Bruxelles, 24.5.2019

COM(2019) 243 final

2019/0117(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Per la fissazione delle possibilità di pesca, la proposta tiene conto delle osservazioni formulate nel corso dell'anno dai portatori di interessi, dai consigli consultivi, dalle amministrazioni nazionali, dalle organizzazioni dei pescatori e dalle organizzazioni non governative.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sui pareri scientifici 1 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2019/124 come descritto nel prosieguo.

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a ad esclusione del Golfo di Cadice

Il piano pluriennale per le acque occidentali entrato in vigore il 26 marzo 2019 ha abrogato il piano di ricostituzione del nasello e dello scampo. I limiti di sforzo figuranti nell'allegato II del regolamento sulle possibilità di pesca erano stati stabiliti sulla base di tale piano di ricostituzione. Poiché gli stock interessati saranno gestiti conformemente alle disposizioni del piano pluriennale per le acque occidentali fissando limiti di cattura compresi negli intervalli di valore MSY (Maximum Sustainable Yield - rendimento massimo sostenibile), non è più necessario continuare a fissare limiti dello sforzo di pesca per le flotte che pescano tali stock. È pertanto opportuno abrogare l'allegato II.

Merlano nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM 7a)

La Commissione ha chiesto e ricevuto dal CIEM un'analisi scientifica aggiornata del livello delle "catture accessorie inevitabili" di merlano nel Mare d'Irlanda. Secondo l'analisi, il livello delle catture accessorie di merlano previste in attività di pesca di altre specie bersaglio sarebbe superiore nel caso in cui le specie bersaglio fossero sfruttate conformemente all'MSY. Il parere aggiornato riguardante le catture di merlano nella divisione 7a continua tuttavia a raccomandare di non effettuare catture per il 2019, a fronte di una mortalità per pesca e di una biomassa ancora su livelli non sostenibili. La proposta della Commissione, pertanto, rappresenta un giusto compromesso poiché autorizza un aumento del totale ammissibile di cattura per il merlano, onde evitare la chiusura anticipata delle attività di pesca, e permette al tempo stesso di aumentare la biomassa dello stock riproduttore.

Scampo nella divisione CIEM 8c

Il 28 marzo il CIEM ha formulato il proprio parere sulla pesca ricognitiva dello scampo nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c. Secondo tale parere le catture dovrebbero essere pari allo zero in quanto le indagini effettuate con riprese video subacquee per monitorare l'abbondanza dello stock non richiedono il prelievo di animali. Nel caso in cui non sia possibile realizzare indagini di questo tipo, il CIEM ha raccomandato comunque di procedere a una pesca ricognitiva per raccogliere dati relativi alle catture per unità di sforzo per lo scampo nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c. Il CIEM raccomanda che le catture di scampo non superino le 0,7 tonnellate. È quindi opportuno modificare le possibilità di pesca per lo scampo per tener conto di tale pesca ricognitiva.

Gamberello boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est

Il 28 marzo 2019 il CIEM ha formulato il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). A seguito delle consultazioni con la Norvegia si è deciso di assegnare all'UE un quantitativo pari a 2 010 tonnellate per la cattura del gamberello boreale nello Skagerrak.

Merluzzo carbonaro nel Mare del Nord

Il 22 febbraio 2019 il CIEM ha formulato un parere aggiornato sulle catture di merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle sottozone CIEM 4 e 6 e nella divisione CIEM 3a. A seguito di tale parere e successivamente alle consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare di conseguenza il TAC per il merluzzo carbonaro, in linea con il rendimento massimo sostenibile.

Spratto nel Mare del Nord

Il 12 aprile 2019 il CIEM ha formulato il suo parere annuale per lo spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord. In base a tale parere, le catture di spratto nel Mare del Nord non dovrebbero superare le XXX tonnellate nel periodo compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020. È pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto.

Limiti di sforzo nella zona della convenzione ICCAT

In occasione della sua ventunesima riunione straordinaria organizzata nel 2018, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il piano dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche che ne suggeriva l'istituzione nel 2018, in quanto lo stato attuale dello stock non richiede più le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04). Esso tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. Le disposizioni riguardanti i limiti di sforzo e i quantitativi massimi immessi negli allevamenti di tonno sono pertanto modificate.

2019/0117 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio 2 stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)Il piano pluriennale per le acque occidentali 3 entrato in vigore il 26 marzo 2019 ha abrogato il piano di ricostituzione del nasello e dello scampo 4 . I limiti dello sforzo di pesca figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio erano stati stabiliti sulla base di tale piano di ricostituzione. Poiché gli stock interessati saranno gestiti conformemente alle disposizioni del piano pluriennale per le acque occidentali fissando limiti di cattura che consentano di raggiungere un tasso-obiettivo di mortalità per pesca compatibile con gli intervalli FMSY, non è più necessario continuare a fissare limiti dello sforzo di pesca per le flotte che pescano tali stock. È pertanto opportuno abrogare l'allegato II.

(3)Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato un parere scientifico in cui ha raccomandato di non effettuare catture di merlano (Merlangius melangus) nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda). Per il 2019 è stato stabilito un TAC per le catture accessorie di tale stock al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando, nel contempo, il rendimento massimo sostenibile. L'analisi scientifica aggiornata del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) sullo stato del merlano (Merlangius melangus) nella divisione CIEM 7a e sulle catture accessorie inevitabili di tale specie in altre attività di pesca ha previsto il mantenimento dello status quo, con catture corrispondenti pari a 1 385 tonnellate. Sulla base di tale analisi è opportuno modificare il totale ammissibile di cattura (TAC) per tener conto di un quantitativo che sia in grado di ridurre al minimo il rischio di una chiusura anticipata dell'attività di pesca e che, nel contempo, permetta alla biomassa dello stock riproduttore di continuare a ricostituirsi. Il livello del TAC dovrebbe inoltre consentire di evitare un aumento della mortalità dello stock considerato e incoraggiare il miglioramento della selettività e la prevenzione.

(4)Nel dicembre 2018 gli Stati membri interessati hanno convenuto di collaborare nell'ambito del gruppo degli Stati membri che si affacciano sulle acque nordoccidentali e in stretta cooperazione con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali per predisporre un piano pluriennale per la riduzione delle catture accessorie. Il piano dovrebbe garantire, per mezzo di misure che prevedono la selettività o la prevenzione, la riduzione delle catture accessorie dei cinque stock interessati, tra cui il merlano del Mare d'Irlanda, per cui il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato un parere di zero catture per il 2019. La Commissione intende presentare tale piano alla sessione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che si terrà nel luglio 2019, al fine di valutarne l'efficacia. Se dalla valutazione dello CSTEP dovesse emergere che il piano non permette di conseguire l'effetto desiderato di ridurre la mortalità per pesca delle catture accessorie, la Commissione prenderà in considerazione misure alternative per ridurre la mortalità per pesca degli stock interessati.

(5)Conformemente al parere del CIEM del 28 marzo, le catture di scampo (Nephrops norvegicus) nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c non dovrebbero superare le 0,7 tonnellate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo scampo nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c.

(6)Il 28 marzo 2019 il CIEM ha formulato il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 2 010 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nella divisione CIEM 3a, in linea con il rendimento massimo sostenibile.

(7)Il 22 febbraio 2019 il CIEM ha formulato un parere aggiornato sulle catture di merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nel Mare del Nord. Sulla base di tale parere e a seguito delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare di conseguenza il TAC per il merluzzo carbonaro, in linea con il rendimento massimo sostenibile.

(8)Conformemente al parere del CIEM del 12 aprile 2019, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord non dovrebbero superare le XXX tonnellate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto nella divisione CIEM 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord).

(9)In occasione della sua ventunesima riunione straordinaria organizzata nel 2018, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il piano dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche che ne suggeriva l'istituzione nel 2018, in quanto lo stato attuale dello stock non richiede più le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04). Esso tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È pertanto opportuno modificare le disposizioni riguardanti i limiti di sforzo e i quantitativi massimi immessi negli allevamenti di tonno.

(10)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

(1)all'articolo 9, la lettera a) è soppressa;

(2)l'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

(3)l'allegato IIA è soppresso;

(4)l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)     http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx  
(2)    Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(4)    Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

Bruxelles, 24.5.2019

COM(2019) 243 final

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca


ALLEGATO

1.L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

(1)la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nella divisione CIEM 7a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/07A.)

 

Belgio

 

3

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

43

(1)

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Irlanda

717

(1)

Paesi Bassi

1

(1)

Regno Unito

482

(1)

Unione

1 246

(1)

TAC

1 246

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

";

(2)la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:

Gamberello boreale

 

Zona:

3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/03A.)

 

 

Danimarca

 

1 306

TAC precauzionale

 

 

Svezia

704

Unione

2 010

TAC

4 314

";

(3)la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM 3a, nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

3a e 4; acque dell'Unione della divisione CIEM 2a

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2C3A4)

 

Belgio

33

TAC analitico

Danimarca

3 865

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

9 759

Francia

22 967

Paesi Bassi

98

Svezia

531

Regno Unito

7 482

Unione

44 735

Norvegia

48 879

(1)

TAC

93 614

(1)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

";

(4)la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/2AC4-C)

 

 

Belgio

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1)(2)(3)

Regno Unito

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(1)

Isole Fær Øer

pm

(1)(4)

TAC

pm

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Incluso il cicerello.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

 

 

 

 

";

(5)la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella divisione CIEM 8c è sostituita dalla seguente:

"

Specie:

Scampo

 

Zona:

8c

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/08C.)

 

 

Spagna

 

2,7

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

0,0

(1)

Unione

2,7

(1)

TAC

2,7

(1)

(1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

2 tonnellate nell'unità funzionale 25, in cinque bordate al mese effettuate nei mesi di agosto e settembre;

0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31, nell'arco di 7 giorni, nel mese di luglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

".

2.L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

(1)il punto 4 è sostituito dal seguente:

"Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero di pescherecci 1

Cipro 2

Grecia 3

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta 4

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare 5

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare 6

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali 7

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

";

(2)al punto 6, la tabella B è sostituita dalla seguente:

"Tabella B 81

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Spagna

7 000

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 766

Portogallo

350

".

(1)    I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(2)    È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
(3)    È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
(4)    È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(5)    Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(6)    Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
(7)    Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(8) 1    La capacità di allevamento del Portogallo di 350 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.
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