22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/103


Programma a favore del consumo di frutta nelle scuole *

P6_TA(2008)0542

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma «Frutta nelle scuole» (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

(2010/C 16 E/31)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0442),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0315/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0391/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 2

(2)

Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati agli allievi negli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il consumo futuro e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma «Frutta nelle scuole», per la promozione del consumo di determinati prodotti.

(2)

Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura e banane di produzione UE e prodotti derivati che abbiano caratteristiche di massima freschezza , stagionalità e disponibilità a basso costo , agli allievi degli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Nel quadro del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, nel definire il gruppo bersaglio, dovrebbero disporre di sufficiente flessibilità al fine di poter mettere il programma di distribuzione di frutta nelle scuole a disposizione, in base alle loro necessità, di una cerchia di utenti il più ampia possibile . Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli e avrebbe pertanto un effetto altamente positivo sulla salute pubblica e la lotta contro la povertà infantile , aumenterebbe il consumo futuro, creando un effetto moltiplicatore con il coinvolgimento di allievi, genitori e insegnanti, con un effetto marcatamente positivo sulla salute pubblica e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma «Frutta nelle scuole», per la promozione del consumo di determinati prodotti, che devono contenere una componente aggiuntiva in materia di educazione sanitaria e alimentare e promuovere e stimolare i prodotti regionali, in particolare quelli delle zone montane .

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Tale programma a favore del consumo di frutta nelle scuole dovrebbe essere chiaramente identificato come un'iniziativa dell'Unione europea intesa a lottare contro l'obesità e a sviluppare presso i giovani il gusto per frutta e verdura. Il programma dovrebbe altresì consentire, mediante adeguati programmi educativi, di sensibilizzare i bambini all'alternarsi delle stagioni. A tal fine, le autorità scolastiche dovrebbero garantire in via prioritaria la distribuzione di frutta di stagione, privilegiando un assortimento diversificato di frutta affinché i bambini possano scoprirne i diversi sapori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 3

(3)

L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione della PAC.

(3)

L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione delle politiche UE in generale e della PAC in particolare .

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Il Piano di azione europea in materia di alimentazione e agricoltura biologica prevede l'avvio di una campagna di informazione e promozione pluriennale a livello di Unione europea nell'arco di diversi anni, intesa a informare le scuole sui benefici dell'agricoltura biologica e ad accrescere la consapevolezza e la capacità dei consumatori di riconoscere i prodotti biologici, incluso il logo UE. Il programma «Frutta nelle scuole» dovrebbe sostenere tali obiettivi, specie in relazione alla frutta biologica, e le misure di accompagnamento dovrebbero includere l'offerta di informazioni sull'agricoltura biologica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6

(6)

È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma.

(6)

È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per finanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione, come anche le misure di accompagnamento necessarie a garantire l'efficacia del programma . È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma. Occorre prestare particolare attenzione ai requisiti di qualità e di sostenibilità dei prodotti inclusi nel programma, i quali devono soddisfare i parametri più severi ed essere preferibilmente stagionali e di produzione locale, ove possibile, o di produzione UE .

Emendamento 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 7

(7)

Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

(7)

Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale, che includa il settore dell'istruzione per i gruppi bersaglio . Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento didattiche e logistiche necessarie per rendere efficace il programma, e la Commissione deve fornire le linee guida per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono integrare tali misure in modo didattico nel quadro di moduli formativi sulla salute e l'alimentazione nelle scuole .

Emendamento 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 8

(8)

Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma «Frutta nelle scuole» non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti di programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

(8)

Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre incoraggiare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma «Frutta nelle scuole» non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti nazionali di programmi pluriennali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta. Il finanziamento comunitario deve essere di natura integrativa ed è riservato ai nuovi programmi o all'estensione dei programmi esistenti .

Emendamento 8

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 9

(9)

Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

(9)

Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Ove uno o più Stati membri non utilizzino i finanziamenti comunitari i fondi possono essere trasferiti e utilizzati in altri Stati membri .

Emendamento 9

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 10

(10)

Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Una relazione al riguardo deve essere presentata dopo tre anni.

(10)

Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Gli Stati membri eseguono una valutazione annuale dell'attuazione e dell'impatto del programma e la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo tre anni. Considerato che solo un programma di lunga durata produrrà benefici a lungo termine, è necessario garantire il controllo e la valutazione del programma al fine di misurarne l'efficacia e di proporre eventuali miglioramenti .

Emendamento 10

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 11

(11)

Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma «Frutta nelle scuole» e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura.

(11)

Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma «Frutta nelle scuole» e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura. È necessario che la Commissione avvii un'ampia campagna di informazione relativa al presente programma in tutta l'Unione europea .

Emendamento 13

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies — paragrafo 1

1.

Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di taluni prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane, che saranno determinati dalla Commissione; un aiuto comunitario può inoltre essere concesso per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.

1.

Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici e prescolastici di taluni prodotti di produzione UE del settore ortofrutticolo e delle banane, selezionati dalla Commissione e determinati più in dettaglio dagli Stati membri, nonché per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione, come anche per finanziare le misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma .

 

La Commissione e gli Stati membri selezionano le verdure e la frutta che saranno quanto più fresche possibile, stagionali e ottenibili a basso costo, in base a criteri sanitari, come il minor quantitativo possibile di additivi artificiali e poco sani.

 

Si dovrebbero utilizzare in via prioritaria prodotti locali al fine di evitare viaggi inutili per il trasporto e il conseguente inquinamento ambientale.

 

Si privilegeranno frutta e verdura biologiche e locali, se disponibili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies — paragrafo 2

2.

Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

2.

Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, tenendo conto delle condizioni pedoclimatiche della produzione ortofrutticola. In tale ambito, ai prodotti in questione si applica la preferenza comunitaria. Gli stessi Stati membri forniscono inoltre alla Comunità le risorse finanziarie nazionali necessarie per l'attuazione e implementano le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma, dando la priorità ai bambini in età prescolare e agli allievi della scuola elementare, a cui la frutta sarà distribuita gratuitamente su base giornaliera .

 

Nel quadro di tale strategia gli Stati membri determinano, tra l'altro:

 

i prodotti da distribuire, tenendo conto del fatto che si tratta di prodotti stagionali e di produzione locale;

 

la fascia di età della popolazione scolastica beneficiaria;

 

gli istituti scolastici che partecipano al programma.

 

In base a criteri oggettivi, gli Stati membri privilegiano i prodotti ortofrutticoli tradizionali e di produzione locale e sostengono le piccole aziende agricole nell'attuazione del programma.

 

Le misure di accompagnamento includono servizi di consulenza sanitaria e alimentare, di informazione sui benefici della frutta per la salute, adeguate all'età degli studenti, nonché informazioni sulle caratteristiche specifiche dell'agricoltura biologica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 3 — lettera a)

a)

superare l'importo di 90 milioni di euro per anno scolastico;

a)

superare l'importo di 500 milioni di euro per anno scolastico;

Emendamento 16

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 3 — lettera b)

b)

superare il 50 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75 % di tali costi nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza ;

b)

superare i costi di fornitura e i costi correlati nonché quelli relativi alle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 1,

Emendamento 17

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 3 — lettera c)

c)

coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1 e

c)

coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati nonché quelli relativi alle misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma, di cui al paragrafo 1, e

Emendamento 18

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 3 — lettera d)

d)

essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

d)

essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti pubblici di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

Emendamento 19

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 5

5.

Il programma comunitario «Frutta nelle scuole» non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole.

5.

Il programma comunitario per la distribuzione di frutta nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. I progetti pilota, attuati su base sperimentale in un numero ristretto di istituti scolastici e per periodi limitati, non sono considerati programmi nazionali ai sensi del paragrafo 3, lettera d ).

Emendamento 21

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 184 — punto 6

(6)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma «Frutta nelle scuole» di cui all'articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini.

(6)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma «Frutta nelle scuole» di cui all'articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare:

 

in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;

 

in quale misura il fatto di optare per un cofinanziamento nazionale, sotto forma di contribuito dei genitori, ha influenzato o meno la portata e l'efficacia del programma;

 

l'importanza e l'impatto delle misure di accompagnamento nazionale, in particolare le modalità con cui il programma «Frutta nelle scuole» e le informazioni di accompagnamento su un'alimentazione sana sono integrati nel programma di studi nazionale;

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