Bruxelles, 14.12.2020

COM(2020) 843 final

2018/0136(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione


2018/0136 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2018) 324 final – 2018/0136 COD):

2 maggio 2018.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

18 settembre 2018.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

4 aprile 2019.

Data di trasmissione della proposta modificata:

NA

Data di adozione della posizione del Consiglio:

14 dicembre 2020.

2.Finalità della proposta della Commissione

L'obiettivo della proposta è stabilire le norme necessarie per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

L'Unione europea dovrebbe avere la facoltà di adottare opportune misure in tali casi, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 5 novembre 2020. La Commissione appoggia tale accordo. Gli elementi principali di tale accordo sono indicati di seguito.

·Modifica terminologica da "carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri" a "violazioni dei principi dello Stato di diritto": è stata aggiunta una formulazione che chiarisce che il meccanismo può essere utilizzato anche per far fronte a violazioni sistematiche (diffuse o dovute a pratiche od omissioni ricorrenti da parte delle autorità pubbliche oppure a misure generali). Viene inoltre sottolineata la complementarità con la normativa settoriale e finanziaria applicabile.

·Dimensione preventiva del meccanismo: è precisato che potrebbero essere adottate misure anche in caso di violazioni che "rischiano seriamente di compromettere" la sana gestione finanziaria o gli interessi finanziari dell'Unione. La precisazione "seriamente" non figurava nella proposta della Commissione, ma è accettabile in quanto la dimensione preventiva del meccanismo è preservata.

·Rafforzamento della tutela dei beneficiari finali mediante l'obbligo per la Commissione di fornire informazioni e orientamenti. La Commissione si adopererà al massimo per garantire che gli importi dovuti siano effettivamente versati dallo Stato membro interessato (utilizzando i meccanismi esistenti). Ciò rafforza la tutela dei destinatari e dei beneficiari finali, in linea con la proposta.

·Procedura di adozione e revoca delle misure e modifica della maggioranza applicabile in seno al Consiglio: la procedura è stata semplificata per garantire un meccanismo efficace e rapido, preservando nel contempo il diritto degli Stati membri interessati a essere sentiti. Il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata (la Commissione aveva proposto il voto a maggioranza qualificata inversa). Un considerando e un articolo ricordano che la Commissione può esercitare le proprie prerogative istituzionali al fine di garantire che il Consiglio rispetti l'obbligo di adottare una decisione. Le modifiche mantengono l'efficacia complessiva del meccanismo e preservano l'autonomia istituzionale della Commissione.

·"Freno di emergenza": un considerando spiega che, in via eccezionale, lo Stato membro interessato può chiedere al presidente del Consiglio europeo di rinviare la questione al Consiglio europeo. Nel caso in cui venga compiuto questo passo politico, in linea di principio il Consiglio non adotterà decisioni fino a quando il Consiglio europeo non abbia discusso tale questione. La discussione dovrebbe svolgersi entro un termine massimo di tre mesi. La Commissione accetta questo compromesso in quanto prevede una discussione politica che non comporta una fase formale della procedura o un coinvolgimento del Consiglio europeo nell'esecuzione del bilancio, e non dovrebbe rendere inefficace il meccanismo poiché non incide sul potere decisionale del Consiglio e sul ruolo della Commissione.

·Aggiunta di un "dialogo strutturato": la possibilità per il Parlamento di invitare la Commissione a un dialogo strutturato sulle sue conclusioni è accettabile.

4.Conclusioni

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

5.DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha formulato una dichiarazione unilaterale e una dichiarazione comune, che figurano in appendice.



APPENDICE

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione della Commissione in merito alla relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento:

"La Commissione conviene di valutare la possibilità di corredare di opportune proposte, ove necessario, la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento."

Dichiarazione comune sul possibile inserimento del contenuto di questo regolamento nel regolamento finanziario:

"Fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di valutare la possibilità di inserire il contenuto del presente regolamento nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 ("regolamento finanziario"), in occasione della sua prossima revisione."

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