11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/14


Notifica della Repubblica di Ungheria relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/22)

In riferimento all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, con la presente nota il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Ungheria notifica al Consiglio e alla Commissione dell'Unione europea che, al 24 giugno 2005, i cittadini ungheresi sono soggetti all'obbligo del visto nei seguenti paesi inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio:

Australia

Brunei Darussalam

Canada

Stati Uniti d'America.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Ungheria chiede alla Commissione di avviare immediatamente, nelle relazioni con tali paesi, le iniziative necessarie per ottenere quanto prima l'esenzione dal visto e, se necessario, di presentare una proposta di misure provvisorie a norma del nuovo articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento nonché in conformità della dichiarazione adottata contestualmente alla modifica dello stesso.

Al riguardo, il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Ungheria fornirà, a richiesta della Commissione, informazioni dettagliate circa le iniziative da esso finora avviate per ottenere l'esenzione dal visto.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio 2001 del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


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