30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/47 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata)
COM(2006) 432 def. — 2006/0146 (COD)
(2006/C 324/20)
Il Consiglio, in data 27 settembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
Il 12 settembre 2006 l'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato la sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione di preparare i lavori in materia.
Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2006, nel corso della 430a sessione plenaria, ha nominato Jan SIMONS relatore generale e ha adottato il seguente parere con 133 voti favorevoli e 3 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
Il Comitato conviene sul valore che la presidenza del Consiglio europeo attribuisce alla codificazione: questa procedura garantisce infatti la certezza giuridica su quale norma sia applicabile in un determinato momento ad una determinata materia, accrescendo la trasparenza e l'accessibilità del diritto comunitario per i cittadini europei. |
1.2 |
La proposta in esame riguarda la codificazione del regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili, e delle modifiche ad esso apportate dal regolamento n. 3356/91. Il Comitato raccomanda di esaminare in quale misura questa proposta di codificazione debba includere anche la legislazione che disciplina altri modi di trasporto, quali ad esempio le ferrovie, il trasporto intermodale, il trasporto marittimo a corto raggio e il trasporto aereo. |
1.3 |
Il Comitato accoglie con favore la versione codificata proposta, a condizione che il contenuto degli atti oggetto di codifica resti invariato, e che l'opera di codificazione si limiti ad accorparli, apportando unicamente le modifiche formali necessarie. |
1.4 |
Data l'importanza per i cittadini europei di avere accesso a una legislazione europea trasparente, il Comitato insiste presso la Commissione affinché essa consideri se e in che misura sia opportuno procedere alla codifica di altri atti. |
1.5 |
I controlli, le verifiche e le ispezioni dovrebbero essere coordinati dagli Stati membri. In caso contrario, nell'interesse di un trasporto più fluido, gli Stati membri dovrebbero almeno procedere ad uno scambio dei risultati, per evitare che ciascun paese effettui nuove ispezioni e nuovi controlli. Grazie al RIS (River Information Services: sistema di servizi di informazione fluviale), ciò non dovrebbe porre difficoltà nel caso della navigazione interna. |
2. Introduzione
2.1 |
Il volume della legislazione comunitaria e le frequenti modifiche ad essa apportate sono causa di una grande dispersione: per questo motivo i cittadini incontrano difficoltà a mantenere una visione d'insieme della legislazione. |
2.2 |
La Commissione europea si dichiara fortemente interessata a rendere la legislazione comunitaria più semplice e chiara, e quindi più accessibile al pubblico. |
2.3 |
Per questo motivo essa ha dato istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutte le decisioni legislative dopo al massimo dieci modifiche. |
2.4 |
Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 hanno sottolineato l'importanza della codificazione, in quanto essa chiarisce quale legge sia applicabile in un determinato momento a una determinata materia, contribuendo quindi ad accrescere la trasparenza. |
2.5 |
Dato che la codificazione non comporta alcuna modifica sostanziale agli atti in oggetto, nell'accordo interistituzionale firmato il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di procedere alla codificazione applicando una procedura accelerata. |
2.6 |
La proposta in esame riguarda la codificazione del regolamento CEE n. 4060/89 del 21 dicembre 1989 relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili. Il nuovo regolamento proposto riunisce dunque il regolamento CEE n. 4060/89 e le relative modifiche. |
2.7 |
La proposta della Commissione mantiene intatto il contenuto delle modifiche, e si limita ad accorpare, apportando solo i cambiamenti formali necessari al processo di codificazione. |
3. Osservazioni generali
3.1 |
Il Comitato osserva che la proposta della Commissione in esame intende codificare solo il regolamento CEE n. 4060/89 del Consiglio relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili, ma non riguarda altri modi di trasporto quali le ferrovie, il trasporto intermodale, il trasporto marittimo a corto raggio e il trasporto aereo, per i quali vigono ancora i controlli alle frontiere. Secondo il Comitato è opportuno considerare anche questi modi di trasporto. |
3.2 |
Il Comitato sottolinea con vigore che il regolamento CEE n. 4060/89 e la proposta di codificazione intendono eliminare i controlli sistematici applicati alle frontiere degli Stati membri. Di conseguenza, come risulta anche dall'articolo 3 della proposta di regolamento, resta la possibilità di effettuare i controlli nel quadro delle normali procedure di controllo applicate, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro. |
3.3 |
Il Comitato accoglie con favore la proposta di codificazione avanzata dalla Commissione. La trasparenza della legislazione comunitaria va infatti a tutto vantaggio dei cittadini europei. Il Comitato esorta quindi la Commissione a esaminare se e in quale misura sia opportuno procedere alla codifica di altri atti. |
3.4 |
Benché il quarto considerando della proposta affermi che, in base alle normative comunitarie, gli Stati membri sono liberi di scegliere i luoghi dove saranno effettuati i controlli, le verifiche e le ispezioni, tali attività di verifica dovrebbero essere comunque coordinate. In caso contrario, nell'interesse di una maggiore fluidità dei trasporti, gli Stati membri dovrebbero almeno procedere ad uno scambio dei risultati, per evitare che ciascun paese effettui nuove ispezioni e nuovi controlli. Grazie al RIS (River Information Services: sistema di servizi di informazione fluviale), ciò non dovrebbe porre difficoltà nel caso della navigazione interna. |
4. Osservazioni specifiche
Nessuna.
Bruxelles, 26 ottobre 2006
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS