12.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 327/47 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni»
COM(2013) 207 final — 2013/0110 (COD)
2013/C 327/10
Relatrice: PICHENOT
Il Consiglio e il Parlamento europeo, rispettivamente in data 2 e 21 maggio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 60, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
COM(2013) 207 final — 2013/0110 (COD).
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 27 giugno 2013.
Alla sua 491a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 luglio 2013 (seduta dell'11 luglio 2013), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 95 voti favorevoli, 31 voti contrari e 4 astensioni.
1. Conclusioni
1.1 |
Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione che modifica le direttive contabili, sia per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario che per quanto concerne la rappresentanza della diversità negli organi direttivi. Queste limitate modifiche contribuiscono a migliorare il quadro dell'UE in materia di governo societario (1). |
1.2 |
Il Comitato raccomanda al Parlamento europeo e al Consiglio di tenere conto dell'equilibrio raggiunto con queste modifiche, che aumentano la trasparenza sul piano ambientale, sociale e di governo societario (ASG). La proposta della Commissione fornisce uno strumento flessibile e adeguato per migliorare la comunicazione diretta ad azionisti, investitori, lavoratori e altri portatori di interesse. Essa è destinata unicamente alle grandi imprese, onde evitare di imporre obblighi supplementari alle imprese di minori dimensioni. |
2. Raccomandazioni
2.1 |
Il CESE riconosce che l'associazione equilibrata degli elementi seguenti consente di fornire un'informazione non finanziaria agli azionisti in assemblea generale e di informare i portatori di interesse delle grandi imprese. Essa risponde agli obiettivi di trasparenza e coerenza enunciati.
|
2.2 |
Alla luce di questo equilibrio, il Comitato ritiene che la proposta di direttiva che modifica le direttive contabili venga presentata in un momento propizio:
|
2.3 |
Il Comitato accoglie positivamente queste modifiche alle direttive contabili, che aprono prospettive in quanto:
|
2.4 |
Il Comitato richiama l'attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle considerazioni seguenti. Si raccomanda:
|
2.5 |
Il Comitato approva la proposta modifica alla quarta direttiva per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni sulla politica in materia di diversità condotta dall'impresa negli organi societari. |
2.6 |
Il CESE sottolinea che i consigli di amministrazione e gli organi di controllo non sono i soli interessati, e che potrebbe essere utile estendere la politica in materia di diversità ai comitati consultivi e in particolare al comitato di revisione contabile. |
2.7 |
Ricorda che nella maggior parte degli Stati membri non sono stati raggiunti gli obiettivi in materia di presenza femminile nei consigli (5). |
2.8 |
Ritiene che tra i criteri in materia di diversità si debba prevedere anche la partecipazione di amministratori dipendenti dell'impresa provenienti dal mondo del lavoro, in particolare dal comitato aziendale europeo, con mandato delle organizzazioni sindacali. |
2.9 |
Infine, il Comitato raccomanda alla Commissione di inquadrare la revisione tramite una disposizione di non regresso rispetto alle legislazioni nazionali esistenti e di procedere a una valutazione degli effetti di queste modifiche delle direttive contabili sulla prassi delle imprese in materia di pubblicazione di informazioni non finanziarie cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva proposta. |
3. Elementi del contesto
3.1 |
La proposta di modifica delle direttive contabili prosegue gli sforzi intrapresi con il Libro verde del 2011 sulla RSI (6), completato dalla comunicazione del 2006 (7), e realizza gli impegni assunti nel piano di lavoro della comunicazione del 2011 (8). Tale modifica è resa necessaria dai risultati della valutazione d'impatto, che dimostrano la limitata validità delle informazioni di carattere non finanziario pubblicate dalle imprese - valutazione d'impatto che è stata alimentata da una vasta consultazione pubblica. Le informazioni sono di qualità ineguale e il numero di imprese che le forniscono è insufficiente. |
3.2 |
Il rafforzamento della trasparenza aziendale in materia sociale e ambientale è stato annunciato nell'aprile 2011 nella comunicazione della Commissione relativa all'Atto per il mercato unico. |
3.3 |
Già nel suo parere sugli strumenti di misura e di informazione (9), pubblicato nel 2005, il Comitato aveva preso in considerazione la quarta direttiva sui conti annuali, contenente una disposizione in merito alle informazioni non finanziarie che offre alle imprese la possibilità di rendere pubbliche determinate informazioni sugli aspetti sociali e ambientali delle loro attività. Nel 2012 il Comitato ha sostenuto l'obiettivo della Commissione di rafforzare la diversità all'interno dei consigli di amministrazione e negli organi di controllo. Nel suo parere del 2012 (10) sulla comunicazione relativa alla RSE, il Comitato ha ricordato di essere favorevole all'introduzione di una relazione extrafinanziaria obbligatoria. |
3.4 |
Il Regno Unito è stato il primo Stato membro a introdurre, già nel 1992, un codice di governo societario (il cosiddetto "codice Cadbury") (11) basato sul metodo "rispetta o spiega". Codici di questo tipo sono stati adottati, con disposizioni variabili, anche da altri paesi, in particolare dalla Germania e dalla Danimarca. La flessibilità del metodo consente di mantenere riservate le informazioni riguardanti settori sensibili come la lotta alla corruzione, che per essere efficace può richiedere una certa discrezione se non confidenzialità. |
3.5 |
Nel corso dell'ultimo decennio, numerosi paesi, tra cui Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Spagna, hanno adottato normative intese a fornire un quadro nazionale in materia di informazione in vista di un'armonizzazione degli standard europei. |
3.6 |
Nel corso della presidenza irlandese è stato concluso un accordo europeo sulla trasparenza del settore estrattivo che comporta una revisione della direttiva contabile. La direttiva impone ora la trasparenza (per i singoli paesi e progetti) della totalità dei flussi finanziari versati dalle imprese europee dei settori estrattivo e forestale agli Stati membri in cui operano. |
3.7 |
In due risoluzioni del febbraio 2013 (12), il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza, per le imprese, di divulgare informazioni in materia di sostenibilità, come ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di rilevare i rischi in questo senso e di aumentare la fiducia degli investitori e dei consumatori. Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta sulla pubblicazione di informazioni a carattere non finanziario da parte delle imprese. |
3.8 |
In un contesto di crisi, in cui l'opinione pubblica europea chiede alle imprese un comportamento più etico, le pratiche di RSI vengono riconosciute come fattori che possono apportare un contributo positivo alla politica commerciale dell'Unione europea, alla sua politica di sviluppo e all'attuazione della strategia Europa 2020. Esse favoriscono il dialogo sociale e civile. Devono inoltre permettere di comprendere meglio le realtà presenti nell'intera catena del subappalto. Avvenimenti come la catastrofe dell'edificio di Rana Plaza in Bangladesh ci rammentano la necessità di prestare attenzione alla responsabilità dei committenti. |
Bruxelles, 11 luglio 2013
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE
(1) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 91.
(2) GU C 21 del 21.1.2011, pag. 33.
(3) Parere del CESE sul tema Diritto europeo delle società e governo societario (non ancora pubblicato in GU).
(4) GU C 161 del 6.6.2013, pag. 35.
(5) GU C 133 del 9.5.2013, pag. 68.
(6) COM(2001) 366 final.
(7) COM(2006) 136 final e GU C 286 del 17.11.2005, pag. 12.
(8) COM(2011) 681 final e GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.
(9) GU C 286 del 17.11.2005, pag. 12.
(10) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.
(11) The Financial Aspects of Corporate Governance, 1.12.1992.
(12) Relazione e risoluzione, Richard Howitt e Raffaele Baldassarre, 2012/2098 (INI).
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale europeo
Il seguente emendamento, che ha ottenuto almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto nel corso delle deliberazioni (articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento interno):
Sostituire il testo del parere CES3548-2013_00_00_TRA_AS con il seguente testo:
1. Osservazioni generali
1.1 |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) considera superflua la proposta di direttiva (soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni sulla «politica in materia di diversità»), poiché ritiene inutile adottare nuove disposizioni legislative a livello europeo in questo settore. Più in generale, il CESE afferma che la direttiva non apporterebbe alcun valore aggiunto fondamentale rispetto alle disposizioni vigenti, e teme invece che potrebbe avere per effetto di aggravare gli oneri amministrativi. |
1.2 |
Il CESE ritiene che la trasparenza sia parte integrante della moderna gestione aziendale. Le imprese europee hanno dimostrato un grado sufficiente di trasparenza tenuto conto della normativa in vigore. Nell'UE la responsabilità sociale è di competenza delle imprese, fa parte della loro strategia ed è esercitata su base volontaria. Anche in periodo di crisi, le imprese europee non hanno ridotto il loro livello di trasparenza né si sono dimostrate meno responsabili. |
1.3 |
Il CESE osserva che alcune parti interessate e il pubblico in generale avvertono la necessità di una maggiore trasparenza delle politiche aziendali, soprattutto per quanto concerne la pubblicazione di informazioni di natura sociale e ambientale, e più in particolare nel caso di imprese che svolgono le loro attività in paesi terzi, come le aziende di estrazione mineraria in Africa (rischi ambientali, corruzione), le imprese tessili in Asia (tematiche sociali, diritti umani) e così via. |
1.4 |
L'unico valore aggiunto attribuibile alla proposta risiede nel fatto che essa affronta la questione dei rischi, nonché quella della loro definizione e gestione e dell'obbligo di dichiararli. Questo potrebbe consentire alle aziende una gestione più efficiente dei rischi e delle opportunità, e, di conseguenza, permetterebbe loro di farsi meglio carico delle responsabilità inerenti alle loro attività non finanziarie. Anche in questo caso, tuttavia, la decisione se adottare o no un simile approccio dovrebbe competere interamente all'azienda interessata. |
2. Le informazioni non finanziarie
2.1 |
Il CESE è consapevole del fatto che, in genere, rafforzare la trasparenza significa dare un contributo essenziale al corretto funzionamento del mercato interno. Una migliore comparabilità delle informazioni relative al funzionamento delle imprese può influire sul grado di efficacia delle decisioni adottate da investitori e azionisti. |
2.2 |
Il CESE ritiene che le attuali modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie, così come la portata di queste ultime, appaiano adeguate e sufficienti alla luce dell'obiettivo perseguito. Rendere obbligatoria la pubblicazione dei nuovi dati raccomandati dalla proposta di direttiva rappresenterebbe un onere eccessivo, in contrasto con il principio di proporzionalità. Pertanto, il CESE raccomanda che la proposta esiga unicamente la pubblicazione di informazioni davvero pertinenti e tali da risultare chiaramente eloquenti, affinché alle aziende non vengano inutilmente imposti degli adempimenti amministrativi eccessivi e in modo tale che la proposta apporti, al tempo stesso, il massimo valore aggiunto agli utilizzatori di queste informazioni (investitori, azionisti e dipendenti). |
2.3 |
Il CESE raccomanda che le imprese pubblichino le informazioni non finanziarie solamente se desiderano farlo. Conformemente a questa impostazione, il Comitato propone di modificare gli articoli 1 e 2 della proposta di direttiva. |
2.4 |
In base alla proposta di direttiva, le piccole e medie imprese sono esentate dall'obbligo di pubblicazione delle informazioni non finanziarie, il che corrisponde agli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea che puntano a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli imprenditori. |
2.5 |
Il CESE ritiene che le disposizioni della proposta in esame che prevedono la dichiarazione di informazioni non finanziarie nella relazione annuale sulla gestione e la loro verifica da parte del revisore legale dei conti siano complesse e di difficile comprensione, e che sarebbe opportuno redigere una guida pratica come strumento ausiliario al riguardo. La legislazione europea stabilisce che il revisore legale esprima un parere sulla rispondenza tra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e quelle del bilancio relativo allo stesso esercizio, tenuto conto del fatto che le vigenti disposizioni prevedono che la relazione sulla gestione debba contenere i conti annuali, la relazione del revisore legale dei conti ed eventualmente altri documenti. La verifica delle informazioni non finanziarie potrebbe tuttavia rivelarsi estremamente problematica e costosa. Occorre definire con precisione l'articolazione dei requisiti pubblicati nella relazione annuale sulla gestione, tenendo altresì conto della necessità di non rovesciare sui lettori/utilizzatori di detta relazione una quantità eccessiva di informazioni non rilevanti. Il Comitato promuoverà la pubblicazione di informazioni non finanziarie nei documenti per i quali non è richiesta una verifica legale dei conti. |
3. La politica in materia di diversità
3.1 |
Il CESE considera la pubblicazione obbligatoria di informazioni sulla «politica in materia di diversità» un inutile onere amministrativo assai difficilmente giustificabile e i cui effetti positivi non appaiono dimostrabili. Ritiene infatti che chiedere a enti privati di adottare una «politica della diversità», e in particolare obbligarli a pubblicare informazioni su una «politica aziendale in materia di diversità» o a spiegare per quale motivo non abbiano introdotto tale politica, costituisca un'indebita ingerenza nelle libertà di impresa e di decisione dei proprietari di aziende. Il Comitato respinge con forza questa ingerenza, proprio in quanto tale. La pubblicazione di informazioni su un'impresa dovrebbe seguitare ad essere una decisione assunta su base pienamente volontaria dall'impresa stessa, a seconda che la pubblicazione dei dati in questione rappresenti per quest'ultima un vantaggio competitivo oppure no. Il CESE respinge inoltre il pacchetto di misure relative alla produzione di informazioni dettagliate sulla «politica in materia di diversità», per tutta una serie di motivi esposti qui di seguito. |
3.2 |
Si deve anzitutto sottolineare che la pubblicazione di informazioni su una «politica in materia di diversità» relativamente alla composizione degli organi di una società non influisce minimamente sulla gestione o sulle prestazioni della società stessa, contrariamente a quanto erroneamente affermato nella relazione introduttiva della proposta di direttiva. Il CESE ritiene che dovrebbero essere il proprietario/i proprietari o gli azionisti della società a sceglierne i dirigenti e a decidere i meccanismi di controllo della gestione e il ruolo svolto in questi processi dai membri degli organi di sorveglianza e di amministrazione. La responsabilità del funzionamento di un'impresa spetta esclusivamente al suo proprietario o al suo azionista e comprende anche il rischio, a cui essi si espongono, di subire perdite a causa di decisioni sbagliate nella gestione aziendale. Modificare in modo artificiale la composizione degli organi di sorveglianza e di amministrazione non può che perturbare il regolare e corretto funzionamento delle imprese allo stato attuale. |
3.3 |
La Commissione europea non deve in nessun caso interferire nei processi decisionali, ad esempio per quanto riguarda il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di una società, né le loro qualifiche, età o genere. Dall'analisi svolta dalla Commissione europea non emerge con chiarezza che vi sia una correlazione diretta tra età, sesso e altre considerazioni e le prestazioni di una società; del resto, quand'anche tale correlazione fosse dimostrata, questo non giustificherebbe un'ingerenza autoritaria nella composizione degli organi di gestione o di sorveglianza di un'impresa. |
4. Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni suesposte, il CESE:
1) |
considererà prioritaria, conformemente al principio di sussidiarietà, la pubblicazione delle nuove informazioni non finanziarie richieste qualora essa dipenda da una decisione volontaria delle imprese stesse o dall'applicazione di una regolamentazione nazionale che definisca gli obblighi in materia di informazione; |
2) |
raccomanderà di sopprimere le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva relative alla «politica in materia di diversità»; qualora non fosse possibile ottenere tale soppressione, raccomanderà che la pubblicazione o meno delle informazioni sulla «politica in materia di diversità» – incluse le spiegazioni dei motivi per cui l'impresa non ha adottato una tale politica – dipenda da una decisione volontaria dell'impresa stessa o, eventualmente, dall'applicazione di una regolamentazione nazionale. |
Esito della votazione dell'emendamento
Voti favorevoli |
: |
37 |
Voti contrari |
: |
96 |
Astensioni |
: |
2 |