24.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 71/3


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Semplificazione della PAC»

(parere esplorativo)

(2016/C 071/02)

Relatore:

Seamus BOLAND

La Commissione europea, in data 2 settembre 2015, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sul tema:

Semplificazione della PAC

(parere esplorativo).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 novembre 2015.

Alla sua 512a sessione plenaria, dei giorni 9 e 10 dicembre 2015 (seduta del 9 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 196 voti favorevoli, 9 voti contrari e 26 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) constata che la Commissione europea si è data la priorità di semplificare radicalmente l’attuazione della politica agricola comune (PAC), e che essa ha già proposto, e intende continuare a proporre, la semplificazione di alcuni atti della stessa Commissione, rendendo la legislazione dell’UE più facile da capire e da applicare sul campo.

1.2.

Il CESE ritiene che tra gli elementi necessari del processo di semplificazione figurino una maggiore trasparenza e certezza del diritto, come pure la riduzione degli oneri amministrativi inutili e dei relativi costi per gli agricoltori, gli altri beneficiari, le organizzazioni di produttori e le amministrazioni nazionali.

1.3.

L’attuazione delle semplificazioni apportate al sistema deve avvenire al più presto e deve facilitare le cose, in particolare per gli agricoltori. È essenziale che tale processo sia accompagnato da un’assistenza basata sull’informazione e sull’educazione.

1.4.

Il CESE riconosce gli sforzi che la Commissione ha compiuto per semplificare l’attuazione della nuova PAC, tenendo in considerazione le notifiche e le decisioni adottate dagli Stati membri. Con l’approccio attuale è difficile rendere la PAC molto più semplice per l’agricoltore senza compromettere il rigore richiesto per il soddisfacimento dei requisiti. Per contro, tali requisiti non sono sempre coerenti e giustificati se considerati nell’ottica della loro conversione in veri e propri beni pubblici e in benefici ambientali.

1.5.

Le ispezioni e le eventuali ammende devono essere proporzionate all’ammontare delle somme ricevute dal beneficiario, ai motivi della non conformità e alla volontà di adottare azioni correttive. I casi evidenti di frode deliberata devono essere trattati seguendo le normali procedure. Il CESE raccomanda di ridurre la mancanza di proporzionalità costituita dalle considerevoli riduzioni del sostegno applicate anche in caso di infrazioni lievi.

1.6.

Nell’attuare le misure di ecologizzazione si deve tener conto di fattori imprevisti, quali le condizioni meteorologiche, la siccità o altri eventi analoghi che rendono inattuabili tali misure.

1.7.

Qualora la Corte di giustizia europea si sia pronunciata in merito a questioni quali il prato permanente, è importante che le norme emanate per applicare la sentenza siano concepite in modo da ridurre al minimo la regolamentazione piuttosto che ampliarla.

1.8.

L’attuale processo legislativo (regolamento del Consiglio corredato da atti delegati e di esecuzione) è estremamente complesso e di difficile comprensione per i cittadini: si dovrebbe quindi eseguire uno studio su come possa essere semplificato.

1.9.

Una volta che sia stato applicato un regime forfettario nel contesto dei pagamenti diretti, si dovrebbe riesaminare il complesso sistema di diritti all’aiuto.

1.10.

I prati temporanei dovrebbero poter mantenere lo status di seminativi indipendentemente dal periodo di tempo in cui vengono adibiti a tale uso.

1.11.

L’attuale definizione di «agricoltore attivo» non deve sfavorire gli agricoltori e dovrebbe basarsi sul fatto che il terreno ammissibile all’aiuto è utilizzato dall’agricoltore a scopi agricoli.

1.12.

Il CESE concorda sul fatto che la semplificazione della PAC rappresenta un progetto ambizioso, in particolare dal momento che le politiche agricole e di sviluppo rurale sono per loro natura complesse. La semplificazione dev’essere compatibile con obiettivi politici più ampi, quali:

l’ambiente,

la sicurezza alimentare,

la disponibilità di derrate alimentari,

la coesione,

la tutela degli interessi finanziari dell’Unione,

la promozione dell’inclusione sociale, della lotta alla povertà e dello sviluppo economico.

1.13.

Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che la metodologia che guida l’azione sui tassi di errore sia concepita in modo da garantire un’attuazione equa.

1.14.

Occorre prendere in considerazione e introdurre senza indugio delle misure volte a facilitare l’accesso dei giovani agricoltori al regime mirato alla loro categoria. L’accesso dei giovani al settore dell’agricoltura andrebbe sostenuto.

1.15.

Il CESE raccomanda di istituire una norma che limiti l’aumento degli oneri burocratici, ad esempio consentendo di abrogare un regolamento in vigore quando se ne propone uno nuovo.

2.   Osservazioni generali sulla politica agricola comune

2.1.

Il bilancio della PAC, pari a 408 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, rappresenta il 38 % dell’intero bilancio dell’UE. Il primo pilastro, per un ammontare di 313 miliardi di euro, costituisce il 77 % della spesa totale per la PAC. I pagamenti diretti, per un totale di 294 miliardi, rappresentano il 94 % del primo pilastro.

2.2.

Il presente parere tiene conto di precedenti pareri del CESE (1).

2.3.

L’ultima grande riforma della PAC, completata nel 2013, è stata concordata nel quadro del processo di codecisione. Ciò significa che il Parlamento europeo ha partecipato in veste di colegislatore, su un piano di parità con i ministri dell’agricoltura, il cui numero, nel periodo trascorso dalla precedente grande riforma del 2003, era aumentato da 15 a 28.

2.4.

Si osserva che durante un precedente riforma della PAC la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento sui pagamenti diretti, la cui valutazione evidenziava un aumento degli oneri burocratici pari al 15-20 %. Allo stesso tempo sono stati realizzati tagli di bilancio.

2.5.

Negli anni precedenti era stata già introdotta una serie di emendamenti che non sempre mantenevano una netta distinzione tra la semplificazione e lo smantellamento delle misure della PAC. Ad esempio:

un’unica organizzazione comune di mercato (OCM) ha sostituito le 21 OCM che vigevano in precedenza. La sua introduzione ha permesso di abrogare 86 atti giuridici del Consiglio, sostituendo oltre 1 080 articoli con circa 350,

la «valutazione dello stato di salute», del 2009, ha introdotto un ulteriore disaccoppiamento ed ha abrogato vari regimi, tra cui i pagamenti per le colture energetiche e per il frumento duro, e il regime di smaltimento della crema di latte, del burro e del burro concentrato,

i requisiti in materia di licenze sono stati portati da 500 a 65 per le importazioni, e ridotti a soli 43 per le esportazioni,

la Commissione ha abrogato le norme di commercializzazione specifiche per 26 tipi di ortofrutticoli, azzerando i costi di conformità per gli operatori, eliminando la necessità di controlli da parte delle autorità nazionali e riducendo lo spreco di prodotti,

gli agricoltori non sono più soggetti all’obbligo di tenere i terreni a propria disposizione per dieci mesi per ricevere pagamenti diretti, e hanno quindi maggiore flessibilità nella gestione dell’azienda e nella risposta all’andamento del mercato.

2.6.

Secondo i dati della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione (DG AGRI), i fondi destinati alla priorità «Sviluppo rurale» sono così ripartiti:

assistenza tecnica e trasferimento di conoscenze: 3 %,

potenziamento della redditività delle aziende agricole: 20 %,

ecosistemi: 43 %,

promozione dell’organizzazione della filiera alimentare: 10 %,

promozione di un uso efficiente delle risorse: 9 %,

promozione dell’inclusione sociale: 15 %.

3.   Contesto

3.1.

Il presente parere esplorativo prende spunto dall’intervento con cui il commissario Phil Hogan ha dichiarato alla plenaria del CESE del luglio 2015 che la sua principale priorità era una maggiore semplificazione della PAC, e dalla successiva lettera con cui il primo vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ha invitato il CESE a presentare un parere esplorativo sul tema della semplificazione della PAC.

3.2.

A giudizio del commissario, la semplificazione rimedierà in parte all’attuale maggiore grado di complessità della PAC e all’incremento degli oneri amministrativi che essa ha imposto agli agricoltori, agli altri beneficiari e alle autorità di gestione, senza che si perdano di vista i principali obiettivi di tale politica.

3.3.

La Commissione sta completando la valutazione di tutti i contributi sulla base di tre principi guida, vale a dire che le azioni dovrebbero:

rispettare le politiche della riforma del 2013,

concentrarsi su ciò che è utile agli agricoltori e agli altri beneficiari,

non compromettere la sana gestione finanziaria della spesa destinata alla PAC.

3.4.

È ovvio che il processo di semplificazione, di qualunque tipo esso sia, non deve minacciare l’occupazione nell’intero settore.

3.5.

Attraverso il pilastro dello sviluppo rurale, la PAC svolge una funzione essenziale in termini di inclusione sociale, lotta alla povertà e sviluppo economico, arrecando in tal modo benefici all’intera popolazione delle zone rurali. Il CESE accoglie espressamente i punti chiave di cui all’articolo 5, paragrafo 6, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2): favorire la creazione di posti di lavoro, stimolare lo sviluppo locale e promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Pertanto, una semplificazione della PAC dovrebbe compiere passi in avanti tali da garantire la messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie in modo semplice e senza intoppi burocratici.

3.6.

La Commissione ha avviato un processo che comporta l’analisi approfondita di tutta la legislazione vigente al fine di individuare i settori in cui è possibile apportare adeguamenti e miglioramenti. Essa ha già ricevuto contributi dagli Stati membri, da membri del Parlamento europeo e da organizzazioni agricole di tutta l’UE. Va notato che la documentazione relativa a queste proposte supera già le 1 500 pagine. Dall’esame di questa documentazione, si può concludere che le proposte si dividono in due grandi categorie:

misure intese a ridurre gli adempimenti burocratici per gli agricoltori,

misure protettive volte a conseguire gli obiettivi di ecologizzazione.

3.7.

Il CESE prende atto dell’elenco di priorità per quanto concerne le misure di semplificazione elaborato dal Consiglio Agricoltura e dalla presidenza. Questo elenco potrebbe costituire la base di proposte presentate dalla Commissione.

3.8.

La Commissione asserisce che ogni Stato membro dispone di una grande libertà nella scelta della metodologia di gestione e monitoraggio della PAC, e che la semplificazione può essere realizzata mediante una ragionevole interpretazione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero cercare di migliorare il processo di semplificazione attraverso uno scambio di buone pratiche.

4.   Approcci alla semplificazione

4.1.

È generalmente riconosciuta l’esigenza di procedere a una semplificazione, affinché l’applicazione della PAC non sia in nessun caso più complessa del necessario.

4.2.

La Commissione intende presentare proposte relative alle aree di interesse ecologico (AIE) in una determinata azienda agricola, alle AIE adiacenti, alla compensazione delle AIE in caso di dichiarazione errata, e al sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

4.3.

Essa si propone di riesaminare le possibilità di semplificazione dei pagamenti diretti (specie per quanto riguarda l’ecologizzazione), dello sviluppo rurale, del regime per gli ortofrutticoli e della politica della qualità.

4.4.

La Commissione sta inoltre presentando un pacchetto che contempla elementi di pagamento diretto, come il regime per i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato e il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Tali modifiche dovrebbero essere applicabili, se possibile, a partire dall’anno di domanda 2016 o, al più tardi, entro l’anno di domanda 2017.

4.5.

Le regole inerenti alla definizione di «prato permanente» stanno creando problemi per la classificazione dei prati temporanei come seminativo o prato permanente. Dovrebbe essere possibile mantenere lo status dei prati temporanei (classificati come seminativi) anche qualora gli agricoltori decidano di adibire tali terreni alla produzione di foraggio per cinque o più anni di seguito. In tal modo gli agricoltori non sarebbero obbligati ad arare il loro terreno solo per evitare che diventi prato permanente. Questo permetterebbe di adibire i terreni interessati a pascolo per un periodo più lungo, il che sarebbe vantaggioso sotto il profilo ecologico.

4.6.

Per quanto riguarda le misure di mercato, la Commissione porta avanti un ambizioso programma di semplificazione, elaborando nuovi atti delegati e di esecuzione per allineare le regole a livello della Commissione con il nuovo regolamento del Consiglio che istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento OCM). L’obiettivo consiste non soltanto nel ridurre drasticamente il numero e la complessità di tali regole, ma anche nel garantire una reale semplificazione per gli agricoltori e gli operatori.

4.7.

La Commissione ha presentato di recente due tempestive modifiche della normativa attuale, adottando:

un regolamento di esecuzione che rinvia al 15 giugno 2015, per l’anno di domanda 2015, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di aiuto per i pagamenti diretti e il sostegno nell’ambito di alcune misure di sviluppo rurale, in modo da dare agli agricoltori e alle autorità nazionali più tempo per preparare tali richieste,

un regolamento delegato che modifica le regole sui pagamenti diretti, concedendo maggiore flessibilità per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità da rispettare per il sostegno accoppiato facoltativo per gli animali, in risposta ad una richiesta formulata da un gran numero di Stati membri, europarlamentari e parti interessate.

4.8.

La Commissione intende introdurre una serie di proposte riguardanti le modifiche che possono essere effettuate in base agli attuali orientamenti, tra cui:

le coltivazioni pure di leguminose (ad esempio erba medica) non dovrebbero essere considerate per definizione come prato permanente dopo cinque anni,

il periodo di dichiarazione di terreni lasciati a riposo come aree di interesse ecologico e il periodo oggetto di impegni agroambientali non saranno presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di cinque anni per i prati permanenti,

la Commissione presenterà una serie di proposte concernenti i pagamenti diretti,

un secondo pacchetto proposto dalla Commissione è inteso a comprendere elementi diversi da quelli dell’ecologizzazione, come ad esempio il regime per i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato facoltativo e alcuni aspetti del sistema integrato di gestione e di controllo. Tali modifiche dovrebbero diventare applicabili, se possibile, a partire dall’anno di domanda 2016 o, al più tardi, l’anno successivo.

come promesso dalla Commissione nell’aprile 2014, si procederà a un’ulteriore revisione delle norme sull’ecologizzazione nel 2016, dopo il primo anno di applicazione. L’obiettivo è quello di presentare nel 2016 un ulteriore pacchetto di misure, in vista di una loro applicazione l’anno successivo (anno di domanda 2017).

la Commissione valuterà le possibilità di semplificare lo sviluppo rurale: programmazione e approvazione dei programmi di sviluppo rurale, doppio finanziamento, controlli, opzioni semplificate in materia di costi e di notifica.

5.   Questioni riguardanti la semplificazione

5.1.

L’ecologizzazione dei pagamenti diretti è attualmente un elemento fondamentale delle riforme della politica agricola comune. Mentre apprendono ad adattarsi a questi cambiamenti, gli agricoltori continuano a temere che specifiche misure non siano abbastanza flessibili per affrontare situazioni impreviste dovute alle condizioni climatiche o alle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

5.2.

Si dà per inteso che vengano realizzate delle ispezioni senza preavviso: queste sono tuttavia considerate quanto meno un grave disagio e, nel peggiore dei casi, possono causare un serio stress psichico agli agricoltori. È chiaro che, in base a criteri di giustizia, si dovrebbe dare all’agricoltore un preavviso ragionevole prima dell’ispezione.

5.3.

Poiché le ammende in caso di inadempienza saranno insolitamente elevate, gli agricoltori temono di non ottenere un sostegno, in particolare sotto forma di informazioni adeguate. In questo caso gli Stati membri devono trasmettere informazioni adeguate agli agricoltori più interessati dai cambiamenti, con una particolare attenzione per gli agricoltori che si trovano in una situazione di svantaggio sociale ed economico.

5.4.

L’attuale quadro regolamentare relativo alla definizione di «agricoltore attivo» non è soddisfacente e richiederà ulteriori e complesse misure amministrative. Ne consegue il rischio che gli agricoltori impegnati nella produzione agricola siano esclusi e, inversamente, possano essere inclusi quelli che non vi prendono parte.

5.5.

Gli agricoltori stanno ancora cercando di gestire l’ecologizzazione, attualmente al primo anno di applicazione, e le tre pratiche agricole che essa implica. Diversificazione delle colture, mantenimento di prati permanenti e destinazione del 5 % dei terreni ad aree d’interesse ecologico sono i tre aspetti della riforma cui gli agricoltori devono conformarsi per essere ammessi a beneficiare degli aiuti.

5.6.

È inaccettabile che gli agricoltori siano spesso considerati responsabili a causa di errori commessi a livello amministrativo. Così facendo, vengono in particolare compromessi i mezzi di sostentamento di agricoltori a basso reddito, che dipendono da questa fonte di entrate.

5.7.

La proporzionalità delle sanzioni costituisce un tema ricorrente per la maggior parte delle associazioni europee del settore.

5.8.

Gli agricoltori con aziende di superficie inferiore a 15 ettari, o che percepiscono pagamenti al di sotto dei 10 000 EUR, ritengono che la conformità dovrebbe basarsi su un’ispezione semplificata, e che ulteriori ispezioni dovrebbero essere effettuate solo qualora vi siano prove preliminari di inosservanze gravi.

5.9.

Per i prati permanenti dovranno essere risolte le questioni sollevate dalla decisione del 2014 della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale procedimento ha evidenziato numerosi casi problematici di fasce tampone (seminativi), terreni erbosi, seminativi ritirati e seminativi sottoposti a misure agroambientali, in cui gli agricoltori hanno ravvisato il rischio che il terreno in questione venisse formalmente dichiarato «prato permanente» a causa della regola dei cinque anni dopo i quali un terreno è considerato per definizione un «prato permanente».

5.10.

Laddove le organizzazioni agricole individuano un’esigenza di semplificazione, flessibilità e proporzionalità, i gruppi ambientalisti vedono rischi reali. Dal punto di vista del CESE, ciò significa una mancata riconciliazione degli obiettivi di miglioramento ambientale con quello della produzione alimentare nelle aziende agricole familiari.

5.11.

Per quanto riguarda le disposizioni orizzontali, si potrebbe applicare all’intensità dei controlli un approccio più proporzionato e basato sul rischio, che tenga conto del rischio e degli importi in questione, dell’efficacia rispetto ai costi e dei diversi obiettivi e risultati perseguiti.

5.12.

Occorrerebbe evitare controlli multipli. In caso di non conformità, specie per infrazioni lievi, le riduzioni dei pagamenti e le sanzioni amministrative dovrebbero essere proporzionate. Inoltre:

occorrerebbe semplificare il calcolo di tali sanzioni,

il sistema di controlli e sanzioni per la condizionalità dovrebbe essere rivisto in relazione alla proporzionalità,

si dovrebbe valutare la possibilità di autorizzare i pagamenti, compresi quelli anticipati, dopo l’espletamento dei controlli amministrativi,

il metodo per il calcolo dei tassi di errore dev’essere armonizzato,

in caso di infrazioni lievi, facilmente rettificabili, occorrerebbe incoraggiare un maggiore tasso di tolleranza.

5.13.

Sarebbe necessario concentrarsi sulle misure che richiedono attenzione con urgenza, come ad esempio il miglioramento delle note orientative, la fornitura di assistenza tecnica, la facilitazione della cooperazione e lo scambio di migliori pratiche tra amministrazioni.

5.14.

I giovani agricoltori incontrano delle difficoltà nell’accedere al regime mirato alla loro categoria. Le barriere che, senza alcun motivo, impediscono l’accesso a tale regime tendono a scoraggiare i giovani dal dedicarsi alle attività agricole e vanno eliminate. L’accesso dei giovani al settore dell’agricoltura andrebbe sostenuto.

5.15.

Eventuali modifiche del vigente quadro giuridico dovranno essere adottate lasciando agli agricoltori il tempo necessario per pianificare in modo adeguato la stagione della semina. In particolare, le modifiche che riguardano le domande per l’anno 2017 dovrebbero essere pubblicate nell’estate del 2016.

Bruxelles, 9 dicembre 2015.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Modalità di applicazione della riforma della PAC (relazione informativa), NAT/664; Programmi di sviluppo rurale: semplice palliativo o primi segnali di ripresa?, (GU C 13 del 15.1.2016, pag. 89); La PAC verso il 2020, (GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116).

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.


ALLEGATO

I seguenti emendamenti, pur avendo ricevuto almeno un quarto dei voti espressi, sono stati respinti nel corso delle deliberazioni:

Nuovo punto dopo il punto 1.5

Inserire il seguente nuovo punto e modificare di conseguenza la numerazione:

Il CESE raccomanda vivamente che le ispezioni nelle aziende agricole abbiano luogo unicamente previo ragionevole preavviso — non inferiore a due settimane — inviato agli agricoltori interessati.

Motivazione

Gli agricoltori che sono oggetto di un’ispezione senza preavviso, spesso nei periodi di maggiore impegno nella loro azienda agricola nel corso dell’anno, sono soggetti a rischi per la salute e la sicurezza, oltre che di stress psichico, causati dall’essere costretti ad abbandonare attività importanti — ad esempio la nascita dei vitelli, il raccolto e altre ancora.

Esito della votazione

Voti favorevoli:

84

Voti contrari:

104

Astensioni:

35

Nuovo punto prima del punto 1.6

Inserire il seguente nuovo punto e modificare di conseguenza la numerazione:

Un più elevato grado di tolleranza andrebbe applicato nel caso di infrazioni lievi, qualora queste indichino un basso livello di inadempienza e siano facilmente rettificabili.

Motivazione

Talune infrazioni sono per loro stessa natura assai lievi e facilmente rettificabili, e in molti casi non incidono sulla produzione agricola complessiva.

Esito della votazione

Voti favorevoli:

75

Voti contrari:

116

Astensioni:

40


  翻译: