16.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/63 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
[COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD)],
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali
[COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD)],
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo
[COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD)],
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati — Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale
[COM(2013) 820 final]
2014/C 226/12
Relatore: sig. Xavier Verboven
Il Parlamento europeo, in data 13 gennaio 2014, e il Consiglio, in data 22 gennaio 2014, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD),
alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali
COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD),
e alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo
COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD).
La Commissione europea, in data 27 novembre 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati — Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale
COM(2013) 820 final
La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 12 marzo 2014.
Alla sua 497a sessione plenaria, dei giorni 25 e 26 marzo 2014 (seduta del 25 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 139 voti favorevoli, 1 voto contrario e 9 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore e condivide le proposte di direttive e le raccomandazioni della Commissione in merito alla presunzione di innocenza, alla tutela processuale dei minori e delle categorie vulnerabili e all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
1.1 |
Il Comitato avanza però una serie di riserve, formulando delle raccomandazioni intese a rafforzare i principi e gli obiettivi di tali proposte. |
1.2 |
Per quanto riguarda la presunzione di innocenza, il Comitato sottolinea che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, e che tale diritto è inviolabile. Il Comitato fa presente che la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario esige che i giudici siano immuni da pressioni e condizionamenti di qualsivoglia natura, anche da parte dei mezzi di comunicazione. Al riguardo, occorre che anche questi ultimi, certamente ferma restando la libertà di stampa sancita dalla costituzione, facciano attenzione a non ergersi a organo giudicante. |
1.3 |
Per quanto riguarda la tutela dei minori nei procedimenti penali, il Comitato sottolinea che, quando sono privati della libertà personale, i minori sono in una condizione assai vulnerabile, visti i rischi che ciò comporta per la loro integrità mentale e fisica. A questo proposito, il Comitato fa presente anche che occorre dare la priorità a iniziative volte a integrare al più presto nella vita sociale e civile i minori sottoposti a un procedimento penale. |
1.4 |
Per quanto concerne l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, il Comitato si compiace che i principi della proposta di direttiva siano applicati anche alle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Il Comitato condivide inoltre la raccomandazione intesa ad armonizzare ulteriormente i criteri per le decisioni in materia di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali. Il Comitato osserva tuttavia che tale patrocinio non può essere pregiudicato dalle difficoltà di bilancio cui si trovano a far fronte alcuni Stati membri, e si chiede in quale misura sia possibile destinare a tal fine risorse a livello europeo sotto forma di un fondo europeo specifico. |
1.5 |
Il Comitato constata che le proposte di direttive in materia di presunzione di innocenza e di tutela dei minori nei procedimenti penali si applicano unicamente nel quadro di un procedimento penale. Il Comitato reputa che, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la nozione di procedimento penale debba poter essere interpretata nel diritto europeo in maniera autonoma, indipendentemente dal modo in cui i procedimenti sono classificati negli Stati membri. Al fine di garantire al meglio questa possibilità di interpretazione autonoma, il Comitato raccomanda di sopprimere nei considerando delle proposte di direttive in esame la menzione secondo cui le garanzie non sono applicabili ai procedimenti sanzionatori di natura amministrativa. |
1.6 |
Per quanto riguarda il procedimento in contumacia di cui all'articolo 8 della proposta di direttiva in materia di presunzione di innocenza, il Comitato constata che, stando al disposto di tale articolo, un procedimento penale può avvenire in assenza dell'imputato soltanto se viene stabilito inequivocabilmente che quest'ultimo era al corrente del processo fissato. Poiché tale condizione può comportare difficoltà di ordine pratico nel caso in cui non sia nota la residenza dell'imputato, il Comitato raccomanda di consentire esplicitamente agli Stati membri di prevedere una modalità particolare di comparizione delle persone senza residenza nota (ad esempio notifica al commissariato di polizia). |
2. Sintesi delle proposte della Commissione
2.1 |
Il 27 novembre 2013 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di nuove misure in merito alle garanzie procedurali nei procedimenti penali. |
2.2 |
Tale pacchetto rappresenta la prosecuzione di un programma legislativo in materia, nel cui quadro sono state adottate le direttive 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore e sul diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale. |
2.3 |
Con l'introduzione di un nucleo minimo di garanzie procedurali nei procedimenti penali, questo programma legislativo mira, da un lato, a garantire ai cittadini dell'Unione europea il diritto a un equo processo in tutta l'Unione e, dall'altro, ad aumentare la fiducia reciproca nei sistemi di giustizia degli altri Stati membri al fine di favorire il mutuo riconoscimento delle rispettive decisioni giudiziarie. |
2.4 |
Il pacchetto in esame si articola in tre proposte di direttive in materia di presunzione di innocenza, di tutela processuale dei minori durante il procedimento penale e di diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali. |
2.4.1 |
Proposta di direttiva in materia di presunzione di innocenza |
2.4.1.1 |
Il fatto che l'imputato o l'indagato debba essere considerato innocente fino a quando non ne sia dimostrata legalmente la colpevolezza è uno dei principi fondamentali del diritto penale e costituisce l'essenza stessa del diritto a un equo processo. Il contenuto del principio della presunzione di innocenza è stato definito nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. |
2.4.1.2 |
La proposta è volta a raccogliere in una direttiva determinati aspetti del principio così definito della presunzione di innocenza, al fine di garantirne al meglio un'effettiva applicazione all'interno dell'Unione europea. |
2.4.1.3 |
Gli aspetti della presunzione di innocenza che vengono regolamentati nella direttiva sono i seguenti: 1) il divieto alle autorità pubbliche di presentare in dichiarazioni pubbliche e decisioni ufficiali l'imputato come se fosse già condannato; 2) il fatto che l'onere della prova incomba alla pubblica accusa e che, in caso sussistano dubbi circa la colpevolezza dell'imputato, questi debba essere assolto; 3) il diritto di non incriminarsi e di non cooperare; 4) il diritto al silenzio; e 5) il diritto dell'imputato di presenziare al proprio processo. |
2.4.2 |
Proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori in procedimenti penali |
2.4.2.1 |
Al fine di garantire il diritto a un equo processo alle persone che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è stata adottata la direttiva 2010/64/UE. Tuttavia, possono sussistere anche circostanze diverse dalle barriere linguistiche tali da impedire a un imputato di seguire e partecipare adeguatamente al procedimento penale, quali ad esempio la giovane età o una disabilità mentale. |
2.4.2.2 |
Al fine di garantire ai minori il diritto a un equo processo penale, la Commissione ha elaborato una proposta di direttiva che prevede: 1) il diritto del minore e del titolare della responsabilità genitoriale a essere informati circa i diritti accessori per i minori derivanti da tale direttiva o dal suo recepimento nell'ordinamento nazionale; 2) una maggiore assistenza da parte di un difensore; 3) il diritto a una valutazione individuale; 4) il diritto a chiedere un esame medico in caso di privazione della libertà; 5) l'obbligo di registrazione audiovisiva nei casi in cui un minore sia sottoposto a interrogatorio; 6) il fatto che la privazione della libertà di un minore possa essere soltanto una misura di ultima istanza; 7) un trattamento specifico in caso di privazione della libertà; 8) il diritto a un trattamento tempestivo e diligente della causa; 9) il trattamento della causa a porte chiuse; 10) il diritto del minore e del titolare della responsabilità genitoriale a presenziare al processo; 11) il diritto al patrocinio a spese dello Stato. |
2.4.2.3 |
Garanzie analoghe sono previste per gli adulti che si trovano in una situazione vulnerabile ma, tenendo conto della difficoltà di definire tale circostanza in modo preciso, la Commissione ha preferito non inserire queste garanzie in un direttiva bensì in una raccomandazione. |
2.4.3 |
Proposta di direttiva in materia di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato |
2.4.3.1 |
La direttiva 2013/48/UE stabilisce il diritto di avvalersi di un difensore. Affinché tale diritto possa essere effettivamente esercitato da qualsiasi persona è necessario ammettere al patrocinio a spese dello Stato coloro che non dispongono di mezzi sufficienti per sostenere le spese di un difensore. |
2.4.3.2 |
La Commissione propone una raccomandazione in materia di criteri per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di garanzie di qualità ed efficacia di tale patrocinio. Tali aspetti sono trattati in una raccomandazione visti i costi che possono comportare per gli Stati membri e il connesso principio di proporzionalità dell'azione dell'Unione. |
2.4.3.3 |
Per quanto riguarda l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato la Commissione propone invece una direttiva affinché sia garantita l'assistenza di un difensore nei casi in cui ciò sia maggiormente necessario. La proposta prevede, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di fornire comunque il patrocinio a spese dello Stato immediatamente (e quindi prima che le autorità competenti dello Stato membro in questione abbiano deciso in via definitiva se concedere (o negare) tale patrocinio) in due casi, in particolare a favore di: 1) persone private della libertà personale, 2) persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo e private della libertà personale nello Stato membro di esecuzione. |
3. Osservazioni
3.1 |
Il Comitato accoglie con favore e sostiene le proposte della Commissione, esprimendo un giudizio nettamente positivo. |
3.2 |
In merito ai testi proposti nutre tuttavia alcune riserve di natura sia generale che tecnico-giuridica, che sono esposte qui di seguito. Tali osservazioni non mettono però in discussione il fatto che il Comitato condivida i principi e gli obiettivi delle proposte, e sono piuttosto intese a rafforzarli. |
3.3 Osservazioni generali
3.3.1 |
Presunzione di innocenza |
3.3.1.1 |
Il Comitato appoggia pienamente la volontà di rafforzare la presunzione di innocenza, espressa nella proposta di direttiva sul consolidamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza. |
3.3.1.2 |
A questo proposito sottolinea che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, e che tale diritto è inviolabile. Il Comitato fa presente che la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario esige che i giudici siano immuni da pressioni e condizionamenti di qualsivoglia natura, anche da parte dei mezzi di comunicazione. Al riguardo, occorre che anche questi ultimi, certamente ferma restando la libertà di stampa sancita dalla costituzione, facciano attenzione a non ergersi a organo giudicante. |
3.3.2 |
Tutela processuale dei minori e delle persone vulnerabili |
3.3.2.1 |
Il Comitato sostiene appieno anche la volontà di rafforzare i diritti delle persone vulnerabili nei procedimenti penali, in particolare dei minori, espressa nella proposta di direttiva in materia di garanzie essenziali per i minori e nella proposta di raccomandazione diretta a garantire che le persone vulnerabili siano riconosciute come tali e che le loro esigenze siano prese in considerazione. |
3.3.2.2 |
I minori che, spesso a causa delle circostanze sociali o dell'ambiente, finiscono nella criminalità, si trovano in una posizione molto vulnerabile quando vengono privati della libertà personale, visti i rischi che ciò comporta per il loro sviluppo fisico, mentale e sociale. |
3.3.2.3 |
Il Comitato fa altresì presente che occorre dare la priorità a iniziative volte a integrare al più presto nella vita sociale e civile i minori sottoposti a procedura penale. |
3.3.2.4 |
In applicazione della disposizione per cui il diritto dei minori all'assistenza obbligatoria di un avvocato si applica anche ai procedimenti penali che potrebbero concludersi con un'archiviazione definitiva, il Comitato ritiene utile precisare che questo diritto si applica anche nel quadro delle misure alternative all'azione penale. |
3.3.3 |
Ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato |
3.3.3.1 |
Il Comitato conviene con il principio espresso nella proposta di direttiva secondo cui l'«ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato» viene assicurata nei casi in cui sia maggiormente necessario ricorrere a un difensore. |
3.3.3.2 |
Il Comitato si compiace che questo principio sia applicato anche alle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Il Comitato condivide altresì la raccomandazione intesa ad armonizzare ulteriormente i criteri per le decisioni in materia di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali. |
3.3.3.3 |
Il Comitato osserva tuttavia che tale patrocinio non può essere pregiudicato dalle difficoltà di bilancio cui si trovano a far fronte alcuni Stati membri, e si chiede in quale misura sia possibile destinare a tal fine risorse a livello europeo sotto forma di un fondo europeo specifico. |
3.4 Riserve di natura tecnico-giuridica
3.4.1 |
Campo di applicazione delle direttive proposte in materia di presunzione di innocenza e di tutela dei minori nei procedimenti penali |
3.4.2 |
Sia nella proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza che in quella sulle garanzie procedurali per i minori in procedimenti penali, nella definizione del campo di applicazione viene stabilito che tale tutela si applica chiaramente soltanto nel quadro di un procedimento penale. |
3.4.3 |
Nel testo della proposta non viene precisato che cosa si debba esattamente intendere per «procedimento penale». Ciò induce a chiedersi se si intendano soltanto i procedimenti che negli Stati membri sono qualificati come «penali» oppure se nelle proposte di direttive il termine sia da interpretare in senso più ampio e possa ad esempio comprendere anche i procedimenti amministrativi intesi a infliggere una sanzione. |
3.4.4 |
Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'eventuale carattere penale di un procedimento viene determinato sulla base di tre parametri (noti come «criteri Engel»): 1) qualificazione data dal diritto interno; 2) natura dell'illecito; e 3) natura e gravità della sanzione. Pertanto, ai fini dell'applicazione del diritto a un equo processo, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo numerosi procedimenti amministrativi sono considerati procedimenti penali. Questa giurisprudenza mira a evitare che gli Stati possano sottrarsi alle garanzie fondamentali sancite dalla Convenzione semplicemente attraverso il modo in cui qualificano un procedimento. |
3.4.5 |
Perciò è opportuno che alla Corte di giustizia sia perlomeno consentito di interpretare il termine «procedimento penale» in maniera indipendente dalla classificazione prevista dall'ordinamento nazionale. In caso contrario, vi è un rischio reale che le garanzie stabilite nelle direttive non raggiungano l'obiettivo perseguito. |
3.4.6 |
Nel sesto considerando della proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza viene precisato in maniera esplicita che la direttiva si applica esclusivamente ai procedimenti penali e che i procedimenti sanzionatori di natura amministrativa non rientrano nel suo campo di applicazione. |
3.4.7 |
Questo considerando impedisce l'interpretazione estensiva della nozione di «procedimento penale» invocata e ritenuta necessaria dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel quadro dell'attuazione degli stessi diritti e degli stessi principi che sono oggetto delle direttive in esame. Il Comitato ritiene pertanto che sia meglio sopprimere il considerando di cui sopra. |
3.4.8 |
Procedimento in contumacia di cui all'articolo 8 della proposta di direttiva in materia di presunzione di innocenza |
3.4.9 |
L'articolo 8 di questa direttiva stabilisce che gli Stati membri possano riconoscere al giudice la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza dell'indagato soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia stato citato a tempo debito e personalmente e sia quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo, o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato. |
3.4.10 |
Questa disposizione esclude pertanto che il procedimento possa proseguire ugualmente (in contumacia) qualora l'interessato non abbia una residenza nota e non possa quindi essere chiamato a comparire. In questo caso, un'opzione possibile sarebbe quella di notificare l'avviso di comparizione (atto di citazione) al commissariato di polizia. |
Bruxelles, 25 marzo 2014
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE