30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/66


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea

[COM(2016) 721 final]

(2017/C 209/12)

Relatore:

Christian BÄUMLER

Correlatore:

Andrés BARCELÓ DELGADO

Consultazione

Commissione europea, 24.11.2016

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

 

 

Sezione competente

REX

Adozione in sezione

6.3.2017

Adozione in sessione plenaria

29.3.2017

Sessione plenaria n.

524

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

194/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un convinto sostenitore dell’apertura e dell’equità degli scambi commerciali e ne riconosce il valore come motori di crescita e di occupazione.

1.2.

Il CESE chiede un contesto uniforme per i produttori esportatori europei e di paesi terzi, ed efficaci strumenti di difesa commerciale.

1.3.

Il CESE ritiene che, nel complesso, la proposta della Commissione presenti un approccio equilibrato tra la questione dello status di economia di mercato della Cina, da un lato, e l’obiettivo di disporre di un efficace metodo di calcolo del dumping, dall’altro.

1.4.

Il CESE sostiene la proposta della Commissione secondo cui il margine di dumping dovrebbe essere calcolato non ricorrendo alla metodologia standard, ma sulla base di parametri che tengano conto di costi di produzione e di vendita significativamente distorti. Il CESE fa notare che, nel suo parere del 2016 in merito al mantenimento di posti di lavoro sostenibili e alla crescita nel settore dell’acciaio, aveva già chiesto di non utilizzare la metodologia standard per le inchieste antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni cinesi finché il paese non avesse soddisfatto i cinque criteri dell’UE per ottenere lo status di economia di mercato.

1.5.

Il CESE accoglie con favore l’intenzione della Commissione di usare criteri specifici per stabilire se vi siano distorsioni significative della situazione del mercato. Il Comitato osserva che si deve tenere conto anche del rispetto delle norme dell’OIL e degli accordi ambientali multilaterali.

1.6.

Il CESE invita il Parlamento e il Consiglio a indicare chiaramente che la Commissione pubblicherà relazioni specifiche per paese per tutti i paesi con distorsioni del mercato significative. Ciò includerà tutti i paesi che, complessivamente, rappresentano il 70 % delle inchieste antidumping avviate nel precedente quinquennio.

1.7.

Il CESE osserva, tuttavia, che nella proposta della Commissione vi sono ancora margini di miglioramento per modificare il regolamento antidumping di base sotto il profilo dell’efficacia e della fattibilità del procedimento d’inchiesta antidumping (status giuridico, fattibilità e pertinenza delle relazioni proposte) e, in particolare, per quanto riguarda l’onere della prova, che non dovrebbe essere spostato sull’industria europea.

1.8.

Il CESE sottolinea che il procedimento di denuncia antidumping deve essere accessibile anche alle piccole e medie imprese.

1.9.

Il CESE sostiene la proposta della Commissione di norme transitorie e consultazioni.

1.10.

Il CESE esorta la Commissione a garantire quanto più possibile la compatibilità della nuova politica antidumping dell’UE con l’accordo antidumping dell’OMC al fine di rafforzare la certezza del diritto.

1.11.

Il CESE raccomanda che la politica di difesa commerciale nei confronti dei paesi con distorsioni significative del mercato adotti un approccio coordinato a livello internazionale e non si limiti solo all’UE. È necessaria una più stretta collaborazione con i principali partner commerciali.

1.12.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione per quanto riguarda le modifiche proposte nel regolamento antisovvenzioni.

1.13.

Il CESE osserva che l’efficienza dei procedimenti degli strumenti di difesa commerciale (TDI) è collegata anche alla proposta del 2013 di modernizzazione di tali strumenti, compresa la regola del dazio inferiore. Il CESE insiste sul fatto che è estremamente importante che anche il pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale sia finalizzato e adottato nei prossimi mesi al fine di creare un sistema di difesa commerciale robusto ed efficace e di preservare i posti di lavoro e la crescita nell’UE.

2.   Contesto e sintesi del documento della Commissione

2.1.

La proposta della Commissione (1) modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea Le modifiche sono relative ai calcoli antidumping, nonché al procedimento antisovvenzioni.

2.2.

La nuova proposta della Commissione introduce modifiche al regolamento antidumping di base abolendo, per i paesi membri dell’OMC, la distinzione tra paesi con status di economia di mercato e quelli ad economia non di mercato. La metodologia del «paese di riferimento» può continuare ad applicarsi ai paesi non membri dell’OMC, che siano paesi non ad economia di mercato. La metodologia standard si applicherà a tutti i membri dell’OMC, salvo in caso di distorsioni del mercato significative. Di conseguenza, il nuovo articolo 2, paragrafo 6 bis, consente di costruire il valore normale in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

2.3.

Anche se la nuova proposta di regolamento è neutra in termini di paese, è strettamente legata alla scadenza della sezione 15, lettera a), punto ii) del protocollo di adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dell’11 dicembre 2016. Le conseguenze di questa scadenza sono oggetto di interpretazioni differenti (2).

2.4.

La metodologia standard richiede che il dumping sia calcolato confrontando il prezzo all’esportazione verso l’UE con i prezzi o i costi dei prodotti nel mercato interno del paese esportatore. Tuttavia, per i paesi non ad economia di mercato l’UE utilizza attualmente il cosiddetto «metodo del paese di riferimento», in cui i prezzi interni sono sostituiti dai prezzi e dai costi di un «paese di riferimento» come base per il calcolo.

2.5.

Il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping menziona paesi membri dell’OMC che sono considerati economie non di mercato (3), per cui si dovrebbe seguire la metodologia antidumping non standard.

2.6.

Tuttavia, poiché la scadenza di cui alla sezione 15, lettera a), punto ii) del protocollo di adesione della Cina potrebbe essere interpretata nel senso di un evento che fa scattare l’obbligo per l’UE di concedere alla Cina lo status di economia di mercato, la Commissione europea ha dovuto prevedere diversi scenari che garantissero il mantenimento di solidi strumenti di difesa commerciale, tutelando al contempo l’industria europea da pratiche commerciali sleali e assicurando il rispetto degli obblighi assunti nel quadro dell’OMC.

2.7.

Nel 2016 è stato condotto un ampio dibattito tra le istituzioni dell’UE e le parti interessate. Il CESE ha partecipato a questo dibattito e nel parere sul tema L’impatto sui settori industriali principali (e sull’occupazione e la crescita) dell’eventuale concessione alla Cina dello status di economia di mercato (ai fini degli strumenti di difesa commerciale)  (4) ha insistito sul fatto che l’UE non dovrebbe rinunciare agli strumenti volti a garantire un commercio libero ed equo con la Cina perché si perderebbe altrimenti un numero inaccettabile di posti di lavoro (nell’ordine delle centinaia di migliaia). Il CESE ha insistito sul fatto che le perdite sarebbero concentrate in determinati settori industriali (alluminio, biciclette, ceramica, elettrodi, ferroleghe, vetro, carta, pannelli solari, acciaio e pneumatici) e in specifiche aree geografiche, che subirebbero gravi impatti negativi. Il CESE esorta la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio a promuovere una concorrenza equa a livello mondiale quale via da percorrere per una difesa attiva di questi posti di lavoro e dei valori della società europea, oltre che per far crescere il reddito e la ricchezza nell’Unione europea (5). Il 12 maggio 2016, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sullo status di economia di mercato della Cina.

2.8.

La proposta della Commissione comprende un elenco (non esaustivo) dei criteri che mettono in evidenza distorsioni significative del mercato, che sono principalmente connesse all’intervento dello Stato in quel settore. I servizi della Commissione possono pubblicare relazioni pubbliche che descrivano la situazione specifica relativa alle condizioni di mercato in un determinato paese o settore. Tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano sarebbero inoltre inseriti nel dossier di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore, in modo che tutte le parti interessate siano poste nelle condizioni di esprimere commenti e osservazioni.

2.9.

Oltre alla nuova metodologia di calcolo del dumping, la proposta della Commissione contiene norme transitorie per le misure di difesa commerciale già esistenti e le inchieste in corso. La proposta della Commissione precisa pertanto che il nuovo sistema si applicherà unicamente ai casi avviati a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. L’introduzione della nuova metodologia non costituisce un motivo sufficiente per il riesame delle misure antidumping attualmente in vigore. Le domande di riesame della metodologia possono essere introdotte solo quando si avvia un riesame in previsione della scadenza di una data misura.

2.10.

La proposta della Commissione include altresì modifiche alle modalità con cui l’UE conduce le inchieste sulle sovvenzioni concesse dai governi dei paesi terzi e chiarisce, in una modifica del regolamento antisovvenzioni di base, che ulteriori sovvenzioni scoperte durante l’inchiesta antisovvenzioni o il suo riesame possono essere prese in considerazione nel calcolo delle misure antisovvenzioni.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE sostiene la politica di commercio aperto ed equo dell’UE. L’UE (agendo a nome degli Stati membri dell’UE, in quanto la politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell’Unione) promuove gli scambi commerciali aperti e riconosce il valore del commercio in quanto motore della crescita e dell’occupazione.

3.2.

Il CESE è un sostenitore di strumenti di difesa commerciale efficaci. Nella sua politica commerciale, l’UE richiede che i produttori interni ed esteri competano in un contesto uguale per tutti. Essa, pertanto, è contraria alle pratiche commerciali sleali e applica la propria legislazione attraverso strumenti di difesa commerciale, comprese le misure antidumping e le misure compensative.

3.3.

Il CESE rileva che la maggior parte delle misure antidumping in vigore per le importazioni cinesi è concentrata in determinati settori, fra cui l’industria siderurgica è uno di quelli più interessati. Il settore serve industrie a valle e a monte in ugual misura, con 350 000 posti di lavoro diretti e diversi milioni di posti di lavoro nelle industrie collegate, svolgendo un ruolo essenziale nell’industria manifatturiera europea e nell’economia europea in generale.

3.4.

Il CESE ritiene che, nel complesso, la proposta della Commissione presenti un approccio equilibrato tra la questione dello status di economia di mercato della Cina, da un lato, e l’obiettivo di disporre di un efficace metodo di calcolo del dumping, dall’altro.

3.5.

Il CESE accoglie con favore la modifica del regolamento antisovvenzioni di base che precisa il procedimento di inchiesta antisovvenzioni.

3.6.

Il CESE propone che i considerando dei regolamenti dovrebbero chiarire che la modifica del regolamento antidumping di base non concede alla Cina lo status di economia di mercato.

3.7.

Il CESE ha tuttavia preso atto del fatto che il 13 dicembre 2016 la Cina ha chiesto consultazioni OMC con gli USA e l’UE, in relazione al mancato rispetto da parte di questi dell’accordo antidumping dell’OMC, e che per l’UE tali consultazioni riguardano sia l’attuale regolamento antidumping di base sia la proposta di modifica, che è oggetto del presente parere. Il Comitato rimanda a precedenti contenziosi che illustrano la complessità dei problemi. Di conseguenza, il CESE nutre preoccupazioni sulla certezza del diritto per quanto riguarda la proposta di modifica del regolamento antidumping e invita la Commissione a costituire una solida motivazione in merito alla compatibilità del nuovo sistema con le norme antidumping dell’OMC.

3.8.

Il CESE sottolinea che nessuno dei principali partner commerciali dell’UE ha modificato le proprie metodologie antidumping, neanche in vista della scadenza di cui al paragrafo 15, lettera a), punto ii) del protocollo di adesione della Cina all’OMC. Questa strategia è legata ai procedimenti in corso avviati da parte della Cina, di cui si dovrebbe attendere l’esito.

3.9.

Il CESE raccomanda che vi sia un approccio coordinato a livello internazionale su questo dossier che non si limiti all’UE.

3.10.

Il CESE esorta pertanto la Commissione, il Parlamento e il Consiglio a monitorare da vicino l’evoluzione delle politiche di difesa commerciale dei principali partner commerciali e analizzare il loro impatto sull’equilibrio dei flussi commerciali.

3.11.

Il CESE fa osservare che il Comitato delle regioni ha chiesto l’abolizione della regola del dazio inferiore (6). Nell’aprile 2014, il Parlamento ha raccomandato di limitare la regola del dazio inferiore nel caso di dumping lavorativo e ambientale. Nel suo parere del 2016, anche il CESE auspicava l’abolizione della regola del dazio inferiore per le importazioni di acciaio.

3.12.

A tale proposito il CESE ricorda che l’efficienza dei procedimenti degli strumenti di difesa commerciale è collegata anche alla proposta del 2013 di modernizzazione di tali strumenti. Il CESE osserva che il pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale e il nuovo metodo di calcolo del margine di dumping coprono aspetti diversi, indipendenti dal punto di vista tecnico e giuridico, anche se strettamente collegati, della politica antidumping dell’UE e della sua attuazione. Il CESE fa rilevare che utilizzare appieno il margine di dumping contribuirebbe al raggiungimento dell’obiettivo di realizzare condizioni di economia di mercato in tutti i paesi membri dell’OMC e osserva che è estremamente importante che anche il pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale sia finalizzato e adottato nei prossimi mesi, al fine di creare un sistema di difesa commerciale robusto ed efficace e di preservare i posti di lavoro e la crescita nell’UE.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE sostiene la proposta della Commissione [articolo 2 (6 bis)] di modifica della metodologia di calcolo in modo che, quando esistono distorsioni significative in alcuni paesi, possa essere utilizzata una metodologia non standard, e ritiene che questa metodologia consentirebbe alla Commissione di definire e misurare l’effettiva entità del dumping.

4.2.

Il CESE nel suo parere del 2016 (7) in merito al mantenimento di posti di lavoro sostenibili e alla crescita nel settore dell’acciaio, aveva già chiesto di non utilizzare la metodologia standard per le inchieste antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni cinesi finché il paese non avesse soddisfatto i cinque criteri dell’UE per ottenere lo status di economia di mercato. Ciò è in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del maggio 2016.

4.3.

Il CESE concorda con la valutazione della Commissione secondo cui i prezzi e i costi in alcuni paesi sono artificialmente bassi a causa dell’intervento statale, il che significa che non riflettono in modo realistico le forze di mercato. I prezzi e i costi sul mercato interno sono distorti in misura significativa dall’intervento statale. In questi casi, pertanto, i prezzi interni non dovrebbero essere utilizzati per il confronto con i prezzi all’esportazione.

4.4.

Il CESE constata che adesso la soglia che fa scattare il nuovo calcolo è una distorsione significativa del mercato, per la quale nel regolamento è fornito un elenco di esempi non esaustivi. Tuttavia, il CESE osserva altresì che anche la violazione delle norme minime in materia di lavoro e di ambiente può contribuire a distorcere la concorrenza con le imprese dell’UE e dovrebbe essere presa in considerazione, in particolare se forma parte del quadro normativo statale. In aggiunta, dovrebbe essere valutata attentamente la compatibilità del nuovo metodo con le norme dell’OMC.

4.5.

Il CESE si rammarica del fatto che la Cina abbia chiesto un panel formale in seno all’OMC in merito al cosiddetto metodo «del paese di riferimento» utilizzato dall’UE e rileva che l’Unione europea sta attualmente lavorando all’introduzione di una nuova metodologia in linea con tutti gli accordi internazionali. Il CESE è dell’avviso che, se l’OMC con la sua decisione dovesse giungere alla conclusione che la scadenza della sezione 15, lettera a), punto ii) non concede automaticamente alla Cina lo status di economia di mercato e che la Cina è tenuta a rispettare gli altri impegni assunti nel suo protocollo di adesione, l’uso del metodo del «paese di riferimento» dovrebbe essere mantenuto.

4.6.

Il CESE osserva che, secondo la proposta legislativa, la Commissione può preparare e pubblicare relazioni che descrivono le circostanze specifiche del mercato in un dato paese o settore. Tali relazioni e le prove su cui si basano potrebbero diventare parte di un’inchiesta antidumping per quel determinato paese o settore ed essere messe a disposizione del pubblico. L’industria dell’UE potrebbe anche utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni al momento di presentare una denuncia o una richiesta di riesame. Tuttavia, il CESE è preoccupato dal fatto che nella proposta della Commissione non vi sia nessuna disposizione volta ad ampliare l’organico effettivo dei servizi che si occupano di strumenti di difesa commerciale. Rileva inoltre che lo status giuridico di tali relazioni non è definito e non è chiaro in che modo esse possano essere utilizzate in caso di una loro impugnazione legale da parte del paese in questione. Non vi è inoltre alcuna indicazione sulla frequenza con cui le relazioni saranno aggiornate e in che modo esse saranno adattate a sfide relative a settori specifici.

4.7.

Il CESE vede inoltre un motivo di preoccupazione nel fatto che tali relazioni non siano obbligatorie (nella proposta si dice che «i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione») e chiede anche che l’onere della prova sia più chiaramente definito nella normativa proposta.

4.8.

Il CESE fa notare che il procedimento di denuncia antidumping deve essere efficace, realistico e fattibile. Tuttavia, il CESE non può accettare l’inversione dell’onere della prova. L’onere della prova non dovrebbe incombere alle imprese dell’UE interessate e alla Commissione, nel senso che tocchi a loro dimostrare l’esistenza di pratiche di dumping. Le relative prescrizioni in materia di raccolta dei dati dovrebbero rimanere sostenibili.

4.9.

Il CESE sottolinea che il procedimento di denuncia antidumping deve essere accessibile anche alle piccole e medie imprese e che occorre prestare particolare attenzione a garantire che tali imprese possano sostenere i costi che l’inchiesta e le prescrizioni in materia di raccolta dei dati comportano.

4.10.

Il CESE è del parere che le norme transitorie proposte dalla Commissione siano nell’interesse della chiarezza giuridica e appoggia tali disposizioni.

Bruxelles, 29 marzo 2017

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  COM(2016) 0721 final.

(2)  Secondo le stime della Commissione europea, nel periodo 2012-2016 sono state aperte 73 nuove inchieste antidumping e antisovvenzioni. Di queste il 42 % ha riguardato la Cina, il 10 % l’India, il 5 % la Russia, il 5 % l’Indonesia e il 5 % la Turchia. Nel 2016 le misure provvisorie sono state imposte, per la maggior parte, in primo luogo alla Cina ed alcune di esse sono state dirette alla Russia, alla Bielorussia e alla Corea.

(3)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(4)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 13.

(5)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 13.

(6)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 13.

(7)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 50.


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