15.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 351/83 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio
COM(2012) 298 final — 2012/0158 (COD)
2012/C 351/18
Relatore generale: CURTIS
Il Consiglio, in data 5 luglio 2012, e il Parlamento europeo, in data 10 luglio 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio
COM(2012) 298 final — 2012/0158 (COD).
L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato, in data 10 luglio 2012, la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.
Considerata l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 483a sessione plenaria dei giorni 18 e 19 settembre 2012 (seduta del 18 settembre), ha designato CURTIS come relatore generale e ha adottato il seguente parere con 122 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
Tenendo conto che le misure tecniche transitorie previste dal regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio sono in vigore fino al 31 dicembre 2012, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) concorda con la proposta della Commissione di garantire la certezza giuridica mentre un nuovo regolamento quadro sulle misure tecniche viene elaborato nel contesto della riforma della politica comune della pesca. |
1.2 |
Queste misure tecniche sono importanti ai fini di una pesca sostenibile, e occorre garantirne la continuità. Una sospensione, anche temporanea, di tali misure, avrebbe ripercussioni negative sia per la conservazione degli stock ittici che per l'ecosistema di habitat vulnerabili di acque profonde, in particolare in una serie di siti Natura 2000. Cesserebbe inoltre di applicarsi tutta una serie di deroghe giustificate ed accettate alle disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98. |
1.3 |
Il CESE raccomanda di mantenere in vigore il metodo preesistente, ossia di estendere per altri 18 mesi l'applicazione delle misure tecniche transitorie di cui al regolamento (CE) n. 1288/2009, invece di includere tali misure tecniche nel regolamento (CE) n. 850/98. |
2. Contesto generale
2.1 |
Il 4 giugno 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (1). Questo regolamento era inteso a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e a rendere permanente l'attuazione delle misure tecniche stabilite su base transitoria nel regolamento annuale sulle possibilità di pesca. |
2.2 |
Il 25 febbraio 2009, nel corso della 451a sessione plenaria, il CESE ha adottato un parere in merito a detta proposta (2). |
2.3 |
Nel 2009 la procedura di adozione da parte della Commissione del regolamento corrispondente a tale proposta è stata ostacolata dai negoziati per l'adozione del Trattato di Lisbona. |
2.4 |
Nel frattempo, data l'urgenza della questione, è stato adottato il regolamento (CE) n. 43/2009 (3), che stabiliva, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici. |
2.5 |
Nel 2009, mentre proseguiva l'iter di adozione del regolamento del Consiglio sulle misure tecniche, si è concluso il periodo di applicazione del summenzionato regolamento (CE) n. 43/2009 ed è stata quindi interrotta l'attuazione delle misure previste all'allegato III. |
2.6 |
Per motivi di certezza giuridica e per garantire la conservazione e la gestione adeguate delle risorse marine è stato adottato il regolamento (CE) n. 1288/2009, del Consiglio, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (4), il quale mantiene in vigore per un periodo transitorio di 18 mesi alcune misure tecniche temporanee di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. |
2.7 |
Tenendo conto dei nuovi requisiti introdotti dal Trattato di Lisbona, nel 2010 la Commissione ha ritirato la proposta del 2008. |
2.8 |
Non essendo stato possibile integrare le suddette misure transitorie entro il 30 giugno 2011 nel regolamento vigente sulle misure tecniche (regolamento (CE) n. 850/98) o in un nuovo regolamento che lo sostituisse, un'ulteriore proroga di diciotto mesi è stata istituita dal regolamento (UE) n. 579/2011. |
2.9 |
La Commissione intende riesaminare il regolamento (CE) n. 850/98 in base e in conformità alla riforma della politica comune della pesca attualmente in via di negoziazione. Pertanto il nuovo regolamento sulle misure tecniche non sarà pronto per l'entrata in vigore entro il 1o gennaio 2013. Occorre quindi prevedere una soluzione che consenta di mantenere le misure tecniche transitorie dopo il 31 dicembre 2012 e di disporre così del tempo necessario per elaborare un nuovo quadro di misure tecniche. |
2.10 |
In considerazione di quanto sopra è stata presentata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, oggetto del presente parere, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 in modo tale da integrarvi le suddette misure tecniche. |
3. Osservazioni
3.1 |
Per ragioni di chiarezza, nell'articolo 34 ter sarebbe opportuno collocare il paragrafo 3 dopo il paragrafo 1, ossia le deroghe subito dopo il divieto generale, al pari di quanto avviene nel regolamento (CE) n. 43/2009, mentre i requisiti relativi all'autorizzazione di pesca speciale per reti fisse (paragrafo 2 nella proposta attuale) dovrebbero figurare dopo. |
3.2 |
La deroga di cui al punto 9.12 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, in vigore fino al 31 dicembre 2012, dovrebbe essere prorogata. Per la precisione, nell'ultimo trimestre del 2011 e nel primo semestre del 2012 un programma di ricerca a profondità superiori ai 600 metri ha rilevato livelli modesti di catture accessorie di squali, cosa che dovrebbe giustificare la deroga in questione per la flotta adibita alla cattura della rana pescatrice mediante reti da imbrocco, una volta che il relativo rapporto sia stato convalidato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. |
3.3 |
I punti 1, 2, 4, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 17 e 18 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, in vigore fino al 31 dicembre 2012, non sono menzionati nella proposta. La Commissione ha spiegato che i punti 5 bis, quater e quinquies sono superflui dal 1o gennaio 2010; i punti 1 e 2 sono stati omessi e non saranno reinseriti su richiesta della Danimarca; i punti 17 e 18 sono inseriti nella proposta rispettivamente nei punti 6 e 3. |
Bruxelles, 18 settembre 2012
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
(1) COM(2008) 324 final.
(3) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
(4) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.