14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 168/178


Giovedì 15 dicembre 2011
Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I

P7_TA(2011)0581

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

2013/C 168 E/46

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0611),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0343/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0372/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

sottolinea che il punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo (2), il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe applicarsi per l'estensione delle mansioni dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima; sottolinea che qualsiasi decisione dell’autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Giovedì 15 dicembre 2011
P7_TC1-COD(2010)0303

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), adottato dopo l'incidente della petroliera Erika e il devastante versamento di petrolio da esso causato ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. [Em. 1]

(1 bis)

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell'incidente della petroliera Prestige nel 2002, al fine di ampliare le competenze dell'Agenzia in tema di lotta contro l'inquinamento. [Em. 2]

(2)

Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia , dei suoi settori di competenza e delle sue modalità operative. [Em. 3]

(3)

Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale da esso adottata nel marzo 2010 , alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. Concentrandosi al contempo sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe inoltre vedersi attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'Unione. Dati i vincoli del bilancio dell'Unione, sono necessari sforzi considerevoli di analisi e ridistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio ed occorre evitare duplicazioni . Il fabbisogno di Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe dovrebbe essere fornito soddisfatto, nella misura del possibile, tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia. [Em. 4]

(3 bis)

È necessario che tale riorganizzazione sia coordinata con le agenzie degli Stati membri. [Em. 5]

(3 ter)

L'Agenzia ha già dimostrato che alcuni compiti, quali i sistemi di monitoraggio satellitare, possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo. Se tali sistemi possono essere attuati a sostegno di altri obiettivi strategici, ciò consente agli Stati membri un risparmio sui propri bilanci nazionali e rappresenta un reale valore aggiunto europeo. [Em. 6]

(3 quater)

Per espletare in buone condizioni i nuovi compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento, è necessario un aumento anche limitato delle sue risorse. Ciò richiederà particolare attenzione durante la procedura di bilancio. [Em. 7]

(4)

È necessario chiarire alcune disposizioni relative a questioni amministrative specifiche dell'Agenzia. Poiché spetta principalmente alla Commissione mettere in atto le politiche dell'Unione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), essa dovrebbe fornire orientamenti politici all'Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti, rispettando nel contempo pienamente lo status giuridico dell'Agenzia stessa e l'indipendenza del suo direttore esecutivo secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1406/2002.

(4 bis)

Le nomine nell'ambito del consiglio di amministrazione dovrebbero tenere pienamente conto dell'importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata. L'elezione del presidente e del vicepresidente dovrebbe anch'essa perseguire tali obiettivi così come la scelta dei rappresentanti dei paesi terzi. [Em. 8]

(5)

L'Agenzia dovrebbe agire nell'interesse dell'Unione e seguire le linee guida della Commissione . Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'Unione , promuovendo una politica di sicurezza marittima dell'Unione attraverso una cooperazione tecnica e scientifica con i paesi terzi . [Em. 9]

(5 bis)

Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia, adotta misure complementari efficaci dal punto di vista dei costi per sostenere la lotta contro l'inquinamento marino, ivi compreso quello provocato da impianti petroliferi e gassosi offshore. In caso di inquinamento marino in un paese terzo, la richiesta dovrebbe essere presentata dalla Commissione europea. [Em. 10]

(6)

L'Agenzia dovrebbe rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione e agli Stati membri con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'Unione esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca. Nell'ampliare i compiti dell'Agenzia, occorre prestare attenzione a garantire che i compiti siano descritti in modo chiaro e preciso, senza doppioni ed evitando qualsiasi confusione. [Em. 11]

(6 bis)

Alla luce dello sviluppo di nuove applicazioni, servizi innovativi e del miglioramento di applicazioni e servizi esistenti, incentrati sull'instaurazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere, l'Agenzia dovrebbe trarre pieno profitto dalle potenzialità offerte dai programmi EGNOS, Galileo e GMES. [Em. 12]

(7)

Successivamente alla scadenza del quadro di cooperazione dell'Unione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, definito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'Agenzia dovrebbe proseguire alcune delle attività precedentemente condotte nell'ambito del quadro di cooperazione scaduto, attingendo in particolare alle competenze nell'ambito del gruppo tecnico consultivo in materia di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino.

(7 bis)

L'Agenzia fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo a casi di inquinamento provocato dalle navi, onde consentire loro di adempiere agli obblighi su di essi incombenti ai sensi della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (5). Tuttavia l'efficacia dell'applicazione e le sanzioni variano notevolmente benché tale inquinamento possa in teoria finire in altre acque nazionali. [Em. 13]

(8)

Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino. Questo ruolo supplementare che fornirebbe un valore aggiunto europeo sfruttando il know-how e l'esperienza dell'Agenzia dovrebbe essere sostenuto da risorse finanziarie e umane appropriate. [Em. 14]

(8 bis)

In particolare, il sistema CleanSeaNet dell'Agenzia, attualmente utilizzato per fornire prove fotografiche delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, dovrebbe essere usato anche per rilevare e registrare le fuoriuscite dagli impianti costieri e offshore. [Em. 15]

(8 ter)

Ai fini della realizzazione del mercato interno, è opportuno utilizzare il più possibile il cabotaggio marittimo e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle navi. Il progetto "fascia blu" contribuirà a ridurre le formalità dichiarative applicabili alle navi commerciali all'entrata e all'uscita dei porti degli Stati membri. [Em. 16]

(9)

L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete dell'Unione di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche e, in particolare, per il progetto "fascia blu" . Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati. [Em. 17]

(9 bis)

Al fine di contribuire all'istituzione di uno spazio marittimo europeo unico, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo e alla lotta contro l'inquinamento, occorre creare sinergie tra le autorità, ad esempio i servizi di guardia costiera. [Em. 18]

(9 ter)

L’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell’attuazione dell’iniziativa dell’Unione denominata “e-maritime", volta a migliorare l’efficienza del settore marittimo mediante il miglior utilizzo di tecnologie informatiche, senza pregiudicare la responsabilità della autorità competenti. [Em. 19]

(9 quater)

Considerando che è importante che l'Europa continui ad attrarre nuovo personale marittimo altamente qualificato per sostituire la generazione che sta andando in pensione, l'Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel promuovere la formazione marittima. In particolare dovrebbe adoperarsi per condividere le migliori prassi e favorire gli scambi tra gli istituti di formazione marittima sulla base del modello Erasmus. [Em. 20]

(10)

L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'Unione. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinatori, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'Unione con riguardo a talune alle operazioni di prevenzione e lotta contro l'inquinamento marino, favorendo lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i vari servizi di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base ad esempio sulla pirateria e sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore e trasporto di petrolio e di gas. [Em. 21]

(10 bis)

Per lottare contro il crescente rischio di pirateria nel golfo di Aden e nella parte occidentale dell'oceano indiano, occorre che l'Agenzia comunichi all'operazione Atalanta della forza navale dell'Unione europea la posizione esatta delle navi battenti bandiera dell'Unione europea che incrociano in questa zona considerata a elevatissimo rischio. Finora non tutti gli Stati membri hanno dato il loro assenso a tale attività. Il presente regolamento dovrebbe costringerli a farlo per rafforzare il ruolo dell'Agenzia nella lotta contro la pirateria. [Em. 22]

(11)

I sistemi, le applicazioni, le competenze e i dati dell'Agenzia possono inoltre offrire un importante contributo all'obiettivo del conseguimento di un buono status ambientale delle acque marine conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (6), in particolare per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione come le acque di zavorra, i rifiuti marini e il rumore subacqueo.

(11 bis)

Nel settore del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Unione sta lavorando in stretta cooperazione con il Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Ai fini di un'efficienza massima, l'Agenzia ed il Segretariato del Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo dovrebbero cooperare il più strettamente possibile, mentre la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le opzioni per conseguire un'efficienza ancora maggiore. [Em. 23]

(11 ter)

La competenza dell'Agenzia in materia di inquinamento e di risposta agli incidenti nell'ambiente marino sarebbe utile anche per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas. L'Agenzia dovrebbe quindi assistere gli Stati membri e la Commissione in tale ambito. [Em. 24]

(12)

L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere chiaramente definiti.

(13)

La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per definire predisporre quanto prima possibile le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni. [Em. 25]

(14)

Al fine di adottare i requisiti delle modalità operative dell'Agenzia devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite per l'esecuzione di ispezioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione (7) il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE . [Em. 26]

(14 bis)

Tutte queste misure al pari del contributo dell'Agenzia al coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tendere allo sviluppo di un autentico spazio marittimo europeo. [Em. 27]

(14 ter)

È opportuno tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8) (regolamento finanziario), in particolare dell'articolo 185, e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (9), in particolare del punto 47. [Em. 28]

(15)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1406/2002 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

1)

gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (‧l'Agenzia‧). L'Agenzia agisce nell'interesse dell'Unione.

2.   L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, alla legislazione dell'Unione al fine di garantire un livello elevato , uniforme ed efficiente di sicurezza e protezione marittima, utilizzando le loro capacità esistenti nel fornire assistenza, prevenire e combattere l'inquinamento marino, anche quello provocato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, sviluppare uno spazio marittimo europeo senza barriere, monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore. [Em. 29]

3.   L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale e sostiene su richiesta con mezzi supplementari, in un modo efficiente in termini di costi, i meccanismi d'intervento antinquinamento degli Stati membri, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d'intervento antinquinamento appropriati e nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Essa agisce a sostegno del meccanismo di protezione civile dell'Unione istituito con decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell’ 8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (10)  (11).

Articolo 2

Compiti dell'agenzia

1.   Per garantire che Gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano costituiscono le responsabilità principali dell'Agenzia e devono essere realizzati in modo appropriato via prioritaria. L' attribuzione all' Agenzia svolge i compiti elencati delle nuove competenze elencate al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della è intesa a garantire che non vi sia una duplicazione di sforzi ed è soggetta alla corretta esecuzione dei compiti relativi alla sicurezza marittima e della e alla protezione marittima, della alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di all' intervento in caso di inquinamento marino su richiesta degli Stati membri o della Commissione . [Em. 30]

2.   L'Agenzia assiste la Commissione:

a)

nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la normativa dell'Unione, con particolare riguardo all'evoluzione della relativa normativa internazionale nel settore della sicurezza marittima;

b)

nell'efficace attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare svolgendo ispezioni secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente regolamento e fornendo assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (12)  (13); essa può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti della pertinente normativa dell'Unione;

b bis)

nella fornitura di assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di controllo che le sono assegnati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (14); [Em. 31]

c)

fornendole l'assistenza tecnica necessaria nell'aggiornamento e nell'elaborazione delle disposizioni necessarie per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti; [Em. 32]

d)

nello sviluppo e attuazione di politiche dell'Unione connesse ai compiti dell'Agenzia come , in particolare quelle nel settore della sicurezza marittima nonché le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, il progetto "fascia blu", la navigazione informatizzata (e-maritime), le vie d'acqua interne, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici , nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di petrolio e di gas e di petrolio nella lotta contro l'inquinamento ; [Em. 33]

d bis)

nello scambio di informazioni concernenti qualsiasi altra politica che può rivelarsi opportuna nella misura delle sue competenze e della sua perizia; [Em. 34]

e)

nell'attuazione dei programmi dell'Unione connessi ai compiti dell'Agenzia come il "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza" (GMES) e i programmi di cooperazione con i paesi destinatari della politica europea di vicinato;

e bis)

nello sviluppo e nell'attuazione di una politica volta a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei e nella promozione delle carriere marittime, tenendo conto della domanda di forza lavoro altamente qualificata nel settore marittimo dell'Unione europea. [Em. 35]

f)

nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici nonché l'identificazione di temi e priorità chiave per future attività di ricerca a livello dell'UE; [Em. 36]

f bis)

nello sviluppo di requisiti o eventuali linee guida relative alla concessione di licenze di sondaggio e produzione di petrolio e gas in ambiente marino e, in particolare, i relativi aspetti di protezione ambientale e civile; [Em. 37]

g)

nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnatole per effetto della lnormativa dell'Unione vigente e futura nel settore in questione.

3.   L'Agenzia collabora con gli Stati membri per:

a)

organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo, dello Stato di bandiera e dello Stato costiero;

b)

sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della normativa dell'Unione;

b bis)

sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (15), fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera; [Em. 38]

b ter)

assistere la Commissione nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (16) e consigliarla nell'applicazione e nell'attuazione dell'articolo 10 del predetto regolamento; [Em. 39]

c)

sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'Unione istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento mettendo a disposizione i mezzi tecnici appropriati . [Em. 40]

c bis)

raccogliere ed analizzare i dati relativi alle qualifiche e all'occupazione dei marittimi onde permettere lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione dei marittimi a livello europeo; [Em. 41]

c ter)

coordinare i programmi degli istituti di formazione onde garantirne l'armonizzazione; [Em. 42]

c quater)

facilitare l'istituzione di un sistema di scambi di tipo Erasmus tra istituti di formazione marittima; [Em. 43]

c quinquies)

fornire competenza tecnica nel settore della costruzione navale o in qualsiasi altra pertinente attività connessa con il traffico marittimo, onde sviluppare l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e garantire un elevato livello di sicurezza; [Em. 44]

4.   L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nei seguenti ambiti:

a)

nel settore della sorveglianza del traffico, l'Agenzia promuove in particolare la cooperazione fra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori in cui si applica la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (17)  (18), sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva. Essa contribuisce inoltre allo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'Unione;

a bis)

appoggiare le azioni da essi intraprese in materia di lotta ai traffici illeciti e gli atti di pirateria, fornendo dati ed informazioni suscettibili di agevolare le operazioni e, in particolare, avvalendosi dei suoi sistemi di identificazione automatica delle navi e immagini satellitari; [Em. 45]

a ter)

sviluppare e attuare una politica macroregionale dell'Unione inerente ai settori di attività dell'Agenzia; [Em. 46]

b)

con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (19)  (20), l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri che lo richiedono nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di conoscenze acquisite . A tale proposito l'Agenzia è invitata ad assistere gli Stati membri nelle indagini relative ad incidenti che interessano gli impianti marittimi (costieri e offshore), tra cui quelli che interessano gli impianti petroliferi e gassiferi, e gli stessi Stati membri sono invitati alla massima e tempestiva collaborazione con l'Agenzia ; [Em. 47]

b bis)

per quanto riguarda le fuoriuscite di petrolio dagli impianti, l'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione utilizzando il suo servizio CleanSeaNet per monitorare la portata e l'impatto ambientale di tali fuoriuscite; [Em. 48]

b ter)

in relazione agli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, nel valutare le modalità degli Stati membri in materia di piani di risposta e preparazione all'emergenza e nel coordinare la risposta all'inquinamento da idrocarburi in caso di incidente; [Em. 49]

b quater)

per quanto riguarda gli impianti offshore, nel garantire il controllo da parte di un terzo indipendente degli aspetti marittimi relativi alla sicurezza, alla prevenzione, alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione degli imprevisti; [Em. 50]

c)

fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (21)  (22). L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (23)  (24). [Em. 51]

4 bis.     L'Agenzia elabora una sintesi annuale degli "incidenti marittimi", comprendente gli "incidenti pericolosi" e i "quasi incidenti", sulla base delle informazioni fornite dagli organismi competenti degli Stati membri. Tale sintesi è messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio a scadenza annuale. [Em. 91]

5.   L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della pertinente normativa dell'Unione agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato , ove opportuno, e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. [Em. 53]

Su richiesta della Commissione, l'Agenzia fornisce inoltre assistenza in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo di protezione civile dell'Unione istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, per analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri secondo quanto riferito al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti e comprendono, se del caso, l'organizzazione di attività di formazione in materia.

Articolo 3

Ispezioni

1.   Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dai trattati, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia coadiuva la Commissione nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale ed effettua ispezioni negli Stati membri , su richiesta della Commissione . [Em. 54]

Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.

L'Agenzia svolge inoltre ispezioni nei paesi terzi per conto della Commissione come previsto dal diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009, nonché la formazione e la certificazione della gente di mare conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (25)  (26);.

2.   Le modalità operative dell'Agenzia per lo svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 articolo 23 . [Em. 55]

3.   Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri e la rende accessibile al pubblico in un formato di facile accesso, compreso il formato elettronico . [Em. 56]

2)

all'articolo 5, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo con l' accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace , rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali già impegnate in misure di prevenzione, definendo l'esatta portata delle attività del centro regionale ed evitando nel contempo inutili oneri finanziari . [Em. 57]

4.   L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può concludere per conto dell'Agenzia accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dopo averne informato il consiglio di amministrazione.»;

3)

l'articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:

-a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;»;
[Em. 58]

a)

la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c)

nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

c bis)

adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere dei pareri del Parlamento europeo e della Commissione; [Em. 59]

c ter)

adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;»;

b)

la lettera g) è soppressa;

b bis)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;»;

[Em. 60]

c)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi dipartimento di cui all'articolo 16;»;

d)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

riesamina l'esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi (27)  (28).

3 bis)

l'articolo 11, è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di sicurezza marittima, sicurezza in generale e di reazione all'inquinamento marino. Essi dispongono altresì di esperienza e competenze tecniche nel campo della gestione finanziaria in generale, dell'amministrazione e della gestione del personale. [Em. 61]

I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Essi dichiarano, in ciascuna riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza rispetto ai punti iscritti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti.»;

[Em. 62]

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.     La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. [Em. 63]

4.     Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Tale partecipazione non pregiudica la quota di voti dei rappresentanti della Commissione in seno al Consiglio di amministrazione.»;

[Em. 64]

3 ter)

all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Il principio dell'uguaglianza di genere è rispettato anche nell'elezione del presidente e del vicepresidente.»;

[Em. 88]

3 quater)

all'articolo 14, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.     Il 75 per cento dei voti totali é suddiviso equamente tra i rappresentanti degli Stati membri. Il rimanente 25 per cento dei voti totali é suddiviso equamente tra i rappresentanti della Commissione. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto»;

[Em. 65]

4)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione europea e della commissione competente del Parlamento europeo almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio; [Em. 66]

a bis)

elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione e delle commissioni competenti del Parlamento europeo ; [Em. 67]

a ter)

elabora il programma di lavoro annuale , con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Il direttore esecutivo risponde positivamente a qualsiasi invito della commissione competente del Parlamento europeo a presentare il programma di lavoro annuale e a procedere a uno scambio di opinioni sullo stesso. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c); [Em. 68]

b)

decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;»;

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;»;

[Em. 70]

c)

al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa;

d)

il paragrafo 3 è soppresso;

5)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Nomina del direttore esecutivo e dei capi dipartimento

1.   Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della nomina formale. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. [Em. 71]

2.   Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni cinque anni . Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima del rinnovo formale del mandato. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore. [Em. 72]

3.   Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi dipartimento. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei capi dipartimento ne fa le veci.

4.   I capi dipartimento sono nominati , nel rispetto del principio dell'uguaglianza di genere, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»;

[Em. 73 e 90]

6)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

diritti e corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.»;

[Em. 74]

c)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.     La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

8.     Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.»;

[Em. 75]

d)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.     Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato di conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.»;

[Em. 76]

7)

all'articolo 22, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento , facendo il punto sulla sua pertinenza, la sua efficacia e il suo rendimento . La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione. [Em. 77]

2.     Tale valutazione è volta a esaminare l'utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l'efficacia dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo.»;

[Em. 78]

7 bis)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 22 bis

Studio di fattibilità

Entro … (29) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità relativo a un sistema di coordinamento dei servizi nazionali di guardia costiera, che precisi i costi e i vantaggi di un siffatto sistema.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 79]

Articolo 22 ter

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Entro … (30), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l'Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatile dal presente regolamento e se sia il caso di estendere ulteriormente i suoi obiettivi o compiti. La relazione comprende in particolare:

a)

un'analisi degli aumenti di efficacia conseguiti grazie ad un'integrazione più spinta dell'Agenzia e del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;

b)

informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/35/CE e informazioni statistiche dettagliate sulle sanzioni che sono state applicate.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.;

[Em. 80]

8)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

1.   La Alla Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis relativo alle modalità operative dell'Agenzia per l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 . [Em. 81]

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.;

[Em. 82]

8 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 23 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.     La delega di poteri di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso é stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale temine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

[Em. 83]

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011.

(3)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(4)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

(5)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(6)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ( GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19 ).

(7)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(10)   GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

(11)  GU L 314 dell' 1.12.2007, pag. 9.

(12)   GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(13)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(14)   GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

(15)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

(16)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(17)   GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(18)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(19)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

(20)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

(21)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(22)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(23)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(24)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(25)   GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(26)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33

(27)   GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.

(28)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.;»

(29)  

(+)

Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(30)  

(++)

Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. »

(31)   GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1


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