22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/28


Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili

P6_TA(2008)0545

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (2008/2140(INI))

(2010/C 16 E/05)

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 intitolata Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (COM(2008)0013) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0047),

visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0052),

visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che le accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0054),

visti la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2007 dal titolo «Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET) — Verso un futuro a bassa emissione di carbonio» (COM(2007)0723) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano sulla mappa tecnologica (SEC(2007)1510) e sulla mappa delle capacità (SEC(2007)1511),

vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 dal titolo «Due volte 20 per il 2020 — L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001),

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0418/2008),

A.

considerando che, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, senza massicci investimenti di ricerca e sviluppo in altre tecnologie, sarà ancora necessario utilizzare i combustibili fossili nell'Unione europea per alcuni decenni onde garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico,

B.

considerando che il carbone è l'unico combustibile fossile disponibile nell'Unione europea in grado di limitare la crescente dipendenza dalle importazioni di petrolio e di gas da paesi terzi non sicuri e, in quanto tale, riveste un ruolo strategico rilevante,

C.

considerando che il carbone ha un peso importante nel mix energetico di vari Stati membri, ma è necessario ammodernare altresì le centrali a carbone e investire considerevolmente per ridurre la produzione di emissioni di gas ad effetto serra,

D.

considerando che molti Stati membri possiedono vasti giacimenti di carbone, sfruttabili, secondo le stime, per gran parte del prossimo secolo,

E.

considerando che l'ampio uso delle tecnologie CCS (cattura e stoccaggio del biossido di carbonio) nelle centrali nonché, a lungo termine, in settori industriali che producono notevoli quantitativi di emissioni di CO2 può contribuire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione europea oltre il 2020, e che l'utilizzo di tali tecnologie integra gli sforzi nel settore dell'efficienza energetica, sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda, nonché nel settore delle energie rinnovabili,

F.

considerando che in varie economie crescenti del mondo la produzione di energia dipende dal carbone e che il successo delle politiche climatiche in queste regioni è strettamente legato alla possibilità di utilizzare carbone con emissioni ridotte,

G.

considerando che l'uso delle tecnologie CCS nelle centrali a partire dal 2020 sarà possibile solo se i progetti di dimostrazione produrranno i nuovi e necessari sviluppi in materia tecnologica e miglioramenti del grado di efficienza e di redditività, garantendo allo stesso tempo il rispetto dell'ambiente,

H.

considerando che i ritardi nella realizzazione degli impianti di dimostrazione può compromettere l'uso delle tecnologie CCS nelle centrali e, di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi della politica climatica,

I.

considerando che non esiste ancora un quadro legislativo adeguato per l'uso delle tecnologie CCS,

J.

considerando che l'attuale legislazione comunitaria in tale settore deve essere recepita quanto prima dalla legislazione nazionale o regionale e deve essere integrata da nuove proposte legislative, soprattutto per quanto concerne la realizzazione delle infrastrutture di trasporto,

K.

considerando che la mancanza di disposizioni normative complica le decisioni delle imprese in materia di investimenti e l'intervento dei potenziali investitori sui mercati finanziari,

L.

considerando che è necessario sostenere la costruzione di almeno dodici impianti di dimostrazione e che a livello europeo si dovrebbero selezionare progetti di dimostrazione sulla base della loro possibilità di fornire i risultati necessari per quanto riguarda le singole tecnologie e le varie opzioni di trasporto e stoccaggio;

1.   sottolinea che l'obiettivo delle politiche dell'Unione europea in materia climatica dovrebbe essere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale;

2.   ricorda che la relazione speciale del 2005 sulle tecnologie CCS del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) considera le CCS come tecnologie promettenti per una rapida riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra, con un potenziale di riduzione che potrebbe raggiungere il 55 % entro il 2100;

3.   riconosce che l'uso di tecnologie CCS può contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici dichiarati dall'Unione europea dopo il 2020; ricorda tuttavia che il sostegno all'uso delle tecnologie CCS integra gli sforzi in atto per migliorare l'efficienza energetica e incrementare l'uso delle energie rinnovabili;

4.   ricorda l'impegno assunto dal Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 di promuovere la costruzione e la messa in funzione, entro il 2015, di almeno dodici impianti di dimostrazione di tecnologie che consentano un'utilizzazione sostenibile dei combustibili fossili per la produzione commerciale di elettricità;

5.   sottolinea la necessità di garantire lo svolgimento di dibattiti a livello nazionale e di coinvolgere tutti gli esperti in materia per far capire l'importanza che riveste la tempestiva dimostrazione della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili;

6.   sostiene l'opinione secondo la quale la costruzione di almeno dodici impianti di dimostrazione all'interno dell'Unione europea è necessaria al fine di ottenere l'auspicato utilizzo di tecnologie CCS nelle centrali elettriche e per garantire lo stoccaggio di CO2 dal 2020; ritiene in questo contesto che, se possibile, la dimostrazione delle tecnologie CCS debba inoltre essere supportata in altri impianti industriali prima del 2020; ricorda che la dimostrazione dei procedimenti CCS nelle fasi di cattura, trasporto e stoccaggio, deve stabilire se le tecnologie CCS possano essere utilizzate in modo sicuro e se esse rappresentino una soluzione al problema del cambiamento climatico che sia efficace sotto il profilo dei costi;

7.   ravvisa nell'ulteriore sviluppo e utilizzo delle tecnologie CCS uno strumento per avanzare verso il conseguimento allo stesso tempo degli obiettivi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, protezione climatica e competitività;

8.   ritiene che, alla luce del ruolo svolto dai combustibili fossili nel mix energetico di vari paesi del mondo, le tecnologie CCS nell'Unione europea potrebbero, oltre agli sforzi in atto per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili, contribuire a conseguire la sicurezza degli approvvigionamenti e la protezione del clima;

9.   sottolinea che occorrerebbe stabilire criteri rigorosi e vincolanti per la sicurezza e la permanenza a lungo termine dei siti di stoccaggio;

10.   ritiene che lo stoccaggio sotto il fondo marino possa, in caso di incidenti, mettere in pericolo gli ecosistemi marini;

11.   ritiene che le misure rese note dalla Commissione non siano sufficienti a garantire gli incentivi necessari per la realizzazione di almeno dodici impianti di dimostrazione entro il 2015;

12.   invita la Commissione a realizzare una valutazione precisa del costo di ciascuno dei dodici impianti di dimostrazione e della quota del settore privato e di quello pubblico nel finanziamento di ciascuno di essi;

13.   stima necessario un impegno finanziario diretto per garantire la realizzazione di dodici progetti di dimostrazione;

14.   evidenzia che le decisioni di investimento e di acquisizione di capitale sui mercati finanziari per gli impianti di dimostrazione sono complicate dalla mancanza di un quadro legislativo, in particolare a livello nazionale e regionale, e dalle incertezze in merito alle future oscillazioni dei prezzi delle quote di scambio delle emissioni;

15.   ritiene che il divario temporale tra le possibilità di sostegno offerte dallo scambio di emissioni a partire dal 2013 e le necessarie fasi di pianificazione e realizzazione degli impianti di dimostrazione potrà essere colmato mettendo a disposizione le risorse finanziarie;

16.   propone, in questo contesto, di vincolare agli impianti di dimostrazione CCS le risorse del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) accantonate fino alla valutazione intermedia con l'adozione del settimo programma quadro di ricerca, al fine di mettere al più presto a disposizione le risorse integrandole, se possibile, con altri finanziamenti in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, come previsto dalla Commissione;

17.   ritiene inoltre che, nel contesto del regime di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (ETS UE), occorrerebbe incrementare gli incentivi per la produzione della tecnologia CCS assegnando, nell'ambito dell'ETS UE, quote per l'anticipo della produzione sulla base della tecnologia CCS con un incremento almeno del 25 % a partire dal 2013; tuttavia ritiene altresì che tali quote dovrebbero essere assegnate almeno due anni prima della costruzione, in modo che possano essere scambiate; ritiene, in alternativa, che sarebbe opportuno prevedere una dotazione di 500 milioni di quote di scambio di emissioni a sostegno dei progetti all'interno dell'Unione europea; incoraggia inoltre gli Stati membri a utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni nel quadro dell'ETS UE per sostenere le tecnologie CCS e l'infrastruttura necessaria;

18.   ritiene indispensabile che gli almeno dodici impianti di dimostrazione cui è stato destinato il finanziamento coprano tutte le possibili combinazioni delle tre tecnologie CCS con le diverse fonti di energia e le varie opzioni di stoccaggio e che essi vengano localizzati tenendo presente la massima diversificazione geografica all'interno dell'Unione europea;

19.   raccomanda vivamente che siano inclusi nella selezione i progetti delle centrali con una potenza minima proposta di 180 MW;

20.   ritiene che si debbano creare immediatamente i presupposti necessari per le procedure di autorizzazione relative al trasporto e allo stoccaggio a livello nazionale e regionale;

21.   ritiene necessario un ulteriore impegno dell'Unione europea per facilitare lo sviluppo della necessaria infrastruttura di trasporto, e rileva a tale riguardo che le procedure di autorizzazione nei singoli Stati membri per le altre infrastrutture di trasporto possono durare anni; in questo contesto sottolinea l'importanza di abbreviare tali procedure al fine di garantire la costruzione entro il 2020;

22.   ritiene che l'uso delle risorse dei fondi strutturali per impianti di dimostrazione delle tecnologie CCS costituisca un'opzione solo se le singole regioni non hanno ancora impegnato gli stanziamenti o presentato proposte per progetti a lungo termine, e sottolinea che l'accettazione degli sforzi per la protezione del clima sarà inferiore se gli stanziamenti per il miglioramento della coesione economica a sociale dovranno competere con le misure di protezione del clima;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


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