29.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/13 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Hutchison 3G UK/Telefónica UK
(Caso M.7612)
(2016/C 357/07)
I. INTRODUZIONE
1. |
In data 11 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione europea (la «Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2). Con tale operazione CK Hutchison Holdings Limited («CKHH», attraverso la propria controllata indiretta Hutchison 3G UK Investments Limited («Three» o la «parte notificante») (3) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Telefónica Europe Plc («O2») («l’operazione»). La parte notificante e O2 saranno collettivamente chiamate le «parti». |
II. PROCEDURA
2. |
Durante la prima fase dell’indagine la Commissione ha sollevato seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e l’accordo SEE. Il 30 ottobre 2015, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 22 novembre 2015 la parte notificante ha trasmesso osservazioni scritte. |
Comunicazione delle obiezioni
3. |
Il 4 febbraio 2016, la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni, in cui conclude in via preliminare che l’operazione rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, attraverso effetti non coordinati e coordinati sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito, nonché attraverso effetti non coordinati sul mercato all’ingrosso di servizi di accesso e raccolta delle chiamate nell’ambito di reti pubbliche di telefonia mobile nel Regno Unito. |
4. |
La Commissione ha fissato la scadenza del 25 febbraio 2016 per rispondere alla comunicazione delle obiezioni. La parte notificante ha risposto a tale comunicazione, per conto delle parti, il 26 febbraio 2016. Nella risposta, la parte notificante ha chiesto un’audizione ufficiale. |
Accesso al fascicolo
5. |
Il 4 febbraio 2016 la parte notificante ha ricevuto accesso al fascicolo via CD-ROM. Il 18 febbraio, il 29 febbraio, l’11 marzo, il 23 marzo, il 7 aprile, il 15 aprile e il 25 e 26 aprile 2016 è stato concesso un ulteriore accesso al fascicolo. |
Terzi interessati e autorità competenti degli Stati membri
Terzi interessati
6. |
Sulla base di una loro richiesta, il consigliere-auditore ha consentito a Sky UK Limited («Sky»), Liberty Global Europe Ltd («Liberty Global»), Iliad SA («Iliad»), Vodafone Group Plc («Vodafone»), Talk Talk Telecom Group PLC («TalkTalk»), Tesco plc («Tesco»), BT Group plc («BT»), EE Limited («EE», ora «BT/EE» (4)), Dixons Carphone plc («Dixons Carphone»), UK Broadband Networks Limited («UKBN»), Gamma Communications plc («Gamma») e Wireless Infrastructure Group Limited («WIG») di essere sentiti come terzi interessati nell’ambito del presente procedimento. |
7. |
Tutti questi terzi interessati hanno ricevuto una versione non riservata della sintesi della comunicazione delle obiezioni ed è stata concessa loro la possibilità di pronunciarsi. Fatta eccezione per WIG, tutti i terzi interessati hanno chiesto di partecipare all’audizione ufficiale richiesta dalla parte notificante. Il consigliere-auditore ha accolto le richieste di ciascun terzo interessato. |
8. |
Diversi terzi interessati hanno lamentato l’eccessiva presenza di omissis nella versione non riservata della sintesi della comunicazione delle obiezioni e la loro conseguente incapacità di esprimere appieno delle osservazioni in merito alla stessa e quindi di esercitare adeguatamente i loro diritti nell’ambito del presente procedimento. Vodafone e BT/EE hanno fatto riferimento soprattutto alle sezioni della comunicazione delle obiezioni riguardanti i loro rispettivi accordi di condivisione delle reti con le parti. Dopo l’audizione ufficiale, la Commissione ha reso disponibili delle nuove versioni della comunicazione delle obiezioni, nella quale figuravano meno omissis, e ha concesso ai terzi interessati la possibilità di integrare i loro pareri. Nel caso di Vodafone e BT/EE, le omissioni delle sezioni della comunicazione delle obiezioni riguardanti i loro rispettivi accordi di condivisione delle reti sono state significativamente ridotte. |
9. |
Sulla base di una sua richiesta, il consigliere-auditore ha ammesso al procedimento Arqiva Limited come ulteriore terzo interessato in seguito all’audizione ufficiale. |
Autorità competenti degli Stati membri
10. |
Sono state invitate all’audizione le autorità nazionali garanti della concorrenza di ciascuno Stato membro. Dietro sua richiesta, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni, il consigliere-auditore ha invitato all’audizione ufficiale anche l’autorità di regolamentazione del Regno Unito in materia di comunicazioni («Ofcom») in qualità di ulteriore autorità competente di uno Stato membro. |
Audizione ufficiale
11. |
All’audizione ufficiale che si è svolta il 7 marzo 2016 erano presenti: le parti, nonché dei loro consulenti legali e economici esterni; i terzi interessati Sky, Dixons Carphone, BT/EE, Vodafone, Tesco, Liberty Global, TalkTalk, Gamma, Iliad e UKBN, la maggior parte dei quali sono stati assistiti da consulenti esterni; i servizi competenti della Commissione; le autorità garanti della concorrenza di 11 Stati membri (Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia); oltre all’Ofcom (Regno Unito). |
12. |
Le parti hanno chiesto e ottenuto di tenere sessioni a porte chiuse per alcune sezioni della loro presentazione. Tra i terzi interessati, Sky e Dixons Carphone hanno chiesto e ottenuto di tenere sessioni a porte chiuse per la loro presentazione, ma solo nei confronti degli altri terzi interessati. |
Lettere di esposizione dei fatti
13. |
Il 17 marzo 2016 e il 23 Marzo 2016 la Commissione ha inviato alla parte notificante delle lettere di esposizione dei fatti nelle quali ha messo in evidenza ulteriori prove presenti nel fascicolo della Commissione a sostegno dei risultati preliminari della comunicazione delle obiezioni. Il 29 marzo 2016 la parte notificante ha trasmesso osservazioni scritte sulla lettera di esposizione dei fatti del 17 marzo 2016; mentre il 4 aprile 2016 ha trasmesso osservazioni scritte su quella del 23 marzo 2016. |
Impegni
14. |
Il 2 marzo 2016 la parte notificante ha presentato la prima serie di impegni. Il 15 marzo 2016 la parte notificante ha presentato una seconda serie di impegni che è stata sottoposta a verifica di mercato a partire dal 18 marzo 2016. Il 6 aprile 2016 la parte notificante ha presentato la serie definitiva di impegni. |
Il progetto di decisione
15. |
Dopo aver sentito le parti e in deroga alla comunicazione delle obiezioni, la Commissione non ritiene più, nel progetto di decisione, che l’operazione rischi di dar luogo a effetti coordinati sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito. Nel progetto di decisione, la Commissione conferma che l’operazione rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, attraverso effetti non coordinati sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito, nonché attraverso gli effetti non coordinati sul mercato all’ingrosso dei servizi di accesso e raccolta delle chiamate nell’ambito di reti pubbliche di telefonia mobile nel Regno Unito. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, il progetto di decisione dichiara pertanto che l’operazione è incompatibile con il mercato interno. |
16. |
Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha concluso che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi. |
III. CONCLUSIONI
17. |
In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato. |
Bruxelles, 29 aprile 2016
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
(3) Il 9 marzo 2016, Hutchison 3G UK Investments Limited ha modificato la denominazione sociale della sua entità giuridica in CK Telecoms UK Investments Limited, che è quindi la destinataria della decisione.
(4) Al momento dell’audizione, BT aveva completato l’acquisizione di EE.