21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/156


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

(2018/C 461/14)

Relatore generale:

Marco DUS (IT/PSE), consigliere comunale di Vittorio Veneto (Treviso)

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

COM(2018) 385 final — 2018/0209 (COD)

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(6)

Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull’economia circolare (1), il quadro 2030 per il clima e l’energia (2), (3), (4), la legislazione dell’Unione a tutela della natura (5), nonché le relative politiche (6) ,  (7) ,  (8) ,  (9) ,  (10).

(6)

Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull’economia circolare (1), il quadro 2030 per il clima e l’energia (2), (3), (4) , il settimo programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 ed il suo eventuale successore  (5), la legislazione dell’Unione a tutela della natura (6), nonché le relative politiche (7) ,  (8) ,  (9) ,  (10) ,  (11) ,  (12) ,  (13) ,  (14) ,  (15).

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(7)

Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l’Unione deve trasformarsi in una società efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di CO2 e d’inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l’energia e i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e a preparare la strategia dell’Unione a orizzonte 2050 e oltre. Il programma dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell’Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.

(7)

Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l’Unione deve trasformarsi in una società efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di CO2 e d’inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l’energia e i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e a preparare la strategia dell’Unione a orizzonte 2050 e oltre. Il programma dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell’Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.

Motivazione

[Nota del traduttore italiano: l’emendamento, inteso a sostituire il termine «resistente» con «resiliente» nella versione spagnola, non riguarda la versione italiana del testo della Commissione europea né di quello del progetto di parere].

Emendamento 3

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(8)

La transizione all’energia pulita è un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l’ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione all’energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma perché non sono intese a finanziare l’eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l’utilizzo di tecnologie già disponibili che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell’Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull’utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.

(8)

La transizione all’energia pulita è un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l’ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione all’energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma , mantenendo lo stesso coefficiente di cofinanziamento, perché non sono intese a finanziare l’eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l’utilizzo di tecnologie già disponibili che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell’Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull’utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.

Motivazione

Il tasso di cofinanziamento per le regioni e le città è del 100 % nel quadro di Orizzonte 2020.

Emendamento 4

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(9)

Dalle valutazioni dell’impatto del pacchetto legislativo «Energia pulita» si stima che per realizzare gli obiettivi che l’Unione si è posta per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia su piccola scala ), settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all’energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai fondi strutturali e d’investimento europei e stimolare gli investimenti nell’energia pulita usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.

(9)

Dalle valutazioni dell’impatto del pacchetto legislativo «Energia pulita» si stima che per realizzare gli obiettivi che l’Unione si è posta per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia decentralizzate, in particolare dedicate ai consumi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione ), settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti , ad esempio promuovendo progetti pilota basati su piccoli conglomerati urbani, nonché su insediamenti e alloggi isolati situati in aree rurali . Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all’energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai fondi strutturali e d’investimento europei e stimolare gli investimenti nell’energia pulita usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.

Motivazione

La decarbonizzazione del settore delle costruzioni è un passo essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici e energetici dell’UE e, quindi, per riuscire a rispettare gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Tuttavia, si ritiene importante porre una maggiore attenzione ai consumi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione, che rappresentano una parte importante dei consumi energetici europei.

Emendamento 5

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(12)

L’ultimo riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’Unione (1) indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l’attuazione dell’acquis e l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore dei progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l’elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa, rafforzando la partecipazione dei portatori di interessi, mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d’investimento dell’Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

(12)

L’ultimo riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’Unione (1) indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l’attuazione dell’acquis e l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore dei progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l’elaborazione, la valutazione, la sorveglianza e il riesame della normativa; promuovendo una maggiore sensibilizzazione e comunicazione; sviluppando una buona governance ; rafforzando la partecipazione dei portatori di interessi per accrescere la resilienza di fronte ai cambiamenti globali ; mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d’investimento dell’Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

Motivazione

Un miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali. Si tratta di priorità espressamente citate nel precedente programma LIFE e il Comitato delle regioni ritiene debbano essere mantenute.

Emendamento 6

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(15)

L’iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare europei (BEST — Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l’uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. L’iniziativa BEST è servita a veicolare l’importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori per conservare la biodiversità del pianeta. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d’oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È opportuno che il programma continui a finanziare il regime di sovvenzioni di piccola entità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare.

(15)

L’iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare europei (BEST — Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l’uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. L’iniziativa BEST è servita a veicolare l’importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori per conservare la biodiversità del pianeta. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d’oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È opportuno che il programma continui a finanziare il regime di sovvenzioni di piccola entità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare , in linea con gli obiettivi e le misure previsti nell’ambito di un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE  (1).

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 7

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(17)

L’obiettivo a lungo termine dell’Unione sulla qualità dell’aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana. L’opinione pubblica è attenta alle questioni legate all’inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell’Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell’aria. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l’attuazione dei piani per la qualità dell’aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.

(17)

L’obiettivo a lungo termine dell’Unione sulla qualità dell’aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana. L’opinione pubblica è attenta alle questioni legate all’inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell’Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell’aria. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l’attuazione dei piani per la qualità dell’aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale. Questi sforzi dedicati a migliorare la qualità dell’aria dovrebbero essere coerenti con i requisiti di riduzione dei gas ad effetto serra e con la necessità di lungo termine di decarbonizzare l’intera economia europea, sostituendo man mano le infrastrutture energetiche basate su fonti fossili con infrastrutture basate su fonti rinnovabili, quando tecnicamente ed economicamente possibile.

Motivazione

La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Il programma LIFE deve tenere conto del potenziale di riduzione delle emissioni di gas inquinanti in questo tipo di progetti. Quando esiste un’alternativa basata su una fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE dovrebbe promuovere tale iniziativa alternativa rispetto alla sostituzione di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma ancora basate sull’energia fossile, a condizione che l’investimento sia efficace anche sul piano economico.

Emendamento 8

Nuovo considerando 17 bis, dopo il considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(17 bis)

Un’attenzione specifica dovrebbe essere dedicata a promuovere l’abbandono delle fonti di inquinamento dell’aria, in particolare strumenti per il riscaldamento domestico e centrali elettriche basate sui combustibili fossili più inquinanti. Per affrontare il problema dell’inquinamento dell’aria si dovrebbero focalizzare gli sforzi per una transizione verso fonti energetiche rinnovabili e altre energie pulite, favorendo un’ottica di medio/lungo periodo.

Motivazione

Nell’UE il riscaldamento domestico basato sul carbone è un’importante fonte di inquinamento dell’aria e ha impatti dannosi per la salute dei cittadini. Quando tecnicamente e finanziariamente possibile bisognerebbe favorire il passaggio a fonti energetiche rinnovabili e ad altre energie pulite, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione per il settore dell’edilizia, come previsto dalla Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Emendamento 9

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(20)

Per migliorare la governance dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all’energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico, l’impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all’attuazione delle politiche.

(20)

Per migliorare la governance dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all’energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico , anche attraverso una strategia di comunicazione che tenga conto dei nuovi media e dei social network e che accresca l’impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all’attuazione delle politiche. Inoltre, il coinvolgimento e la corresponsabilizzazione degli enti locali e regionali — conformemente al riconoscimento del ruolo che la conferenza delle parti di Parigi (accordo di Parigi) assegna alle città, alle regioni e alle amministrazioni locali e, secondo il principio di sussidiarietà, in quanto livello di governo più vicino ai cittadini — può contribuire al raggiungimento di importanti risultati in campo ambientale, energetico e climatico, come dimostrato dal crescente successo dell’iniziativa «Il Patto dei sindaci»e di altre reti comunali per il clima e l’ambiente.

Motivazione

Si ritiene importante esplicitare la necessità di una comunicazione moderna e citare il Patto dei sindaci, iniziativa ormai globale e di grande successo per coinvolgere e responsabilizzare i livelli di governo più vicini alla cittadinanza.

Emendamento 10

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(22)

Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l’accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d’influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l’accettazione del pubblico in generale e l’impegno dei consumatori.

(22)

Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l’accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d’influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili , in particolare lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative, sostenibili e rinnovabili, è opportuno promuovere una maggiore consapevolezza globale e la diffusione di queste tecnologie per incoraggiare l’accettazione del pubblico in generale e l’impegno dei consumatori.

Motivazione

Grazie agli sviluppi tecnologici, di mercato e (anche) al supporto pubblico, negli ultimi 10 anni i costi di installazione di sistemi di energia rinnovabile sono scesi moltissimo. Dobbiamo continuare in questa direzione per permettere di sviluppare completamente il potenziale energetico europeo, valutando fonti energetiche alternative oggi ancora poco utilizzate (come l’energia marina o la geotermia) e sviluppando l’indipendenza energetica dell’UE da paesi terzi.

Emendamento 11

Nuovo considerando 24 bis, dopo il considerando 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(24 bis)

Considerato l’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali causate dai cambiamenti climatici nel territorio dell’Unione europea e l’inadeguatezza degli attuali strumenti di prevenzione, il programma fornirà sostegno alle iniziative volte a rafforzare le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici per far fronte alle calamità naturali ad essi connessi.

Motivazione

L’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali e l’inadeguatezza degli strumenti di prevenzione inducono a ritenere fondamentale il contributo del Programma LIFE a sostegno di iniziative per rafforzare le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici per far fronte alle calamità.

Emendamento 12

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(25)

In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, in virtù dell’articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell’Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita.

(25)

In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, in virtù dell’articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell’Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima , economia circolare e da quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita.

Il finanziamento di questa strategia dovrebbe essere integrato nel programma in modo specifico e distinto.

Motivazione

Questo riferimento specifico appare necessario a causa dei rischi aggravati cui fanno fronte le regioni ultraperiferiche in relazione al fenomeno dei cambiamenti globali e climatici e a causa della loro particolare vulnerabilità e dipendenza dai territori europei continentali.

Emendamento 13

Nuovo considerando 26 bis, dopo il considerando 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(26 bis)

I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono ammissibili e possono essere uno strumento legale per attuare il programma LIFE. I GECT, infatti, hanno una struttura assimilabile a quella di un consorzio e la maggior parte di essi opera transnazionalmente. Grazie a queste caratteristiche essi possono gestire in modo centralizzato l’attuazione di progetti a livello operativo e finanziario.

Motivazione

È necessario promuovere l’uso dei GECT e assicurare la loro ammissibilità al programma in quanto consorzi.

Emendamento 14

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari per coprire, tra l’altro, i costi del personale, al fine di sostenere una semplificazione delle attività amministrative connesse alla partecipazione ai progetti .

Motivazione

L’emendamento intende sottolineare l’importanza di poter sostenere i costi del personale come un elemento essenziale per la riuscita partecipazione ai progetti, in particolare per le organizzazioni più piccole.

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

1.   L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

[Nota del traduttore italiano: l’emendamento, inteso a sostituire il termine «resistente» con «resiliente» nella versione spagnola, non riguarda la versione italiana del testo della Commissione europea né di quello del progetto di parere].

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all’energia pulita, e contribuire all’applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità;

a)

sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all’energia pulita, e contribuire all’applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità;

b)

sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell’Unione pertinenti, anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

b)

sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell’Unione pertinenti, anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

c)

stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell’Unione pertinenti riproducendo i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.

c)

stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell’Unione pertinenti riproducendo i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti;

 

d)

rafforzare le sinergie tra le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di disastri naturali ad essi connessi attraverso l’introduzione di soluzioni tecniche, come ad esempio un metodo univoco di analisi del rischio di catastrofi naturali.

Motivazione

L’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali e l’inadeguatezza degli attuali strumenti di prevenzione inducono a ritenere fondamentale il contributo del Programma LIFE a sostegno di soluzioni volte a rafforzare le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici per far fronte alle calamità.

Emendamento 17

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 6 780 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

3 500 000 000 EUR per il settore Ambiente, di cui

a)

4 165 000 000 EUR per il settore Ambiente, di cui

(1)

2 150 000 000 EUR per il sottoprogramma Natura e biodiversità e

 

(1)

2 315 000 000 EUR per il sottoprogramma Natura e biodiversità e

(2)

1 350 000 000 EUR per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

 

(2)

1 850 000 000 EUR per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

b)

01 950 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui

b)

2 615 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui

(1)

950 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e

 

(1)

1 450 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e

(2)

1 000 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.

 

(2)

1 165 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.

3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

Motivazione

Il nuovo importo complessivo per il programma LIFE si basa su un aumento di 1,7 volte, come annunciato dalla Commissione europea, ma senza il trasferimento della misura precedentemente finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020 per la transizione energetica, con particolare attenzione per i sottoprogrammi Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed Economia circolare e qualità della vita.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(3)   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

(3)   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

 

(3 bis)     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 riguardo all’aumento di un massimo del 10 % della percentuale di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20 % l’importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo.

Motivazione

Evidente. Riproduce la clausola di flessibilità per il sottoprogramma Natura e Biodiversità, come attualmente presente nel programma LIFE 2014-2020.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(5)   Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l’attuazione e l’integrazione della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali attività possono consistere in:

(5)   Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l’attuazione e l’integrazione della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali attività possono consistere in:

a)

informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia pulita;

a)

informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia pulita;

b)

studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

b)

studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

c)

preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti non finanziati dal programma, delle politiche, dei programmi e della legislazione;

c)

preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti non finanziati dal programma , delle azioni di attuazione e di miglioramento della governance , delle politiche, dei programmi e della legislazione;

d)

laboratori, conferenze e incontri;

d)

laboratori, conferenze e incontri;

e)

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

e)

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

f)

altre attività.

f)

altre attività.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 20

Articolo 11, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

5.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.

5.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.

 

(5 bis)     I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono assimilati a consorzi, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi.

Motivazione

È necessario promuovere l’uso dei GECT e assicurare la loro ammissibilità al programma in quanto consorzi.

Emendamento 21

Articolo 13, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

a)

i progetti finanziati dal programma non pregiudicano gli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima o quelli pertinenti in materia di energia pulita e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

a)

i progetti finanziati dal programma contribuiscono al conseguimento di almeno uno degli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima , transizione verso un modello economico circolare o in materia di energia sostenibile, senza pregiudicare gli altri obiettivi e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

Motivazione

Il programma LIFE non dovrebbe soltanto «non pregiudicare» gli obiettivi ambientali, climatici ed energetici dell’UE, ma dovrebbe attivamente contribuire al loro raggiungimento. Inoltre, la formulazione relativa ai progetti «pertinenti in materia di energia pulita» sembra troppo vaga.

Emendamento 22

Articolo 13, lettera f)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

f)

se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere o regioni ultraperiferiche.

f)

se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali (ad esempio territori caratterizzati da conclamati problemi di qualità dell’aria o interessati dai cambiamenti climatici) o vincoli naturali, zone transfrontaliere (progetti dove la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la protezione ambientale e il raggiungimento degli obiettivi climatici) o regioni esposte a rischi severi a causa dei cambiamenti globali e climatici, come le regioni ultraperiferiche.

Motivazione

Si ritiene utile porre maggiormente l’accento sulla cooperazione transnazionale, il problema della qualità dell’aria, i rischi derivanti dai cambiamenti globali e climatici e la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche. I problemi dovuti ai cambiamenti climatici spesso interessano aree geografiche con particolari esigenze o vulnerabilità, quali le isole, le città costiere e le zone di montagna.

Emendamento 23

Nuovo articolo dopo l’articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

 

Ammissibilità dei costi di progetto relativi all’IVA e al personale

(1)     Le condizioni per l’ammissibilità dei costi sono stabilite all’articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali costi includono l’IVA e i costi del personale.

La Commissione fornisce, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell’IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale.

(2)     L’IVA recuperabile non è considerata una spesa ammissibile, a prescindere se il richiedente opti o meno per il recupero. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L’IVA in qualche modo recuperabile non costituisce una spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario dell’aiuto. Nel determinare se l’IVA costituisce o meno una spesa ammissibile in applicazione della presente norma, non si tiene conto della natura privata o pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario.

(3)     L’IVA non recuperabile è una spesa ammissibile a condizione che la richiesta di ammissibilità sia suffragata da prove adeguate fornite dai revisori o dagli esperti contabili delle organizzazioni. L’IVA che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario in applicazione di norme specifiche nazionali costituisce una spesa ammissibile solo laddove tali norme sono del tutto compatibili con la direttiva 2006/112/CE sull’IVA.

Motivazione

Emendamento che riproduce un precedente parere del CdR (relatrice: Twitchen, ENVE V-018). L’IVA è stata considerata un deterrente alla partecipazione nelle precedenti edizioni del programma LIFE.

Emendamento 24

Articolo 21, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 e, se appropriato, la Commissione consulta direttamente le autorità locali e regionali e lancia consultazioni pubbliche .

Motivazione

Si ritiene utile menzionare in modo esplicito le autorità locali e regionali.

Emendamento 25

Nuovo articolo 21 bis dopo l’articolo 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

 

Procedura di comitato

(1)     La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(2)     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

Questo emendamento riproduce l’articolo 30 del vigente regolamento relativo al programma LIFE (regolamento (UE) n. 1293/2013), per garantire una maggiore partecipazione e controllo nell’attuazione del programma LIFE.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea che, riconfermando senza esitazione il programma LIFE per il prossimo QFP, ne riconosce esplicitamente il successo e il valore aggiunto europeo sin qui generato;

2.

si compiace che la proposta di regolamento abbia uno specifico riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che contribuisca a far sì che gli obiettivi climatici assorbano il 25 % del bilancio del QFP. Il Comitato delle regioni raccomanda vivamente che tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite siano riconosciuti e sostenuti in modo esplicito nel bilancio dell’Unione;

3.

sottolinea il rilevante impatto diretto per gli enti locali e regionali che il programma LIFE ha già dimostrato di avere, preservando la biodiversità, migliorando la qualità ambientale e contribuendo, quindi, a ridurre e mitigare gli effetti drammatici causati dal cambiamento climatico, contro cui gli enti locali e regionali combattono in prima linea;

4.

approva la proposta di aumento di bilancio del 60 % destinato al programma LIFE previsto nel QFP. Tuttavia fa notare che questo aumento di bilancio corrisponde anche ad un allargamento dei temi finanziabili dal futuro programma LIFE (come il nuovo sottoprogramma «Transizione all’energia pulita» che finanzierà progetti che nel QFP corrente ricadono all’interno del programma Orizzonte 2020); pertanto, il Comitato è obbligato a sottolineare che l’aumento di bilancio proposto dalla Commissione europea è in realtà lontano dal 60 % annunciato dalla Commissione stessa, e auspica che un ulteriore aumento possa essere giudicato compatibile con la proposta generale relativa al QFP;

5.

manifesta la preoccupazione che i fondi a disposizione delle autorità locali e regionali per progetti legati alle politiche climatiche e di transizione energetica risultino complessivamente ridotti nel prossimo QFP 2021-2027, alla luce delle proposte di tagli ai bilanci del FESR e del FEASR;

6.

esprime disaccordo per l’assenza di riferimenti al comitato LIFE, che non è citato nella proposta della Commissione europea. Ritiene, infatti, che il comitato LIFE non debba essere soppresso e che debba, anzi, promuovere una più efficace partecipazione al programma degli enti locali e regionali;

7.

plaude alla decisione di puntare sulla qualità dei progetti, evitando pre-allocazioni vincolanti su base geografica (pur promuovendo una ripartizione dei progetti equa e bilanciata), e accoglie favorevolmente il tentativo di semplificazione del regolamento del programma. Tuttavia, il Comitato mette in guardia rispetto al rischio di rimandare troppi aspetti ad atti delegati di secondo livello e, a tale proposito, chiede che i livelli di cofinanziamento degli enti locali e regionali non siano diminuiti nei futuri inviti a presentare proposte;

8.

ritiene fondamentale valorizzare il programma LIFE favorendo la replicabilità dei progetti di successo e sfruttandolo anche come catalizzatore per attrarre ulteriori fondi (privati e pubblici, a partire dal Fondo europeo di sviluppo regionale). Invita la Commissione a mettere in atto opportuni mezzi di informazione, disseminazione e assistenza tecnica per incoraggiare e sostenere le autorità locali e regionali nel partecipare al programma. Per questo fine raccomanda anche di promuovere progetti di networking tra i punti di contatto nazionali, per favorire lo scambio di migliori pratiche e la cooperazione transnazionale;

9.

sottolinea la pertinenza e l’importanza della rete Natura 2000 per il programma LIFE e ritiene che il sostegno a tale rete debba rimanere centrale per il sottoprogramma Natura e biodiversità;

10.

comprende e accoglie favorevolmente la necessità di cercare di favorire la mobilitazione di capitali privati anche per gli investimenti ambientali, ma invita la Commissione a fornire maggiori chiarimenti sulle «operazioni di finanziamento misto» e sui risultati ottenuti dai progetti pilota finanziati attraverso strumenti finanziari nel corso del programma LIFE 2014-2020.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2015) 614 final, del 2.12.2015.

(2)  Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030, COM(2014) 15 del 22.1.2014.

(3)  Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 del 16.4.2013.

(4)  Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016) 860 del 30.11.2016.

(5)  Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia, COM(2017) 198 del 27.4.2017.

(6)  Programma «Aria pulita» per l’Europa, COM(2013) 918 del 18.12.2013.

(7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8)  Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231 definitivo.

(9)  Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016) 501 final del 20.7.2016.

(10)  Piano d’azione sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, dell’8.11.2017.

(1)  COM(2015) 614 final, del 2.12.2015

(2)  Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030, COM(2014) 15 del 22.1.2014.

(3)  Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 del 16.4.2013.

(4)  Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016) 860 del 30.11.2016.

(5)   Decisione n. 1386/2013/UE

(6)  Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia, COM(2017) 198 del 27.4.2017.

(7)  Programma «Aria pulita» per l’Europa, COM(2013) 918 del 18.12.2013.

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231 definitivo.

(10)  Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016) 501 final del 20.7.2016.

(11)  Piano d’azione sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, dell’8.11.2017.

(12)   Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

(13)   Strategia europea per la plastica nell’economia circolare [COM(2018) 028 final].

(14)   Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

(15)   Comunicazione Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa, COM(2013) 249 final.

(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017).

(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017).

(1)   Come indicato nel documento COM(2017) 623 final, «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE».


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