29.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 349/533 |
Mercoledì 4 luglio 2012
Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici ***I
P7_TA(2012)0282
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))
2013/C 349 E/27
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0759), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0001/2011), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 (1), |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0215/2011), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 218 del 23.7.2011, pag. 122.
Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0364
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento. |
(2) |
Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del TFUE (il trattato) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 834/2007. |
(3) |
È opportuno conferire alla Commissione Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' conformemente all' articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione o alla modifica di determinati elementi non essenziali del di detto regolamento (CE) n. 834/2007. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 1] |
(4) |
Per garantire un'applicazione uniforme condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 834/2007 in tutti gli Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti l'attribuzione dei numeri di codice nell'ambito del regime di controllo, l'indicazione dell’origine dei prodotti e norme uniformi in merito allo scambio di informazioni che gli Stati membri, i paesi terzi, le autorità e gli enti di controllo sono tenuti a inviare o che la Commissione stessa deve mettere a disposizione, o riguardanti la pubblicazione di tali informazioni, nonché il riconoscimento di paesi terzi e di autorità e organismi di controllo a fini di equivalenza e conformità. Salvo espressa disposizione contraria, occorre che la Commissione adotti tali atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del [regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio. Dette competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4) . Nel contesto del lavoro preparatorio degli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe continuare ad avvalersi dei gruppi consultivi, affinché i soggetti interessati e le ONG possano esprimersi in maniera regolare e strutturata. [Em. 2] |
(4 bis) |
Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi alla revoca del riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero alla revoca del riconoscimento di paesi terzi il cui sistema di produzione non soddisfa più principi e norme di produzione equivalenti a quelli stabiliti in tale regolamento e le cui misure di controllo non sono più di efficacia equivalente a quelle stabilite in tale regolamento, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. [Em. 3] |
(4 ter) |
Il processo di allineamento al trattato di Lisbona dovrebbe tendere all'obiettivo di semplificare tutto il complesso della legislazione emanata dall'Unione in questo settore, onde evitare eccessivi oneri burocratici per gli agricoltori che praticano metodi biologici. [Em. 4] |
(5) |
Per motivi di chiarezza, la formulazione dei riferimenti alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO 65 deve essere armonizzata con gli altri atti pertinenti dell’Unione. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 834/2007, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 834/2007 è così modificato:
1) |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 Requisiti generali Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle specifiche relative alla produzione nonché le misure e le condizioni necessarie per la loro attuazione, adottate dalla Commissione attraverso atti delegati e di esecuzione, ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter." |
2) |
All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. La Commissione decide, mediante Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ conformemente all'articolo 38 bis, paragrafo 1, riguardo norme sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di alla definizione di un modello per le dichiarazioni del venditore che confermano che i prodotti forniti non sono derivati od ottenuti da OGM." [Em. 5] |
3) |
All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite dalla Commissione attraverso atti delegati secondo la procedura a norma dell’articolo 38 bis, paragrafo 1, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili." |
4) |
All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso; |
5) |
All'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso; |
6) |
All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso; |
7) |
All'articolo 15, il paragrafo 2 è soppresso. |
8) |
L'articolo 16 è così modificato:
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9) |
All'articolo 17, il paragrafo 2 è soppresso; |
10) |
All'articolo 18, il paragrafo 5 è soppresso; |
11) |
All'articolo 19, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; |
12) |
All'articolo 20, il paragrafo 3 è soppresso; |
13) |
All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera a), punto ii), la Commissione decide in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se necessario, il ritiro dei prodotti da tale lista; stabilisce inoltre i limiti riguardanti il loro uso mediante atti delegati di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera a). Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche. Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate. I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell’articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo le condizioni da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera a)." |
14) |
L'articolo 22 è così modificato:
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15) |
All'articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. Mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera e), la Commissione può adeguare l’elenco dei termini stabiliti nell’allegato." |
16) |
l'articolo 24 è così modificato:
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17) |
L'articolo 25 è così modificato:
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18) |
All'articolo 26 la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo: "La Commissione stabilisce, mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera b), prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:" |
19) |
L'articolo 27 è così modificato:
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20) |
All'articolo 28, il paragrafo 6 è soppresso. |
21) |
All'articolo 29, il paragrafo 3 è soppresso. |
22) |
All'articolo 30, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso. |
23) |
L'articolo 32, paragrafo 2, è così modificato:
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24) |
L'articolo 33 è così modificato:
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25) |
È inserito il seguente articolo 36 bis: "Articolo 36 bis Pubblicazione e notifica La Commissione stabilisce, pubblica e rende disponibile o diffonde, secondo la normativa da adottare mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera b), le informazioni da individuare mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera b), come pure l’elenco dei paesi terzi nonché delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi degli articoli 32 e 33." |
26) |
Gli articoli 37 e 38 sono soppressi. |
27) |
Sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 38 bis Poteri delegati 1. Al fine di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti biologici e di assicurare l'adeguata applicazione della normativa da parte di autorità, organismi e operatori interessati, nonché l'adeguato funzionamento del mercato unico e del commercio, la alla Commissione mediante è conferito il potere di adottare atti delegati, adotta conformemente all'articolo 38 quinquies, riguardo all'adozione di norme, misure e condizioni specifiche per l’applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni specifiche collegate al suo ambito d'applicazione, soggette agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II, nei seguenti casi: [Em. 9]
2. Per tenere conto degli sviluppi tecnici e delle caratteristiche specifiche del settore, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, le norme necessarie all’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda:
3. Per garantire la trasparenza attraverso uno scambio di informazioni veloce, efficiente, accurato ed efficace rispetto ai costi, la Commissione definisce, mediante atti delegati:
Articolo 38 ter Competenze di esecuzione 1. Mediante atti di esecuzione, in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 38 octies, secondo comma, la Commissione adotta le disposizioni necessarie volte a ottenere un’applicazione uniforme del presente regolamento nell’Unione, in particolare con riferimento a quanto segue: [Em. 10]
1 bis. Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi alla revoca del riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento, ovvero alla revoca del riconoscimento di paesi terzi il cui sistema di produzione non soddisfa più principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV o le cui misure di controllo non sono più di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui al terzo comma dell'articolo 38 octies. [Em. 11] Articolo 38 quater Poteri della Commissione Allorché sono conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 38 quinquies nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 38 octies nel caso degli atti di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento. Articolo 38 quinquies Esercizio della delega 1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato alle condizioni stabilite nel presente articolo . 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 4, articolo 11, articolo 16, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 3, lettere (a) e (c), articolo 21, paragrafo 2, articolo 22, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 6, articolo 26, articolo 27, paragrafo 7, lettera b), articolo 32, paragrafo 2 e articolo 33, paragrafi 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … (5). La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 38 sexies e 38 septies. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 3 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 3 ter. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 12] “Articolo 38 sexies Revoca della delega 1. La delega di poteri di cui agli articoli 38 bis e 38 quinquies può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca. 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.” [Em. 13] “Articolo 38 septies Obiezioni agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese. 2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L’istituzione che muove obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.” [Em. 14] Articolo 38 octies Atti di esecuzione - Comitato per la produzione biologica 1. Ove vengano adottati atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica. ed è applicata la procedura di cui all’articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (Da completarsi successivamente all'adozione del regolamento che stabilisce le modalità di controllo, di cui all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio)." Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). 2. Nei casi di urgenza di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, è applicata la procedura di cui all’articolo [6] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy].” Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. [Em. 15] |
28) |
L'articolo 41 è così modificato:
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Articolo 1 bis
La Commissione valuta gli effetti delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 834/2007, con particolare riferimento alla trasparenza e all'impatto sulla società civile, dopo tre anni a decorrere dal … (7) .
Gli importanti soggetti interessati e i rappresentanti della società civile partecipano al processo di valutazione. [Em. 16]
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a […],
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 218 del 23.7.2011, pag. 122.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.
(3) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(4) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
+ |
Data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(6) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. "
(7) Data di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.