19.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/9 |
Orientamenti sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014
(2013/C 205/05)
Sezione A. QUESTIONI GENERALI
1. |
I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione applicherà requisiti fondamentali al sostegno concesso dall'Unione alle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967. Lo scopo è garantire il rispetto delle posizioni e degli impegni assunti dall'Unione conformemente al diritto internazionale, in relazione al non riconoscimento della sovranità di Israele sui territori occupati da giugno 1967. I presenti orientamenti lasciano impregiudicati gli altri requisiti previsti dal diritto dell'Unione. |
2. |
Per territori occupati da Israele da giugno 1967 si intendono le Alture del Golan, la Cisgiordania inclusa Gerusalemme est, e la Striscia di Gaza. |
3. |
L'Unione europea non riconosce la sovranità di Israele sui territori di cui al punto 2 che non ritiene parte del territorio d'Israele (1), indipendentemente dal loro status giuridico nell'ordinamento israeliano (2). L'Unione ha dichiarato esplicitamente di non riconoscere alcun cambiamento dei confini precedenti al 1967 che non sia stato concordato dalle parti del processo di pace in Medio Oriente (3). Il Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea ha ribadito l'impegno a limitare l'applicazione degli accordi con Israele al territorio israeliano riconosciuto dall'Unione (4). |
4. |
I presenti orientamenti non riguardano il sostegno dell'UE concesso sotto forma di sovvenzioni, premi o strumenti finanziari alle entità palestinesi e relative attività nei territori di cui al punto 2, né le condizioni di ammissibilità stabilite a tal fine. In particolare non riguardano gli accordi conclusi tra l'Unione europea, da un lato, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina o l'Autorità palestinese, dall'altro. |
Sezione B. CAMPO D'APPLICAZIONE
5. |
I presenti orientamenti si applicano al sostegno che l'UE potrebbe concedere sotto forma di sovvenzioni, premi o strumenti finanziari, ai sensi dei titoli VI, VII e VIII del regolamento finanziario (5), alle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967. La loro applicazione lascia impregiudicate le eventuali condizioni di ammissibilità previste dal pertinente atto di base. |
6. |
I presenti orientamenti si applicano:
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7. |
I presenti orientamenti si applicano alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari gestiti, a seconda del caso, dalla Commissione, dalle agenzie esecutive (gestione diretta) o dagli organismi cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario (gestione indiretta). |
8. |
I presenti orientamenti si applicano alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari a carico degli stanziamenti dell'esercizio 2014 e seguenti, autorizzati con decisione di finanziamento successiva alla loro adozione. |
Sezione C. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ENTITÀ ISRAELIANE
9. |
Con riguardo al luogo di stabilimento delle entità israeliane:
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10. |
Per luogo di stabilimento si intende la sede legale presso la quale è registrata l'entità, attestata da un preciso indirizzo postale corrispondente a un luogo fisico concreto. Non è ammesso a tal fine l'uso di caselle postali. |
11. |
I requisiti di cui alla sezione C:
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Sezione D. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ NEI TERRITORI OCCUPATI DA ISRAELE
12. |
Con riguardo alle attività/operazioni delle entità israeliane:
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13. |
L'attività o parte di attività (7) inclusa in una domanda di sovvenzione o premio dell'UE che non soddisfi i requisiti di cui al punto 12, lettera a), sarà considerata inammissibile e esclusa dalla domanda ai fini della sua valutazione successiva. |
14. |
I requisiti di cui alla sezione D:
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15. |
Fatti salvi i punti da 12 a 14, i requisiti di cui alla sezione D non si applicano alle attività che, pur svolgendosi nei territori di cui al punto 2, sono a beneficio di persone ivi residenti che godono di protezione secondo il diritto internazionale umanitario e/o mirano a promuovere il processo di pace in Medio Oriente in linea con la strategia dell'Unione europea (8). |
Sezione E. MODALITÀ DI ATTUAZIONE
16. |
Ciascuna entità israeliana di cui al punto 11, lettere a) e b), e al punto 14, lettere a) e b), che presenti domanda di sovvenzione, premio o strumento finanziario dell'UE deve presentare altresì una dichiarazione sull'onore che:
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17. |
Le dichiarazioni di cui al punto 16 lasciano impregiudicato l'obbligo di presentare tutti i documenti giustificativi indicato nell'invito a presentare proposte, nelle regole di concorso o nelle norme per la selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di veicoli di investimento dedicati. La dichiarazione dovrà essere allegata al fascicolo di domanda di ciascun invito a presentare proposte, concorso o selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di veicoli di investimento dedicati. Il testo sarà adattato ai requisiti vigenti per la singola sovvenzione o il singolo premio o strumento finanziario dell'UE. |
18. |
La dichiarazione di cui al punto 16 che contenga informazioni non veritiere potrà essere considerata falsa o alla stregua di una grave irregolarità ed essere passibile:
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19. |
La Commissione applicherà i presenti orientamenti nella loro integralità, in modo chiaro e accessibile. In particolare annuncerà le condizioni di ammissibilità di cui alle sezioni C e D nei programmi di lavoro (11) e/o nella decisione di finanziamento, nell'invito a presentare proposte, nelle regole di concorso e nelle norme per la selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di veicoli di investimento dedicati. |
20. |
La Commissione provvederà affinché nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte, nelle regole di concorso e nelle norme per la selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di veicoli di investimento dedicati, pubblicati dagli organismi cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta, figurino le condizioni di ammissibilità di cui alle sezioni C e D. |
21. |
Onde esprimere con chiarezza gli impegni assunti dall'Unione conformemente al diritto internazionale e tenere in debito conto le strategie e posizioni dell'Unione al riguardo, la Commissione procurerà altresì che gli accordi internazionali e relativi protocolli e i memorandum d'intesa con gli omologhi israeliani o con altre parti rispecchino i contenuti dei presenti orientamenti. |
22. |
Il sostegno concesso dall'Unione alle entità israeliane o relative attività sotto forma di sovvenzioni, premi o strumenti finanziari presuppone la collaborazione con le entità israeliane di cui ai punti 11 e 14, per organizzare ad esempio riunioni, visite o eventi. Tale collaborazione avrà luogo nei territori di cui al punto 2 soltanto se sarà connessa alle attività di cui al punto 15. |
(1) Sull'ambito di applicazione territoriale dell'accordo di associazione UE-Israele si veda la causa C-386/08, Brita (Raccolta 2010, pag. I-1289, punti 47 e 53).
(2) Secondo il diritto israeliano sono annesse allo Stato di Israele Gerusalemme Est e le Alture del Golan, mentre la Striscia di Gaza e il resto della Cisgiordania sono considerati «territori».
(3) Si vedano, ad esempio, le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sul processo di pace in Medio Oriente di dicembre 2009, dicembre 2010, aprile 2011 e maggio e dicembre 2012.
(4) Nelle conclusioni del 10 dicembre 2012 sul processo di pace in Medio Oriente il Consiglio «Affari esteri» esprime l'impegno dell'UE a far sì che «tutti gli accordi tra lo Stato di Israele e l'Unione europea debbano indicare inequivocabilmente ed esplicitamente la loro inapplicabilità ai territori occupati da Israele nel 1967».
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(6) Nel qual caso l'entità israeliana finanzierà la propria partecipazione con altre fonti ma resterà a tutti gli effetti un beneficiario e avrà quindi accesso al know-how, ai servizi, al network e alle altre opportunità messe a punto dai beneficiari nell'ambito della sovvenzione dell'UE.
(7) Si pensi a progetti di rilevanza nazionale da realizzare in Israele, che prevedono attività sia entro che oltre i confini precedenti al 1967 (ad esempio negli insediamenti).
(8) Ad esempio, attività nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, dello strumento di vicinato per la società civile e/o del programma di partenariato per la pace.
(9) Nel caso delle autorità pubbliche centrali (ministeri e agenzie/enti governativi), l'indirizzo per le comunicazioni indicato nella dichiarazione dovrà essere compreso entro i confini di Israele precedenti al 1967 e essere conforme al punto 10.
(10) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(11) Fatto salvo l'esito delle procedure di comitato che può disporre l'atto di base.