5.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 212/326 |
Mercoledì 6 maggio 2009
Protezione degli animali durante l'abbattimento *
P6_TA(2009)0369
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))
2010/C 212 E/49
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0553),
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0451/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0185/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Titolo |
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Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 16 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 24 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 32 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 33 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 35 |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Considerando 37 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Considerando 38 |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b bis (nuova) |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera k |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera m |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f |
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soppresso |
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Emendamento 119 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. L'abbattimento di pulcini di un giorno eccedentari, qualsiasi sia il metodo utilizzato, non è più permesso una volta disponibili alternative appropriate all'abbattimento di questi animali. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 |
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2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia previsto nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere abbattuti senza essere precedentemente storditi, a condizione che l'abbattimento abbia luogo in un macello. |
2. Nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere macellati senza essere precedentemente storditi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 |
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Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare tale deroga. |
soppresso |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 |
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1. Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I. |
1. Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I. Per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, la Commissione può approvare nuovi metodi di stordimento sulla base di una valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 |
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2. Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte. |
2. Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Il dissanguamento inizia quanto prima possibile dopo lo stordimento. |
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Emendamento 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2 |
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Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo deve garantire un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici pubblicati in riviste specializzate del settore riconosciute a livello internazionale . |
Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici attinenti . |
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Emendamento 33 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 |
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4. I codici comunitari di buone prassi riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. |
4. Gli orientamenti comunitari per l'elaborazione delle procedure e l'attuazione delle norme riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. |
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Emendamento 34 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 |
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2. Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1. |
2. Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che la macellazione e le operazioni correlate siano effettuate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1. A tal fine si possono applicare ai macelli le procedure previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004. |
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Emendamento 35 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 |
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3. Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta. |
3. Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta. Il veterinario ufficiale è informato per iscritto ogni volta che cambiano le procedure operative standard. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. L'autorità competente può modificare le procedure operative standard quando non sono manifestamente conformi alle norme e alle esigenze generali stabilite nel presente regolamento. |
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Emendamento 120 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo) |
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3 ter. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano all'abbattimento di animali nei macelli in cui sono macellati non più di 50 capi di bestiame alla settimana. |
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Emendamento 37 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a |
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Emendamento 38 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f |
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Emendamento 39 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo) |
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Emendamento 40 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 |
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3. L'abbattimento di animali da pelliccia è effettuato sotto il controllo di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 18 che copra tutte le operazioni svolte sotto il suo controllo. |
soppresso |
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Emendamento 41 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera a |
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Emendamento 42 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 43 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 |
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2. Durante le operazioni di macellazione un adeguato dispositivo di stordimento di riserva è immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. |
2. Durante le operazioni di macellazione un adeguato metodo sostitutivo di stordimento è immediatamente disponibile per essere utilizzato e applicato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. Nei casi in cui tale metodo sostitutivo di stordimento riguardi gli impianti pesanti, si utilizzano dispositivi mobili. |
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Emendamento 44 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Nessun animale deve essere immobilizzato se la persona responsabile per lo stordimento o la macellazione di tale animale non è pronta a procedere. |
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Emendamento 45 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 |
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Le disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento sono pertinenti ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 854/2004. |
All'atto dell'ispezione dei macelli o degli stabilimenti riconosciuti o soggetti a riconoscimento nei paesi terzi ai fini dell'esportazione verso l'Unione europea conformemente alla normativa comunitaria, gli esperti della Commissione si accertano che gli animali di cui all'articolo 5 siano stati macellati in condizioni che, per quanto riguarda il benessere degli animali, siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente regolamento. Il certificato sanitario che accompagna la carne importata da un paese terzo è corredato di un attestato comprovante che il requisito di cui sopra è stato rispettato. |
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Emendamento 46 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo) |
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Articolo 10 bis Regime d'importazione da paesi terzi La Commissione vigila a che la carne e i prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi e destinati al consumo nel mercato interno siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. |
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Emendamento 121 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea |
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2. Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello: |
2. Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello con una capacità di macellazione superiore a 50 capi di bestiame per settimana o superiore a 150 000 volatili all'anno : |
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Emendamento 48 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a |
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soppresso |
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Emendamento 49 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c |
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Emendamento 50 |
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Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 |
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2. Gli operatori garantiscono che gli animali abbattuti senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati meccanicamente. |
2. Gli operatori garantiscono che, laddove applicabile e nel caso di macellazioni rituali in cui gli animali sono macellati senza essere precedentemente storditi, questi ultimi siano immobilizzati meccanicamente. |
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Emendamento 51 |
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Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera e |
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soppresso |
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Emendamento 52 |
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Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 |
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Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile. |
Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile e i lagomorfi . |
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Emendamento 53 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 |
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1. Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte. |
1. Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte. Gli animali devono essere morti prima che sia eseguita qualsiasi altra procedura potenzialmente dolorosa di preparazione della carcassa o sia applicato qualsiasi altro trattamento. |
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Emendamento 54 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Gli operatori di allevamenti di animali da pelliccia notificano anticipatamente all'autorità competente la data dell'abbattimento degli animali, per consentire al veterinario ufficiale di controllare che i requisiti di cui al presente regolamento e le procedure operative standard siano rispettati. |
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Emendamento 55 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 |
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5. I codici comunitari di buone prassi riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. |
5. Gli orientamenti comunitari per l'elaborazione delle procedure e l'attuazione delle norme riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. |
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Emendamento 56 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. Il veterinario ufficiale verifica periodicamente le procedure di controllo di cui sopra e la conformità con le procedure operative standard. |
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Emendamento 57 |
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Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo) |
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-1. Gli operatori sono responsabili di garantire la conformità con le norme stabilite nel presente regolamento. |
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Emendamento 58 |
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Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 |
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1. Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali. |
1. Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di sorvegliare la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali. |
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Emendamento 103 |
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Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 |
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5. I paragrafi 1 e 4 non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile. |
5. I macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile possono essere gestiti da un responsabile della tutela del benessere degli animali e la procedura per l'ottenimento di un certificato di idoneità è semplificata in conformità delle specifiche definite dall'autorità competente . |
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Emendamento 60 |
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Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 |
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1. Prima dell'inizio dell'operazione l'autorità competente e gli operatori coinvolti in un'operazione di spopolamento elaborano un piano d'azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i metodi di abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento sono inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale sulla base delle dimensioni e della localizzazione del sospetto focolaio ipotizzati nel piano di emergenza. |
soppresso |
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Emendamento 61 |
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Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 |
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3. Ai fini del presente articolo e in circostanze eccezionali , l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana o rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia. |
3. Ai fini del presente articolo e in caso di forza maggiore , l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana, rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia o essere ulteriormente lesiva del benessere degli animali . |
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Emendamento 62 |
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Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 |
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4. Entro un anno dalla fine dell'operazione di spopolamento l'autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione e rende accessibili al pubblico, in particolare su Internet, una relazione di valutazione sui risultati. La relazione contiene in particolare:
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soppresso |
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Emendamento 63 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 |
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Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile. |
Nel caso di macellazioni di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per macellare gli animali nel più breve tempo possibile, fatte salve le condizioni di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello . |
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Emendamento 64 |
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Proposta di regolamento Articolo 17 |
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Articolo 17 Centri di riferimento 1. Ciascuno Stato membro designa un centro di riferimento nazionale (di seguito: «centro di riferimento») per lo svolgimento dei compiti seguenti:
2. Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri i dati relativi ai rispettivi centri di riferimento e rendono tali informazioni accessibili al pubblico su Internet. 3. I centri di riferimento possono essere costituiti da una rete di entità separate, a condizione che siano attribuiti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono designare un organismo situato fuori del loro territorio per l'espletamento di una o più di dette funzioni. |
soppresso |
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Emendamento 65 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 66 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c |
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soppresso |
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Emendamento 67 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 |
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2. L'autorità competente può delegare l'organizzazione dei corsi, l'esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità a un organismo o entità distinto che:
I dati relativi a tali organismi e entità sono messi a disposizione del pubblico in particolare via Internet. |
2. I programmi di formazione sono messi a punto e, se del caso, attuati dall'impresa stessa o da un organismo autorizzato dall'autorità competente. L'impresa o l'organismo rilascia i certificati di idoneità nel settore. L'autorità competente può, qualora lo reputi necessario, mettere a punto ed attuare programmi di formazione e rilasciare i certificati di idoneità. |
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Emendamento 68 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 |
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3. I certificati di idoneità riportano le categorie di animali e le operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 o 3, per le quali il certificato è valido. |
3. Gli Stati membri designano l'autorità competente preposta all'approvazione del contenuto dei programmi di formazione di cui al paragrafo 2. |
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Emendamenti 69 e 70 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2 |
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I certificati di idoneità non sono validi per un periodo superiore a cinque anni . |
I certificati di idoneità sono validi per un periodo indeterminato. I titolari dei certificati di idoneità sono tenuti a seguire periodicamente una formazione. |
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Emendamento 71 |
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Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 |
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2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver maturato un'esperienza professionale continuativa pertinente di almeno [dieci] anni . |
2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare, senza superamento dell'esame, i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver conseguito un'adeguata formazione e di aver maturato un'esperienza professionale pertinente di almeno dodici mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento . |
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Emendamento 72 |
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Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che stabilisce le norme e le condizioni dell'uso di unità mobili di macellazione all'interno dell'Unione, provvedendo affinché in tali unità mobili siano prese tutte le precauzioni per evitare di pregiudicare il benessere degli animali. |
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Emendamento 73 |
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Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 1 – linea 2 – Categoria di animali |
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Ruminanti fino a 10 kg , volatili da cortile e lagomorfi. |
Ruminanti, volatili da cortile e lagomorfi. |
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Emendamento 74 |
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Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 1 – linea 2 – Parametri fondamentali – comma 2 |
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Velocità appropriata e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie. |
Velocità appropriata e diametro del proiettile (metodo della piastra a contatto) in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie. |
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Emendamento 75 |
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Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 2 – linea 2 – denominazione |
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Elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo |
Stordimento o macellazione con applicazione di corrente a testa e cuore o a testa e corpo |
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Emendamento 76 |
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Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 2 – linea 2 – Categoria di animali |
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Tutte le specie ad eccezione degli agnelli e dei suinetti di peso vivo inferiore a 5 kg e dei bovini. |
Tutte le specie. |
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Emendamento 77 |
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Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 3 – linea 2 – Categoria di animali |
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Suini e volatili da cortile |
Suini, volatili da cortile e animali da pelliccia . |
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Emendamento 78 |
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Proposta di regolamento Allegato I – capo II – punto 7 – comma 1 bis (nuovo) |
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Il biossido di carbonio in concentrazioni di oltre il 30 % non deve essere utilizzato per stordire o macellare i volatili da cortile in un macello. Tali concentrazioni possono essere utilizzate soltanto per sopprimere i pulcini in eccedenza o per tenere sotto controllo le malattie. |
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Emendamento 79 |
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Proposta di regolamento Allegato II – punto 2.3 |
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Emendamento 80 |
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Proposta di regolamento Allegato II – punto 3.2 |
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soppresso |
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Emendamento 81 |
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Proposta di regolamento Allegato II – punto 3.3 |
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soppresso |
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Emendamento 82 |
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Proposta di regolamento Allegato II – punto 4.1 bis (nuovo) |
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Emendamento 83 |
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Proposta di regolamento Allegato II – punto 4.2 |
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soppresso |
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Emendamento 84 |
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Proposta di regolamento Allegato II – punto 7.2 |
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Emendamento 85 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.2 |
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soppresso |
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Emendamento 86 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.5 |
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Ai fini della macellazione gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità si adottano disposizioni volte ad attenuarne le sofferenze, in particolare:
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soppresso |
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Emendamento 87 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.7 – lettera c |
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Emendamento 88 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.8 bis (nuovo) |
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Emendamento 89 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.8 ter (nuovo) |
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Emendamento 90 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 2.1 |
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Emendamento 91 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 92 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 ter (nuovo) |
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Emendamento 93 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.1 |
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Emendamento 94 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.1 bis (nuovo) |
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Emendamento 95 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.2 bis (nuovo) |
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Emendamento 112 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.2 ter (nuovo) |
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Emendamento 96 |
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Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.3 |
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Emendamento 97 |
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Proposta di regolamento Allegato IV – lettera f bis (nuova) |
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(1) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.