22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 443/89 |
P7_TA(2014)0408
Modifica del regolamento del Parlamento sul tempo delle interrogazioni
Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla modifica del regolamento del Parlamento per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari (2013/2083(REG))
(2017/C 443/20)
Il Parlamento europeo,
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vista la lettera del suo Presidente del 13 febbraio 2013, |
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visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0123/2014), |
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
decide che le presenti modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prima tornata dell'ottava legislatura; |
3. |
decide che il sistema di voto stabilito dalle modifiche per la determinazione dei deputati abilitati a formulare un'interrogazione sia sottoposto a valutazione dopo un periodo sperimentale di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 116
Testo in vigore |
Emendamento |
1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. |
1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata per una durata di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata . |
2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione alla Commissione. |
2. I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni. |
3. Le interrogazioni sono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante. |
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4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento (17). |
3. Il tempo riservato alle interrogazioni si svolge in base ad un sorteggio i cui dettagli sono stabiliti in un allegato del regolamento (17). |
5. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo. |
4. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo. |
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 117 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in conformità delle direttive stabilite in un allegato al regolamento (18). Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore. |
1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento (18). Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore. |
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 117 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica ai destinatari . Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La sua decisione è comunicata all’interrogante. |
2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione . La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione del Presidente è comunicata all'interrogante. |
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 117 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo in vigore |
Emendamento |
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2 bis. Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo cinque interrogazioni al mese. |
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In via eccezionale, possono essere presentate interrogazioni supplementari sotto forma di documento cartaceo depositato e firmato personalmente dal deputato interessato presso il servizio competente del Segretariato. |
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Allo scadere di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura, la Conferenza dei presidenti procede a una valutazione del sistema delle interrogazioni supplementari. |
Emendamento 7
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 117 — paragrafo 4 — comma 3
Testo in vigore |
Emendamento |
Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al Presidente. |
soppresso |
Emendamento 8
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 117 — paragrafo 5
Testo in vigore |
Emendamento |
5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . |
5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento . |
Emendamento 9
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 118 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea conformemente alle direttive stabilite in un allegato del regolamento (19). |
1. Ciascun deputato può rivolgere alla Banca centrale europea un massimo di sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese, conformemente ai criteri stabiliti in un allegato del regolamento (19). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore. |
Emendamento 10
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 118 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le comunica alla Banca centrale europea. |
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le notifica alla Banca centrale europea. Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante. |
Emendamento 11
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 118 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . |
3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento . |
Emendamento 12
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II
Testo in vigore |
Emendamento |
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Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni a norma dell'articolo 116 |
Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni con la Commissione |
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Domande complementari |
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Il Presidente non è tenuto a dichiarare ricevibili le domande complementari, anche quando queste soddisfino ai citati criteri di ricevibilità: |
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Risposte alle interrogazioni |
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Termini |
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Le interrogazioni dichiarate ricevibili sono distribuite ai deputati e trasmesse all'istituzione interessata. |
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(Estratto della risoluzione del Parlamento del 13 novembre 1986) |
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IL PARLAMENTO EUROPEO, |
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Emendamento 13
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III — titolo
Testo in vigore |
Emendamento |
Direttive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118 |
Criteri concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118 |
Emendamento 14
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III — paragrafo 1 — trattino 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 15
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III — paragrafo 1 — trattino 3 bis (nuovo)
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 16
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III — paragrafo 1 — trattino 5 bis (nuovo)
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 17
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 18
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 19
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III — paragrafo 4
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 20
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III — paragrafo 5
Testo in vigore |
Emendamento |
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(17) Si veda l'allegato II.
(17) Si veda l'allegato II.
(18) Si veda l'allegato III.
(18) Si veda l'allegato III.
(19) Si veda l'allegato III.
(19) Si veda l'allegato III.
(27) Attualmente articolo 116.
(28) Attualmente articolo 116, paragrafo 3.