13.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/14


Relazione finale del Consigliere-auditore sul caso COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2006/C 303/11)

La concentrazione notificata

Il 10 gennaio 2005 la Commissione ha ricevuto la notifica di una proposta di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 («regolamento sulle concentrazioni») con la quale l'impresa tedesca Siemens AG («Siemens») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni il controllo dell'insieme dell'impresa austriaca VA Tech AG («VA Tech») mediante offerta pubblica annunciata il 10 dicembre 2004.

L'operazione proposta determinerebbe numerose sovrapposizioni orizzontali e verticali nei settori della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, automazione e comandi, attrezzature per il trasposto ferroviario, metallurgia e impiantistica elettrica per la metallurgia, tecnologie per l'edilizia e infrastrutture pubbliche.

L'avvio del procedimento e la questione dell'accesso al fascicolo

Al termine della prima fase di indagine, la Commissione ha stabilito che sussistevano seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione con il mercato comune e con l'accordo SEE. Il 14 febbraio 2005 la Commissione ha pertanto avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.

Il 2 marzo 2005 è stato concesso a Siemens di accedere ai documenti fondamentali del fascicolo della Commissione, conformemente al capitolo 7.2 delle «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» («migliori pratiche»), stabilite dalla Direzione generale della concorrenza. Con lettera del 16 marzo 2005 Siemens ha chiesto di consultare ulteriori documenti. In particolare l'impresa riteneva che i documenti trasmessi da VA Tech rivestissero un particolare interesse per il caso e dovessero pertanto essere considerati documenti fondamentali. Nella risposta del 6 aprile 2005 la Direzione generale della concorrenza ha confermato la sua posizione secondo cui i documenti in questione non potevano essere considerati documenti fondamentali. La Direzione generale sosteneva che a prescindere dalla loro origine i documenti richiesti non costituivano osservazioni motivate presentate da terzi che esprimono un parere contrario a quello delle parti notificanti, secondo la definizione di documenti fondamentali contenuta nelle migliori pratiche. Siemens non mi ha chiesto ufficialmente un intervento al riguardo.

L'adozione di una dichiarazione delle obiezioni e il caso procedurale creato da Voith Siemens con la richiesta di un'audizione:il concetto di altre parti interessate

Una dichiarazione delle obiezioni è stata inviata a Siemens il 22 aprile 2005. Nei giorni successivi è stato concesso l'accesso al fascicolo della Commissione. È stato chiesto a Siemens di rispondere entro il 6 maggio 2005 e tale termine è stato rispettato.

Né Siemens, né VA Tech hanno chiesto di esprimersi con un'audizione ufficiale.

Con una lettera del 6 maggio 2005, registrata il 10 maggio 2005, tuttavia, l'impresa comune Siemens Voith Hydropower Generation GmbH & Co. KG («Voith Siemens») tra J.M. Voith AG e Siemens AG, ha richiesto per iscritto un'audizione ufficiale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 802/2004 del 7 aprile 2004 («regolamento di esecuzione»). L'impresa sosteneva che dato che era possibile che eventuali misure correttive proposte da Siemens alla Commissione producessero effetti su di essa, l'impresa doveva essere considerata «altra parte interessata» ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del regolamento di esecuzione.

Nella mia risposta scritta del 13 maggio 2005, ho sostenuto che Voith Siemens non poteva essere considerata «altra parte interessata» e non aveva quindi il diritto di richiedere un'audizione ufficiale alla presenza degli Stati membri e dei servizi associati della Commissione ma poteva naturalmente chiedere di essere ascoltata dalle persone incaricate del caso per iscritto o oralmente in qualsiasi momento. Il venditore e l'impresa oggetto della concentrazione, che sono indicati come esempi di «parti della concentrazione proposta» nell'articolo 11, lettera b) del regolamento di esecuzione costituiscono «altre parti interessate» poiché la realizzazione della concentrazione proposta li coinvolge direttamente ed inevitabilmente. Ciò fa sì che esse siano «parti della concentrazione proposta» come indicato nel regolamento.

Al contrario non è affatto certo, e si potrà stabilire solo al termine di un procedimento per una concentrazione, se le misure correttive che devono essere proposte dalla parti notificanti ed accettate dalla Commissione produrranno effetti diretti sulle imprese.

Pertanto la semplice possibilità che le misure correttive concordate nell'ambito di un procedimento per una concentrazione abbiano effetti su un'impresa non può costituire una giustificazione perché quest'ultima sia considerata «altra parte interessata» dato che non rientra tra le «parti della concentrazione proposta».

Il test di mercato

Il 25 maggio 2005 Siemens ha offerto impegni che sono stati leggermente modificati il 7 giugno 2005. Il test di mercato degli impegni proposti è stato in generale positivo.

Non mi è stato chiesto di verificare l'obiettività dell'indagine.

Le ulteriori richieste di accesso ai documenti anche in relazione al concetto di altre parti interessate.

Con lettera inviata al competente servizio della Commissione datata 9 giugno 2005 e con lettera a me indirizzata datata 22 giugno 2005, SMS Demag AG e la sua impresa madre SMS GmbH («SMS») hanno richiesto di accedere al fascicolo relativo al caso. La richiesta è stata respinta dalla Direzione generale della concorrenza il 22 giugno 2005 con la motivazione che si riconosceva che SMS era un terzo interessato ma non una «altra parte interessata» ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del regolamento di esecuzione, e per tale ragione l'impresa non aveva il diritto di accedere al fascicolo a norma del regolamento di esecuzione.

Con decisione del 6 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 8 del mandato del consigliere-auditore, ho confermato la posizione della Direzione generale della concorrenza poiché il semplice fatto che le misure correttive ipotizzate nell'ambito di un'operazione di concentrazione possano avere effetti su un'impresa terza non può in alcun modo costituire una giustificazione perché quest'ultima sia considerata «altra parte interessata» ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del regolamento di esecuzione.

Ciò trova conferma nel considerando 11 del regolamento n. 802/2004 in base al quale alle altre parti interessate deve essere concessa la possibilità, su richiesta delle stesse, di discutere a titolo informale con la Commissione la concentrazione proposta prima della notificazione. Ciò dimostra che il legislatore supponeva che l'identità della «altra parte interessata» risultasse dalla stessa proposta di concentrazione e che fosse quindi stabilita prima della proposta di eventuali misure correttive. Pertanto il fatto che un'impresa sia considerata «parte interessata» non può dipendere dal modo in cui le misure correttive eventualmente proposte hanno effetti su talune imprese.

Nonostante ciò, a SMS è stata trasmessa una versione non riservata della dichiarazione delle obiezioni e le è stata offerta la possibilità di presentare le sue osservazioni al riguardo.

SMS, inoltre, ha ricevuto versioni non riservate degli impegni nell'ambito del test di mercato nella misura in cui essi riguardavano i mercati della metallurgia per i quali essa ha interesse.

Ritengo pertanto che SMS abbia avuto ampie opportunità di presentare le proprie posizioni nel corso del procedimento.

Il 24 giugno 2005 Siemens ha chiesto di accedere al fascicolo relativamente ai documenti non riservati ricevuti dalla Commissione dopo l'adozione della dichiarazione delle obiezioni. Il 1o luglio 2005 è stata data all'impresa la possibilità di accedere a tali documenti.

Per questi motivi, ritengo che siano stati rispettati i diritti ad essere ascoltati di tutti i partecipanti al presente procedimento.

Bruxelles, 6 luglio 2005

Serge DURANDE


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