52003XC0326(01)

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

Gazzetta ufficiale n. C 072 del 26/03/2003 pag. 0002 - 0002


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2003/C 72/02)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2722/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999(1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles(2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(3).

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

(2) Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 2956505.

(3) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

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