15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/129


Giovedì 16 dicembre 2010
Benessere delle galline ovaiole

P7_TA(2010)0493

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul settore delle galline ovaiole nell'UE: divieto di utilizzo di gabbie in batteria a decorrere dal 2012

2012/C 169 E/14

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria (1), entrata in vigore il 3 agosto 1999, che ha introdotto un divieto sull'impiego di gabbie in batteria per l'allevamento delle galline ovaiole, garantendo nel contempo un periodo transitorio di oltre 12 anni per consentire ai produttori di cambiare i propri metodi di allevamento,

visto il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (2),

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3),

vista la comunicazione COM(2007)0865 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole, in particolare quelli di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (SEC(2007)1750),

visto il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, quale modificato dai regolamenti (CE) n. 1291/2008, (CE) n. 411/2009, (UE) n. 215/2010, (UE) n. 241/2010, (UE) n. 254/2010, (UE) n. 332/2010, (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (che sostituisce dal 1o gennaio 2009 la decisione 2006/696/CE della Commissione) (4),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla crisi nel settore dell'allevamento dell'UE (5),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, nelle riunioni della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del 30 agosto 2010 e del 29 settembre 2010, la Commissione, pur avendo trasmesso informazioni in merito al tale questione, non è stata in grado di fornire risposte soddisfacenti ai membri della commissione, ad esempio di spiegare perché non fosse stato definito un piano d'azione,

B.

considerando che la direttiva sulla protezione delle galline ovaiole (1999/74/CE) vieta, dal 1o gennaio 2012, l'allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate e che gli Stati membri e i produttori dell'UE-15 avranno avuto, alla data in questione, oltre 12 anni per conformarsi alla legislazione, e i produttori dell'UE-10 e dell'UE-12 ne avranno avuti rispettivamente, dopo l'ampliamento, otto e cinque,

C.

considerando che, negli ultimi anni, il settore in questione ha dovuto affrontare gravi epizoozie e una profonda crisi di mercato, parzialmente imputabile agli elevati costi di produzione determinati dal rialzo del prezzo dei mangimi – che rappresenta fino al 50 % dei costi totali per i produttori – indotto dalla speculazione sui mercati cerealicoli,

D.

considerando che molti produttori dell'Unione hanno iniziato a modificare i propri sistemi produttivi al fine di conformarsi alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, ma non avranno ultimato il processo entro il termine del 1o gennaio 2012,

E.

considerando che nel 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole, in particolare quelli di cui alla direttiva 1999/74/CE, confermando che la decisione relativa alla graduale eliminazione dell'allevamento in batteria entro il 1o gennaio 2012 è giustificata e che non è necessaria alcuna modifica alla direttiva; che la Commissione ha ribadito la propria posizione il 22 febbraio 2010 in occasione del Consiglio «Agricoltura»,

F.

considerando che le uova non prodotte nel rispetto della direttiva 1999/74/CE non possono essere legalmente commercializzate nell'Unione europea,

G.

considerando che incombe agli Stati membri porre in essere sistemi sanzionatori proporzionati, efficaci e dissuasivi al fine di garantire l'attuazione della direttiva, mentre la Commissione – nella sua veste di «custode dei trattati» – ha il dovere di verificare lo stato di avanzamento di tale attuazione nell'intera Unione europea e di adottare le misure del caso,

H.

considerando che, stando alle relazioni della DG AGRI sulla situazione attuale e alle stime delle imprese del settore per i prossimi anni, un numero significativo di Stati membri e il 30 % della produzione di uova non osserveranno il divieto di impiegare gabbie in batteria entro il 1o gennaio 2012,

I.

considerando che la direttiva 1999/74/CE non prevede un meccanismo specifico che consenta a uno Stato membro di impedire la commercializzazione sul proprio territorio di uova o ovoprodotti provenienti da un altro Stato membro che non applica le misure necessarie per impedire la commercializzazione di uova provenienti da allevamenti non conformi alla direttiva 1999/74/CE,

J.

considerando che il settore del pollame e delle uova non beneficia di sovvenzioni dell'UE nell'ambito del primo pilastro della PAC e che ha attraversato una grave crisi di mercato nel corso degli ultimi anni, subendo di recente altresì un rincaro sostanziale dei mangimi, pur dovendo ottemperare alle norme UE in materia di salute e di benessere degli animali, che sono tra le più severe al mondo,

K.

considerando che i costi di produzione per i produttori di uova che utilizzano gabbie modificate sono superiori dell'8-13 % rispetto a quelli per i produttori che usano gabbie tradizionali e che la risultante differenza di reddito è stimata al 3-4 %,

1.

invita la Commissione a mantenere l'obbligo di messa al bando delle gabbie in batteria entro il 1o gennaio 2012, come sancito dalla direttiva sulla protezione delle galline ovaiole (1999/74/CE), e a opporsi risolutamente a qualsiasi tentativo degli Stati membri di ottenere una proroga a tale termine;

2.

sottolinea che, in linea di principio, qualsiasi rinvio del divieto o deroga allo stesso arrecherebbe un grave pregiudizio al benessere delle galline ovaiole, provocherebbe distorsioni di mercato e penalizzerebbe i produttori che hanno già investito in sistemi privi di gabbie o basati su gabbie modificate; ritiene, tutavia, che occorra individuare una soluzione, in condizioni ben definite, per i produttori che hanno iniziato a cambiare i loro sistemi di allevamento mediante l'introduzione di nuove gabbie o metodi di allevamento alternativi, ma che non avranno ultimato tale processo entro il 1o gennaio 2012;

3.

esprime profonda preoccupazione per il numero significativo di Stati membri e di produttori di uova che sono in ritardo rispetto al termine previsto del 2012;

4.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di incontrare i principali soggetti interessati e le autorità competenti nel gennaio 2011 al fine di valutare la situazione riguardo all'attuazione della direttiva ma sottolinea che si tratta di un incontro che avrebbe dovuto avvenire molto tempo fa;

5.

invita la Commissione a chiarire con urgenza la situazione negli Stati membri e a comunicare entro il 1o marzo 2011 le misure che intende adottare al fine di garantire il rispetto della direttiva;

6.

rileva che tali misure dovrebbero innanzitutto garantire parità di condizioni e tutelare i produttori che si mettono a norma entro il 1o gennaio 2012 dalla concorrenza sleale dei produttori all'interno e all'esterno dell'Unione europea, che continueranno a utilizzare illegalmente le gabbie in batteria dopo tale data;

7.

invita la Commissione a verificare con frequenza i progressi compiuti e ad adottare misure urgenti nei confronti degli Stati membri volte a garantire che i produttori di uova rispettino il divieto a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché ad esortare gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali, corredati di sanzioni dissuasive, intesi a garantire la messa al bando delle gabbie in batteria sul loro territorio entro il 1o gennaio 2012;

8.

ritiene che i produttori di uova e gli Stati membri che si sono adoperati per ottemperare alla direttiva 1999/74/CE non debbano essere penalizzati da una concorrenza sleale e illegale, soprattutto attraverso l'importazione di uova e ovoprodotti provenienti dai paesi terzi; sottolinea che le uova non prodotte in conformità della direttiva 1999/74/CE non possono essere commercializzate legalmente nel mercato interno dell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione ad adottare misure volte a impedire distorsioni del commercio e a vietare ai produttori inadempienti di esportare al di fuori del territorio nazionale;

9.

insiste sul fatto che la Commissione non dovrebbe adottare provvedimenti nei confronti di uno Stato membro che impedisca la commercializzazione e l'importazione di uova non prodotte in conformità della legislazione dell'Unione;

10.

rileva che alcuni Stati membri – benché non tutti – si sono avvalsi della possibilità di erogare finanziamenti ai produttori al fine di agevolare il passaggio alle gabbie modificate; rileva tuttavia che le attuali ristrettezze finanziarie in alcuni Stati membri e le difficoltà incontrate dagli agricoltori dell'Unione ad ottenere prestiti bancari per finanziare gli investimenti nelle loro aziende agricole possono rendere più difficile il passaggio alle gabbie modificate entro il 1o gennaio 2012;

11.

esorta tutti gli Stati membri ad inserire nei programmi di sviluppo rurale delle misure volte ad aiutare il settore avicolo a conformarsi alla direttiva;

12.

evidenzia la necessità di sensibilizzare i consumatori alla questione e alle conseguenze della mancata in termini di benessere delle galline ovaiole e di concorrenza sleale tra gli allevatori;

13.

rileva che le uova dovrebbero essere considerate un alimento di base fondamentale, sottolineando che la mancata conformità con la direttiva 1999/74/CE potrebbe comportare il rischio di una carenza di uova e di un sensibile aumento dei prezzi al consumo; sottolinea inoltre che una siffatta carenza e il rialzo dei prezzi potrebbero provocare l'aumento del numero di uova o di ovoprodotti provenienti da paesi terzi che non rispettano le norme dell'Unione europea in materia di benessere degli animali;

14.

invita la Commissione a rafforzare la vigilanza sull'attuazione della direttiva, aumentando la frequenza delle ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario;

15.

chiede alla Commissione di presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2011 un elenco dei produttori, delle imprese di trasformazione e dei commercianti al dettaglio di uova ed ovoprodotti che non ottemperano alle disposizioni della direttiva 1999/74/CE;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

(2)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0402.


  翻译: