52006PC0261

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite /* COM/2006/0261 def. - CNS 2006/0090 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 2.6.2006

COM(2006) 261 definitivo

2006/0090 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta mira modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio al fine di consentire all’Autorità di vigilanza europea GNSS di completare la fase di sviluppo del programma GALILEO dopo la chiusura dell’impresa comune Galileo. |

120 | Contesto generale 1) Il programma GALILEO Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di radionavigazione e posizionamento via satellite concepita specificatamente a fini civili e presenta una dimensione al tempo stesso tecnologica, politica ed economica. Il programma comprende le quattro fasi successive elencate qui di seguito: una fase di definizione che si è svolta dal 1999 al 2001, nel corso della quale è stata elaborata l’architettura del sistema e sono stati stabiliti i servizi offerti; una fase di sviluppo e convalida che inizialmente doveva durare dal 2002 al 2005 e che comprende lo sviluppo dei satelliti e dei componenti terrestri del sistema, nonché la convalida in orbita; una fase costitutiva che doveva inizialmente coprire il biennio 2006-2007 con la costruzione e la messa in orbita dei satelliti, nonché l’allestimento completo della parte terrestre dell’infrastruttura; una fase operativa che doveva prendere il via nel 2008 e che comprende la gestione del sistema, nonché la sua manutenzione e il suo costante perfezionamento. 2) L’Autorità di vigilanza L’Autorità di vigilanza europea GNSS (qui di seguito “Autorità di vigilanza”) è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio del 12 luglio 2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite. La sua funzione è provvedere alla gestione degli interessi pubblici inerenti ai programmi europei di radionavigazione via satellite, EGNOS e GALILEO, e svolgere il ruolo di autorità di regolamentazione nella fase costitutiva e in quella operativa del programma GALILEO. I compiti dell’Autorità di vigilanza sono elencato dettagliatamente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004. Si tratta in particolare dell’autorità concedente nei confronti del concessionario privato del sistema che conclude con quest’ultimo il contratto di concessione. Occorre rilevare che i due sistemi EGNOS e GALILEO apparterranno all’Autorità di sorveglianza e che la loro proprietà resterà interamente pubblica: al concessionario sarà ceduta solo la gestione della fase costitutiva e della fase operativa per un periodo di una ventina d’anni. Inoltre, a norma dell’articolo 3 del regolamento, l’Autorità di vigilanza è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che le sono ceduti dall’impresa comune Galileo al termine della fase di sviluppo e che sono creati o sviluppati dal concessionario durante la fase costitutiva e la fase operativa del sistema. L’Autorità di vigilanza è in fase di costituzione dall’estate 2005 e sarà pienamente operativa nel corso del 2006. 3) L’impresa comune Galileo L’impresa comune Galileo è stata costituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, in base alle disposizioni dell’articolo 171 del trattato per portare a termine la fase di sviluppo e preparare le fasi successive del programma GALILEO. I suoi membri fondatori sono la Comunità europea e l’Agenzia spaziale europea L’impresa comune GALILEO svolge due compiti principali. Innanzitutto dirige e coordina le azioni di ricerca e sviluppo necessarie. A tal fine ha concluso un accordo con l’Agenzia spaziale europea cui è affidata l’attuazione di queste azioni. Sviluppa inoltre le attività relative alle applicazioni e ai servizi che GALILEO potrà offrire. In secondo luogo gestisce la procedura di selezione del futuro concessionario privato del sistema. Spetterà a quest’ultimo gestire la fase costitutiva e quella operativa, apportare il capitale privato necessario e garantire il successo commerciale della fase operativa. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta 1) La necessità di porre fine all’esistenza dell’impresa comune Galileo e trasferire le sue attività all’Autorità di vigilanza prima del completamento della fase di sviluppo. Istituita per portare a termine la fase di sviluppo, l’impresa comune Galileo ha una durata di esistenza che ricalca la durata di tale fase che inizialmente doveva coprire il periodo dal 2002 al 2005 compreso. Tuttavia nell’attuale situazione del programma GALILEO la fase di sviluppo non terminerà prima della fine del 2008 e l’esistenza dell’impresa comune dovrebbe essere prorogata di conseguenza. In tal caso l’impresa comune non cesserebbe le sue funzioni prima della fine del 2008, con una durata di esistenza superiore di circa tre anni a quella prevista inizialmente. Questa proroga dell’impresa comune dopo il 2006 è inutile e costosa, considerando che l’Autorità di vigilanza è in grado di riprendere nel corso del 2006 e di portare a termine l’insieme delle attività attualmente svolte dall’impresa comune. Porterebbe ad una duplicazione immotivata delle strutture e dei costi, proprio nel momento in cui appare evidente che la fase di sviluppo del programma sarà più costosa del previsto. Prima della fine del 2006, l’Autorità di vigilanza disporrà dei mezzi necessari, in particolare in termini di personale, per completare i compiti dell’impresa comune, ossia portare a termine la fase di sviluppo e preparare le fasi seguenti del programma. Affinché l’Autorità di vigilanza possa riprendere le attività dell’impresa comune in maniera ottimale, è auspicabile che le due strutture coesistano per alcuni mesi, e che l’Autorità di vigilanza sia, nel corso di questo periodo, strettamente associata alle attività dell’impresa comune. Questa possiede infatti un’esperienza maturata e un insieme di conoscenze che è indispensabile trasmettere all’Autorità di vigilanza. Ciò vale soprattutto per le negoziazioni del contratto di concessione che devono essere portate avanti e completate dall’impresa comune nel corso del 2006. È opportuno pertanto stabilire che l’impresa comune Galileo cessi le sue attività il 31 dicembre 2006 e che, nel corso del 2006, l’Autorità di vigilanza riprenda gradualmente le attività dell’impresa comune. Il trasferimento di tali attività sarà completato entro il 31 dicembre 2006. Il trasferimento delle attività dall’impresa comune all’Autorità di vigilanza avrà un impatto sul bilancio comunitario del 2006, in quanto l’Autorità di vigilanza dovrà svolgere, nel corso di questo stesso anno, dei compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti inizialmente. Occorre pertanto prevedere un aumento del suo stanziamento di bilancio che riguarda principalmente le spese di personale o legate al personale di cui occorrerà accelerare l’assunzione. Nell’insieme il trasferimento delle attività dall’impresa comune all’Autorità di vigilanza avrà un impatto limitato sulle finanze comunitarie. Questa incidenza sarà inesistente dopo il 2006 in quanto nel corso del 2007 e del 2008 l’Autorità di vigilanza svolgerà dei compiti che l’impresa comune avrebbe comunque dovuto effettuare. Per quanto riguarda il 2006 l’aumento previsto del bilancio dell’Autorità di vigilanza sarà in gran parte compensato da una riduzione delle spese dell’impresa comune via via che le sue attività saranno riprese dall’Autorità di vigilanza. I fondi così risparmiati dall’impresa comune faranno parte degli attivi trasferiti all’Autorità di vigilanza per il finanziamento della fase di sviluppo. 2) La necessità di modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004 per garantire la continuità del programma GALILEO e un trasferimento adeguato delle attività dall’impresa comune Galileo all’Autorità di vigilanza. Come già menzionato, l’Autorità di vigilanza è stata istituita per disciplinare la fase costitutiva e la fase operativa del programma GALILEO, mentre l’impresa comune Galileo garantisce la gestione della fase di sviluppo. Questo è quanto risulta in particolare dalla combinazione dei considerando 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1321/2004. Ne consegue che la gestione della fase di sviluppo al posto dell’impresa comune non rientra tra i compiti dell’Autorità di vigilanza che sono elencati dettagliatamente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004. In questa situazione, per garantire il completamento della fase di sviluppo del programma GALILEO in maniera ottimale dopo la chiusura dell’impresa comune Galileo, ossia dopo il 31 dicembre 2006, occorre modificare l’articolo 2 in questione e aggiungere ai compiti affidati all’Autorità di vigilanza quelli affidati all’impresa comune fino alla sua chiusura. Questi compiti sono stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 degli statuti dell’impresa comune allegati al regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio. Comprendono in particolare gli sviluppi tecnici del sistema per mezzo di un accordo da concludere con l’Agenzia spaziale europea, la supervisione dell’esecuzione della fase di sviluppo, la preparazione della fase costitutiva e della fase operativa, i negoziati del contratto di concessione. Occorre inoltre prevedere la possibilità che le operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006, citate all’articolo 21 degli statuti di questa impresa, spettino all’Autorità di vigilanza qualora il consiglio di amministrazione dell’impresa comune decidesse in questo senso. Inoltre la formulazione attuale dello stesso articolo 2 non contiene un riferimento esplicito alle attività di ricerca. Eppure, sia, ad esempio, per definire o promuovere le future applicazioni della radionavigazione via satellite che per preparare la prossima generazione di satelliti, l’Autorità di vigilanza dovrà eseguire o finanziare numerosi lavori di ricerca, sia nel corso della fase di sviluppo che nel corso della fase costitutiva e della fase operativa. Occorre, pertanto, indicare esplicitamente all’articolo 2 che l’Autorità di vigilanza può svolgere tutte le azioni di ricerca utili a beneficio dei programmi GNSS europei. Ciò consentirà, in particolare, di includere le azioni svolte nell’ambito dei programmi comuni di ricerca e sviluppo. Da quanto precede risulta che è opportuno aggiungere, al testo attuale dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1321/2004 che definisce i compiti dell’Autorità di vigilanza i due commi seguenti: “k) ai fini del completamento della fase di sviluppo del programma Galileo, riprende al più tardi al termine dell’esistenza dell’impresa comune Galileo, i compiti affidati a quest’ultima dagli articoli 2, 3 e 4 degli statuti dell’impresa comune allegati al regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio del 21 maggio 2002. Si occupa, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, delle operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006; l) intraprende tutte le azioni di ricerca utili allo sviluppo e alla promozione dei programmi GNSS europei”. In assenza di queste modifiche, la continuità del programma correrebbe dei rischi sul piano giuridico, in quanto non esiste un fondamento giuridico che consenta all’Autorità di vigilanza di riprendere gran parte delle attività attualmente svolte dall’impresa comune o di eseguire le azioni di ricerca necessarie. D’altra parte il paragrafo 1 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio prevede, nella sua formulazione attuale, che “L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che le sono ceduti dall’impresa comune Galileo al termine della fase di sviluppo...”. Ne consegue che l’Autorità non potrebbe diventare proprietaria del sistema prima del termine della fase di sviluppo, ossia al più presto alla fine del 2008, ben dopo la data probabile della firma del contratto di concessione. Al fine di adeguare questo articolo alle modifiche del regolamento già citate, le suddette disposizioni devono essere modificate per consentire all’Autorità di vigilanza, da una parte, di diventare, sin dalla chiusura dell’impresa comune Galileo, proprietaria dei beni materiali e immateriali creati e sviluppati prima di tale chiusura, e, d’altra parte, di diventare proprietaria dei beni materiali e immateriali che saranno creati o sviluppati nel corso della fase di sviluppo successivamente alla chiusura dell’impresa comune. Inoltre, per evitare eventuali rischi di interpretazioni divergenti, occorre completare sotto due aspetti le disposizioni attuali del paragrafo 1 dell’articolo 3. Occorre in effetti precisare che i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e operativa da parte del concessionario comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo o dai subcontraenti di queste ultime. È opportuno inoltre precisare che la proprietà dei beni comprende il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali, nonché tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004. Occorre pertanto sostituire il paragrafo 1 dell’articolo 3 col testo seguente: “1. Sin dalla fine dell’esistenza dell’impresa comune Galileo, l’Autorità diventa proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso dell’intera fase di sviluppo, ivi compresi quelli di cui l’impresa comune Galileo era proprietaria a norma dell’articolo 6 dei suoi statuti e quelli creati o sviluppati dall’Agenzia spaziale europea e dagli organismi incaricati, da tale agenzia o dall’impresa comune Galileo, delle attività di sviluppo del programma. L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario, ivi compresi quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti, dalle imprese poste sotto il suo controllo o dai subcontraenti di suddette imprese. Il diritto di proprietà comprende tutti i diritti di proprietà intellettuale a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 e in particolare il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali. ” |

141 | Coerenza con le altre politiche e gli obiettivi dell’Unione Non applicabile. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

219 | Non applicabile. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione d’impatto L’unica soluzione è la modifica del regolamento per conseguire il risultato auspicato. L’impatto della ripresa delle attività dell’impresa comune Galileo da parte dell’Autorità di vigilanza è minimo in quanto queste attività sarebbero comunque state realizzate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte È opportuno porre fine all’esistenza dell’impresa comune Galileo il 31 dicembre 2006 e trasferire le sue attività all’Autorità di vigilanza. A tal fine occorre modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite. |

310 | Base giuridica Articolo 308 del trattato. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta riguarda un settore che è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati. |

331 | Le modifiche proposte non eccedono quanto è necessario per raggiungere lo scopo perseguito. |

332 | Non comportano aumenti dell’onere finanziario in quanto le spese supplementari a carico dell’Autorità di vigilanza sarebbero comunque state sostenute dall’impresa comune Galileo. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi: solo un regolamento può modificare un regolamento. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | La proposta non comporterà un aumento dello stanziamento di bilancio dell’Autorità di vigilanza fino al completamento della fase di sviluppo del programma GALILEO. |

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE |

520 | Abrogazione di disposizioni legislative vigenti L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di alcune disposizioni legislative. |

Riesame/revisione/cessazione di efficacia |

533 | La proposta comprende una clausola di cessazione d’efficacia di tutto o parte dell’atto legislativo, una volta soddisfatte le condizioni prestabilite. |

2006/0090 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

1. L’Autorità di vigilanza europea relativa al GNSS (in prosieguo l’“autorità”) è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio[3] al fine di provvedere alla gestione degli interessi pubblici inerenti ai programmi europei GNSS e svolgere il ruolo di autorità di regolamentazione nella fase costitutiva e in quella operativa del programma GALILEO.

2. I compiti affidati all’autorità sono elencati tassativamente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004.

3. L’impresa comune Galileo è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio[4] per portare a termine la fase di sviluppo e preparare le fasi successive del programma GALILEO. Nella situazione attuale del programma, la fase di sviluppo non terminerà prima della fine del 2008.

4. Una proroga dell’esistenza dell’impresa comune Galileo fino al completamento della fase di sviluppo è inutile e costosa, visto che l’autorità è in grado di riprendere nel corso del 2006 e di portare a termine l’insieme delle attività attualmente svolte dall’impresa comune Galileo. È opportuno pertanto porre fine all’esistenza dell’impresa comune Galileo e trasferire le sue attività all’autorità prima del completamento della fase di sviluppo.

5. La gestione della fase di sviluppo in sostituzione dell’impresa comune Galileo, tuttavia, non rientra a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004, tra i compiti affidati all’autorità. Non vi figurano neppure le attività o i lavori di ricerca che l’autorità sarà portata a intraprendere o finanziare, sia nel corso della fase di sviluppo, sia nel corso della fase costitutiva e della fase operativa del programma.

6. Per garantire la continuità del programma Galileo e un trasferimento adeguato delle attività dall’impresa comune Galileo all’autorità è opportuno, pertanto, modificare la formulazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004. È opportuno aggiungere esplicitamente ai compiti affidati all’autorità quelli affidati all’impresa comune Galileo, fino alla cessazione delle sue attività, nonché il compito di svolgere, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, le operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006. È inoltre necessario affidare all’autorità il compito di realizzare tutte le azioni di ricerca utili per i programmi GNSS europei.

7. D’altra parte, a fini di coerenza, occorre prevedere che l’autorità diventi proprietaria dei beni materiali e immateriali detenuti dall’impresa comune Galileo al momento della chiusura di quest’ultima e non al termine della fase di sviluppo. Occorre altresì stabilire che l’autorità deve essere proprietaria dei beni materiali e immateriali che saranno creati o sviluppati nel corso della fase di sviluppo, successivamente alla cessazione dell’impresa comune.

8. Inoltre, per evitare eventuali interpretazioni divergenti concernenti il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1321/2004, occorre precisare che i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di dette imprese. È opportuno inoltre precisare che la proprietà dei beni comprende il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali, nonché tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia[5].

9. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è modificato come segue:

1) All’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere k) e l):

“k) ai fini del completamento della fase di sviluppo del programma Galileo, riprende al più tardi alla fine dell’esistenza dell’impresa comune Galileo, i compiti affidati a quest’ultima dagli articoli 2, 3 e 4 dello statuto dell’impresa comune allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio(*). Si occupa, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, delle operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006;

l) intraprende tutte le azioni di ricerca utili per sviluppare e promuovere i programmi GNSS europei.”

____________________

(*) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

2) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Dalla data in cui è posta fine all’esistenza dell’impresa comune Galileo, quale indicata all’articolo 20 dello statuto, l’autorità diventa proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso dell’intera fase di sviluppo, ivi compresi quelli di cui l’impresa comune Galileo era proprietaria a norma dell’articolo 6 dello statuto, e quelli creati o sviluppati dall’Agenzia spaziale europea e dagli organismi cui tale agenzia o l’impresa comune Galileo hanno affidato le attività di sviluppo del programma.

L’autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario, beni che comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di suddette imprese.

Il diritto di proprietà comprende tutti i diritti di proprietà intellettuale a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione(*) e in particolare il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali.

____________________

(*) GU L 123 del 22.4.2004, pag. 11”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente

[…]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore/i politico/i: ENERGIA E TRASPORTI Attività: Fase di sviluppo e convalida del programma GALILEO |

DENOMINAZIONE DELL’AZIONE: PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2004 SULLE STRUTTURE DI GESTIONE DEI PROGRAMMI EUROPEI DI RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE |

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

060209/01

060209/02

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell ’azione: 82 milioni di euro

2.2 Periodo di applicazione:

L’azione avrà una durata illimitata (sovvenzione annuale)

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d’impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario)

Mio€

SNO | CD | NO | NO | NO | N 3 |

4. BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità dell ’intervento comunitario

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Per garantire la continuità del programma GALILEO e un trasferimento adeguato delle attività dall’impresa comune Galileo all’Autorità di vigilanza è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004 con il quale l’Autorità di vigilanza è stata istituita.

5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex-ante

Il dispositivo proposto è il risultato di numerose discussioni e del parere favorevole di tutti i soggetti interessati dal programma GALILEO (Consiglio di amministrazione dell’impresa comune, Consiglio di amministrazione dell’Autorità di vigilanza).

5.2 Azioni previste e modalità dell ’intervento di bilancio

Per quanto riguarda il bilancio, il trasferimento delle attività dell’impresa comune Galileo all’Autorità di vigilanza avrà un impatto legato principalmente alle spese di funzionamento dell’Autorità di vigilanza in quanto quest’ultima dovrà svolgere compiti supplementari nel 2006 e negli anni successivi. Si prevede quindi un aumento del relativo bilancio.

5.3 Modalità di attuazione

Lo statuto giuridico dell’Autorità di vigilanza le consente di agire come persona giuridica nell’esercizio dei propri compiti. L’Autorità di vigilanza svolgerà i propri compiti nel rispetto delle regole e procedure stabilite dal regolamento che la istituisce.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Modalità di calcolo del costo totale dell’azione (Da determinare da parte della DG BUDG e della DG ADMIN)

Le spese annuali dell ’Autorità di vigilanza saranno coperte dalle sovvenzioni della Comunità. I diversi tipi di spesa possono essere analizzati come segue:

Spese di personale

Il bilancio proposto corrisponde a un personale costituito da 45 agenti che saranno assunti progressivamente[6] fra il 2006 e il 2009. A partire dalla fine del 2006 l’Autorità di vigilanza disporrà di 39 agenti. Questa valutazione è basata su un confronto con l’impresa comune GALILEO.

La valutazione delle spese di personale si basa sui costi annui per le categorie A*14, A*13, A*11, A*10, A*9,A*8, A*7, A*6, B*6, B*3, C*5 e C*2; la forte percentuale di agenti di grado A è dovuta all’elevato livello di competenza scientifica necessaria all’Autorità per eseguire correttamente la propria missione.

TABELLA: stima delle risorse umane |

GRADI | A | B | C | TOTALE |

Direttore dell’Autorità di vigilanza | 1 | 1 |

Agenti scientifici | 37 | 37 |

Agenti amministrativi | 2 | 5 | 7 |

TOTALE | 38 | 2 | 5 | 45 |

Le spese annuali totali per il personale sono valutate prendendo come costo medio quello del personale della Commissione europea, vale a dire 0,108 M€ all’anno. Questa voce di spesa non comprende le spese relative al reclutamento, agli edifici e alle spese amministrative connesse.

Spese per le attrezzature

Le spese per l’acquisto di beni mobili, le relative spese associate così come quelle per l’acquisto del materiale informatico sono stimate a 600 000 € per il 2006. È prevista una riserva di 200 000 euro/anno per coprire esigenze supplementari.

Spese di esercizio

Queste spese coprono le riunioni, gli studi, le traduzioni, le pubblicazioni e le relazioni pubbliche. Secondo una prima stima le spese di esercizio ammontano a 3,2M€ per il 2006, 3,1M€ per il 2007, 4,1M€ per il 2008, 4,3M per il 2009, 5,4M€ per il 2010 e 6,4M€ per il 2011/2012/2013.

Spese per missioni

I compiti assolti dall’Autorità di vigilanza richiederanno spostamenti all’interno e all’esterno dell’Unione (spese di trasporto e sistemazione). Il bilancio delle spese per missioni è stimato a 200 000 € per il primi tre anni e a 300 000 per gli anni successivi. Si tratta di stime calcolate in base alla spesa media reale delle spese di missione constatate nella DG TREN.

6.2 Ripartizione per elementi dell ’azione

Crediti di impegno in euro (prezzi correnti)

Anno 2006e seguenti |8 |8 |9 |10 |11 |12 |12 |12 | |Totale |8 |8 |9 |10 |11 |12 |12 |12 | | 7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

7.1 Sistema di controllo

L’articolo 14 riguarda i controlli sulla gestione dei fondi assegnati all’Autorità di vigilanza che dovranno essere eseguiti dal revisore contabile della Commissione, dall’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti.

7.2 Modalità e periodicità della valutazione

L’articolo 5 istituisce un Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di vigilanza che esegue i compiti elencati all’articolo 6 e in particolare:

- il programma di lavoro annuale;

- il bilancio annuo;

- il regolamento finanziario.

8. MISURE ANTIFRODE

Cfr. il punto 7.1.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

[4] GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

[5] GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.

[6] Gli agenti sono assunti in qualità di agenti temporanei, nell’osservanza delle disposizioni applicabili al personale della Commissione.

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