1.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 87/23 |
Martedì 10 marzo 2009
Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
P6_TA(2009)0090
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sull'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (2008/2247(INI))
2010/C 87 E/06
Il Parlamento europeo,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (1),
vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005) (2),
vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario – 24 a relazione annuale della Commissione (3),
vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su «Legiferare meglio 2005: applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» – 13 a relazione annuale (4),
vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su «Legiferare meglio nell'Unione europea» (5),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0014/2009),
A. |
considerando che il Parlamento ha ripetutamente affermato che la legislazione dell'Unione europea ha senso solo se essa viene rispettata dagli Stati membri; che il controllo del recepimento e dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea da parte degli Stati membri dev'essere conseguentemente rafforzato; che il Parlamento ha proposto che il relatore responsabile riferisca al Parlamento sulla situazione attuale dopo la scadenza del termine ultimo per il recepimento, |
B. |
considerando che la direttiva 2006/43/CE («la direttiva») è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio il 17 maggio 2006 e che il termine ultimo per il recepimento negli Stati membri è scaduto il 29 giugno 2008; considerando che si rende necessaria un'indagine per stabilire se il processo di attuazione sia avvenuto correttamente, |
C. |
considerando che il quadro di valutazione pubblicato dalla Commissione, pur identificando quali articoli siano stati adottati e da chi, non fornisce alcuna indicazione sulle modalità con cui è avvenuto il processo di attuazione, né tanto meno se le norme nazionali soddisfino le regole minime stabilite dalla direttiva, |
D. |
considerando che l'obiettivo della direttiva è in primo luogo quello di ottimizzare la qualità delle revisioni dei conti annuali in tutta l'Unione europea, accrescendo in tal modo la fiducia in questa informativa e migliorando la situazione dei mercati finanziari, ed in secondo luogo quello di stabilire parità di condizioni per il settore della contabilità nel mercato interno, |
E. |
considerando che l'attuazione della direttiva negli Stati membri dev'essere verificata alla luce di questo duplice obiettivo, |
1. |
osserva che la direttiva è stata adottata in risposta alla crisi verificatasi in seguito al tracollo di Enron; sottolinea che l'attuale crisi finanziaria evidenzia l'importanza di procedure efficaci di contabilità e di revisione contabile; deplora che solo 12 Stati membri abbiano recepito integralmente la direttiva; sollecita la Commissione a garantirne il recepimento e l'applicazione con effetto immediato; |
2. |
osserva con preoccupazione che il recepimento dei concetti fondamentali di «ente di interesse pubblico» (6) e di «rete» (7) sta determinando differenze interpretative tra gli Stati membri; sottolinea al riguardo che la direttiva introduce obblighi di larga portata a carico sia di imprese riconosciute come enti di interesse pubblico sia a carico dei revisori contabili che le controllano; osserva inoltre che la direttiva introduce parecchi obblighi supplementari per le imprese di revisione contabile che rientrano nella definizione di «rete»; osserva che è necessaria ulteriore considerazione rispetto all'impatto della definizione di «rete» e alla mancanza di chiarezza giuridica relativa alla responsabilità societaria per le azioni di altre imprese che appartengono alla stessa rete; teme in generale che una disomogeneità nelle definizioni possa condurre all'incertezza giuridica e ad elevati costi di conformità finendo, in ultima analisi, per compromettere il raggiungimento delle finalità della direttiva; invita pertanto la Commissione a intraprendere una revisione globale dell'attuazione delle definizioni e degli effetti individuabili della loro introduzione, a cercare di ottenere chiarezza relativamente alle priorità politiche a lungo termine per l'Unione europea in questo settore e circa il modo in cui queste essere meglio ottenute, in sede di consultazione con gli Stati membri; |
3. |
osserva che diversi Stati membri non hanno ancora dato attuazione all'articolo 41 della direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri devono disporre che gli enti di interesse pubblico istituiscano un comitato per la revisione contabile o un organo equivalente; è del parere che tale obbligo rappresenti un importante mezzo per garantire l'indipendenza delle revisioni legali dei conti annuali degli enti di interesse pubblico; |
4. |
sottolinea come le recenti esperienze abbiano palesato l'esigenza di sviluppare interazioni frequenti e approfondite in seno ai comitati per la revisione contabile e tra amministratori, consigli di vigilanza e revisori indipendenti; sottolinea altresì che i membri non esecutivi del consiglio di amministrazione dovrebbero valutare con attenzione la possibilità di riunirsi in presenza dei membri esecutivi; |
5. |
conclude che alcuni Stati membri hanno dato attuazione all'obbligo di sostituzione dei revisori entro sette anni, previsto dalla direttiva, stabilendo periodi di avvicendamento molto brevi di appena due o tre anni; dubita che tempi di avvicendamento così brevi possano migliorare la qualità e la continuità delle revisioni legali degli enti di interesse pubblico, facendo rilevare che ciò impedisce ai revisori e alle imprese di revisione di avere un quadro approfondito dell'ente oggetto di revisione; |
6. |
si rammarica del fatto che non tutti gli Stati membri hanno introdotto il sistema di controllo pubblico previsto dalla direttiva; osserva inoltre che negli Stati membri in cui sono state introdotte forme di controllo pubblico, queste differiscono tra loro in misura notevole; osserva che il sistema di controllo pubblico previsto dalla direttiva dev'essere strutturato in modo da evitare conflitti di interesse; si chiede, alla luce di quanto precede, se le autorità di controllo direttamente collegate ai governi nazionali soddisfino tale requisito; |
7. |
ritiene molto importante che la cooperazione tra le autorità di controllo pubblico, prescritta dalla direttiva, diventi concreta, poiché un'intensa cooperazione tra le autorità di controllo favorisce la convergenza tra gli Stati membri ed è in grado di evitare ulteriori oneri amministrativi scaturenti dalla diversità dei requisiti legali e procedurali nazionali; |
8. |
sottolinea che le controllate quotate in borsa sono soggette a revisioni legali; raccomanda che il diritto nazionale imponga alle imprese madri di tali controllate una revisione legale eseguita da revisori abilitati conformemente alla direttiva; |
9. |
ritiene che le modalità di applicazione dell'articolo 47 della direttiva, concernente le carte di lavoro inerenti alla revisione contabile, non siano affatto chiare; sottolinea che mentre gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, è necessario affrontare aspetti giuridici e questioni in materia di protezione dei dati per garantire che le informazioni trasmesse ai revisori contabili dell'Unione europea dai loro clienti aziendali restino confidenziali e non siano rese pubbliche nei paesi terzi in cui tali aziende sono quotate in borsa o dove la società madre è registrata; |
10. |
esorta la Commissione a valutare attentamente le legislazioni nazionali che recepiscono la direttiva, ad affrontare in maniera decisa i problemi di cui ai paragrafi da 1 a 9 ed a riferire al riguardo al Parlamento entro due anni; dubita che il metodo prescelto dell'armonizzazione minima possa realmente rappresentare il giusto approccio per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente direttiva e ad altre direttive riguardanti il mercato interno, poiché le numerose deroghe consentite dalla direttiva condurranno ad un'ulteriore frammentazione del mercato della contabilità; invita la Commissione a far uso di concetti univoci in sede di armonizzazione; |
11. |
rileva che un indebito ritardo nell'approvazione dei principi internazionali di revisione (International Standards on Auditing, ISA) potrebbe avere effetti dannosi sul quadro normativo, con conseguente ulteriore frammentazione, il che è contrario all'obiettivo generale della direttiva; chiede pertanto alla Commissione di adottare senza indugio gli ISA e di avviare una vasta consultazione pubblica in merito alla loro adozione; |
12. |
ritiene che un'attenta azione di monitoraggio e verifica della corretta e tempestiva attuazione della legislazione dell'Unione europea rappresenti uno strumento essenziale per giungere ad una migliore applicazione del diritto dell'Unione europea, evitando pratiche di sovraregolamentazione o «gold plating» basate ad esempio sull'articolo 40 della direttiva, il quale stila un elenco non esaustivo di requisiti per la relazione di trasparenza; |
13. |
sostiene il ruolo guida della Commissione e la sua stretta collaborazione con gli Stati membri, al fine di assicurare corretta e tempestiva attuazione, ad esempio tramite seminari di recepimento come luoghi di dibattito per giungere al consenso sull'attuazione di particolari disposizioni della legislazione comunitaria; sostiene l'adozione di tavole di concordanza nel processo di attuazione come mezzo per raggiungere la massima convergenza; è tuttavia del parere che si debba fare di più per dare agli Stati membri una chiara guida nel processo di attuazione e per indirizzarli verso una trasposizione non equivoca della legislazione comunitaria; |
14. |
rimarca che ogni misura di natura paralegislativa nell'ambito di applicazione della direttiva può essere adottata unicamente tramite l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo, corredata se del caso di una valutazione riguardante il suo impatto; |
Raccomandazione sul controllo della qualità
15. |
accoglie con favore la raccomandazione 2008/362/CE della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (8); condivide l'opinione consolidata che è importante avere un controllo della qualità esterno e indipendente in linea con l'obiettivo della direttiva di migliorare la qualità dei controlli e la credibilità delle informazioni finanziarie pubblicate; sostiene inoltre l'opinione consolidata che la totale indipendenza e imparzialità delle ispezioni e degli ispettori sono della massima importanza; |
16. |
sollecita la Commissione a promuovere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, strutture nazionali di controllo della qualità, che garantiscano un controllo indipendente e imparziale per le imprese di revisione; sottolinea al riguardo che l'autorità legislativa europea deve limitarsi a disposizioni quadro a carattere generale definite nella direttiva e nella raccomandazione, e che l'elaborazione concreta di tali regole va affidata ai professionisti competenti; |
Decisione sull'iscrizione all'albo di revisori di un paese terzo
17. |
prende atto della decisione 2008/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi (9); chiede alla Commissione di comunicare al Parlamento il seguito dato alla questione dell'iscrizione all'albo di revisori di paesi terzi; |
Responsabilità dei revisori contabili
18. |
osserva che le divergenze tra i regimi di responsabilità degli Stati membri potrebbero comportare forme di arbitraggio normativo e compromettere il mercato interno, ma è anche consapevole dei diversi livelli di esposizione legati alle dimensioni delle società di revisione contabile e delle imprese con cui collaborano; sottolinea che i ricorsi in materia di responsabilità provengono spesso da paesi terzi nei quali tali contenziosi sono sostanzialmente motivati da patti di quota lite; è restio alla diffusione di una simile cultura del contenzioso nell'Unione europea e chiede una soluzione più radicale per contrastare gli effetti perversi di tali prassi orientate al profitto; |
19. |
prende atto della raccomandazione 2008/473/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (10) che invita gli Stati membri a limitare la responsabilità dei revisori tenuto debito conto delle rispettive condizioni nazionali di diritto e di fatto; rileva inoltre l'obiettivo di tale raccomandazione di sostenere la parità di condizioni per le aziende e le imprese di revisione attraverso una più ampia convergenza in materia tra gli Stati membri; sottolinea che l'obiettivo di limitare la responsabilità dei revisori e delle imprese di revisione contabile proposto dalla raccomandazione della Commissione non deve violare i principi giuridici che disciplinano la responsabilità civile in taluni Stati membri, come il principio del diritto di indennizzo per vittime; sottolinea che nell'ambito del contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria la raccomandazione non dovrebbe mettere in discussione la qualità della revisione contabile legale né la fiducia nella funzione delle revisioni contabili legali; invita la Commissione ad informare il Parlamento, non oltre il 2010, sull'impatto e sul seguito prodotto dalla raccomandazione. Si tratta al riguardo di stabilire in particolare se e in che misura, alla luce dell'obiettivo della presente direttiva, la raccomandazione conduca ad una maggiore convergenza tra gli Stati membri; sottolinea che, qualora ulteriori misure si dimostrino necessarie, la Commissione deve intraprendere uno studio d'impatto che valuti le possibili ripercussioni della limitazione della responsabilità civile di revisori e di imprese di revisioni sulla qualità delle revisioni contabili, la sicurezza finanziaria e la concentrazione sul mercato delle revisioni; |
Consultazione sulle norme di proprietà
20. |
si compiace della consultazione avviata dalla Commissione sui diritti di proprietà all'interno delle imprese di revisione contabile e attende con interesse il riscontro delle parti interessate; |
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21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0060.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0494.
(4) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 67.
(5) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 60.
(6) Articolo 2, punto 13, della direttiva.
(7) Articolo 2, punto 7, della direttiva.
(8) GU L 120 del 7.5.2008, pag. 20.
(9) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 70.
(10) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 39.