61972J0039

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 FEBBRAIO 1973. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - CAUSA 39/72.

raccolta della giurisprudenza 1973 pagina 00101
edizione speciale greca pagina 00375
edizione speciale portoghese pagina 00039
edizione speciale spagnola pagina 00025
edizione speciale svedese pagina 00077
edizione speciale finlandese pagina 00075


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI - TRASGRESSIONE - RICORSO - OGGETTO - INTERESSE AD AGIRE

( TRATTATO CEE, ART . 169 )

2 . OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI - RICORSO - SENTENZA DELLA CORTE - INADEMPIENZA DI UNO STATO MEMBRO - RESPONSABILITA

( TRATTATO CEE, ARTT . 169 E 171 )

3 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - REGOLAMENTO - EFFICACIA DIRETTA - ENTRATA IN VIGORE - APPLICAZIONE SIMULTANEA ED UNIFORME NELLA COMUNITA - MODALITA NAZIONALI DI ATTUAZIONE - COMPATIBILITA COL TRATTATO

( TRATTATO CEE, ARTT . 189 E 191 )

4 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - REGOLAMENTO - APPLICAZIONE - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

( TRATTATO CEE, ART . 189 )

5 . OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI - AZIONE UNILATERALE IN CONTRASTO COL TRATTATO - TRASGRESSIONE DEI DOVERI DI SOLIDARIETA

Massima


1 . L' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL' ART . 169 E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DALLA COMMISSIONE E, PURE NEL CASO IN CUI L' INOSSERVANZA SIA STATA SANATA DOPO SCADUTO IL TERMINE STABILITO A NORMA DEL 2 ) COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, VI E INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO .

2 . DI FRONTE AL RITARDO NELL' ADEMPIERE UN OBBLIGO O AL RIFIUTO DEFINITIVO DI ADEMPIERLO, LA SENTENZA PRONUNCIATA DALLA CORTE IN FORZA DEGLI ARTT . 169 E 171 DEL TRATTATO PUO' AVERE PRATICA RILEVANZA COME FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA EVENTUALMENTE INCOMBENTE ALLO STATO MEMBRO - A CAUSA DELL' INADEMPIMENTO - NEI CONFRONTI DI ALTRI STATI MEMBRI, DELLA COMUNITA O DEI SINGOLI .

3 . I REGOLAMENTI SONO DI PER SE DIRETTAMENTE EFFICACI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI ED ENTRANO IN VIGORE, PER IL SEMPLICE FATTO DELLA LORO PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA, ALLA DATA IN ESSI STABILITA OVVERO, IN MANCANZA, NEL MOMENTO STABILITO DAL TRATTATO .

SONO QUINDI IN CONTRASTO COL TRATTATO LE MODALITA DI ATTUAZIONE CHE POSSANO AVERE LA CONSEGUENZA DI OSTACOLARE L' EFFICACIA DIRETTA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI E DI COMPROMETTERNE QUINDI LA SIMULTANEA ED UNIFORME APPLICAZIONE NELL' INTERNA COMUNITA .

4 . E' INAMMISSIBILE CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI IN MODO INCOMPLETO O SELETTIVO UN REGOLAMENTO DELLA COMUNITA, IN GUISA DA PARALIZZARE DETERMINATE PARTI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA NEI CONFRONTI DELLE QUALI ABBIA MANIFESTATO LA PROPRIA OPPOSIZIONE, OVVERO CH' ESSO RITENGA IN CONTRASTO CON DETERMINATI INTERESSI NAZIONALI . COSI' PURE, LE DIFFICOLTA DI APPLICAZIONE RIVELATESI IN SEDE DI ATTUAZIONE DI UN ATTO COMUNITARIO NON CONSENTONO ALLO STATO MEMBRO DISPENSARSI UNILATERALMENTE DALL' OSSERVANZA DEI PROPRI OBBLIGHI .

5 . IL FATTO CHE UNO STATO, IN CONSIDERAZIONE DEI PROPRI INTERESSI NAZIONALI, ROMPA UNILATERALMENTE L' EQUILIBRIO TRA I VANTAGGI E GLI ONERI DERIVANTI DALLA SUA APPARTENENZA ALLA COMUNITA, LEDE L' UGUAGLIANZA DEGLI STATI MEMBRI DINANZI AL DIRITTO COMUNITARIO E DETERMINA DISCRIMINAZIONE A CARICO DEI LORO CITTADINI, IN PRIMISSIMO LUOGO DI QUELLI DELLO STATO CHE TRASGREDISCE LE NORME COMUNITARIE .

QUESTO VENIR MENO AI DOVERI DI SOLIDARIETA ACCETTATI DAGLI STATI MEMBRI CON LA LORO ADESIONE ALLA COMUNITA SCUOTE DALLE FONDAMENTA L' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .

Parti


NELLA CAUSA 39-72,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI SUOI CONSIGLIERI GIURIDICI SIGG . ARMANDO TOLEDANO-LAREDO E GIANCARLO OLMI, IN QUALITA DI AGENTI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . EMILE REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, RICORRENTE,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DALL' AMBASCIATORE ADOLFO MARESCA, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL SOSTITUTO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO GIORGIO ZAGARI, E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO LA SEDE DELL' AMBASCIATA D' ITALIA A LUSSEMBURGO, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DELL' INADEMPIMENTO, DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 OTTOBRE 1969, N . 1975, " CHE ISTITUISCE UN REGIME DI PREMI DI MACELLAZIONE DELLE VACCHE E DI PREMI DI NON COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ", NONCHE DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 4 NOVEMBRE 1969, N . 2195, " CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE RELATIVE AL REGIME DI PREMI DI MACELLAZIONE DELLE VACCHE E DI PREMI DI NON COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ",

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 LUGLIO 1972, LA COMMISSIONE HA PROPOSTO, IN FORZA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO DIRETTO A FAR ACCERTARE CHE, NON PRENDENDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI A CONSENTIRE L' EFFETTIVA E TEMPESTIVA APPLICAZIONE SUL SUO TERRITORIO DEL REGIME DI PREMI PER LA MACELLAZIONE DELLE VACCHE DA LATTE ( IN PROSIEGUO : " PREMI DI MACELLAZIONE ") E DI PREMI PER LA RINUNZIA A METTERE IN COMMERCIO I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( IN PROSIEGUO : " PREMI DI MANCATA MESSA IN COMMERCIO "), LA REPUBBLICA ITALIANA HA MANCATO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 OTTOBRE 1969 N . 1975 (" CHE ISTITUISCE UN REGIME DI PREMI DI MACELLAZIONE DELLE VACCHE E DI PREMI DI NON COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ", GU N . L 252, PAG . 1 ) E DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 4 NOVEMBRE 1969 N . 2195, CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE RELATIVE AL REGIME DI CUI SOPRA ( GU N . L 278, PAG . 6 ).

2 IL REGOLAMENTO N . 1975/69, MODIFICATO FRA L' ALTRO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 26 MARZO 1970 N . 580 ( GU N . L 70, PAG . 30 ) HA ISTITUITO - ALLO SCOPO DI RIDURRE LE ECCEDENZE DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ESISTENTI A QUELL' EPOCA NELLA COMUNITA - UN REGIME DI PREMI DESTINATI A PROMUOVERE LA MACELLAZIONE DELLE VACCHE DA LATTE E LA RINUNZIA A METTERE IN COMMERCIO IL LATTE E I SUOI DERIVATI . LE MODALITA DI APPLICAZIONE DI TALE REGIME VENIVANO STABILITE DALLA COMMISSIONE COL REGOLAMENTO N . 2195/69, IN SEGUITO PIU VOLTE MODIFICATO E COMPLETATO . IN FORZA DI QUESTE DISPOSIZIONI, GLI STATI MEMBRI DOVEVANO ADOTTARE, ENTRO I TERMINI STABILITI, UN COMPLESSO DI PROVVEDIMENTI D' ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE LA PRESENTAZIONE E IL CONTROLLO DELLE DOMANDE DEGLI AGRICOLTORI, LA REGISTRAZIONE DELL' IMPEGNO DEI RICHIEDENTI AD ASTENERSI TOTALMENTE E DEFINITIVAMENTE DALLA PRODUZIONE O DALLA CESSIONE DI LATTE, LA COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE DEL NUMERO E DEL PESO DELLE DOMANDE PRESENTATE, IL CONTROLLO DELL' ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTE, INFINE IL VERSAMENTO DEI PREMI AGLI AVENTI DIRITTO .

3 PER QUANTO RIGUARDA IN PRIMO LUOGO I PREMI DI MACELLAZIONE, I REGOLAMENTI SOPRA MENZIONATI FISSAVANO, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL COMPETENTE ORGANO NAZIONALE, IL PERIODO DAL 1 ) AL 20 DICEMBRE 1969, E IL PERIODO DAL 9 FEBBRAIO AL 30 APRILE 1970 PER LA MACELLAZIONE, CON PROROGA DI 30 GIORNI DALLA DATA DEL PARTO PER LE VACCHE DA LATTE CHE AVREBBERO PARTORITO FRA IL 1 ) APRILE E IL 31 MAGGIO 1970 . IL PAGAMENTO DEI PREMI DOVEVA AVER LUOGO, IN BASE A QUANTO STABILITO DAGLI ARTT . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1975/69 E 10 DEL REGOLAMENTO N . 2195/69, ENTRO DUE MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROVA DELL' AVVENUTA MACELLAZIONE, ECCETTUATO IL CASO DEGLI AGRICOLTORI CON PIU DI CINQUE VACCHE DA LATTE, AI QUALI LA SECONDA META DEL PREMIO ANDAVA CORRISPOSTA DOPO TRE ANNI .

4 PER QUANTO RIGUARDA, IN SECONDO LUOGO, I PREMI DI MANCATA MESSA IN COMMERCIO, LE DOMANDE DOVEVANO ESSERE PRESENTATE ALL' ORGANO NAZIONALE COMPETENTE A PARTIRE DAL 1 ) DICEMBRE 1969, MENTRE IL PRIMO ACCONTO ANDAVA CORRISPOSTO ENTRO I TRE MESI SUCCESSIVI ALL' ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO .

5 IN SEGUITO AL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IL CONSIGLIO, COL REGOLAMENTO 21 GIUGNO 1971 N . 1290 ( GU N . L 137, PAG . 1 ), ABROGAVA IL REGIME DI PREMI PER LA MACELLAZIONE E PER LA MANCATA MESSA IN COMMERCIO ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 1975/69 .

6 IN CONSEGUENZA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI NN . 1975/69 E 2195/69, IL GOVERNO ITALIANO PRESENTAVA AL PARLAMENTO UN PROGETTO DI LEGGE CONTENENTE LE NORME NECESSARIE PER L' ATTUAZIONE, IN ITALIA, DEL REGIME DEI PREMI DI MACELLAZIONE E DI MANCATA MESSA IN COMMERCIO . CON CIRCOLARE 23 MARZO 1970, IL MINISTRO DELL' AGRICOLTURA IMPARTIVA DIRETTIVE AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI, IN MERITO ALL' ISTRUZIONE DELLE DOMANDE GIA PRESENTATE, IN ATTESA DELL' APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE DOVEVA, FRA L' ALTRO, RENDERE DISPONIBILI I FONDI OCCORRENTI PER LA PRATICA APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI . SECONDO LE ALLEGAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO, ESSENDO EMERSI DEI DUBBI - NEL CORSO DEL DIBATTITO PARLAMENTARE - CIRCA L' OPPORTUNITA DI DARE ATTUAZIONE ALLE NORME COMUNITARIE RELATIVE AI PREMI PER LA RINUNZIA ALLA MESSA IN COMMERCIO, LE AFFERENTI DISPOSIZIONI DEL PROGETTO DI LEGGE SONO STATE STRALCIATE E IL PARLAMENTO HA RINVIATO OGNI DECISIONE IN PROPOSITO . STANDO COSI' LE COSE, PER IL REGIME DEI PREMI DI MANCATA MESSA IN COMMERCIO NON E STATO ADOTTATO NELLA REPUBBLICA ITALIANA ALCUN PROVVEDIMENTO D' ATTUAZIONE .

7 LA LEGGE 26 OTTOBRE 1971 N . 935, RECANTE " APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE ZOOTECNICO E IN QUELLO LATTIERO-CASEARIO " ( PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N . 294 DEL 22 NOVEMBRE 1971 ), CONTIENE UNICAMENTE DISPOSIZIONI CHE AUTORIZZANO IL GOVERNO AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI D' ATTUAZIONE RELATIVI AL PAGAMENTO DEI PREMI DI MACELLAZIONE E PONGONO A DISPOSIZIONE I MEZZI FINANZIARI OCCORRENTI PER QUESTI SOLI PREMI . PER L' ATTUAZIONE DI QUESTA LEGGE, ALL' APPLICAZIONE PRATICA DEL REGIME DI PREMI DI MACELLAZIONE SI E PROVVEDUTO CON UN DECRETO DEL 22 MARZO 1972, MENTRE UN DECRETO SUCCESSIVO, IN DATA 27 MARZO 1972, HA POSTO A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE I MEZZI FINANZIARI OCCORRENTI . IN BASE AI DATI FORNITI IN CORSO DI CAUSA, IL VERSAMENTO DEI PREMI AGLI AVENTI DIRITTO HA AVUTO EFFETTIVAMENTE INIZIO NEGLI ULTIMI GIORNI DELL' OTTOBRE 1972 .

SULL' ECCEZIONE PRELIMINARE

8 LA CONVENUTA, SENZA ENTRARE NEL MERITO DELLA CONTROVERSIA, SOSTIENE CHE, TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE, IL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA COMMISSIONE NON HA PIU RAGIONE D' ESSERE PROSEGUITO . ESSENDO STATE INFATTI SUPERATE LE DIFFICOLTA CHE AVEVANO IN UN PRIMO TEMPO RITARDATO IL PAGAMENTO DEI PREMI DI MACELLAZIONE, IL PAGAMENTO STESSO SAREBBE IN CORSO E SAREBBE QUINDI VENUTA MENO LA RAGIONE D' ESSERE DELL' AZIONE ESPERITA DALLA COMMISSIONE . QUANTO ALLA MANCATA CORRESPONSIONE DEL PREMIO PER LA RINUNZIA ALLA MESSA IN COMMERCIO, LA SITUAZIONE SAREBBE NEL FRATTEMPO DIVENUTA IRREVERSIBILE, PER IL MOTIVO CHE NON SAREBBE PIU MATERIALMENTE POSSIBILE ADEMPIERE CON EFFETTO RETROATTIVO GLI OBBLIGHI CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE ADEMPIUTI NEL PERIODO STABILITO DALLE NORME COMUNITARIE DI CUI TRATTASI . STANDO COSI' LE COSE, L' AZIONE DELLA COMMISSIONE SAREBBE DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO SOTTO ENTRAMBI I PROFILI, DI GUISA CHE LA CORTE NON POTREBBE CHE DICHIARARE IL NON LUOGO A STATUIRE .

9 L' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL' ART . 169 E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E, PURE NEL CASO IN CUI L' INOSSERVANZA SIA STATA SANATA DOPO SCADUTO IL TERMINE STABILITO A NORMA DEL 2 ) COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, VI E INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO . QUESTO INTERESSE SUSSISTE, NEL PRESENTE CASO IN QUANTO, PER QUEL CHE RIGUARDA I PREMI DI MACELLAZIONE, L' OBBLIGO IMPOSTO ALLA REPUBBLICA ITALIANA E LUNGI DALL' ESSERE STATO COMPLETAMENTE ADEMPIUTO, E TUTTORA IRRISOLTA LA QUESTIONE DEL PAGAMENTO DEGL' INTERESSI DI MORA AGLI AVENTI DIRITTO E LE CENSURE FORMULATE DALLA COMMISSIONE IN CORSO DI CAUSA RIGUARDANO NON SOLO IL RITARDO NELL' ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI, MA PURE DETERMINATE MODALITA D' APPLICAZIONE CHE AVREBBERO RIDOTTO LA PORTATA DEI REGOLAMENTI STESSI .

10 PER QUANTO RIGUARDA LA MANCATA ATTUAZIONE DELLE NORME RELATIVE AI PREMI PER LA RINUNZIA ALLA MESSA IN COMMERCIO, LA CONVENUTA NON PUO' ASSOLUTAMENTE INVOCARE, PER SOTTRARSI AD UN' AZIONE GIUDIZIARIA, IL FATTO COMPIUTO DI CUI E ESSA STESSA L' AUTRICE .

11 OLTRACCIO', DI FRONTE AL RITARDO NELL' ADEMPIERE UN OBBLIGO O AL RIFIUTO DEFINITIVO DI ADEMPIERLO, LA SENTENZA PRONUNCIATA DALLA CORTE IN FORZA DEGLI ARTT . 169 E 171 DEL TRATTATO PUO' AVERE PRATICA RILEVANZA COME FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA EVENTUALMENTE INCOMBENTE ALLO STATO MEMBRO - A CAUSA DELL' INADEMPIMENTO - NEI CONFRONTI DI ALTRI STATI MEMBRI, DELLA COMUNITA O DEI SINGOLI .

12 L' ECCEZIONE PRELIMINARE SOLLEVATA DALLA CONVENUTA VA QUINDI DISATTESA .

NEL MERITO

13 E' OPPORTUNO ESAMINARE SEPARATAMENTE IL MODO IN CUI LA CONVENUTA HA DATO ATTUAZIONE ALLE NORME RELATIVE AI PREMI DI MACELLAZIONE E IL RIFIUTO DI DARE ATTUAZIONE ALLE NORME RELATIVE AI PREMI DI MANCATA MESSA IN COMMERCIO .

1 . QUANTO AI PREMI DI MACELLAZIONE

14 PER L' APPLICAZIONE PRATICA DEL REGIME DEI PREMI DI MACELLAZIONE I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE HANNO STABILITO DEI TERMINI PRECISI . L' OSSERVANZA DI QUESTI TERMINI ERA INDISPENSABILE PER L' EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI CUI TRATTASI, POSTO CHE QUESTI POTEVANO RAGGIUNGERE IN PIENO IL LORO SCOPO SOLO A CONDIZIONE DI ESSERE APPLICATI SIMULTANEAMENTE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI, NEL MOMENTO STABILITO IN FUNZIONE DELLA FINALITA POLITICO-ECONOMICA PERSEGUITA DAL CONSIGLIO . SE CIO' NON BASTASSE, COME QUESTA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 17 MAGGIO 1972 ( CAUSA 93-71, ORSOLINA LEONESIO/MINISTERO DELL' AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL PRETORE DI LONATO ), I REGOLAMENTI NN . 1975/69 E 2195/69 ATTRIBUIVANO AGLI AGRICOLTORI IL DIRITTO AL PAGAMENTO DEL PREMIO, A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI FOSSERO SODDISFATTE TUTTE LE CONDIZIONI POSTE DAI REGOLAMENTI STESSI . NE CONSEGUE CHE IL RITARDO CON CUI LA REPUBBLICA ITALIANA HA ADEMPIUTO GLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ISTITUZIONE DEL REGIME DI PREMI DI MACELLAZIONE COSTITUISCE DI PER SE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI STESSI .

15 A PARTE QUESTO RITARDO NELL' ADEMPIMENTO, LA COMMISSIONE HA FORMULATO DETERMINATE CENSURE A PROPOSITO DEL MODO IN CUI LA REPUBBLICA ITALIANA HA DATO PRATICA APPLICAZIONE ALLE NORME DEL REGIME DI CUI TRATTASI . TALI CENSURE RIGUARDANO, PIU PRECISAMENTE, IL FATTO CHE LE NORME COMUNITARIE SAREBBERO STATE SVISATE DAL METODO DI APPLICAZIONE SEGUITO DALLE AUTORITA ITALIANE, COME PURE IL FATTO CHE DETTE AUTORITA NON AVREBBERO TENUTO CONTO DI UNA PROROGA DEL TERMINE PER LA MACELLAZIONE .

16 MENTRE LA LEGGE ITALIANA N . 935 SI LIMITA ALLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE OCCORRENTI PER L' ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PREMI DI MACELLAZIONE, AUTORIZZANDO AL TEMPO STESSO IL GOVERNO AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI OPPORTUNI PER L' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI, IL DECRETO 22 MARZO 1972 STABILISCE, ALL' ART . 1, CHE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI " SI INTENDONO RECEPITE NEL PRESENTE DECRETO ". IN SOSTANZA DETTO DECRETO, A PARTE QUALCHE DISPOSIZIONE D' ATTUAZIONE DI CARATTERE NAZIONALE, SI LIMITA A RIPRODURRE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI .

17 PROCEDENDO IN QUESTO MODO, IL GOVERNO ITALIANO HA CREATO UN EQUIVOCO PER QUANTO RIGUARDA SIA LA NATURA GIURIDICA DELLE NORME DA APPLICARSI, SIA IL MOMENTO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE . A NORMA DEGLI ARTT . 189 E 191 DEL TRATTATO, INFATTI, I REGOLAMENTI SONO DI PER SE DIRETTAMENTE EFFICACI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI ED ENTRANO IN VIGORE, PER IL SEMPLICE FATTO DELLA LORO PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA, ALLA DATA IN ESSI STABILITA OVVERO, IN MANCANZA, NEL MOMENTO STABILITO DAL TRATTATO . SONO QUINDI IN CONTRASTO COL TRATTATO LE MODALITA DI ATTUAZIONE CHE POSSANO AVERE LA CONSEGUENZA DI OSTACOLARE L' EFFICACIA DIRETTA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI E DI COMPROMETTERNE QUINDI LA SIMULTANEA ED UNIFORME APPLICAZIONE NELL' INTERA COMUNITA .

18 INOLTRE, LE DISPOSIZIONI D' ATTUAZIONE CONTENUTE SIA NELLA LEGGE N . 935, SIA NEL DECRETO 22 MARZO 1972, NON TENGONO CONTO DELLA PROROGA DEL TERMINE PER LA MACELLAZIONE, PROROGA STABILITA DAL REGOLAMENTO N . 580/70, DI GUISA CHE GLI AGRICOLTORI ITALIANI SONO STATI INDOTTI IN ERRORE PER QUANTO RIGUARDA L' AMPLIAMENTO DEL TERMINE PER LA MACELLAZIONE DELLE VACCHE AVENTI PARTORITO FRA IL 1 ) APRILE E IL 30 MAGGIO 1970 . L' INADEMPIMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DUNQUE ACCERTATO IN RAGIONE, NON SOLO DEL RITARDO NELL' ADEMPIMENTO, MA ANCHE DI DETERMINATE MODALITA DI APPLICAZIONE STABILITE DAL DECRETO .

2 . QUANTO AI PREMI DI MANCATA MESSA IN COMMERCIO

19 LA MANCATA ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI NN . 1975/69 E 2195/69, NELLA PARTE RELATIVA AI PREMI PER LA RINUNZIA ALLA MESSA IN COMMERCIO E DOVUTA AL VOLONTARIO RIFIUTO DELLE AUTORITA ITALIANE . LA CONVENUTA MOTIVA IL RIFIUTO CON LA DIFFICOLTA - DATE LE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELL' AGRICOLTURA ITALIANA ED AL TEMPO STESSO LA MANCANZA DI UN' ADEGUATA INFRASTRUTTURA AMMINISTRATIVA - DI GARANTIRE UN' EFFICACE E SERIA AZIONE DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO SULLE QUANTITA DI LATTE NON MESSE IN COMMERCIO, DA DESTINARE AD ALTRI SCOPI . IN OGNI MODO, SECONDO IL GOVERNO ITALIANO, I PROVVEDIMENTI DESTINATI A LIMITARE LA PRODUZIONE DI LATTE SAREBBERO STATI INCOMPATIBILI CON LE ESIGENZE DELL' ECONOMIA ITALIANA, CARATTERIZZATA DA UN' INSUFFICIENTE PRODUZIONE DI ALIMENTI . IN SEDE DI LAVORI PREPARATORI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1975/69, LA DELEGAZIONE ITALIANA AVREBBE POSTO IN RILIEVO TALI INCONVENIENTI ED AVREBBE FORMULATO PRECISE RISERVE A PROPOSITO DELLA PRATICA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO . STANDO COSI' LE COSE, NON SI POTREBBE FAR CARICO ALLA REPUBBLICA ITALIANA DI AVER RIFIUTATO DI DARE ATTUAZIONE, SUL SUO TERRITORIO, A NORME MESSE IN VIGORE MALGRADO L' OPPOSIZIONE DA ESSA MANIFESTATA .

20 IN FORZA DELL' ART . 43, N . 2, 3 ) COMMA, DEL TRATTATO - CHE COSTITUISCE IL FONDAMENTO DEL REGOLAMENTO N . 1975/69 - I REGOLAMENTI SONO VALIDAMENTE EMANATI DAL CONSIGLIO QUALORA SIANO SODDISFATTE LE CONDIZIONI INDICATE IN DETTE DISPOSIZIONI . A NORMA DELL' ART . 189, IL REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO " IN TUTTI I SUOI ELEMENTI " PER GLI STATI MEMBRI . E' QUINDI INAMMISSIBILE CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI IN MODO INCOMPLETO O SELETTIVO UN REGOLAMENTO DELLA COMUNITA, IN GUISA DA PARALIZZARE DETERMINATE PARTI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA NEI CONFRONTI DELLE QUALI ABBIA MANIFESTATO LA PROPRIA OPPOSIZIONE, OVVERO CH' ESSO RITENGA IN CONTRASTO CON DETERMINATI INTERESSI NAZIONALI .

21 IN PARTICOLARE, TRATTANDOSI DELL' ATTUAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI POLITICA ECONOMICA DESTINATO AD ELIMINARE LE ECCEDENZE DI DETERMINATI PRODOTTI, LO STATO MEMBRO CHE OMETTA DI ADOTTARE, ENTRO IL TERMINE STABILITO E SIMULTANEAMENTE AGLI ALTRI STATI MEMBRI, LE DISPOSIZIONI DI SUA SPETTANZA PREGIUDICA L' EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO COMUNE, PROCURANDOSI AL TEMPO STESSO, GRAZIE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, UN INDEBITO VANTAGGIO A DETRIMENTO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

22 PER QUANTO RIGUARDA L' ARGOMENTO DELLA CONVENUTA RELATIVO AI LAVORI PREPARATORI DEL REGOLAMENTO N . 1975/69, LA PORTATA OBIETTIVA DELLE NORME EMANANTI DALLE ISTITUZIONI COMUNI NON PUO' ESSERE MODIFICATA DALLE RISERVE OD OBIEZIONI CHE GLI STATI MEMBRI ABBIANO FORMULATO IN OCCASIONE DELLA LORO ELABORAZIONE . COSI' PURE, LE DIFFICOLTA DI APPLICAZIONE RIVELATESI IN SEDE DI ATTUAZIONE DI UN ATTO COMUNITARIO NON CONSENTONO ALLO STATO MEMBRO DI DISPENSARSI UNILATERALMENTE DALL' OSSERVANZA DEI PROPRI OBBLIGHI . LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA OFFRIVA ALLO STATO MEMBRO INTERESSATO I MEZZI PER OTTENERE CHE SI TENESSERO NEL DEBITO CONTO GLI INCONVENIENTI DA ESSO LAMENTATI, SENZA INTACCARE I PRINCIPI DEL MERCATO COMUNE NE LEDERE I LEGITTIMI INTERESSI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

23 IN PROPOSITO, L' ESAME DEI REGOLAMENTI DI CUI E CAUSA E DEGLI ATTI CHE LI HANNO MODIFICATI DIMOSTRA CHE, SOTTO PIU DI UN PROFILO, IL LEGISLATORE COMUNITARIO HA TENUTO CONTO, MEDIANTE APPOSITE CLAUSOLE, DELLA SITUAZIONE PARTICOLARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA . LE EVENTUALI DIFFICOLTA DI APPLICAZIONE INVOCATE DALLA CONVENUTA NON POSSONO QUINDI SERVIRE DA GIUSTIFICAZIONE .

24 NEL CONSENTIRE AGLI STATI MEMBRI DI TRARRE VANTAGGIO DALLA COMUNITA, IL TRATTATO IMPONE LORO L' OBBLIGO DI OSSERVARNE LE NORME . IL FATTO CHE UNO STATO, IN CONSIDERAZIONE DEI PROPRI INTERESSI NAZIONALI, ROMPA UNILATERALMENTE L' EQUILIBRIO TRA I VANTAGGI E GLI ONERI DERIVANTI DALLA SUA APPARTENENZA ALLA COMUNITA, LEDE L' UGUAGLIANZA DEGLI STATI MEMBRI DINANZI AL DIRITTO COMUNITARIO E DETERMINA DISCRIMINAZIONI A CARICO DEI LORO CITTADINI, IN PRIMISSIMO LUOGO DI QUELLI DELLO STATO CHE TRASGREDISCE LE NORME COMUNITARIE .

25 QUESTO VENIR MENO AI DOVERI DI SOLIDARIETA ACCETTATI DAGLI STATI MEMBRI CON LA LORO ADESIONE ALLA COMUNITA SCUOTE DALLE FONDAMENTA L' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO . RIFIUTANDO VOLONTARIAMENTE DI DARE ATTUAZIONE SUL SUO TERRITORIO AD UNO DEI REGIMI ISTITUITI DAI REGOLAMENTI NN . 1975/69 E 2195/69, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO, IN MODO GRAVE, AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI PER IL FATTO DELLA SUA APPARTENENZA ALLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA .

Decisione relativa alle spese


26 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE .

Dispositivo


LA CORTE,

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) LA REPUBBLICA ITALIANA - NON ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONSENTIRE L' EFFETTIVA E TEMPESTIVA APPLICAZIONE SUL SUO TERRITORIO DEL REGIME DI PREMI PER LA MACELLAZIONE DELLE VACCHE DA LATTE E PER LA RINUNZIA A METTERE IN COMMERCIO IL LATTE E I SUOI DERIVATI, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 OTTOBRE 1969, N . 1969, N . 1975 E DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 4 NOVEMBRE 1969 N . 2195 .

2 ) LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE DI CAUSA .

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