e le motivazioni del programma.

Il riferimento ai programmi per lo sviluppo della cooperazione proposto nell'emendamento 7 porterebbe a confusione, poiché il programma riguarda principalmente l'istruzione superiore nell'Unione europea.

La Commissione non è in grado di svolgere un ruolo nel seguito dato al programma e nel riconoscimento della promozione della cooperazione fra gli istituti di istruzione superiore, secondo quanto indicato nell'emendamento 8. In particolare, gli Stati membri sono i soli competenti per quanto riguarda i riconoscimenti.

La presente proposta riguarda l'istruzione superiore, ivi compresa l'istruzione professionale ad un livello equivalente a quello dell'istruzione superiore. La formazione professionale non rientra nell'ambito della proposta e pertanto gli emendamenti 12 e 15 non possono essere accolti.

L'emendamento 13 presuppone che i titoli accademici conferiti nell'ambito di Erasmus Mundus debbano essere riconosciuti o convalidati una volta ottenuti. Si tratta di una supposizione errata. Soltanto i master che conferiscano titoli accademici riconosciuti potranno essere ammessi a far parte del programma Erasmus Mundus.

Erasmus Mundus è basato sul rispetto della neutralità e dell'indipendenza accademica delle università. L'emendamento 16 non può essere accolto poiché l'azione della Comunità europea non può in alcun caso interferire con questi principi.

3.3.2. Articoli

La definizione di "studioso" nella proposta della Commissione si riferisce non solo a personalità eminenti del mondo accademico, ma anche a singoli individui con altissima esperienza professionale. L'emendamento 19 cambia la definizione di "studioso" dell'articolo 2 in modo tale che risulterebbero esclusi dall'azione gli individui con elevatissima esperienza professionale, privando pertanto i corsi di Erasmus Mundus di contributi potenzialmente molto validi. Questo sarebbe in contrasto con le prassi esistenti relative ai master e pertanto l'emendamento non può essere accolto.

L'emendamento 27 riguarda una semplificazione del testo dell'articolo 4, ma questo potrebbe prestare a confusione poiché risulterebbero messe insieme impostazioni relative a diverse azioni. L'emendamento 30, seguito logico dell'emendamento 27, non può essere accolto per gli stessi motivi.

Per quanto riguarda l'articolo 6, un ampio obbligo da parte della Commissione di coinvolgere le organizzazioni interessate all'attuazione del programma, imposto dall'emendamento 33, non può essere accolto. La consultazione è l'unica modalità precisa di partecipazione prevista per queste organizzazioni. L'emendamento 42, relativo all'articolo 8, chiede che le organizzazioni siano coinvolte nei lavori del comitato del programma; questo non risulta possibile poiché sarebbe in contrasto con i principi della procedura dei 'comitati'.

L'emendamento 40 aggiunge all'articolo 7 un riferimento ad una definizione nell'allegato relativa alla suddivisione dei finanziamenti fra le azioni. Questo emendamento introdurrebbe un'inaccettabile rigidità nell'attuazione del programma.

In questa fase la Commissione non è in grado di accogliere l'emendamento 44 relativo ad un aumento del bilancio del programma, che sarebbe quindi pari a 300 milioni di euro.

L'emendamento 45 si riferisce ai programmi di formazione e istruzione professionale nell'articolo 11, che potrebbe prestare a confusione per quanto riguarda l'obiettivo principale di Erasmus Mundus, vale a dire l'istruzione superiore.

3.3.3. Allegato

La proposta della Commissione riconosce, nell'azione 1, l'importanza di disporre di adeguati sistemi di accoglienza per gli studenti dei paesi terzi. Tuttavia, chiedendo che i corsi di master istituiscano, tra l'altro, sistemi di accoglienza di elevato livello, in particolare in collaborazione con le autorità regionali e locali, l'emendamento 52 impone una condizione specifica ai corsi di master, che potrebbe non avere conseguenze necessariamente positive per quanto riguarda la qualità e che molti potrebbero non essere in grado di rispettare.

La Commissione non è in grado di accogliere l'emendamento 54 poiché non è possibile imporre ai corsi di master di stabilire relazioni con i centri di ricerca, dal momento che molti sono orientati piuttosto verso un'ottica professionale e non di ricerca, ovvero con le imprese, poiché questo requisito non si potrebbe applicare ai master nel settore delle discipline umanistiche.

L'emendamento 55 introduce una disposizione operativa per quanto riguarda l'esame delle relazioni d'avanzamento da parte di un comitato di esperti nel quadro delle procedure annuali di revisione dei corsi di master. La disposizione riguarda le modalità di attivazione del programma e pertanto non è adatta ad un testo legislativo.

L'emendamento 56 introduce nell'azione 2 la nozione del riconoscimento dei titoli. Questa nozione va al di là della sfera di riferimento del programma e pertanto la Commissione non è in grado di accogliere l'emendamento.

La Commissione ritiene che vi debba essere una rappresentazione equilibrata dei vari ambiti di studio coperti dai corsi di master per tutta la durata del programma (secondo quanto proposto in relazione all'emendamento 50). Tuttavia sarebbe inopportuno che la decisione fornisse esempi degli ambiti di studio, secondo quanto proposto dall'emendamento 57. L'emendamento si riferisce inoltre agli obiettivi e ai criteri qualitativi nel quadro dell'azione 2. La Commissione ritiene che sia possibile affidare la responsabilità della definizione dei criteri di ammissione agli istituti di istruzione.

Per quanto riguarda l'azione 3, la Commissione non può approvare l'emendamento 58 in base al quale si propone che la selezione dei corsi Erasmus Mundus attribuisca priorità a quelli che hanno già definito un partenariato con istituti di istruzione superiore dei paesi terzi. Se i partenariati costituiscono un elemento importante del programma, questa disposizione de facto imporrebbe un obbligo che non garantirebbe necessariamente un'elevata qualità dei corsi di master.

L'indicazione di un limite massimo del 3% del bilancio dell'azione 4 proposto nell'emendamento 60 non è accettabile, poiché comporta un'inutile restrizione di bilancio per quanto riguarda l'azione. La ripartizione dei fondi tra le varie azioni sarà definita secondo quanto indicato all'articolo 7.

La proposta della Commissione indica chiaramente che va favorita la partecipazione degli studenti svantaggiati provenienti dai paesi terzi. L'emendamento 61 chiede che venga attribuita una considerazione particolare alle organizzazioni che rappresentano le persone svantaggiate. Questo emendamento porrebbe l'accento in modo eccessivo e a livello operativo su una particolare categoria di organizzazioni nel contesto dell'azione 4. Analogamente, gli emendamenti 64 e 65 attribuirebbero un'importanza eccessiva all'integrazione dei generi e alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne. Gli emendamenti sono quindi respinti.

3.4. Proposta modificata

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo quanto indicato precedentemente.

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