Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 /* COM/2011/0614 definitivo - 2011/0275 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 29 giugno 2011 la Commissione ha
adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020[1]. Nella sua proposta, la
Commissione ha stabilito che la politica di coesione dovrà rimanere un elemento
essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ne ha sottolineato il ruolo
centrale per la realizzazione della strategia Europa 2020[2]. La Commissione ha quindi proposto una serie di
importanti modifiche delle modalità di elaborazione e attuazione della politica
di coesione. Gli elementi principali che caratterizzano la proposta sono la
concentrazione dei finanziamenti su un numero minore di priorità meglio
collegate alla strategia Europa 2020, la concentrazione sui risultati, il
monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi fissati, il maggiore ricorso a
condizionalità e la semplificazione dell'attuazione. Il presente regolamento fissa le disposizioni
che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale e abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006. Esso si basa sui lavori svolti in seguito alla
pubblicazione, nel maggio 2007, della quarta relazione sulla coesione, che ha
indicato le sfide principali che le regioni dovranno affrontare nei prossimi
decenni e ha aperto il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9
novembre 2010 la Commissione ha adottato la quinta relazione sulla coesione,
che ha tracciato un'analisi dell'evoluzione sociale ed economica e delineato
gli orientamenti per la futura politica di coesione. La politica di coesione è il principale
strumento di investimento a sostegno delle grandi priorità dell'Unione definite
dalla strategia Europa 2020. I suoi interventi sono indirizzati in modo
particolare ai paesi e alle regioni in cui maggiori sono i bisogni. Uno dei
principali successi dell'UE è stato la sua capacità di accrescere il tenore di
vita di tutti i suoi cittadini. Ha ottenuto questo non solo contribuendo allo
sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma
anche grazie al suo ruolo nell'integrazione del mercato interno, la cui
dimensione permette a tutte le regioni dell'UE, ricche e povere, grandi e
piccole, di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie di scala. La
valutazione compiuta dalla Commissione delle spese effettuate in passato nel
quadro della politica di coesione ha messo in luce numerosi esempi di valore
aggiunto e di investimenti che hanno creato crescita e posti di lavoro, che non
sarebbero stati realizzati senza i finanziamenti dell'UE. Tuttavia, i risultati
mostrano anche gli effetti della dispersione e dell'insufficiente definizione
delle priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli
investimenti che favoriscano la crescita sono più necessari che mai, la
Commissione ha deciso di proporre importanti modifiche della politica di
coesione. Il FESR mira a rafforzare la coesione
economica e sociale nell'Unione europea correggendo gli squilibri tra le sue
regioni. Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale cofinanziando
investimenti nei seguenti campi: R&S e innovazione, cambiamento climatico e
ambiente, sostegno alle PMI, servizi di interesse economico generale, infrastrutture
per le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti, sanità, istruzione e
infrastrutture sociali, sviluppo urbano sostenibile. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione e parere di esperti Nell'elaborare le proposte sono stati presi in
considerazione i risultati delle consultazioni pubbliche sulla quinta relazione
intermedia sulla coesione economica e sociale, la revisione del bilancio
dell'Unione europea[3],
le proposte per il quadro finanziario pluriennale[4], la quinta relazione sulla
coesione[5]
e le consultazioni che hanno seguito l'adozione della relazione. La consultazione pubblica sulle conclusioni
della quinta relazione sulla coesione ha avuto luogo dal 12 novembre 2010
al 31 gennaio 2011. Complessivamente sono pervenuti 444 contributi da
Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni di
interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti
interessate. La consultazione pubblica ha posto una serie di domande sul futuro
della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il
13 maggio 2011[6].
Sono stati utilizzati i risultati delle
valutazioni ex post effettuate sui programmi 2000-2006 e tutta una serie di
studi e pareri di esperti. Pareri sono stati formulati anche dal gruppo ad alto
livello che riflette sulla futura politica di coesione, composto da esperti
delle amministrazioni nazionali, che si è riunito dieci volte tra il 2009 e il
2011. I risultati della consultazione pubblica sulla
quinta relazione sulla coesione evidenziano che esiste un accordo generale
sulla necessità di concentrare i finanziamenti. Si teme tuttavia che le
decisioni sulla concentrazione non siano adottate al livello appropriato. In
particolare, molti contributi sottolineano la necessità di essere flessibili e
di non trascurare le specificità territoriali. Inoltre, alcuni hanno espresso
il timore che l'eccessiva limitazione delle priorità a livello dell'UE non
consenta la flessibilità necessaria per definire strategie di sviluppo
regionale appropriate. 2.2. Valutazione dell'impatto Sono state valutate opzioni in particolare per
quanto riguarda il contributo del FESR a due beni pubblici: –
il contributo a occupazione, R&S e innovazione
mediante il sostegno alle imprese; –
gli investimenti nelle infrastrutture di base (per
es. trasporti, energia, ambiente infrastrutture sociali e sanitarie). Non sono stati considerati altri settori in cui
il FESR offre un importante contributo all'azione dell'UE, poiché in tali
settori le successive valutazioni e ricerche non hanno identificato particolari
problemi per quanto concerne il campo d'intervento del FESR. Il sostegno alle imprese può essere considerato
necessario, in particolare sotto forma di sovvenzioni, soprattutto per le
piccole imprese, le attività innovative e i settori colpiti dal declino
industriali che subiscono cambiamenti strutturali. Sembrano assai meno
giustificati investimenti in grandi imprese, settori meno innovativi e regioni
che attraggono investitori senza necessità di un sostegno. Il finanziamento di
infrastrutture ha ragion d'essere soprattutto nelle regioni meno sviluppate, in
cui i pubblici poteri non dispongono di fondi sufficienti per investimenti e i
costi d'investimento non possono essere recuperati perché la popolazione ha un
basso reddito. Molto minore appare l'utilità di investire in infrastrutture di
base in regioni più sviluppate. Le opzioni esaminate sono lo status quo,
modifiche per rendere i finanziamenti più mirati e un'opzione assai restrittiva
rispetto alle attuali opzioni di finanziamento. L'opzione scelta è stata quella
dei finanziamenti più mirati, che aumenta l'efficienza, l'efficacia e il valore
aggiunto UE dei finanziamenti, ma lascia contemporaneamente alle regioni una
sufficiente flessibilità per gli investimenti e riduce il rischio di escludere
dal campo d'intervento attività che richiedono investimenti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La politica regionale europea svolge un ruolo
importante nella mobilitazione delle risorse locali e nello sviluppo del
potenziale endogeno. Secondo l'articolo 174 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'azione dell'Unione è diretta a
realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e
territoriale e a promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione
riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni e promuovendo lo
sviluppo delle regioni meno favorite. L'obiettivo della coesione economica, sociale e
territoriale è perseguito per mezzo di tre Fondi UE. Come stipula l'articolo
176 del TFUE, il FESR ha il compito di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento
strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni industriali in
declino. L'articolo 174 del TFUE stabilisce che
un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da
transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con
bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di
montagna. L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di
misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale
delle regioni ultraperiferiche, che è aggravata da determinati fattori
specifici che recano grave danno al loro sviluppo. Le misure specifiche
riguardano le condizioni di accesso ai Fondi strutturali. Il calendario della revisione del finanziamento
UE per promuovere la coesione è legato alla proposta di un nuovo quadro
finanziario pluriennale, contenuta nel programma di lavoro della Commissione. Come ha sottolineato la revisione del bilancio
dell'UE, il "bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i 'beni
pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non
riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire
risultati migliori"[7].
La proposta rispetta il principio della sussidiarietà, perché i compiti del
FESR sono fissati nel trattato e la politica è attuata in conformità al
principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali
degli Stati membri e delle regioni. Lo strumento legislativo e il tipo di misura
(finanziamenti) sono definiti entrambi nel TFUE, che costituisce la base
giuridica dei Fondi strutturali e stabilisce che i compiti, gli obiettivi
prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti per mezzo di
regolamenti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta di quadro finanziario pluriennale
presentata dalla Commissione prevede un importo di 376 miliardi di EUR per la
coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2014-2020. Bilancio proposto 2014-2020 || miliardi di EUR Regioni obiettivo "Convergenza" Regioni in transizione Regioni obiettivo "Competitività" Cooperazione territoriale Fondo di coesione Dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate || 162,6 39 53,1 11,7 68,7 0,926 Fondo "Collegare l'Europa" per i trasporti, l'energia e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione || 40 miliardi di EUR (più 10 miliardi di EUR riservati all'interno del Fondo di coesione) * Importi a prezzi costanti 2011 La proposta della Commissione ha stabilito,
allo scopo di accrescere il contributo dei Fondi alla realizzazione degli
obiettivi primari della strategia Europa 2020, percentuali minime per il Fondo
sociale europeo (FSE) per ciascuna categoria di regioni. L'applicazione di
queste percentuali si traduce in una percentuale minima complessiva per il FSE
pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione, corrispondente a
84 miliardi di EUR. Ciò significa che per il periodo 2014-2020 resta
disponibile per il FESR un importo massimo di 183,3 miliardi di EUR. 5. SOMMARIO DEL CONTENUTO DELLA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO Il regolamento proposto definisce il campo
d'intervento del FESR, contiene un elenco negativo di attività che non possono
beneficiare di un sostegno e stabilisce le priorità d'investimento per ogni
obiettivo tematico. Le regioni in transizione e le regioni più
sviluppate dovranno destinare la maggior parte della loro dotazione (eccetto
per il FSE) all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla
competitività delle PMI e all'innovazione. Le regioni meno sviluppate potranno
utilizzare la loro dotazione per un maggior numero di obiettivi che riflettano
la maggiore varietà delle loro necessità di sviluppo. Il meccanismo proposto
prevede che: –
almeno l'80% delle risorse sia destinato
all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e
all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni più sviluppate e in
transizione, di cui il 20% destinato all'efficienza energetica e alle energie
rinnovabili. Dato il persistere di necessità di ristrutturazioni nelle regioni
gradualmente escluse dall'obiettivo "Convergenza", l'importo minimo
sarà ridotto al 60%; –
almeno il 50% delle risorse sia destinato
all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e
all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni meno sviluppate, di cui
il 6% destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Il regolamento proposto prevede che sia data
particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile. A questo scopo, almeno
il 5% delle risorse del FESR dovrà essere destinato allo sviluppo urbano
sostenibile, sarà creata una piattaforma per lo sviluppo urbano per promuovere
lo sviluppo di capacità e lo scambio di esperienze e sarà stabilito un elenco
di città in cui saranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano
sostenibile. Il regolamento proposto mira a contribuire a un
maggiore orientamento verso i risultati dei finanziamenti definendo indicatori
comuni riguardanti gli output fisici e i risultati relativi all'obiettivo
finale del finanziamento. Il regolamento proposto menziona la necessità di
prestare nei programmi operativi un'attenzione particolare alle difficoltà specifiche
delle regioni con gravi e permanenti svantaggi demografici o naturali. Infine, il regolamento proposto contiene
disposizioni specifiche sull'uso della dotazione aggiuntiva specifica per le
regioni ultraperiferiche. 2011/0275 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo a disposizioni specifiche
concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8], visto il parere del Comitato delle regioni[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 176 del trattato prevede che il Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei
principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. Il FESR contribuisce
pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e
il ritardo di cui soffrono le regioni meno favorite, ossia le zone rurali e
urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano gravi e
permanenti svantaggi demografici e naturali, quali le isole, le zone di
montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera. (2)
Le disposizioni comuni del FESR, del Fondo sociale
europeo (FSE) (nel seguito "Fondi strutturali") e del Fondo di
coesione sono fissate nel regolamento (UE) n. […]/2012, del […], recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel
quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006[10]
[regolamento "disposizioni comuni" - RDC] (3)
È necessario stabilire disposizioni specifiche
concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR
nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. […]/2012
[RDC]. Occorre del pari definire e chiarire quali spese non rientrano
dall'ambito del Fondo di coesione, in particolare per quanto riguarda la
riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra negli impianti cui si applica
la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[11] (4)
Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e
nella linea della strategia Europa 2020[12],
secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di
ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE)
n.[…]/2012 [RDC] le azioni specifiche del FESR come "priorità
d'investimento". (5)
Il FESR deve contribuire alla strategia Europa
2020, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle
priorità dell'Unione. Secondo la categoria delle regioni beneficiarie, il
sostegno del FESR deve essere concentrato sulla ricerca e l'innovazione, le
piccole e medie imprese e l'attenuazione del cambiamento climatico. Il grado di
concentrazione deve tener conto del livello di sviluppo della regione e delle
necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite per il periodo
2007-2013 è stato inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di
riferimento. (6)
È necessario definire una serie comune di
indicatori per valutare i progressi nell'attuazione del programma prima che gli
Stati membri elaborino i loro programmi operativi. Tali indicatori dovranno
essere completati da indicatori specifici per ciascun programma. (7)
Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, è
considerato necessario sostenere azioni integrate per affrontare i problemi
economici, ambientali e sociali delle zone urbane e definire una procedura per
stabilire l'elenco delle città beneficiarie di tali azioni e la dotazione
finanziaria ad esse destinata. (8)
Sulla base dell'esperienza acquisita e dei
risultati positivi ottenuti con l'integrazione delle misure nel campo dello
sviluppo urbano sostenibile nei programmi operativi sostenuti dal FESR nel periodo
2007-2013, è necessario compiere un ulteriore passo a livello dell'Unione istituendo
una piattaforma per lo sviluppo urbano. (9)
Per identificare o sperimentare nuove soluzioni
alle questioni relative allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza
a livello dell'Unione, il FESR deve sostenere azioni innovative nel campo dello
sviluppo urbano sostenibile. (10)
Il FESR deve contribuire a risolvere i problemi
dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate
le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato
nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni
speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in
Finlandia e Svezia. Il FESR deve inoltre contribuire a risolvere le difficoltà
specifiche incontrate in alcune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e
zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro
sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile. (11)
Particolare attenzione deve essere prestata alle
regioni ultraperiferiche, estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento
del FESR al finanziamento degli aiuti operativi destinati a compensare i costi
aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica,
aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 del
trattato, ossia la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la
topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti,
fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo.
Per favorire lo sviluppo di attività economiche esistenti e nuove, almeno il
50% della dotazione addizionale specifica deve essere destinata ad azioni che
contribuiscono alla diversificazione e alla modernizzazione delle economie
delle regioni ultraperiferiche. (12)
Per definire le procedure di selezione e attuazione
di azioni innovative, occorre delegare alla Commissione, secondo quanto
previsto dall'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti in
relazione al contenuto e all'ambito di cui all'articolo 9. È di particolare
importanza che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni durante i
suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e
predispone atti delegati, la Commissione deve provvedere a trasmettere in modo
simultaneo, tempestivo e appropriato i documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (13)
Per assicurare condizioni uniformi di attuazione
del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze
di esecuzione per quanto riguarda l'elenco delle città che partecipano alla
piattaforma per lo sviluppo urbano. Tali competenze devono essere esercitate
nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[13]. (14)
Il presente regolamento sostituisce il regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999[14].
Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE)
n. 1080/2006, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni comuni Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce i compiti
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la portata del suo sostegno per
quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
e "Cooperazione territoriale europea" e disposizioni specifiche
concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti per la
crescita e l'occupazione". Articolo 2
Compiti del FESR Il FESR contribuisce al finanziamento degli
aiuti destinati a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale
eliminando le principali disparità regionali tramite il sostegno allo sviluppo
e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la
riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo
di sviluppo. Articolo 3
Ambito del sostegno del FESR 1.
Il FESR sostiene: (a)
investimenti produttivi che contribuiscono alla
creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti
diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI); (b)
investimenti in infrastrutture che forniscono
servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei
trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); (c)
investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie
ed educative; (d)
lo sviluppo del potenziale endogeno promuovendo lo
sviluppo regionale e locale, la ricerca e l'innovazione. Queste misure
comprendono: i) investimenti fissi in attrezzature e
infrastrutture di ridotte dimensioni; ii) sostegno e servizi a imprese, in
particolare a PMI; iii) sostegno a organismi pubblici di
ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata
nelle imprese; iv) la creazione di reti, la cooperazioni e lo
scambio di esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e
sociali interessati; (e)
l'assistenza tecnica. Nelle regioni più sviluppate il FESR non sostiene
investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei
settori dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC. 2.
Il FESR non sostiene: (a)
la disattivazione delle centrali nucleari; (b)
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE; (c)
la fabbricazione, la trasformazione e la
commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; (d)
le imprese in difficoltà, come definite secondo le
regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Articolo 4
Concentrazione tematica Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] e le corrispondenti priorità di investimento
indicate all'articolo 5 del presente regolamento sono così concentrati: (a)
nelle regioni più sviluppate e nelle regioni in
transizione: i) almeno l'80% del totale delle risorse
del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati
all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]; ii) almeno il 20% del totale delle risorse
del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato
all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]; (b)
nelle regioni meno sviluppate: i) almeno il 50% del totale delle risorse
del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati
all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]; ii) almeno il 6% del totale delle risorse
del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato
all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. In deroga alla lettera a), punto i), nelle
regioni il cui PIL pro capite è stato nel periodo 2007-2013 inferiore al 75%
del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma che rientrano nella
categoria delle regioni in transizione o più sviluppate, come definite
all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. [ ]/2012
[RDC] nel periodo 2014-2020, almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a
livello nazionale è destinato a ciascuno degli obiettivi tematici indicati
all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC]. Articolo 5
Priorità d'investimento Il FESR sostiene le seguenti priorità
d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]: (1)
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione, (a)
potenziare l'infrastruttura per la ricerca e
l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I
e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo; (b)
promuovere gli investimenti delle imprese in
R&I, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale e le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolazione
della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la
specializzazione intelligente; (c)
sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le
linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di
fabbricazione avanzate e la prima produzione in tecnologie chiave abilitanti e
la diffusione di tecnologie con finalità generali; (2)
migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e
la loro qualità: (a)
estendere la diffusione della banda larga e delle
reti ad alta velocità; (b)
sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il
commercio elettronico e la domanda di TIC; (c)
rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government,
l'e-learning, l'e-inclusion e l'e-health; (3)
accrescere la competitività delle PMI: (a)
promuovere l'imprenditorialità, in particolare
facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione
di nuove aziende; (b)
sviluppare nuovi modelli di attività per le PMI, in
particolare per l'internazionalizzazione; (4)
sostenere il passaggio a un'economia a bassa
emissione di carbonio in tutti i settori: (a)
promuovere la produzione e la distribuzione di
fonti di energia rinnovabili; (b)
promuovere l'efficienza energetica e l'uso
dell'energia rinnovabile nelle PMI; (c)
sostenere l'efficienza energetica e l'uso
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore
dell'edilizia abitativa; (d)
sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a
bassa tensione; (e)
promuovere strategie per basse emissioni di
carbonio per le zone urbane; (5)
promuovere l'adattamento al cambiamento climatico,
la prevenzione e la gestione dei rischi: (a)
sostenere investimenti riguardanti in modo
specifico l'adattamento al cambiamento climatico; (b)
promuovere investimenti destinati a far fronte a
rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare
sistemi di gestione delle catastrofi; (6)
proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza
delle risorse: (a)
contribuire a soddisfare le notevoli necessità di
investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla
normativa dell'Unione in materia ambientale; (b)
contribuire a soddisfare le notevoli necessità di
investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla
normativa dell'Unione in materia ambientale; (c)
proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio
culturale; (d)
proteggere la biodiversità, i suoli e promuovere i
servizi per gli ecosistemi, compreso NATURA 2000[15] e le infrastrutture verdi; (e)
migliorare l'ambiente urbano, in particolare con la
riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione
dell'inquinamento atmosferico; (7)
promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete: (a)
favorire la creazione di uno spazio unico europeo
dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei
trasporti (TEN-T); (b)
migliorare la mobilità regionale, per mezzo del
collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T; (c)
sviluppare sistemi di trasporto ecologici e a bassa
emissione di carbonio e favorire la mobilità urbana sostenibile; (d)
sviluppare sistemi di trasporto ferroviario
globali, di elevata qualità e interoperabili; (8)
promuovere l'occupazione e la mobilità dei
lavoratori mediante: (a)
lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno
a investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese; (b)
iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a
strutture che forniscono servizi di zona per creare nuovi posti di lavoro, se
tali azioni non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (UE) n.
[…]/20XX [FSE]; (c)
investimenti in infrastrutture per i servizi
pubblici per l'impiego; (9)
promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la
povertà mediante: (a)
investimenti nell'infrastruttura sanitaria e
sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la
riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi
istituzionali ai servizi locali; (b)
il sostegno alla rigenerazione fisica ed economica
delle comunità urbane e rurali sfavorite; (c)
il sostegno a imprese sociali; (10)
investire nell'istruzione, nella qualificazione
professionale e nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura
scolastica e formativa; (11)
potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza
delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli
interventi del FESR, affiancando le azioni svolte a questo fine con il sostegno
del FSE. Capo II
Indicatori per il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" Articolo 6
Indicatori per l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" Sono utilizzati, se del caso e in conformità
all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli
indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. Per gli
indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio
cumulativi sono fissati per il 2022. Per gli indicatori di output specifici per
ciascun programma i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio
cumulativi sono fissati per il 2022. Per gli indicatori di risultato specifici per
ciascun programma i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i
valori bersaglio sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in
termini quantitativi o qualitativi. Capo III Disposizioni specifiche per il trattamento
di particolari aspetti territoriali Articolo 7
Sviluppo urbano sostenibile 1.
Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi
operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono
azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e
sociali che si pongono nelle zone urbane. 2.
Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio
contratto di partenariato un elenco di città in cui devono essere realizzate le
azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua
indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale. Almeno il 5% delle risorse del FESR assegnate a
livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano
sostenibile delegate alle città per essere gestite per mezzo degli investimenti
territoriali integrati di cui all'articolo 99 del regolamento (UE)
n. […]/2012 [RDC]. Articolo 8
Piattaforma per lo sviluppo
urbano 1.
La Commissione istituisce, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], una
piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di
capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze sulla
politica urbana a livello dell'Unione nei settori attinenti alle priorità
d'investimento del FESR e allo sviluppo urbano sostenibile. 2.
La Commissione adotta, per mezzo di atti di
esecuzione, un elenco di città partecipanti alla piattaforma sulla base degli
elenchi stabiliti nei contratti di partenariato. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2. L'elenco contiene un massimo di 300 città, con un
massimo di 20 città per ciascuno Stato membro. Le città sono selezionate in
base ai seguenti criteri: (a)
la popolazione, tenendo conto delle specificità dei
sistemi urbani nazionali; (b)
l'esistenza di una strategia per le azioni
integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e
sociali delle zone urbane. 3.
La piattaforma sostiene anche la creazione di reti
tra le città che intraprendono azioni innovative su iniziativa della
Commissione. Articolo 9
Azioni innovative nel campo
dello sviluppo urbano sostenibile 1. Su iniziativa della
Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo
sostenibile, entro il limite dello 0,2% della dotazione totale annua del FESR. Tali
azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o
sperimentare nuove soluzioni a problemi relativi allo sviluppo urbano
sostenibile che abbiano rilevanza a livello di Unione. 2. In deroga all'articolo 4, le
azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per
realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE)
n. […]/2012 [RDC] e le corrispondenti priorità d'investimento. 3. La Commissione adotta atti
delegati a norma dell'articolo 13 per quanto riguarda le procedure per la
selezione e la realizzazione delle azioni innovative. Articolo 10
Zone che presentano svantaggi
naturali o demografici I programmi operativi
cofinanziati dal FESR che includono zone che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], prestano particolare attenzione al
superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone. Articolo 11
Regioni ultraperiferiche 1.
La dotazione specifica aggiuntiva per le regioni
ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti
dagli svantaggi indicati all'articolo 349 del trattato, sostenuti nelle regioni
ultraperiferiche per finanziare: (a)
gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del
regolamento UE) n. […]/2012 [RDC]; (b)
i servizi di trasporto merci e gli aiuti iniziali a
servizi di trasporto; (c)
le operazioni connesse alle limitate capacità di
magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di
produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Almeno il 50% della dotazione specifica aggiuntiva
è destinata ad azioni che contribuiscono a diversificare e modernizzare le
economie delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda gli
obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti da 1 a 3, del regolamento (UE)
n.[…]/2012 [RDC]. 2.
La dotazione specifica aggiuntiva può anche essere
utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e
dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche. 3.
L'importo al quale si applica il tasso di
cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1
sostenuti dal beneficiario nel caso di aiuti operativi e di spese derivanti
dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi
totali ammissibili nel caso di spese per investimenti. 4.
Il finanziamento previsto dal presente articolo non
è utilizzato per sostenere: (a)
operazioni riguardanti i prodotti indicati
nell'allegato I del trattato; (b)
aiuti al trasporto di persone autorizzati
dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato; (c)
esenzioni fiscali e le esenzioni dagli oneri
sociali.
Capo IV
Disposizioni finali Articolo 12
Disposizioni transitorie 1. Il
presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la
soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in
base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a
tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali
interventi o progetti fino alla loro chiusura. 2. Le
domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006
restano valide. Articolo 13
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a partire dal 1° gennaio 2014. 3.
La delega dei poteri di cui all'articolo 9, paragrafo
3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi
specificati. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o a una data successiva in essa precisata. Essa non pregiudica la validità
degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato in conformità
all'articolo 9, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il
Consiglio non hanno mosso alcuna obiezione entro due mesi dalla sua notifica a
queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che
non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due
mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 14
Procedura del comitato 1.
La Commissione è assistita dal comitato di
coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, sia applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 15
Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1080/2006 è
abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento. Articolo 16
Riesame Il Parlamento europeo e il Consiglio
riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 in
conformità all'articolo 177 del trattato. Articolo 17
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
presidente ALLEGATO Indicatori
comuni per il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" (articolo 6) || UNITÀ || DENOMINAZIONE Investimento produttivo || || || Imprese || Numero di imprese beneficiarie di sovvenzioni || Imprese || Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni || Imprese || Numero di imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario || Imprese || Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno || EUR || Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle PMI (sovvenzioni) || EUR || Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle PMI (non sovvenzioni) || Equivalenti tempo pieno || Numero di posti di lavoro creati in PMI assistite Turismo || Visite || Numero di visite ad attrazioni beneficiarie di un sostegno Infrastruttura TIC || Persone || Popolazione con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps Trasporti || || Ferrovie || km || Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie || di cui: TEN-T km || Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate || di cui: TEN-T Strade || km || Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione || di cui: TEN-T km || Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate || di cui: TEN-T Trasporti urbani || Viaggi di passeggeri || Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto urbano che beneficiano di un sostegno Vie navigabili || Tonnellate/km || Aumento delle merci trasportate per vie navigabili Ambiente || || Rifiuti solidi || Tonnellate || Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti Approvvigionamento idrico || Persone || Popolazione addizionale beneficiaria dell'approvvigionamento idrico potenziato || m3 || Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione idrica Trattamento delle acque reflue || Equivalente popolazione || Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato Prevenzione e gestione dei rischi || Persone || Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni Persone || Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali e altre misure di protezione Riabilitazione dei suoli || Ettari || Superficie totale dei suoli riabilitati Impermeabilizzazione dei suoli || Ettari || Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta allo sviluppo Natura e biodiversità || Ettari || Superficie degli habitat in migliore stato di conservazione Ricerca e innovazione || || || Persone || Numero di personale R&S/ricercatori che operano in infrastrutture per la ricerca recentemente costruite o attrezzate || Imprese || Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca assistiti || Equivalenti tempo pieno || Numero di posti per personale R&S /ricercatori creati in entità assistite || EUR || Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione || Imprese || Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato, grazie a progetti di innovazione o R&S che hanno beneficiato di un sostegno || Imprese || Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, che costituiscono una novità per l'impresa, grazie a progetti di innovazione o R&S che hanno beneficiato di un sostegno Energia e cambiamento climatico || || Energie rinnovabili || MW || Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili Efficienza energetica || Unità abitative || Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata || kWh/anno || Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici pubblici || Utenti || Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra || Tonnellate equivalenti CO2 || Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in tonnellate equivalenti CO2 Infrastrutture sociali || || Assistenza all'infanzia e istruzione || Persone || Capacità di servizio dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione beneficiaria di un sostegno Sanità || Persone || Capacità dei servizi sanitari beneficiari di un sostegno Edilizia abitativa || Unità abitative || Numero di unità abitative che beneficiano di migliori condizioni Patrimonio culturale || Visite || Numero di visite in siti beneficiari di un sostegno Sviluppo urbano || || || Persone || Popolazione che vive in zone con strategie di sviluppo urbano integrato || m² || Nuovi spazi aperti in zone urbane || m² || Nuovi edifici pubblici o commerciali in zone urbane || m² || Nuove abitazioni in zone urbane [1] COM(2011)500. [2] Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
COM(2010)2020, 3.3.2010. [3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle
regioni e ai parlamenti nazionali: Revisione del bilancio dell'Unione europea,
COM(2010) 700, 19.10.2010. [4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500, 29.6.2011. [5] Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e
territoriale, novembre 2010. [6] Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Risultati
della consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla
coesione economica, sociale e territoriale SEC(2011) 590 del 13.5.2011. [7] COM(2010) 700 del 19.10.2010. [8] GU C [...] del [...], pag. [9] GU C [...] del [...], pag. [10] GU L… del ..., pag. … [11] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. [12] Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010)
2020, 3.3.2010. [13] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [14] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1. [15] Costituito come rete ecologica
europea coerente di zone speciali di conservazione, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.