21.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 461/156 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013
(2018/C 461/14)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Considerando 6
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 2
Considerando 7
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
[Nota del traduttore italiano: l’emendamento, inteso a sostituire il termine «resistente» con «resiliente» nella versione spagnola, non riguarda la versione italiana del testo della Commissione europea né di quello del progetto di parere].
Emendamento 3
Considerando 8
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il tasso di cofinanziamento per le regioni e le città è del 100 % nel quadro di Orizzonte 2020.
Emendamento 4
Considerando 9
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La decarbonizzazione del settore delle costruzioni è un passo essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici e energetici dell’UE e, quindi, per riuscire a rispettare gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Tuttavia, si ritiene importante porre una maggiore attenzione ai consumi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione, che rappresentano una parte importante dei consumi energetici europei.
Emendamento 5
Considerando 12
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Un miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali. Si tratta di priorità espressamente citate nel precedente programma LIFE e il Comitato delle regioni ritiene debbano essere mantenute.
Emendamento 6
Considerando 14
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Precisazione.
Emendamento 7
Considerando 17
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Il programma LIFE deve tenere conto del potenziale di riduzione delle emissioni di gas inquinanti in questo tipo di progetti. Quando esiste un’alternativa basata su una fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE dovrebbe promuovere tale iniziativa alternativa rispetto alla sostituzione di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma ancora basate sull’energia fossile, a condizione che l’investimento sia efficace anche sul piano economico.
Emendamento 8
Nuovo considerando 17 bis, dopo il considerando 17
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Nell’UE il riscaldamento domestico basato sul carbone è un’importante fonte di inquinamento dell’aria e ha impatti dannosi per la salute dei cittadini. Quando tecnicamente e finanziariamente possibile bisognerebbe favorire il passaggio a fonti energetiche rinnovabili e ad altre energie pulite, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione per il settore dell’edilizia, come previsto dalla Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Emendamento 9
Considerando 20
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si ritiene importante esplicitare la necessità di una comunicazione moderna e citare il Patto dei sindaci, iniziativa ormai globale e di grande successo per coinvolgere e responsabilizzare i livelli di governo più vicini alla cittadinanza.
Emendamento 10
Considerando 22
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Grazie agli sviluppi tecnologici, di mercato e (anche) al supporto pubblico, negli ultimi 10 anni i costi di installazione di sistemi di energia rinnovabile sono scesi moltissimo. Dobbiamo continuare in questa direzione per permettere di sviluppare completamente il potenziale energetico europeo, valutando fonti energetiche alternative oggi ancora poco utilizzate (come l’energia marina o la geotermia) e sviluppando l’indipendenza energetica dell’UE da paesi terzi.
Emendamento 11
Nuovo considerando 24 bis, dopo il considerando 24
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
L’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali e l’inadeguatezza degli strumenti di prevenzione inducono a ritenere fondamentale il contributo del Programma LIFE a sostegno di iniziative per rafforzare le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici per far fronte alle calamità.
Emendamento 12
Considerando 25
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Questo riferimento specifico appare necessario a causa dei rischi aggravati cui fanno fronte le regioni ultraperiferiche in relazione al fenomeno dei cambiamenti globali e climatici e a causa della loro particolare vulnerabilità e dipendenza dai territori europei continentali.
Emendamento 13
Nuovo considerando 26 bis, dopo il considerando 26
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario promuovere l’uso dei GECT e assicurare la loro ammissibilità al programma in quanto consorzi.
Emendamento 14
Considerando 31
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari. |
Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari per coprire, tra l’altro, i costi del personale, al fine di sostenere una semplificazione delle attività amministrative connesse alla partecipazione ai progetti . |
Motivazione
L’emendamento intende sottolineare l’importanza di poter sostenere i costi del personale come un elemento essenziale per la riuscita partecipazione ai progetti, in particolare per le organizzazioni più piccole.
Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
1. L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. |
1. L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. |
Motivazione
[Nota del traduttore italiano: l’emendamento, inteso a sostituire il termine «resistente» con «resiliente» nella versione spagnola, non riguarda la versione italiana del testo della Commissione europea né di quello del progetto di parere].
Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: |
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: |
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Motivazione
L’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali e l’inadeguatezza degli attuali strumenti di prevenzione inducono a ritenere fondamentale il contributo del Programma LIFE a sostegno di soluzioni volte a rafforzare le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici per far fronte alle calamità.
Emendamento 17
Articolo 5
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a prezzi correnti. |
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 6 780 000 000 EUR a prezzi correnti. |
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2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente: |
2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente: |
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3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario. |
3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario. |
Motivazione
Il nuovo importo complessivo per il programma LIFE si basa su un aumento di 1,7 volte, come annunciato dalla Commissione europea, ma senza il trasferimento della misura precedentemente finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020 per la transizione energetica, con particolare attenzione per i sottoprogrammi Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed Economia circolare e qualità della vita.
Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 3
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
(3) Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario. |
(3) Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario. |
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(3 bis) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 riguardo all’aumento di un massimo del 10 % della percentuale di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20 % l’importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo. |
Motivazione
Evidente. Riproduce la clausola di flessibilità per il sottoprogramma Natura e Biodiversità, come attualmente presente nel programma LIFE 2014-2020.
Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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(5) Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l’attuazione e l’integrazione della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali attività possono consistere in: |
(5) Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l’attuazione e l’integrazione della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali attività possono consistere in: |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 20
Articolo 11, paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
5. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi. |
5. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi. |
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(5 bis) I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono assimilati a consorzi, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi. |
Motivazione
È necessario promuovere l’uso dei GECT e assicurare la loro ammissibilità al programma in quanto consorzi.
Emendamento 21
Articolo 13, lettera a)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il programma LIFE non dovrebbe soltanto «non pregiudicare» gli obiettivi ambientali, climatici ed energetici dell’UE, ma dovrebbe attivamente contribuire al loro raggiungimento. Inoltre, la formulazione relativa ai progetti «pertinenti in materia di energia pulita» sembra troppo vaga.
Emendamento 22
Articolo 13, lettera f)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si ritiene utile porre maggiormente l’accento sulla cooperazione transnazionale, il problema della qualità dell’aria, i rischi derivanti dai cambiamenti globali e climatici e la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche. I problemi dovuti ai cambiamenti climatici spesso interessano aree geografiche con particolari esigenze o vulnerabilità, quali le isole, le città costiere e le zone di montagna.
Emendamento 23
Nuovo articolo dopo l’articolo 13
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Ammissibilità dei costi di progetto relativi all’IVA e al personale (1) Le condizioni per l’ammissibilità dei costi sono stabilite all’articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali costi includono l’IVA e i costi del personale. La Commissione fornisce, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell’IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale. (2) L’IVA recuperabile non è considerata una spesa ammissibile, a prescindere se il richiedente opti o meno per il recupero. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L’IVA in qualche modo recuperabile non costituisce una spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario dell’aiuto. Nel determinare se l’IVA costituisce o meno una spesa ammissibile in applicazione della presente norma, non si tiene conto della natura privata o pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario. (3) L’IVA non recuperabile è una spesa ammissibile a condizione che la richiesta di ammissibilità sia suffragata da prove adeguate fornite dai revisori o dagli esperti contabili delle organizzazioni. L’IVA che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario in applicazione di norme specifiche nazionali costituisce una spesa ammissibile solo laddove tali norme sono del tutto compatibili con la direttiva 2006/112/CE sull’IVA. |
Motivazione
Emendamento che riproduce un precedente parere del CdR (relatrice: Twitchen, ENVE V-018). L’IVA è stata considerata un deterrente alla partecipazione nelle precedenti edizioni del programma LIFE.
Emendamento 24
Articolo 21, paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 e, se appropriato, la Commissione consulta direttamente le autorità locali e regionali e lancia consultazioni pubbliche . |
Motivazione
Si ritiene utile menzionare in modo esplicito le autorità locali e regionali.
Emendamento 25
Nuovo articolo 21 bis dopo l’articolo 21
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Procedura di comitato (1) La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. (2) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Motivazione
Questo emendamento riproduce l’articolo 30 del vigente regolamento relativo al programma LIFE (regolamento (UE) n. 1293/2013), per garantire una maggiore partecipazione e controllo nell’attuazione del programma LIFE.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
1. |
accoglie con favore la proposta della Commissione europea che, riconfermando senza esitazione il programma LIFE per il prossimo QFP, ne riconosce esplicitamente il successo e il valore aggiunto europeo sin qui generato; |
2. |
si compiace che la proposta di regolamento abbia uno specifico riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che contribuisca a far sì che gli obiettivi climatici assorbano il 25 % del bilancio del QFP. Il Comitato delle regioni raccomanda vivamente che tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite siano riconosciuti e sostenuti in modo esplicito nel bilancio dell’Unione; |
3. |
sottolinea il rilevante impatto diretto per gli enti locali e regionali che il programma LIFE ha già dimostrato di avere, preservando la biodiversità, migliorando la qualità ambientale e contribuendo, quindi, a ridurre e mitigare gli effetti drammatici causati dal cambiamento climatico, contro cui gli enti locali e regionali combattono in prima linea; |
4. |
approva la proposta di aumento di bilancio del 60 % destinato al programma LIFE previsto nel QFP. Tuttavia fa notare che questo aumento di bilancio corrisponde anche ad un allargamento dei temi finanziabili dal futuro programma LIFE (come il nuovo sottoprogramma «Transizione all’energia pulita» che finanzierà progetti che nel QFP corrente ricadono all’interno del programma Orizzonte 2020); pertanto, il Comitato è obbligato a sottolineare che l’aumento di bilancio proposto dalla Commissione europea è in realtà lontano dal 60 % annunciato dalla Commissione stessa, e auspica che un ulteriore aumento possa essere giudicato compatibile con la proposta generale relativa al QFP; |
5. |
manifesta la preoccupazione che i fondi a disposizione delle autorità locali e regionali per progetti legati alle politiche climatiche e di transizione energetica risultino complessivamente ridotti nel prossimo QFP 2021-2027, alla luce delle proposte di tagli ai bilanci del FESR e del FEASR; |
6. |
esprime disaccordo per l’assenza di riferimenti al comitato LIFE, che non è citato nella proposta della Commissione europea. Ritiene, infatti, che il comitato LIFE non debba essere soppresso e che debba, anzi, promuovere una più efficace partecipazione al programma degli enti locali e regionali; |
7. |
plaude alla decisione di puntare sulla qualità dei progetti, evitando pre-allocazioni vincolanti su base geografica (pur promuovendo una ripartizione dei progetti equa e bilanciata), e accoglie favorevolmente il tentativo di semplificazione del regolamento del programma. Tuttavia, il Comitato mette in guardia rispetto al rischio di rimandare troppi aspetti ad atti delegati di secondo livello e, a tale proposito, chiede che i livelli di cofinanziamento degli enti locali e regionali non siano diminuiti nei futuri inviti a presentare proposte; |
8. |
ritiene fondamentale valorizzare il programma LIFE favorendo la replicabilità dei progetti di successo e sfruttandolo anche come catalizzatore per attrarre ulteriori fondi (privati e pubblici, a partire dal Fondo europeo di sviluppo regionale). Invita la Commissione a mettere in atto opportuni mezzi di informazione, disseminazione e assistenza tecnica per incoraggiare e sostenere le autorità locali e regionali nel partecipare al programma. Per questo fine raccomanda anche di promuovere progetti di networking tra i punti di contatto nazionali, per favorire lo scambio di migliori pratiche e la cooperazione transnazionale; |
9. |
sottolinea la pertinenza e l’importanza della rete Natura 2000 per il programma LIFE e ritiene che il sostegno a tale rete debba rimanere centrale per il sottoprogramma Natura e biodiversità; |
10. |
comprende e accoglie favorevolmente la necessità di cercare di favorire la mobilitazione di capitali privati anche per gli investimenti ambientali, ma invita la Commissione a fornire maggiori chiarimenti sulle «operazioni di finanziamento misto» e sui risultati ottenuti dai progetti pilota finanziati attraverso strumenti finanziari nel corso del programma LIFE 2014-2020. |
Bruxelles, 9 ottobre 2018
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) COM(2015) 614 final, del 2.12.2015.
(2) Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030, COM(2014) 15 del 22.1.2014.
(3) Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 del 16.4.2013.
(4) Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016) 860 del 30.11.2016.
(5) Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia, COM(2017) 198 del 27.4.2017.
(6) Programma «Aria pulita» per l’Europa, COM(2013) 918 del 18.12.2013.
(7) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(8) Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231 definitivo.
(9) Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016) 501 final del 20.7.2016.
(10) Piano d’azione sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, dell’8.11.2017.
(1) COM(2015) 614 final, del 2.12.2015
(2) Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030, COM(2014) 15 del 22.1.2014.
(3) Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 del 16.4.2013.
(4) Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016) 860 del 30.11.2016.
(5) Decisione n. 1386/2013/UE
(6) Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia, COM(2017) 198 del 27.4.2017.
(7) Programma «Aria pulita» per l’Europa, COM(2013) 918 del 18.12.2013.
(8) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(9) Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231 definitivo.
(10) Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016) 501 final del 20.7.2016.
(11) Piano d’azione sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, dell’8.11.2017.
(12) Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
(13) Strategia europea per la plastica nell’economia circolare [COM(2018) 028 final].
(14) Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
(15) Comunicazione Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa, COM(2013) 249 final.
(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017).
(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017).
(1) Come indicato nel documento COM(2017) 623 final, «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE».