5.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 301/221 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione del regolamento LULUCF e del regolamento sulla condivisione degli sforzi
(2022/C 301/17)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l’impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
COM(2021) 554 final
Emendamento 1
Considerando 7
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Soppresso |
Motivazione
La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.
Emendamento 2
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 3
Considerando 10
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Per aumentare l’assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. […] […] Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l’uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l’economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l’assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. […] |
Per aumentare l’assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli, nelle foreste di cui si occupano e nei prodotti di stoccaggio del carbonio . […] […] Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l’uso di prodotti legnosi durevoli e la sostituzione di materiali fossili o ad alta intensità di carbonio , nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l’economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di tutti i prodotti di stoccaggio del carbonio , comprese nuove soluzioni innovative e la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio . Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire stime sul potenziale di mitigazione riconducibile alla sostituzione di materiali fossili o ad alta intensità di carbonio con il legno. I modelli imprenditoriali emergenti, lo sviluppo ulteriore della bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio, le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l’assorbimento e gli investimenti a lungo termine nella bioeconomia contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. […] |
Motivazione
Occorre tenere pienamente conto dell’impatto climatico dei bioprodotti innovativi. Dovrebbero essere incluse tutte le categorie pertinenti, quali pasta di legno, carta, cartone, impiallacciatura, pannelli di fibre, pannelli di particelle, assi, legno ingegnerizzato, tessili, compositi, lignina, sostanze chimiche, biochar e altri prodotti biogenici al carbonio.
L’obiettivo climatico dell’UE è la neutralità in termini di emissioni di carbonio, con il sostanziale azzeramento delle emissioni di combustibili fossili entro il 2050. Accademici e soggetti che elaborano modelli (ad esempio le Nazioni Unite e il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico — IPCC) concordano nel ritenere che, in assenza di assorbimenti di carbonio basati sulla tecnologia, è improbabile che saremo in grado di raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) è il processo di estrazione della bioenergia dalla biomassa con cattura e stoccaggio del carbonio, che rimuove quest’ultimo dall’atmosfera.
È logico includere la BECCS nel regolamento perché le emissioni biogeniche provengono da fonti rinnovabili coltivate nel terreno. Il ricorso allo stesso quadro di contabilizzazione per tutti i prodotti di stoccaggio del carbonio, le emissioni e gli assorbimenti di carbonio provenienti da questo settore contribuirà a evitare una doppia contabilizzazione.
Emendamento 4
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Limitare eccessivamente le possibilità di una gestione attiva delle foreste renderebbe le foreste più vulnerabili a danni quali incendi e infestazioni di parassiti e ridurrebbe il potenziale delle foreste in termini di sequestro a lungo termine del carbonio.
Emendamento 5
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera e)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il CdR teme che riunire insieme uso del suolo ed emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 potrebbe comportare un indebolimento dei progressi necessari nel settore agricolo, poiché le difficoltà che questo settore incontra nel ridurre le emissioni potrebbero essere compensate da altri settori, come le foreste. Gli assorbimenti di carbonio realizzati dal settore LULUCF svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.
Emendamento 6
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 1 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
2. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell’allegato I, sezione A, comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo e/o settori: |
2. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell’allegato I, sezione A, comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 in poi nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo e/o settori: |
Motivazione
Il CdR teme che riunire insieme uso del suolo ed emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 potrebbe comportare un indebolimento dei progressi necessari nel settore agricolo, poiché le difficoltà che questo settore incontra nel ridurre le emissioni potrebbero essere compensate da altri settori, come le foreste. Gli assorbimenti di carbonio realizzati dal settore LULUCF svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.
Emendamento 7
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 2 — paragrafo 3
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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3. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell’allegato I, sezione A, comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:
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Soppresso |
Motivazione
Il CdR teme che riunire insieme uso del suolo ed emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 potrebbe comportare un indebolimento dei progressi necessari nel settore agricolo, poiché le difficoltà che questo settore incontra nel ridurre le emissioni potrebbero essere compensate da altri settori, come le foreste. Gli assorbimenti di carbonio realizzati dal settore LULUCF svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.
Emendamento 8
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
2. L’obiettivo dell’Unione al 2030 per l’assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018. |
2. L’obiettivo dell’Unione al 2030 per l’assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018. |
[…] |
[…] |
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Entro il 30 giugno 2024 ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale all’obiettivo di assorbimento netto dei gas serra per il 2030, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di entità superiore all’obiettivo nazionale di cui all’allegato II bis. Tale contributo può essere incluso nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Il contributo nazionale comprende informazioni e obiettivi riguardanti la riduzione delle emissioni o l’aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da terre coltivate, prati e zone umide in relazione ai dati comunicati per il 2016, il 2017 e il 2018. |
Motivazione
Il CdR sostiene un obiettivo ambizioso, equo e inclusivo in materia di LULUCF per contribuire a garantire il conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. Gli enti locali e regionali sono consapevoli delle conseguenze dei cambiamenti climatici sul campo e sostengono azioni ambiziose ed eque per il clima.
Emendamento 9
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 4 — paragrafo 3
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
3. […] Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all’allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti di esecuzione. […] |
3. […] Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dell’obiettivo degli Stati membri indicato nell’allegato II bis e i 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all’allegato II bis possono essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. La correzione tecnica da aggiungere all’obiettivo di uno Stato membro corrisponde all’effetto del cambiamento di metodologia e delle fonti di dati sugli obiettivi ed è stabilita negli atti di esecuzione. […] |
Motivazione
È importante che gli Stati membri si adoperino costantemente per migliorare la loro metodologia e che tali miglioramenti si riflettano anche nella valutazione degli obiettivi, al fine di evitare obiettivi sproporzionatamente bassi o elevati. Lo sviluppo continuo di metodi per fornire i dati relativi all’attività e fattori di emissione affinati è in linea con l’attuale prassi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a utilizzare i nuovi risultati della ricerca nazionale nonché le linee guida aggiornate del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e altre ricerche pubblicate a livello internazionale.
Emendamento 10
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 4 — paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
4. Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l’Unione nei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all’azzeramento entro il 2035 e l’Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo per il 2035. Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.»; |
Soppresso |
Motivazione
Il CdR teme che riunire insieme uso del suolo ed emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 potrebbe comportare un indebolimento dei progressi necessari nel settore agricolo, poiché le difficoltà che questo settore incontra nel ridurre le emissioni potrebbero essere compensate da altri settori, come le foreste. Gli assorbimenti di carbonio realizzati dal settore LULUCF svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.
Emendamento 11
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 7 — lettera b)
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l’allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e garantendo l’integrità ambientale.» |
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione adotta nel prossimo futuro atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l’allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi , la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio e tutte le altre pertinenti categorie di bioprodotti che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e garantendo l’integrità ambientale.»; |
Motivazione
Occorre tenere pienamente conto dell’impatto climatico dei bioprodotti innovativi. Dovrebbero essere incluse tutte le categorie pertinenti, quali pasta di legno, carta, cartone, impiallacciatura, pannelli di fibre, pannelli di particelle, assi, legno ingegnerizzato, tessili, compositi, lignina, sostanze chimiche, biochar e altri prodotti biogenici al carbonio.
Emendamento 12
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 14
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 13 quater — paragrafo 1 — comma secondo
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Un importo pari all’importo in tonnellate di CO2 equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08 , è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell’anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell’articolo 15; |
Soppresso |
Motivazione
Il CdR teme che gli obblighi di comunicazione annuale possano incidere sul livello locale e regionale, consentendo agli Stati membri di contrastare variazioni annuali impreviste mediante decisioni sul rapido cambiamento delle attività di gestione e dell’uso del suolo. Ciò può incidere negativamente sulla capacità del livello locale e regionale di sviluppare la propria bioeconomia.
Il settore LULUCF è caratterizzato da fluttuazioni naturali e incertezze nella misurazione dei flussi di carbonio. Uno Stato membro non è in grado di controllare i flussi di carbonio dei comparti nel suolo per ogni anno. Pertanto non è possibile fissare obiettivi annuali e imporre infrazioni in caso di inadempienza su base annua.
Emendamento 13
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 15
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 14 — paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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[…] |
[…] |
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La relazione di conformità comprende una valutazione concernente: |
La relazione di conformità comprende una valutazione concernente: |
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[…] |
[…] |
Motivazione
Il sostegno all’uso di tutti i prodotti forestali accelera la transizione verso una bioeconomia circolare che sostituisca i materiali e le emissioni di origine fossile. Va notato che il vantaggio della sostituzione (ossia la riduzione delle emissioni associata alla produzione di prodotti a base di legno rispetto ad altri materiali e prodotti funzionalmente equivalenti) riguarda sia i prodotti in legno a lunga durata che quelli a base di fibre.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi
COM(2021) 555
Emendamento 14
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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L’attuazione dell’obiettivo di neutralità climatica al più tardi entro il 2050 può essere ostacolata da un’eccessiva divergenza tra gli obiettivi di condivisione degli sforzi degli Stati membri; nel contesto del periodo 2021-2027, la programmazione dei fondi per la politica di coesione, specificamente del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta, dovrebbe prevedere programmi su misura, assi prioritari, strategie e piani territoriali miranti anche ad accrescere le capacità degli Stati membri in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori disciplinati dal regolamento 2018/842 e contribuire così a una maggiore convergenza dei loro obiettivi già in questo periodo di programmazione. |
Emendamento 15
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 16
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/842
Articolo 4 — nuovo paragrafo 3 bis
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Garantire che tutti i settori contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Emendamento 17
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/842
Articolo 5 — paragrafi 1 e 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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1. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo. |
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2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo. |
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Motivazione
Per garantire l’attuazione del regolamento, è opportuno ridurre la flessibilità, affinché delle riduzioni a breve termine ottenute mediante prestiti non creino problemi di attuazione a medio termine, anche per gli enti locali e regionali che spesso non sono direttamente coinvolti nelle decisioni nazionali in materia di flessibilità.
Emendamento 18
Articolo 1 — punto 3 quater(nuovo)
Regolamento (UE) 2018/842
Articolo 5 — paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
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Motivazione
I trasferimenti dovrebbero essere limitati per garantire un’attuazione efficace in tutti gli Stati membri. Va sottolineato che uno Stato membro con un potenziale di trasferimento potrebbe avere al suo interno disparità regionali. Prima di considerare trasferimenti ad altri paesi occorrerebbe valutare le sfide regionali.
Emendamento 19
Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/842
Articolo 8
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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1. Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende: |
«1. Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende: |
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[…] |
[…] |
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[…] |
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2. Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi. |
2. Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi. |
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3. La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo. |
3. La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo. Lo Stato membro pubblica il parere della Commissione e ne garantisce la diffusione presso le autorità locali e regionali. 4. Lo Stato membro provvede alla pubblicazione del piano d’azione correttivo e delle sue eventuali revisioni nonché alla sua diffusione presso le autorità locali e regionali.». |
Motivazione
I piani d’azione per risolvere le situazioni problematiche devono includere misure a livello regionale qualora i problemi regionali siano una causa significativa della situazione. Gli enti locali e regionali devono essere informati in merito ai piani d’azione, in modo da contribuire pienamente alla politica climatica.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)
1. |
è consapevole degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sulle comunità locali e riconosce l’esigenza di azioni incisive per conseguire i necessari obiettivi climatici dell’UE. Sostiene un impegno ad alto livello in materia di LULUCF, ma ribadisce anche la necessità di flessibilità nel conseguimento degli obiettivi; |
2. |
ritiene che gli enti locali e regionali svolgano indubbiamente un ruolo determinante nei settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi (2) e dal regolamento LULUCF (3), dato che entrambi questi regolamenti richiedono il coinvolgimento della dimensione territoriale. Si tratta di settori nei quali gli enti locali e regionali possono agire in virtù delle loro competenze e prerogative giuridiche; |
3. |
chiede che venga mantenuta la coerenza tra le misure del regolamento LULUCF, gli obiettivi della strategia sulla biodiversità e la strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici. Al fine di conseguire gli obiettivi climatici, è essenziale che ogni Stato membro, in cooperazione con gli enti locali e regionali, attui un quadro giuridico in materia di foreste che garantisca un equilibrio tra produzione, biodiversità e protezione; |
4. |
sottolinea che la transizione non deve andare a scapito della coesione territoriale e non deve mettere a rischio i gruppi e i territori più vulnerabili. Tutti gli Stati membri e tutti i settori dell’economia contribuiscono al conseguimento della riduzione delle emissioni di CO2 in uno spirito di equilibrio fra equità e solidarietà; ritiene, a tale proposito, che le valutazioni d’impatto territoriale dei singoli agricoltori e silvicoltori potrebbero fornire una panoramica più chiara dei costi e dei benefici reali; |
5. |
si oppone fermamente all’impostazione della proposta in esame che consiste nel considerare le foreste anzitutto come pozzi di assorbimento del carbonio, senza tenere conto del loro ruolo nel fornire materie prime sostenibili per la sostituzione delle alternative fossili, e senza quindi valutare appieno il potenziale del settore forestale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nello sviluppo della bioeconomia locale e regionale; |
6. |
osserva che per conseguire gli obiettivi nel settore LULUCF è necessaria una riduzione del recupero di energia dalla biomassa legnosa. L’accento dovrebbe essere posto sull’uso a cascata, con un utilizzo di materiali multiplo e di qualità quanto più possibile elevata prima che possa aver luogo l’utilizzazione a fini energetici; |
7. |
sottolinea che le crescenti ambizioni nel settore LULUFC non devono portare a importazioni di materie prime di origine incerta da paesi terzi. Ne potrebbe infatti conseguire che le misure adottate per migliorare l’assorbimento netto nel settore LULUCF non conducano a miglioramenti reali per il clima a livello mondiale. Serve una prospettiva di sistema più ampia per considerare secondo un approccio a vasto raggio il possibile contributo del sequestro del carbonio nelle foreste, dell’uso di prodotti forestali e della bioenergia dalle foreste alla riduzione dell’impatto climatico; |
8. |
condivide la valutazione della Commissione secondo cui nel quadro del conseguimento dell’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica occorre contrastare la tendenza negativa alla riduzione dell’assorbimento del carbonio nell’UE; concorda con l’obiettivo proposto per l’UE, di un assorbimento netto di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2030, e propone un contributo nazionale non vincolante addizionale all’obiettivo netto per il 2030 superiore agli obiettivi nazionali di cui all’allegato II bis, che dovrà essere stabilito individualmente dagli Stati membri. Il potenziale di aumento dell’assorbimento netto di carbonio e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF varia notevolmente da uno Stato membro all’altro. Esso dipende dalla capacità di produzione naturale del terreno e dalla distribuzione della superficie totale nelle diverse categorie di uso del suolo. Il CdR ritiene che le maggiori ambizioni per il 2030 dovrebbero essere fissate a un livello che sia compatibile con il quadro delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di clima, e che renda possibile lo sviluppo della bioeconomia in ciascuno Stato membro; |
9. |
ritiene che un settore comune per agricoltura e silvicoltura rischi di ridurre la pressione per una riduzione delle emissioni nel settore agricolo, e che i paesi ricchi di foreste con un forte assorbimento netto nelle foreste finirebbero per «compensare» le emissioni di paesi con un grande settore agricolo o un livello generale elevato di emissioni fossili. È opportuno adottare misure per mitigare i cambiamenti climatici in ciascun settore e paese sulla base delle rispettive condizioni specifiche; |
10. |
sottolinea che il regolamento LULUCF non dovrebbe essere esteso al monitoraggio e alla comunicazione concernenti altri settori d’intervento, che sono disciplinati da altre normative. La proposta della Commissione secondo cui la comunicazione in materia di LULUCF dovrebbe includere informazioni sulla conservazione del carbonio nei terreni ricchi di carbonio, nelle zone ad alta biodiversità, nei suoli ripristinati e nei suoli a rischio di perturbazioni naturali non migliora la qualità della comunicazione relativa ai gas a effetto serra del settore LULUCF; |
11. |
sottolinea che i finanziamenti provenienti dagli Stati membri non dovrebbero andare a scapito delle regioni. Riconosce la necessità di informare gli enti locali e regionali in merito alle possibilità di finanziamento per sostenere l’azione per il clima; |
12. |
segnala il rischio di un’attuazione inefficace. Sostiene la revisione prevista e riconosce che occorre tenere conto delle conseguenze della pandemia di COVID-19, ma sottolinea la necessità di garantire che siano seguite le traiettorie proposte dal regolamento sulla condivisione degli sforzi; |
13. |
esorta la Commissione a definire una metodologia che consenta agli enti locali e regionali di calcolare i loro sforzi di riduzione delle emissioni in modo coerente con gli obiettivi nazionali ed eviti distorsioni sproporzionate; |
14. |
mette in evidenza i rischi di un’eccessiva flessibilità per quanto riguarda i prestiti dalle assegnazioni annuali e i trasferimenti tra Stati membri. Gli enti locali e regionali hanno bisogno di certezza per pianificare le loro politiche climatiche ed economiche. Le situazioni nazionali che consentono flessibilità ai sensi del regolamento potrebbero comprendere notevoli disparità regionali; |
15. |
prende atto dell’esigenza di soluzioni, in particolare incentivi atti a generare entrate, al problema delle regioni che possono trovarsi in difficoltà o in declino nella necessaria transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; sottolinea l’importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali nello sviluppo di percorsi di sviluppo sostenibile che possano stimolare l’economia di tali regioni; |
16. |
è favorevole a disposizioni più rigorose in materia di piani d’azione correttivi e di trasparenza che sottolineino la dimensione regionale, rendano necessarie delle specifiche su come affrontare le disparità regionali e promuovano soluzioni pratiche alle sfide regionali; |
17. |
sottolinea l’importanza dei controlli di conformità e suggerisce di valutare la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di mancata conformità. Le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dovrebbero essere reinvestite nell’azione per il clima e nelle misure per una transizione giusta, con particolare attenzione alle sfide regionali; |
18. |
suggerisce una riflessione sulla riserva di sicurezza per gli Stati membri con un PIL pro capite basso. Il PIL è già preso in considerazione in sede di definizione degli obiettivi nazionali e il suo uso come unico valore è discutibile, in quanto non tiene conto della situazione complessiva delle regioni e non va necessariamente di pari passo con le complesse esigenze di sviluppo di un territorio. |
Bruxelles, 28 aprile 2022
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS
(1) Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra.
(2) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(3) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).