29.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CE 259/123 |
Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) ***I
P6_TA(2008)0167
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) (COM(2007)0535 — C6-0345/2007 — 2004/0156(COD))
(2009/C 259 E/26)
(Procedura di codecisione: prima lettura — nuova presentazione della proposta)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0535), |
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0477), |
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vista la sua posizione definita in prima lettura il 6 settembre 2005 (1), |
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visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0345/2007), |
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vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul finanziamento del programma europeo di radionavigazione via satellite (GALILEO) in conformità dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (2), |
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visto l'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3) (AII), quale modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007 (4), con riguardo al quadro finanziario pluriennale, |
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visti l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 1, del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0144/2008), |
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la dotazione finanziaria che figura nella proposta legislativa sia compatibile con il massimale per gli stanziamenti d'impegno della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, quale rivisto con la decisione 2008/29/CE, e fa notare che l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'AII;
3. approva la dichiarazione comune ivi allegata, che sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;
4. richiama l'attenzione sulle dichiarazioni della Commissione ivi allegate;
5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
(1) GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 61.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0272.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7.
P6_TC1-COD(2004)0156
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 683/2008)
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SUL GRUPPO INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)
1. Data l'importanza, l'unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà comunitaria dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.
2. Un gruppo interistituzionale GALILEO (GIG) si riunirà con l'obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:
a) |
i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all'ESA; |
b) |
gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell'articolo 300 del trattato; |
c) |
la preparazione dei mercati della navigazione satellitare; |
d) |
l'efficacia delle modalità di gestione; nonché |
e) |
la revisione annuale del programma di lavoro. |
3. Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l'esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.
4. La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.
5. Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:
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3 del Consiglio |
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3 del Parlamento europeo |
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1 della Commissione, |
e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l'anno).
Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.
Dichiarazione della Commissione europea sul coinvolgimento del GIG negli accordi internazionali
In merito agli accordi internazionali, la Commissione informerà il GIG in modo che questi possa seguire da vicino quelli con i paesi terzi conformemente all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 2005 nonché i futuri accordi connessi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.
Dichiarazione della Commissione europea sull'avvio di studi relativi alla fase operativa del sistema GALILEO
A seguito dell'invito del Consiglio a presentare, nel 2010, la proposta di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla fase operativa di tali programmi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, la politica tariffaria e il meccanismo di ripartizione degli introiti, la Commissione avvierà gli studi preliminari necessari a partire dal 2008 e nel corso del 2009, conformemente alle conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 29-30 novembre 2007.
Tali studi prepareranno in particolare un'analisi delle possibilità di coinvolgere il settore privato nella gestione della fase operativa dei programmi dopo il 2013, con le relative modalità di questo potenziale coinvolgimento, in particolare par quanto riguarda un partenariato pubblico-privato.
Dichiarazione della Commissione europea relativa alla creazione di un gruppo di esperti di sicurezza («consiglio di sicurezza del GNSS»)
Al fine di dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento e per esaminare le questioni relative alla sicurezza dei sistemi, la Commissione intende creare un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.
La Commissione provvederà affinché tale gruppo di esperti:
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sia composto da un rappresentante per ciascun Stato membro e un rappresentante della Commissione; |
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sia presieduto dal rappresentante della Commissione; |
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adotti il proprio regolamento interno che preveda, tra l'altro, l'adozione di pareri per consenso e la possibilità per gli esperti di sollevare qualsiasi questione pertinente in ordine alla sicurezza dei sistemi. |
Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione terrà pienamente conto dei pareri del gruppo di esperti e si impegna a consultarlo, tra l'altro, prima di definire i principali requisiti di sicurezza dei sistemi come indicato nell'articolo 13 del regolamento.
La Commissione ritiene inoltre che:
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i rappresentanti dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, l'Agenzia spaziale europea e il Segretario generale/Alto rappresentante debbano essere coinvolti come osservatori ai lavori del gruppo di esperti alle condizioni stabilite dal regolamento interno; |
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gli accordi conclusi dalla Comunità europea possano prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del gruppo di esperti alle condizioni stabilite dal regolamento interno. |
Dichiarazione della Commissione europea relativa al ricorso ad un gruppo di esperti indipendenti
Per applicare propriamente le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione intende:
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ricorrere ad un gruppo di esperti indipendenti in materia di gestione del progetto; |
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inserire tra i compiti di tale gruppo il riesame dell'attuazione dei programmi al fine di presentare opportune raccomandazioni con particolare riguardo alla gestione dei rischi; |
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comunicare regolarmente tali raccomandazioni al comitato istituito dal regolamento. |
Dichiarazione della Commissione europea relativa all'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c)
L'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), sancisce il principio secondo il quale occorre subappaltare, mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40 % del valore aggregato delle attività a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali di uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro.
Durante l'intera procedura di gara la Commissione terrà questo aspetto sotto stretto controllo e riesame, informando il GIG e il comitato GNSS in merito al rispetto di tale requisito e al suo impatto generale sul programma.
Se, durante la procedura, emerge dalle proiezioni che non è possibile raggiungere il 40 %, la Commissione adotterà misure adeguate, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c).