11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 177/64


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Nuove misure riguardanti il mercato unico europeo delle telecomunicazioni» avente per oggetto i seguenti documenti: «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012»

COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)

«Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul mercato unico delle telecomunicazioni»

COM(2013) 634 final

(2014/C 177/12)

Relatrice: NIETYKSZA

In data 12 settembre 2013 e 23 settembre 2013, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 114 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sul tema:

Nuove misure riguardanti il mercato unico europeo delle telecomunicazioni avente per oggetto i seguenti documenti:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012

COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul mercato unico delle telecomunicazioni

COM(2013) 634 final.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastruttura e società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 dicembre 2013.

Nella sua 495a sessione plenaria, dei giorni 21 e 22 gennaio 2014 (seduta del 21 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 152 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene il regolamento proposto dalla Commissione e le misure specifiche in esso previste per accelerare la creazione di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche come fondamento per una crescita dinamica e sostenibile di tutti i settori dell'economia, nonché per la creazione di nuovi posti di lavoro. Le misure proposte, inoltre, garantiranno un livello elevato di protezione dei consumatori.

1.2

Il CESE ritiene che la proposta riduzione delle barriere incontrate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, grazie:

all'introduzione di un'autorizzazione europea valida in tutta l'UE;

all'armonizzazione delle condizioni regolamentari e della gestione dello spettro;

renderà più facile per gli operatori offrire ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni servizi di comunicazione elettronica competitivi e sicuri in tutto il territorio dell'UE.

1.3

Il CESE osserva che la Commissione dovrebbe riesaminare se non sia opportuno far rientrare i servizi a banda larga nell'ambito della prestazione del servizio universale.

1.4

Al tempo stesso, il CESE sottolinea che la riduzione delle barriere regolamentari contribuirà ad aprire il mercato ai piccoli fornitori europei di comunicazioni elettroniche. I maggiori stimoli allo sviluppo di questi fornitori saranno costituiti in particolare:

dall'autorizzazione unica,

dalla semplificazione degli investimenti nelle reti,

dalla possibilità di prestare servizi transfrontalieri in ciascuno Stato membro dell'UE,

dagli incentivi agli investimenti.

1.5

Il CESE fa osservare che la regolamentazione e gli incentivi generali previsti dalla Commissione devono impedire l'ulteriore frammentazione del mercato, dato che questa ostacolerebbe lo sviluppo di servizi transfrontalieri e indebolirebbe l'UE rispetto ai suoi concorrenti internazionali.

1.6

Il CESE è dell'avviso che la maggiore accessibilità e la riduzione dei costi di realizzazione ed esercizio delle reti ad alta velocità consentiranno di:

creare posti di lavoro nelle imprese europee, comprese le PMI e le start-up, che svilupperanno e forniranno prodotti e servizi innovativi sul mercato globale;

accelerare lo sviluppo di servizi moderni nei campi del commercio elettronico e dell'istruzione online, ma anche di servizi pubblici avanzati in settori quali l'amministrazione e la sanità elettroniche;

accelerare lo sviluppo di moderni servizi europei di cloud computing, come descritto nel parere del Comitato Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa (TEN/494);

sfruttare le enormi opportunità di creazione di nuovi servizi nei settori per i quali è previsto un rapido sviluppo, come il cosiddetto «Internet degli oggetti» (IOT) e la comunicazione «da macchina a macchina» (M2M).

1.7

Il CESE riconosce che l'armonizzazione delle condizioni regolamentari stimolerà gli investimenti nelle imprese europee di servizi di comunicazione elettronica.

1.8

Il CESE sostiene l'armonizzazione delle garanzie dei diritti dei consumatori e degli utenti proposta dalla Commissione, che consiste tra l'altro nel:

fare in modo che sia più semplice scegliere e cambiare prestatore di servizi;

abolire le elevate tariffe delle comunicazioni mobili in roaming e delle chiamate transfrontaliere da rete fissa (in proposito si veda la relazione informativa del CESE Basta con le tariffe di roaming!, CES5263-2013, relatore HENCKS).

1.9

Il CESE è favorevole ad armonizzare le condizioni contrattuali per gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica in tutti Stati membri.

1.10

Il CESE ritiene che il libero accesso alla rete e la possibilità di avvalersi di servizi di comunicazione elettronica avanzati su tutto il territorio dell'UE contribuirà ad accrescere la mobilità dei consumatori e delle imprese e faciliterà altresì l'accesso al patrimonio culturale europeo e lo sviluppo delle industrie creative.

1.11

Il regolamento proposto mira a fornire maggiori certezze finanziarie e giuridiche agli operatori. Il CESE raccomanda che, parallelamente, esso offra una maggiore certezza giuridica anche agli utenti, salvaguardandone meglio i diritti.

1.12

Il CESE sottolinea l'importanza del diritto a un'adeguata tutela dei dati personali, del diritto all'oblio e di altri diritti degli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica già evidenziati in alcuni suoi pareri precedenti (1).

1.13

Il CESE fa notare che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono una fonte di crescita economica sostenibile: esse contribuiscono infatti a un aumento di produttività del 50 % in tutti i settori economici in cui vengono impiegate. E, sebbene il loro uso porti alla perdita di determinati posti di lavoro, per ogni due posti di lavoro perduti ne vengono creati cinque nuovi (in proposito si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD), pag. 2). Il CESE sottolinea la necessità di offrire opportunità di istruzione, riqualificazione e apprendimento permanente per tutti applicando nuovi strumenti educativi.

1.14

Il CESE insiste sulla necessità di rispettare le norme sulla concorrenza nonché la neutralità della rete, in particolare per quanto riguarda i fornitori di servizi di comunicazione elettronica appartenenti al settore delle PMI, in quanto il rafforzamento dei grandi fornitori di servizi di comunicazione elettronica e il consolidamento delle risorse di spettro potrebbe mettere in pericolo la competitività nei mercati degli Stati membri.

1.15

La regolamentazione dei prodotti di accesso virtuale a banda larga (un tipo di accesso all'ingrosso alle reti a banda larga che consiste in un link di accesso virtuale tramite una qualsiasi architettura di rete di accesso fissa o senza fili — ad esclusione della disaggregazione fisica della rete locale — accompagnato da un servizio di trasmissione a un insieme definito di punti di trasferimento, comprendente specifici elementi e funzionalità della rete e sistemi informatici accessori) appare prematura. Il CESE raccomanda di attendere che le condizioni per la prestazione di tali servizi e i relativi prezzi siano regolati dal mercato, mentre l'obbligo di fornire prodotti di connettività con qualità del servizio garantita dovrebbe essere regolamentato in modo tale da garantire l'equilibro tra i grandi operatori e i provider più piccoli del settore delle PMI.

1.16

Il CESE esprime forte preoccupazione per alcune misure specifiche relative all'accesso alle reti locali in radiofrequenza, e in particolare alla possibilità per gli utenti finali di consentire ad altri utenti, sconosciuti e anonimi, di accedere alle reti in radiofrequenza.

1.17

Il CESE avverte che il regolamento proposto fissa obiettivi decisamente ambiziosi. Essendone prevista un'entrata in vigore a breve scadenza (1o luglio 2014), sarà necessario uno sforzo considerevole da parte dei principali interessati — Commissione europea, regolatori nazionali delle comunicazioni elettroniche, autorità antitrust e fornitori europei di servizi di comunicazione elettronica.

1.18

Data la necessità di coordinare gli ambiti e le procedure di rilascio delle autorizzazioni europee e la locazione e le condizioni di utilizzo delle frequenze radio, il CESE raccomanda che, in attesa di una decisione in merito alla creazione di un regolatore europeo unico, venga rafforzato il ruolo del BEREC.

2.   Introduzione e contesto

2.1

Operatori di rilievo negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea del Sud hanno investito cifre enormi nella fornitura di connessioni a banda larga veloce, sia fisse che senza fili. Per l'Unione europea è fondamentale rimanere competitiva a livello globale nel campo delle comunicazioni elettroniche.

2.2

Un accesso alla banda larga affidabile e rapido è particolarmente importante per la fornitura di servizi innovativi di comunicazione elettronica, compresi quelli legati al cloud computing. Perciò è di interesse strategico per l'UE disporre di un settore delle comunicazioni elettroniche sano, poter offrire ai cittadini servizi moderni e mantenere un'elevata capacità di produzione di apparecchiature e soluzioni per le telecomunicazioni.

2.3

L'economia digitale e i suoi prodotti rappresentano una quota sempre più elevata del PIL, e i servizi di comunicazione elettronica sono fondamentali per l'aumento della produttività in tutti i settori economici — dalla tutela della salute all'energia e ai servizi pubblici. Un fattore importante di sviluppo è inoltre rappresentato dalla possibilità di investire nelle reti delle comunicazioni senza fili (tecnologia di accesso a Internet mobile ad alta velocità di quarta generazione (4G) e delle generazioni successive) e nelle reti fisse ad alta velocità (come ad esempio le reti di fibre ottiche FTTH («fino all'abitazione»)).

2.4

Per essere altamente redditizie, le reti di comunicazione elettronica devono operare su scala sufficientemente grande. Il mercato delle comunicazioni elettroniche degli Stati membri dell'UE è invece molto frammentato, con oltre 1 000 operatori di telefonia fissa e qualche centinaio di operatori di reti mobili. Persino i gruppi più grandi si limitano a offrire servizi nei singoli paesi e non forniscono servizi transfrontalieri ai consumatori e ai piccoli utenti finali (questo tipo di servizi viene offerto soltanto alle grandi società). Nessun operatore è attivo in più della metà degli Stati membri. Sul mercato delle reti televisive via cavo sono attivi oltre 1 500 operatori: anche in questo caso, dunque, siamo in presenza di un mercato frammentato.

2.5

La frammentazione del mercato si traduce in prezzi elevati, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni tra i singoli Stati membri dell'UE (roaming su reti mobili e chiamate internazionali su rete fissa).

2.6

Le frequenze radio sono una risorsa limitata. Il loro utilizzo efficace incide fortemente sulla realizzazione dell'Agenda digitale europea e sulle condizioni in cui operano i fornitori di servizi. Al tempo stesso, le condizioni di sfruttamento delle frequenze — come le regole di assegnazione, la durata delle locazioni, la possibilità di refarming (modifica nell'assetto delle frequenze utilizzate, tra l'altro, per soddisfare le esigenze del mercato o razionalizzare l'utilizzo dello spettro) e condivisione delle frequenze — sono attualmente molto diverse da uno Stato membro all'altro. Le differenze riguardano le condizioni di assegnazione, il termine di scadenza e la possibilità di rinnovare la locazione delle frequenze. Tali differenze ostacolano gli investimenti e la creazione di reti transfrontaliere integrate di comunicazioni senza fili.

2.7

Benché negli anni '90 l'Europa fosse un leader mondiale nella telefonia mobile GSM, attualmente essa presenta invece dei ritardi, rispetto ai succitati paesi concorrenti, nell'applicazione delle moderne tecnologie di trasmissione mobile.

2.8

Negli ultimi anni il settore europeo delle TIC ha avuto bassi tassi di crescita (0,3 % all'anno), soprattutto se paragonato a quello dello stesso settore negli USA (15 %) e nei paesi asiatici più avanzati (26 %).

2.9

Le modifiche proposte riguardano ambiti disciplinati da atti che sono alla base della regolamentazione delle comunicazioni elettroniche nell'UE: la direttiva 2002/20/CE (direttiva sulle autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la direttiva 2002/22/CE (direttiva sul servizio universale e i diritti degli utenti), la direttiva 2002/58/CE (direttiva sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), i regolamenti n. 1211/2009 (che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche — BEREC) e n. 531/2012 (regolamento sul roaming) e la decisione 243/2012/UE (programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio) (2).

3.   Obiettivo generale del regolamento della Commissione europea

3.1

L'obiettivo fondamentale del regolamento proposto dalla Commissione europea è realizzare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche in cui:

i cittadini, le istituzioni e le imprese abbiano accesso ai servizi di comunicazione elettronica a pari condizioni, ovunque tali servizi siano erogati nell'Unione, senza restrizioni o maggiorazioni;

gli operatori e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica possano fornire i loro servizi a condizioni competitive, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'UE;

vengano sviluppate le basi della trasformazione digitale dell'economia, da cui dovrebbero derivare la ripresa e il mantenimento della crescita economica, una maggiore competitività degli Stati membri sul mercato mondiale e la creazione di nuovi posti di lavoro nell'economia digitale, le industrie creative e tutti i settori dell'economia in cui le comunicazioni elettroniche svolgono un ruolo importante.

3.2

Nel progetto di regolamento in esame, la Commissione propone le seguenti soluzioni:

un'autorizzazione unica UE per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche, basata su un unico sistema di notifica nello Stato membro in cui il fornitore ha il suo luogo di stabilimento principale;

l'armonizzazione delle condizioni di disponibilità e di assegnazione, nonché della durata dei diritti d'uso, dello spettro radio;

l'introduzione di prodotti di accesso virtuale a banda larga e di prodotti di comunicazione elettronica armonizzati con qualità del servizio garantita;

l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali/consumatori (requisiti di trasparenza per informative e contratti, condizioni chiare per la stipula e la risoluzione dei contratti, neutralità della rete, qualità del servizio garantita, cambiamento di fornitore più agevole e portabilità dei numeri);

l'attribuzione di poteri sanzionatori alle autorità nazionali competenti, e l'introduzione di norme sulla facoltà della Commissione di adottare atti delegati o di esecuzione;

l'introduzione di norme sulle chiamate in roaming nelle reti di telefonia mobile;

il contenimento del prezzo delle chiamate su linea fissa all'interno dell'UE entro i limiti della tariffa per le comunicazioni nazionali a lunga distanza;

il rafforzamento della stabilità del BEREC in quanto organo consultivo della Commissione europea in materia di comunicazioni elettroniche.

3.3

Come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013, superare la frammentazione del mercato delle comunicazioni elettroniche, promuovere una concorrenza effettiva e attrarre gli investimenti privati grazie a un quadro giuridico prevedibile e stabile, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché armonizzare le condizioni di assegnazione delle radiofrequenze, sono aspetti della massima importanza per lo sviluppo economico e sociale degli Stati membri (conclusioni del Consiglio europeo, 25 ottobre 2013 (EUCO 169/13, CO EUR 13 CONCL 7), punti 5 e 9).

3.4

La maggiore accessibilità della banda larga ad alta velocità e la riduzione dei costi di utilizzo consentirà a tutti i fornitori, comprese le PMI europee, di creare ed offrire prodotti e servizi innovativi sul mercato globale.

4.   Osservazioni specifiche in merito al regolamento proposto dalla Commissione europea

4.1   L'autorizzazione unica UE

4.1.1

Il CESE ritiene che attualmente la fornitura di servizi transfrontalieri sia ostacolata dalle pastoie burocratiche dovute alle divergenze tra i sistemi nazionali in materia di autorizzazioni, assegnazione dello spettro radio, regolamentazione dei prodotti di accesso e tutela dei diritti dei consumatori.

4.1.2

Gli operatori sfruttano la frammentazione del mercato a spese degli utenti finali, fornendo servizi transfrontalieri più costosi.

4.1.3

Secondo il CESE, il regolamento proposto promuove il consolidamento degli operatori e l'emergere di fornitori paneuropei di servizi di comunicazione elettronica. Tale processo è vantaggioso dal punto di vista della competitività delle economie degli Stati membri sui mercati globali.

4.1.4

Il rafforzamento dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e l'uniformità delle condizioni normative accresceranno l'attrattiva dei fornitori europei per gli investitori finanziari istituzionali, compresi i fondi di private equity. La fornitura di capitali aggiuntivi agli operatori ne accrescerà la capacità di investimento.

4.1.5

Il CESE accoglie con favore l'introduzione dell'autorizzazione unica UE come presupposto essenziale per migliorare il funzionamento del sistema. Occorre definire con chiarezza le procedure ed i principi di cooperazione.

4.1.6

Il CESE avrebbe apprezzato che la Commissione avesse preso posizione a favore della creazione di un regolatore europeo unico, proposta avanzata e difesa dal Comitato in numerosi suoi pareri.

4.2   L'uso coordinato dello spettro radio

4.2.1

L'armonizzazione della gestione dello spettro sulla base di condizioni uniformi per l'uso di quest'ultimo (regole di assegnazione, durata della locazione, possibilità di refarming e condivisione dello spettro) agevoleranno l'introduzione di nuove tecnologie di accesso senza fili alla banda larga (tecnologie 4G e successive).

4.2.2

Il CESE è dell'avviso che la regolamentazione proposta anticipi il riesame, previsto per il 2016, dell'efficacia delle norme vigenti in materia di roaming, nonché le decisioni in merito all'assegnazione delle frequenze radio attese dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni ITU-R, che si terrà nel 2015 (WRC-2015) (l'ITU-R (settore Comunicazioni radio) è uno dei tre settori (unità) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), responsabile per le comunicazioni radio).

4.3   I prodotti europei di accesso virtuale

4.3.1

Il CESE ritiene che la disciplina dell'accesso virtuale a banda larga venga proposta in una situazione contraddistinta da grande incertezza quanto alla disciplina delle reti NGN/NGA (Next Generation Networks/Next Generation Access, ossia «reti veloci di prossima generazione/accesso alle reti di prossima generazione») e da differenze nella prassi normativa dei singoli Stati membri. Principi normativi stabili, che incoraggino gli operatori a investire nella costosa infrastruttura NGN/NGA, devono essere introdotti con molta cautela, dato che in queste materie hanno appena iniziato a formarsi delle prassi normative. I prodotti all'ingrosso devono essere sviluppati tenendo conto delle esigenze dei clienti nei singoli mercati nazionali, e non dovrebbero essere configurati per il tipico «paese europeo medio».

4.4   Prodotto di connettività con qualità del servizio garantita

4.4.1

L'introduzione di un prodotto di connettività con qualità del servizio garantita può essere molto utile per la creazione e la prestazione di servizi digitali specializzati avanzati.

4.4.2

Secondo il CESE, l'obbligo di fornire servizi di questo tipo deve essere regolamentato in modo tale da garantire l'equilibro tra i grandi operatori e i provider più piccoli del settore delle PMI.

4.5   I diritti armonizzati degli utenti finali

4.5.1

Per il CESE, l'armonizzazione dei diritti degli utenti finali, e dunque degli obblighi di trasparenza, chiarezza e informazione dei consumatori circa le condizioni, la qualità, i diritti, le tariffe e le regole che rendono più facile cambiare operatore, apporteranno grandi benefici agli utenti di servizi di comunicazione elettronica. La loro posizione nei confronti dei provider di servizi verrà rafforzata e l'asimmetria informativa ridotta.

4.5.2

Il CESE ritiene positivo il fatto che sia prevista una specifica informazione e precisi obblighi contrattuali comprendenti:

la fornitura di servizi agli utenti finali disabili, informazioni su prodotti e servizi;

i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità;

il controllo, da parte degli utenti finali, del rispettivo consumo di servizi elettronici.

4.5.3

Il CESE approva il proposto obbligo, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di fornire informazioni di pubblico interesse per quanto riguarda:

gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, con le relative conseguenze giuridiche;

i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale e l'accesso illegale ai dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

4.5.4

Il CESE deplora, tuttavia, l'ambiguità dei capi IV e V del regolamento proposto, in particolare riguardo ai fattori soggettivi da cui continuano a dipendere taluni diritti dei consumatori. Si sperava che per questi diritti venissero previste garanzie vincolanti, in particolare per quanto concerne gli articoli 23, paragrafo 3, 27, 28 e 30 del regolamento proposto.

4.6   Roaming e chiamate internazionali

4.6.1

In Europa i prezzi delle comunicazioni mobili in roaming restano eccessivamente alti e ampiamente superiori alle tariffe applicate per gli stessi servizi all'interno dei singoli paesi, mentre l'agenda digitale europea si propone come obiettivo ultimo l'eliminazione della distinzione tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming e la conseguente creazione di un mercato interno per i servizi di comunicazioni mobili.

4.6.2

Visto che, nonostante i massimali tariffari fissati a livello di Unione europea, le tariffe medie applicate da ciascun operatore si discostano solo leggermente dai massimali regolamentati e pregiudicano una sana concorrenza, la Commissione si vede costretta a proporre, nel quadro di un nuovo pacchetto legislativo, l'abolizione delle maggiorazioni sulle chiamate in roaming ricevute all'estero, mentre le altre tariffe di roaming dovrebbero scomparire gradualmente nel corso del tempo grazie alla concorrenza tra gli operatori o per lo meno tra le diverse alleanze di operatori.

4.6.3

Il CESE si pronuncia, in linea di principio, a favore dell'abolizione di tutte le tariffe di roaming (comunicazioni vocali, SMS, dati) e non solo di quelle relative alle chiamate ricevute. Ritiene inoltre che, per creare un vero e proprio mercato interno delle comunicazioni elettroniche mobili europee, sia indispensabile rivedere anche le tariffe applicate nel quadro delle comunicazioni mobili in transito nell'UE.

4.6.4

Tuttavia, dato che le riforme strutturali previste dal regolamento del 2012 non entreranno in vigore prima del luglio 2014, il CESE ritiene che la data dell'eliminazione delle tariffe di roaming debba essere fissata alla luce di un bilancio delle suddette riforme strutturali, e dunque dopo la loro piena attuazione.

4.6.5

Questa scadenza dovrebbe consentire alle autorità di regolamentazione di adottare delle misure preventive per evitare che gli operatori compensino il mancato ricavo dovuto all'abolizione delle tariffe di roaming con un aumento delle tariffe nazionali. Una compensazione di questo tipo penalizzerebbe infatti tutti i consumatori, e soprattutto i cittadini che, per qualsiasi motivo, non si spostano dal loro paese di residenza e quindi non effettuano chiamate in roaming.

4.6.6

Il CESE propone inoltre che, per assicurare una maggiore trasparenza dei prezzi e soprattutto delle offerte di pacchetti a tariffa forfettaria, le autorità di regolamentazione elaborino, in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori, un tipo di informativa standardizzata sulla composizione dei prezzi per poter confrontare le offerte disponibili e agevolare la ricerca dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4.6.7

Infine, la Commissione dovrà vigilare rigorosamente affinché le associazioni tra operatori, che essa auspica e caldeggia, non sfocino in intese od oligopoli, con possibili abusi di posizione dominante sul mercato.

4.7   Un nuovo status per il BEREC

4.7.1

A giudizio del CESE, i cambiamenti proposti per quanto riguarda lo status del BEREC, ad esempio la nomina di un presidente a tempo pieno per il comitato dei regolatori, possono rivelarsi insufficienti, a fronte delle sfide da affrontare in tema di competitività e della necessità di creare incentivi agli investimenti, in particolare per le comunicazioni a banda larga e le reti NGN/NGA.

Bruxelles, 21 gennaio 2014.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 133, GU C 229 del 31.7.2012, pag. 1 e GU C 351 del 15.11.2012, pag. 31.

(2)  GU C 123 del 25.4.2001, pag. 55; GU C 123 del 25.4.2001, pag. 56; GU C 123 del 25.4.2001, pag. 53; GU C 24 del 28.1.2012, pag. 131; GU C 133 del 9.5.2013, pag. 22.


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