22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 443/89


P7_TA(2014)0408

Modifica del regolamento del Parlamento sul tempo delle interrogazioni

Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla modifica del regolamento del Parlamento per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari (2013/2083(REG))

(2017/C 443/20)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente del 13 febbraio 2013,

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0123/2014),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

decide che le presenti modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prima tornata dell'ottava legislatura;

3.

decide che il sistema di voto stabilito dalle modifiche per la determinazione dei deputati abilitati a formulare un'interrogazione sia sottoposto a valutazione dopo un periodo sperimentale di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116

Testo in vigore

Emendamento

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata per una durata di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata .

2.    In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione alla Commissione.

2.    I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni.

3.     Le interrogazioni sono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.

 

4.     La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento (17).

3.     Il tempo riservato alle interrogazioni si svolge in base ad un sorteggio i cui dettagli sono stabiliti in un allegato del regolamento (17).

5.    Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

4.    Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.   Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in conformità delle direttive stabilite in un allegato al regolamento (18). Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

1.   Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento (18). Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica ai destinatari . Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La sua decisione è comunicata all’interrogante.

2.   Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione . La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione del Presidente è comunicata all'interrogante.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis.     Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo cinque interrogazioni al mese.

 

In via eccezionale, possono essere presentate interrogazioni supplementari sotto forma di documento cartaceo depositato e firmato personalmente dal deputato interessato presso il servizio competente del Segretariato.

 

Allo scadere di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura, la Conferenza dei presidenti procede a una valutazione del sistema delle interrogazioni supplementari.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 — paragrafo 4 — comma 3

Testo in vigore

Emendamento

Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al Presidente.

soppresso

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.   Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

5.   Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento .

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 118 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.   Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea conformemente alle direttive stabilite in un allegato del regolamento (19).

1.   Ciascun deputato può rivolgere alla Banca centrale europea un massimo di sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese, conformemente ai criteri stabiliti in un allegato del regolamento (19). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 118 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le comunica alla Banca centrale europea.

2.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le notifica alla Banca centrale europea. Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 118 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.   Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

3.   Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento .

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II

Testo in vigore

Emendamento

Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni a norma dell'articolo 116

Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni con la Commissione

A.

Direttive

1.

I deputati che rivolgono un'interrogazione a uno dei Commissari sono scelti mediante sorteggio nel modo seguente:

1.

Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che:

un'ora prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni viene collocata un'urna all'ingresso dell'Aula;

sono concise e redatte in modo da consentire una risposta breve;

i deputati che desiderano rivolgere un'interrogazione scrivono il proprio nome su un modulo che inseriscono nell'urna;

concernono la competenza e la responsabilità del loro destinatario e sono di interesse generale;

i deputati che desiderano rivolgere un'interrogazione possono inserire un solo modulo nell'urna;

concernono, nel caso di interrogazioni specifiche al Consiglio, in particolare l'esercizio delle sue funzioni di definizione, coordinamento o esecuzione delle politiche dell'Unione, o le sue attribuzioni nel quadro delle procedure di nomina o relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione o la revisione dei trattati;

il Presidente dà inizio al tempo riservato alle interrogazioni e chiude l'urna;

non richiedono particolari studi o indagini preliminari da parte dell'istituzione interrogata;

il Presidente estrae un modulo alla volta e invita il deputato prescelto a formulare la sua interrogazione al Commissario competente.

sono formulate con precisione e si riferiscono a un punto concreto;

2.

Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e il Commissario di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un quesito supplementare della durata di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. Il Commissario dispone di due minuti per la risposta complementare.

non contengono affermazioni o valutazioni;

3.

Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la specifica tematica prescelta. Il Presidente può decidere in merito alla ricevibilità.

non concernono fatti strettamente personali;

 

non mirano a ottenere documenti o informazioni statistiche;

 

rivestono forma di domanda.

 

2.

Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata, o se concernono l'esercizio della funzione legislativa e della funzione di bilancio del Consiglio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, prima fase, del trattato sull'Unione europea.

 

3.

Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, o qualora siano semplicemente volte a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

 

Domande complementari

 

4.

Ciascun deputato può rivolgere, dopo la risposta, una domanda complementare per ogni interrogazione. Egli può rivolgere complessivamente due domande complementari.

 

5.

Le domande complementari sono soggette alle norme di ricevibilità esposte nelle presenti direttive.

 

6.

Il Presidente decide circa la ricevibilità delle domande complementari e ne limita il numero per fare in modo che ciascun deputato che abbia rivolto una domanda possa ricevere la relativa risposta.

 

Il Presidente non è tenuto a dichiarare ricevibili le domande complementari, anche quando queste soddisfino ai citati criteri di ricevibilità:

 

a)

qualora venga intralciato l'ordinato svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni,

 

b)

se la questione principale alla quale la domanda complementare si riferisce è già stata adeguatamente trattata con altre domande complementari,

 

c)

quando la domanda complementare non è in diretta connessione con la questione principale.

 

Risposte alle interrogazioni

 

7.

L'istituzione interessata fa in modo che le risposte siano concise e pertinenti.

 

8.

Qualora il contenuto delle interrogazioni lo consenta, il Presidente può decidere, previa consultazione degli interroganti, che l'istituzione interessata risponda alle stesse in una volta sola.

 

9.

Può essere data risposta solo se l'interrogante è presente o ha designato un suo sostituto con comunicazione scritta al Presidente, prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni.

 

10.

Qualora non siano presenti né l'interrogante né il suo sostituto, l'interrogazione decade.

 

11.

Se un deputato presenta un'interrogazione, ma né lui né il suo sostituto sono presenti durante il tempo riservato alle interrogazioni, il Presidente ricorda per iscritto al deputato in questione che è tenuto ad essere presente o a farsi sostituire. Qualora il Presidente si veda costretto ad inviare tale richiamo tre volte nell'arco di dodici mesi, il deputato in questione perde il diritto di presentare interrogazioni per un periodo di sei mesi.

 

12.

Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza di tempo ricevono risposta ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 4, primo comma, salvo che l'interrogante chieda l'applicazione dell'articolo 117, paragrafo 3.

 

13.

Alla procedura delle risposte scritte si applicano le disposizioni dell'articolo 117, paragrafi 3 e 5.

 

Termini

 

14.

Le interrogazioni devono essere depositate al più tardi una settimana prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni. Le interrogazioni che non siano state depositate entro questo termine possono tuttavia essere trattate nel tempo riservato alle interrogazioni, qualora l'istituzione interessata sia d'accordo.

 

Le interrogazioni dichiarate ricevibili sono distribuite ai deputati e trasmesse all'istituzione interessata.

 

B.

Raccomandazioni

 

(Estratto della risoluzione del Parlamento del 13 novembre 1986)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO,

 

1.

auspica una più rigorosa applicazione delle direttive per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni a norma dell'articolo 43  (27) del regolamento, e in particolare del paragrafo 1 di tali direttive riguardante la loro ricevibilità;

 

2.

raccomanda un uso più frequente del potere conferito dall'articolo 43, paragrafo 3  (28) , del regolamento al Presidente del Parlamento di riunire le interrogazioni, presentate per il tempo a esse riservato, secondo la materia, ma ritiene che solo le interrogazioni contenute nella prima metà dell'elenco delle interrogazioni presentate per una determinata tornata siano soggette a tale suddivisione;

 

3.

raccomanda, per quanto riguarda le domande complementari, che di norma generale il Presidente consenta di rivolgere una domanda complementare all'interrogante e una o al massimo due domande complementari a membri appartenenti preferibilmente a un gruppo politico e/o a uno Stato membro diversi da quelli dell'autore dell'interrogazione principale; ricorda che le domande complementari devono essere concise e rivolte sotto forma di domanda e propone che la loro durata non superi i 30 secondi;

 

4.

invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi, conformemente al paragrafo 7 di tali direttive, a che le loro risposte siano concise e attinenti all'argomento della domanda.

 

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — titolo

Testo in vigore

Emendamento

Direttive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118

Criteri concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 1 — trattino 2

Testo in vigore

Emendamento

si riferiscono a questioni che rientrano nelle competenze e  nelle responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale;

si riferiscono a questioni che rientrano esclusivamente entro i limiti delle competenze delle istituzioni quali stabilite dai trattati nell'ambito delle responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale;

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 1 — trattino 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

non superano le 200 parole;

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 1 — trattino 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

non contengono più di tre sottoquesiti.

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.

Se un'interrogazione non è conforme alle presenti direttive , il Segretariato suggerisce all'interrogante come l'interrogazione possa essere formulata perché sia ricevibile .

2.

Su richiesta , il Segretariato suggerisce agli interroganti come conformarsi nel singolo caso ai criteri stabiliti al paragrafo 1 .

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.

Se un’interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all’interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se l’interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni .

3.

Se un’interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all’interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se il Presidente lo decide alla luce di nuovi sviluppi importanti e in risposta a una richiesta motivata dell'interrogante .

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.

Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso la biblioteca del Parlamento, quest'ultima informa il deputato, che può ritirare l'interrogazione .

4.

Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso i servizi di ricerca del Parlamento, tale interrogazione non è trasmessa ai destinatari bensì a tali servizi, a meno che il Presidente decida diversamente su richiesta dell'interrogante .

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.

Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono ottenere una risposta comune.

5.

Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono essere incorporate dal Segretariato in un'unica interrogazione e ottenere una risposta comune.


(17)  Si veda l'allegato II.

(17)  Si veda l'allegato II.

(18)  Si veda l'allegato III.

(18)  Si veda l'allegato III.

(19)  Si veda l'allegato III.

(19)  Si veda l'allegato III.

(27)   Attualmente articolo 116.

(28)   Attualmente articolo 116, paragrafo 3.


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