Comunicazione relativa all'apertura dei contingenti istituiti con decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina
Gazzetta ufficiale n. C 311 del 20/12/2003 pag. 0001 - 0016
Comunicazione relativa all'apertura dei contingenti istituiti con decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina (2003/C 311/01) 1. I prodotti di acciaio corrispondenti alle voci tariffarie di cui alla decisione del Consiglio (cfr. appendice 1 dell'allegato), originari dell'Ucraina, possono essere importati, tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, entro i limiti indicati nell'appendice 7 dell'allegato. 2. I limiti quantitativi vengono gestiti secondo le regole specificate nell'allegato. Le domande di licenze vanno inviate alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'appendice 5 dell'allegato. ALLEGATO Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente allegato si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice 1 originari dell'Ucraina. 2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'appendice 1. 3. La classificazione dei prodotti di cui all'appendice 1 si basa sulla nomenclatura combinata (NC). 4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità. 5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalla normativa comunitaria vigente. Articolo 2 Limiti quantitativi 1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice 1, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'appendice 7. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'appendice 1 originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4. 2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. 3. Ai fini del presente allegato, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. Articolo 3 Regime sospensivo 1. I limiti quantitativi di cui all'appendice 7 non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione). 2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'appendice 7. Articolo 4 Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio "chi arriva primo ha la precedenza"). 2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, il periodo contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica. 3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione. 4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. 5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti. 6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'appendice 4. 7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità ucraine della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo del periodo durante il quale sono stati spediti i prodotti. 8. La Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria all'esecuzione del presente articolo. Articolo 5 Statistiche Per i prodotti di acciaio di cui all'appendice 1, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore. Appendice 1 SA Prodotti laminati piatti SA1 (arrotolati) 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7211 14 10 7211 19 20 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 20 20 7225 30 00 SA2 (lamiera pesante) 7208 40 10 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7211 13 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 99 10 SA3 (altri prodotti laminati piatti) 7208 40 90 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 14 90 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7225 40 80 SB Prodotti lunghi SB1 (barre) 7207 19 31 7207 20 71 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 SB2 (vergella) 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 SB3 (altri prodotti lunghi) 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7218 99 20 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7224 90 31 7224 90 39 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 Appendice 2 PARTE I SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO (per la gestione dei limiti quantitativi) Articolo 1 1. Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'appendice 7 fino a concorrenza dei suddetti limiti. 2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 4. Articolo 2 1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'appendice 3 del presente allegato e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente. 2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1. Articolo 3 Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per il periodo in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dell'allegato. Articolo 4 1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4 dell'allegato, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Detta presentazione deve avvenire al più tardi il 31 dicembre 2004, sempreché le merci coperte dalla licenza siano state spedite prima del 31 dicembre 2004. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4 dell'allegato, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente. 2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Tali proroghe vengono notificate alla Commissione. 3. Per le autorizzazioni d'importazione si deve utilizzare il formulario che figura nell'appendice 4 del presente allegato. Esse sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. 4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere: a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore; c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC; d) il paese d'origine delle merci; e) il paese di spedizione; f) il gruppo di prodotti e il quantitativo, espresso nell'unità appropriata, come indicato nell'appendice 7 dell'allegato per i prodotti in questione; g) il peso netto per ogni voce della nomenclatura combinata; h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC (come indicato nella casella 13 della licenza di esportazione); i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto; k) la data e il numero della licenza di esportazione; l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; m) la data e la firma dell'importatore. 5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione. Articolo 5 La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità ucraine in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione. Articolo 6 Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti. Articolo 7 Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni della presente appendice. PARTE II DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 8 1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 1 della presente appendice e il certificato di origine (modello allegato) possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. 2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello. 3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente allegato. 5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 6. Detto numero è composto dai seguenti elementi: - due lettere che indicano il paese esportatore: UA= Ucraina - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione: BE= Belgio DE= Germania DK= Danimarca EL= Grecia ES= Spagna FR= Francia IE= Irlanda IT= Italia LU= Lussemburgo NL= Paesi Bassi AT= Austria PT= Portogallo FI= Finlandia SE= Svezia GB= Regno Unito - un numero di una cifra che indica il periodo contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 4 per il 2004; - un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; - un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione. Articolo 9 La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "issued retrospectively". Articolo 10 In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicate". I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine). PARTE III LICENZA D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA - MODULO COMUNE Articolo 11 1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri (elenco dell'appendice 5) per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'appendice 4. 2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata "esemplare per il destinatario" e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata "esemplare per l'autorità competente" e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi. 3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. 5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4 del presente allegato. 6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati. 7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente. 8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, 1000 EUR). 9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente. 10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri. 11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali. Appendice 3 >PIC FILE= "C_2003311IT.000802.TIF"> Modello del certificato di origine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'appendice 2 >PIC FILE= "C_2003311IT.000901.TIF"> Appendice 4 COMUNITÀ EUROPEA/LICENZA D'IMPORTAZIONE >PIC FILE= "C_2003311IT.001002.TIF"> >PIC FILE= "C_2003311IT.001101.TIF"> COMUNITÀ EUROPEA/LICENZA D'IMPORTAZIONE >PIC FILE= "C_2003311IT.001201.TIF"> >PIC FILE= "C_2003311IT.001301.TIF"> Appendice 5 LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes et énergie Administration du potentiel économique Politiques d'accès aux marchés, Services Licences Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 230 83 22 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Bestuur Economisch Potentieel Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Fax (45-35) 46 64 01 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax (49-61) 969 42 26 ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Φαξ (30-210) 328 60 94 ESPAÑA Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Fax (34) 913 49 38 31 FRANCE SETICE 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Fax (33-1) 55 07 46 69 IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Ireland Fax (353-1) 631 25 62 ITALIA Ministero delle Attività Produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Fax (352) 46 61 38 NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 523 23 41 ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A - 1011 Wien Fax (43-1) 711 00/8386 PORTUGAL Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa P - 1140-060 Lisboa Fax (351) 218 81 42 61 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Telekopio (358-20) 492 28 52 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S - 11386 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF United Kingdom Fax (44-1642) 36 52 69 Appendice 6 COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 1 La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità. Articolo 2 Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente. Articolo 3 1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative ucraine indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza. 2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine. 3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente allegato. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci. 4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine ucraina ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'appendice 2. 5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. Articolo 4 1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente allegato, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente allegato. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci. 2. A seguito delle misure prese a norma del presente allegato, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente allegato. 3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente allegato sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta. Articolo 5 La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti. Appendice 7 LIMITI QUANTITATIVI >SPAZIO PER TABELLA>