20.10.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 308/18


Martedì 7 settembre 2010
SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno

P7_TA(2010)0300

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno (2009/2176(INI))

2011/C 308 E/03

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul riconoscimento delle qualifiche professionali,

visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure di sicurezza doganali,

visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,

visto il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,

visto il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno («direttiva sui servizi») (1),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2),

vista la risoluzione adottata dalla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) in occasione della sua trentatreesima riunione,

vista la relazione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) sulla relazione annuale relativa al funzionamento dell'accordo SEE nel 2008,

visto il rapporto sulla politica estera della Svizzera del 2 settembre 2009,

visto il venticinquesimo quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, che attribuisce all'Unione il diritto di concludere accordi internazionali,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0216/2010),

A.

considerando che i quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ovvero Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, sono partner commerciali importanti dell'Unione europea (UE), e che la Svizzera e la Norvegia sono rispettivamente il quarto e il quinto partner commerciale più importante dell'UE in termini di volume,

B.

considerando che le relazioni tra l'UE e tre Stati membri dell'EFTA (Islanda, Lichtenstein e Norvegia) si basano sullo Spazio economico europeo (SEE), il quale prevede la piena partecipazione al mercato interno, e che l'accordo SEE è gestito e controllato da un quadro altamente istituzionalizzato,

C.

considerando che la partecipazione della Svizzera all'accordo SEE è stata contestata da un voto popolare nel 1992 e che, quindi, le relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano attualmente su oltre 120 accordi bilaterali e settoriali che prevedono un forte livello di integrazione, ma non la piena partecipazione al mercato interno,

Introduzione

1.

considera l'accordo SEE un fattore trainante essenziale per la crescita economica; accoglie favorevolmente i risultati globalmente positivi degli Stati SEE-EFTA nell'attuazione della legislazione relativa al mercato interno, come attestato dal quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA; osserva che le relazioni tra l'UE e la Svizzera pongono ben altre sfide quanto all'attuazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (FMPA);

2.

osserva che gli accordi bilaterali non istituiscono meccanismi automatici di adattamento dei loro contenuti a un'evoluzione successiva dell'acquis in questione; riconosce che l'adattamento autonomo del diritto nazionale al diritto dell'UE nei settori disciplinati dagli accordi bilaterali è il risultato della decisione sovrana del popolo svizzero di non aderire al SEE, che deve essere pienamente rispettata;

Attuazione delle norme relative al mercato interno: paesi SEE-EFTA

3.

accoglie favorevolmente l'inclusione di dati affinati sui paesi SEE-EFTA nel quadro di valutazione annuale dei mercati dei beni di consumo; incoraggia l'autorità di vigilanza EFTA, con l'assistenza della Commissione e in collaborazione con essa, a sviluppare ulteriormente il controllo sistematico dell'attuazione della legislazione relativa al mercato interno;

4.

osserva che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona vi è incertezza riguardo a quali parti della legislazione dell'UE siano pertinenti ai fini SEE; ritiene che ciò potrebbe portare a una più lenta attuazione della legislazione sul mercato interno negli Stati SEE-EFTA; sollecita la Commissione a fornire una valutazione della situazione;

5.

osserva che il trattato di Lisbona rafforza il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'UE; ritiene che, per analogia, i parlamenti degli Stati SEE-EFTA andrebbero associati più strettamente al processo legislativo dell'Unione nell'ambito delle proposte pertinenti ai fini SEE; invita la Commissione a fornire ai parlamenti nazionali degli Stati SEE-EFTA le proposte legislative che sono trasmesse ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE per consultazione;

6.

invita la Commissione a formalizzare il processo di notifica delle nuove regole e leggi dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE, al fine di ridurre lo scarto tra l'adozione di nuove leggi e la loro potenziale accettazione da parte degli Stati SEE-EFTA;

7.

incoraggia gli Stati SEE-EFTA a stanziare risorse adeguate per l'applicazione della normativa sul mercato interno; osserva che l'attuazione della direttiva sui servizi e, in particolare, l'istituzione di sportelli unici sono di importanza cruciale in questo contesto;

8.

riconosce che, per ragioni istituzionali, nei paesi SEE-EFTA l'applicazione della normativa sul mercato interno procede necessariamente a un ritmo più lento che nell'Unione europea; fa notare che, malgrado questa diversità di condizioni, e sebbene il bilancio sia complessivamente positivo, negli Stati SEE-EFTA esiste ancora un margine per ridurre ulteriormente il deficit di recepimento;

9.

osserva che sono in discussione altre importanti proposte legislative relative al mercato interno, inclusa la proposta della Commissione riguardante una direttiva sui diritti dei consumatori; invita la Commissione ad accrescere il coinvolgimento degli Stati membri SEE-EFTA nelle discussioni;

Attuazione delle norme relative al mercato interno: Svizzera

10.

accoglie favorevolmente i progressi compiuti verso la liberalizzazione della fornitura di servizi transfrontalieri tra l'UE e la Svizzera e, in particolare, gli effetti positivi dell'FMPA, come dimostrato dall'aumento costante del numero di lavoratori distaccati e di fornitori di servizi dell'Unione operanti in Svizzera dal 2005 al 2009; osserva che questa tendenza è andata a beneficio a entrambe le parti;

11.

osserva che la Svizzera ha adottato una serie di misure di sostegno che integrano l'FMPA, allo scopo di tutelare i lavoratori contro il dumping sociale e dei salari, assicurare la parità di trattamento tra fornitori di servizi svizzeri e dell'UE e mantenere il sostegno pubblico all'accordo; osserva che queste misure possono ostacolare la fornitura di servizi da parte delle imprese dell'UE, in particolare nel caso delle piccole e medie imprese in Svizzera; osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, molte di queste misure di sostegno sono accettabili soltanto se tutelano, in maniera proporzionale, un interesse generale che non sia già tutelato nello Stato di origine dei fornitori di servizi;

12.

richiama l'attenzione sul fatto che le seguenti misure di accompagnamento in particolare sono sproporzionate per quanto riguarda l’accordo sulla libertà di circolazione e rendono difficile la prestazione di servizi in Svizzera da parte delle piccole e medie imprese: l'obbligo di notifica preliminare vigente in Svizzera, che implica un periodo di attesa di otto giorni prima dell'avvio dell'attività, l'obbligatorietà del contributo alle spese di esecuzione da versare alle commissioni tripartite e un'applicazione eccessivamente rigorosa; esorta altresì, in tale contesto, le autorità svizzere ad abrogare le regolamentazioni che obbligano le imprese straniere che forniscono servizi transfrontalieri a presentare una garanzia di integrità finanziaria;

13.

esprime la sua preoccupazione per i recenti sviluppi all’aeroporto di Zürich-Kloten in cui le autorità svizzere hanno rifiutato a taxi tedeschi ed austriaci di trasportare passeggeri, ed esprime seri dubbi quanto alla conformità di tale misura con l’FMPA; esorta la Commissione ad esaminare esaurientemente tale questione;

14.

invita la Commissione ad analizzare le misure che ostacolano il funzionamento del mercato interno dell'UE e che pongono problemi anche ai fornitori di servizi svizzeri, per intervenire laddove sia opportuno;

15.

incoraggia il governo svizzero e i cantoni a basarsi sull'esperienza dell'UE e del SEE per quanto riguarda la liberalizzazione del settore dei servizi attraverso l'attuazione della direttiva sui servizi; sottolinea che, in termini economici, la direttiva sui servizi sta dimostrando di produrre effetti di liberalizzazione dei mercati, non solo tra Stati membri, ma anche al loro interno, grazie al processo di screening della legislazione nazionale, finalizzato alla rimozione degli ostacoli inutili alla libertà di insediamento, e alla valutazione tra pari, processo nell'ambito del quale gli Stati membri devono giustificare ogni ulteriore restrizione nell'interesse pubblico; ritiene pertanto che un esercizio analogo potrebbe rivelarsi utile per spianare la strada all'aumento della prestazione transfrontaliera di servizi tra l'UE e la Svizzera;

16.

accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dal governo svizzero per migliorare la disponibilità delle informazioni per le imprese dell'UE;

17.

accoglie positivamente la decisione del Consiglio federale elvetico in merito al recepimento della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e invita la Svizzera e la Commissione a raggiungere quanto prima un accordo sull’attuazione della direttiva;

18.

osserva che, in generale, l'FMPA non contiene un accordo completo sulla libera circolazione dei servizi e che la questione è affrontata solo in modo molto selettivo da accordi bilaterali specifici; sottolinea che un accordo globale sulla libera prestazione dei servizi arrecherebbe notevoli vantaggi economici a entrambe le parti; invita dunque la Commissione e la Svizzera a valutare la possibilità di avviare negoziati, allo scopo di concludere un accordo onnicomprensivo sulla libera circolazione dei servizi;

19.

ritiene, pur rispettando appieno i motivi della natura specifica delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, che si dovrebbe compiere ogni sforzo possibile per far sì che regole del mercato interno identiche o parallele, anche nel settore della libera circolazione dei servizi, siano interpretate e applicate allo stesso modo nell'UE e in Svizzera, al fine di garantire una partecipazione paritaria della Svizzera al mercato interno;

20.

sottolinea l'interesse sia dell'UE che della Svizzera a una maggiore uniformità nell'applicazione dell'FMPA e a una convergenza più puntuale tra la legislazione sul mercato interno della Svizzera e dell'UE, al fine di fornire agli operatori economici di entrambe le parti un ambiente più trasparente e prevedibile in cui operare;

21.

accoglie favorevolmente la tendenza seguita autonomamente dalle autorità svizzere di tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emessa dopo la firma dell'FMPA, nonché la recente adozione di leggi svizzere che tengono conto del principio «Cassis de Dijon»;

22.

esorta la Commissione e la Svizzera a raggiungere rapidamente un'intesa nei negoziati in corso sugli accordi bilaterali, compreso quello sulla sicurezza dei prodotti; invita la Commissione e la Svizzera a formulare tali accordi e gli eventuali accordi futuri con la massima chiarezza e lungimiranza possibile per limitare rigorosamente già in partenza le possibilità di un'applicazione difforme;

23.

invita la Commissione e la Svizzera a valutare la messa a punto di un meccanismo che consenta un più rapido adattamento dell'FMPA allo sviluppo dell'acquis nei settori che rientrano nel suo ambito di applicazione;

24.

invita la Commissione e la Svizzera a studiare, a breve termine, formule per trovare soluzioni orizzontali a talune questioni istituzionali, per ridurre la frammentazione e aumentare la trasparenza nel sistema decisionale, rafforzare la comunicazione tra le commissioni paritetiche ed esaminare l'introduzione di un meccanismo efficace di composizione delle controversie;

25.

chiede l'intensificazione delle comunicazioni tra il Parlamento europeo e la Svizzera e un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti svizzeri nel lavoro del Parlamento europeo e dei suoi rispettivi organi;

26.

osserva che, alla luce delle nuove sfide nell'ambito dei negoziati attuali e previsti su settori diversi, tra cui quello della protezione dei consumatori, occorre esaminare se sia possibile andare al di là del quadro istituzionale esistente per stipulare forse un accordo bilaterale globale che torni a vantaggio sia della Svizzera che dell'Unione europea;

*

* *

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


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