22.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 349/111 |
Mercoledì 10 marzo 2010
Conti annuali di talune forme di società per quanto riguarda le microentità ***I
P7_TA(2010)0052
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))
2010/C 349 E/28
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0083),
visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 44, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0074/2009),
vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti gli articoli 294, paragrafo 3, e 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del 15 luglio 2009 del Comitato economico e sociale (1),
visto l’articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0011/2010),
1. |
adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso; |
2. |
chiede che nel 2010 venga effettuata una revisione generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.
Mercoledì 10 marzo 2010
P7_TC1-COD(2009)0035
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea e la necessità di un forte impegno comune per ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito dell'Unione europea. |
(2) |
La contabilità è stata individuata come uno dei settori prioritari su cui intervenire per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese nell'Unione. |
(3) |
Nella sua comunicazione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile, la Commissione ha individuato possibili modifiche da apportare alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3), ivi compresa la facoltà concessa agli Stati membri di esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali ai sensi della predetta direttiva. |
(4) |
La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4) definisce le microimprese e le piccole e medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che le soglie per le microimprese definite nella raccomandazione potrebbero essere troppo elevate a fini contabili. Pertanto, occorre introdurre un sottogruppo di microimprese, le cosiddette microentità, con limiti inferiori per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume di affari rispetto ai limiti previsti per le microimprese. |
(5) |
Nella maggior parte dei casi le microentità operano a livello locale o regionale, non sono presenti o sono presenti in maniera limitata a livello transfrontaliero e dispongono di risorse limitate per rispettare i crescenti obblighi di legge. Inoltre, le microentità sono importanti per la creazione di nuovi posti di lavoro, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuove attività economiche. |
(6) |
Tuttavia, le microentità sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa delle imprese più grandi. Dette norme creano un onere a loro carico che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali, anche se tali conti forniscono informazioni utili a fini statistici. Tuttavia le microentità devono ancora essere soggette all'obbligo di tenere registrazioni che indichino le transazioni commerciali e la situazione finanziaria delle società quale criterio minimo, cui gli Stati membri possono aggiungere ulteriori obblighi. |
(7) |
Nel parere del 10 luglio 2008 il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ha chiesto di concedere rapidamente agli Stati membri la facoltà di esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali conformemente alla direttiva 78/660/CEE. |
(8) |
Nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità (5), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che consentirebbe agli Stati membri di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della direttiva 78/660/CEE. |
(9) |
Visto che i limiti numerici definiti dalla presente direttiva si applicheranno a società il cui numero varierà molto da uno Stato membro all'altro e visto che l'attività delle microentità è priva di impatto sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, occorre che gli Stati membri tengano conto di questa differenza di impatto in fase di attuazione della presente direttiva a livello nazionale. |
(10) |
Anche se è imperativo assicurare la trasparenza anche per le microentità, al fine di garantire che le stesse siano aperte ed abbiano accesso ai mercati finanziari, occorre che gli Stati membri tengano conto delle condizioni ed esigenze specifiche dei rispettivi mercati nella fase di attuazione della direttiva 78/660/CEE. |
(11) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi a carico delle microentità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 78/660/CEE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 78/660/CEE
Nella direttiva 78/660/CEE è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
1. Pur mantenendo l'obbligo di tenere registrazioni che indicano le transazioni commerciali e la situazione finanziaria delle società, gli Stati membri possono disporre l'esenzione dagli obblighi di cui alla presente direttiva per le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
a) |
totale dello stato patrimoniale: 500 000 EUR; |
b) |
importo netto del volume di affari: 1 000 000 EUR; |
c) |
numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10. |
2. Quando, alla data di chiusura del bilancio, una società supera i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1 in due esercizi consecutivi, la stessa non può più beneficiare dell'esenzione di cui allo stesso paragrafo.
Quando, alla data di chiusura del bilancio, una società non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, la stessa può beneficiare dell'esenzione di cui allo stesso paragrafo, purché non abbia superato detti limiti in due esercizi consecutivi.
3. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi.
4. Lo stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dall'attivo di cui alle lettere da A a E della rubrica «Attivo» dell'articolo 9 o dall'attivo di cui alle lettere da A a E dell'articolo 10.».
Articolo 2
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di avvalersi della facoltà definita dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE , tenendo conto in particolare delle situazione a livello nazionale riguardante il numero di società che rientrano nei limiti numerici fissati da tale articolo . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità del riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a…, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010.
(3) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.