15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 169/132 |
Giovedì 16 dicembre 2010
Malaysia: la pratica della fustigazione
P7_TA(2010)0494
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla Malaysia: la pratica della fustigazione
2012/C 169 E/15
Il Parlamento europeo,
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visto il divieto assoluto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, divieto che si applica in ogni circostanza e, in quanto norma imperativa del diritto internazionale, a tutti gli Stati, |
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vista l'espressione pratica di questo divieto in una serie di strumenti e documenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, inclusa la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione contro la tortura), |
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viste le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, |
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viste la Carta dell'ASEAN relativa alla promozione e alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entrata in vigore il 15 dicembre 2008, e la creazione della commissione intergovernativa dell'ASEAN per i diritti umani il 23 ottobre 2009, |
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vista la dichiarazione dell'ASEAN, del 13 gennaio 2007, sulla protezione e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti, |
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visti gli orientamenti della politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottati nel 2001 e rivisti nel 2008, |
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visto il documento strategico dell'Unione europea per la Malaysia per il periodo 2007-2013, |
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visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il diritto internazionale vieta la pena corporale in tutte le sue forme e in ogni circostanza, |
B. |
considerando che la legislazione malese prevede la pena della fustigazione (nota come «flagellazione») per almeno 66 reati e che, secondo le stime di Amnesty International, 10 000 cittadini malesi e un numero crescente di rifugiati e migranti sono fustigati ogni anno nelle prigioni della Malaysia, |
C. |
considerando che negli ultimi anni le autorità malesi hanno esteso l'elenco dei reati punibili con la fustigazione, includendo l'ingresso illegale nel paese e l'abuso di droghe, |
D. |
considerando che il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, di cui la Malaysia è membro, ha adottato la risoluzione 8/8 nella quale si afferma che le pene corporali possono essere equiparate alla tortura, e che la pratica della fustigazione causa dolori e sofferenze atroci nonché traumi fisici e psicologici a lungo termine, |
E. |
considerando che sebbene la fustigazione, un retaggio del governo coloniale, sia ancora praticata in un numero ridotto di Stati, la Malaysia è l'unico paese con una dimensione demografica considerevole e un elevato livello di sviluppo umano a conservare questo tipo di pena, |
F. |
considerando che gli stranieri vittime della fustigazione spesso non sono informati delle accuse a loro carico e si vedono negato il diritto all'interpretazione e l'accesso al patrocinio giuridico, in violazione del loro diritto a un processo obiettivo e imparziale, |
G. |
considerando che i medici coinvolti nel processo – il cui ruolo consiste unicamente nel certificare che i prigionieri sono idonei ad essere fustigati e nel rianimarli qualora perdano coscienza – violano la loro etica professionale, |
H. |
considerando che l'Ordine degli avvocati malese, che rappresenta 8 000 iscritti, ha chiesto l'abolizione di questo tipo di pena sostenendo che è contraria a tutte le norme internazionali in materia di diritti umani e alle diverse convenzioni sulla tortura, |
1. |
condanna fermamente la fustigazione e tutte le forme di pena corporale e maltrattamento dei detenuti; esprime la ferma convinzione che la Malaysia non possa fare appello alle leggi nazionali per giustificare una pratica che equivale alla tortura ed è chiaramente illegale ai sensi del diritto internazionale; |
2. |
esorta la Malaysia ad applicare una moratoria sulla fustigazione e su tutte le forme di pena corporale in ogni circostanza, al fine si abolirle de jure e de facto; |
3. |
invita le autorità malesi a porre immediatamente fine alle attuali pressioni esercitate sul personale carcerario e sui medici affinché siano complici del maltrattamento dei prigionieri durante la pratica della fustigazione; |
4. |
invita il Parlamento malese a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e il relativo protocollo opzionale nonché l'ICCPR e i relativi protocolli e a modificare la legislazione nazionale in modo che i reati di immigrazione siano trattati come reati amministrativi anziché come crimini punibili con l'incarcerazione o la pena corporale e che per i reati di droga non sia più applicabile la pena corporale; |
5. |
invita la commissione della Malaysia per i diritti umani (SUHAKAM) e il comitato per la riforma della legislazione malese a formulare opportune raccomandazioni al governo in merito all'abolizione de jure della pena corporale; |
6. |
invita le autorità malesi ad applicare le norme internazionali relative alla protezione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, anche nei processi penali a loro carico, al fine di garantire che siano protetti in maniera efficace contro la tortura e i maltrattamenti; |
7. |
invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione e il Consiglio ad affrontare sistematicamente la questione della situazione dei diritti umani in Malaysia e, in particolare, i diversi presunti abusi e maltrattamenti nei confronti di migranti e richiedenti asilo, nell'ambito dei loro contatti politici con il paese; |
8. |
esorta l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e la Commissione a continuare a esercitare pressioni su tutti i partner internazionali dell'Unione europea esortandoli a ratificare e ad attuare le convenzioni internazionali che vietano l'uso della tortura e dei maltrattamenti; invita l'Unione europea a dare priorità assoluta alla lotta contro la tortura e i maltrattamenti nella sua politica in materia di diritti umani, in particolare rafforzando l'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea e di tutti i suoi strumenti, come l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo; |
9. |
ritiene che l'istituzione della commissione intergovernativa dell'ASEAN per i diritti umani costituisca un passo avanti verso un approccio più globale e una più efficace attuazione delle norme sui diritti umani nella regione; ritiene che la questione della fustigazione in Malaysia, che spesso riguarda migranti e richiedenti asilo provenienti dagli Stati membri dell'ASEAN, potrebbe essere affrontata da questo organismo; |
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Malaysia, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |