15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/132


Giovedì 16 dicembre 2010
Malaysia: la pratica della fustigazione

P7_TA(2010)0494

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla Malaysia: la pratica della fustigazione

2012/C 169 E/15

Il Parlamento europeo,

visto il divieto assoluto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, divieto che si applica in ogni circostanza e, in quanto norma imperativa del diritto internazionale, a tutti gli Stati,

vista l'espressione pratica di questo divieto in una serie di strumenti e documenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, inclusa la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione contro la tortura),

viste le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati,

viste la Carta dell'ASEAN relativa alla promozione e alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entrata in vigore il 15 dicembre 2008, e la creazione della commissione intergovernativa dell'ASEAN per i diritti umani il 23 ottobre 2009,

vista la dichiarazione dell'ASEAN, del 13 gennaio 2007, sulla protezione e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti,

visti gli orientamenti della politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottati nel 2001 e rivisti nel 2008,

visto il documento strategico dell'Unione europea per la Malaysia per il periodo 2007-2013,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il diritto internazionale vieta la pena corporale in tutte le sue forme e in ogni circostanza,

B.

considerando che la legislazione malese prevede la pena della fustigazione (nota come «flagellazione») per almeno 66 reati e che, secondo le stime di Amnesty International, 10 000 cittadini malesi e un numero crescente di rifugiati e migranti sono fustigati ogni anno nelle prigioni della Malaysia,

C.

considerando che negli ultimi anni le autorità malesi hanno esteso l'elenco dei reati punibili con la fustigazione, includendo l'ingresso illegale nel paese e l'abuso di droghe,

D.

considerando che il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, di cui la Malaysia è membro, ha adottato la risoluzione 8/8 nella quale si afferma che le pene corporali possono essere equiparate alla tortura, e che la pratica della fustigazione causa dolori e sofferenze atroci nonché traumi fisici e psicologici a lungo termine,

E.

considerando che sebbene la fustigazione, un retaggio del governo coloniale, sia ancora praticata in un numero ridotto di Stati, la Malaysia è l'unico paese con una dimensione demografica considerevole e un elevato livello di sviluppo umano a conservare questo tipo di pena,

F.

considerando che gli stranieri vittime della fustigazione spesso non sono informati delle accuse a loro carico e si vedono negato il diritto all'interpretazione e l'accesso al patrocinio giuridico, in violazione del loro diritto a un processo obiettivo e imparziale,

G.

considerando che i medici coinvolti nel processo – il cui ruolo consiste unicamente nel certificare che i prigionieri sono idonei ad essere fustigati e nel rianimarli qualora perdano coscienza – violano la loro etica professionale,

H.

considerando che l'Ordine degli avvocati malese, che rappresenta 8 000 iscritti, ha chiesto l'abolizione di questo tipo di pena sostenendo che è contraria a tutte le norme internazionali in materia di diritti umani e alle diverse convenzioni sulla tortura,

1.

condanna fermamente la fustigazione e tutte le forme di pena corporale e maltrattamento dei detenuti; esprime la ferma convinzione che la Malaysia non possa fare appello alle leggi nazionali per giustificare una pratica che equivale alla tortura ed è chiaramente illegale ai sensi del diritto internazionale;

2.

esorta la Malaysia ad applicare una moratoria sulla fustigazione e su tutte le forme di pena corporale in ogni circostanza, al fine si abolirle de jure e de facto;

3.

invita le autorità malesi a porre immediatamente fine alle attuali pressioni esercitate sul personale carcerario e sui medici affinché siano complici del maltrattamento dei prigionieri durante la pratica della fustigazione;

4.

invita il Parlamento malese a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e il relativo protocollo opzionale nonché l'ICCPR e i relativi protocolli e a modificare la legislazione nazionale in modo che i reati di immigrazione siano trattati come reati amministrativi anziché come crimini punibili con l'incarcerazione o la pena corporale e che per i reati di droga non sia più applicabile la pena corporale;

5.

invita la commissione della Malaysia per i diritti umani (SUHAKAM) e il comitato per la riforma della legislazione malese a formulare opportune raccomandazioni al governo in merito all'abolizione de jure della pena corporale;

6.

invita le autorità malesi ad applicare le norme internazionali relative alla protezione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, anche nei processi penali a loro carico, al fine di garantire che siano protetti in maniera efficace contro la tortura e i maltrattamenti;

7.

invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione e il Consiglio ad affrontare sistematicamente la questione della situazione dei diritti umani in Malaysia e, in particolare, i diversi presunti abusi e maltrattamenti nei confronti di migranti e richiedenti asilo, nell'ambito dei loro contatti politici con il paese;

8.

esorta l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e la Commissione a continuare a esercitare pressioni su tutti i partner internazionali dell'Unione europea esortandoli a ratificare e ad attuare le convenzioni internazionali che vietano l'uso della tortura e dei maltrattamenti; invita l'Unione europea a dare priorità assoluta alla lotta contro la tortura e i maltrattamenti nella sua politica in materia di diritti umani, in particolare rafforzando l'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea e di tutti i suoi strumenti, come l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo;

9.

ritiene che l'istituzione della commissione intergovernativa dell'ASEAN per i diritti umani costituisca un passo avanti verso un approccio più globale e una più efficace attuazione delle norme sui diritti umani nella regione; ritiene che la questione della fustigazione in Malaysia, che spesso riguarda migranti e richiedenti asilo provenienti dagli Stati membri dell'ASEAN, potrebbe essere affrontata da questo organismo;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Malaysia, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


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