SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 22 MAGGIO 1980. - MARGARET WALSH CONTRO NATIONAL INSURANCE OFFICER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA). - PREVIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI MATERNITA'. - CAUSA 143/79.
raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 01639
edizione speciale greca pagina 00197
edizione speciale spagnola pagina 00579
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LAVORATORE - NOZIONE - DEFINIZIONE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE BRITANNICA - EFFETTI - OGGETTO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ALLEGATO V , LETT . I , PARAGRAFO 1 )
2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LAVORATORE - NOZIONE - PERSONA NON PIU TENUTA A VERSARE I CONTRIBUTI MA AVENTE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI A CAUSA DEI CONTRIBUTI VERSATI - INCLUSIONE
( REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NN . 1408/71 E 574/72 )
3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI AI SENSI DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 - NOZIONE
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 574/72 , ART . 8 )
4 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DOMANDE , DICHIARAZIONI O RICORSI PRESENTATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO - RICEVIBILITA - VALUTAZIONE DA PARTE DELL ' ENTE O DEL GIUDICE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 86 )
5 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - NORME ANTICUMULO - PRESTAZIONI DI MATERNITA - ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 - PORTATA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 574/72 , ART . 8 )
1 . IL PARAGRAFO 1 DELLA LETT . I ( REGNO UNITO ) DELL ' ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , LUNGI DAL RESTRINGERE LA DEFINIZIONE DI ' LAVORATORI ' QUALE RISULTA DALL ' ART . 1 , LETT . A ) DEL REGOLAMENTO , MIRA UNICAMENTE A PRECI SARE LA PORTATA DEL PUNTO II ) DELLA STESSA LETT . A ) RIGUARDO ALLA LEGISLAZIONE BRITANNICA .
2 . LA PERSONA CHE ABBIA DIRITTO , A NORMA DELLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI CONTEMPLATE NEL REGOLAMENTO N . 1408/71 A MOTIVO DEI CONTRIBUTI CHE ESSA ERA TENUTA A VERSARE IN PRECEDENZA , NON PERDE LA QUALITA DI ' LAVORATORE ' , AI SENSI DEI REGOLAMENTI NN . 1408/71 E 574/72 , PER IL SOLO FATTO CHE , AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO , NON VERSAVA CONTRIBUTI E NON ERA TENUTA A FARLO .
3 . L ' ESPRESSIONE ' LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , SI DEVE INTENDERE COME COMPRENDENTE ANCHE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI .
4 . L ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE , QUALORA UNA DOMANDA , UNA DICHIARAZIONE OD UN RICORSO SIA PRESENTATO AD UN ' AUTORITA , AD UN ' ISTITUZIONE O AD UN GIUDICE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITA , DETTA AUTORITA , ISTITUZIONE O GIUDICE NON E COMPETENTE A SINDACARE LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA , DELLA DICHIARAZIONE O DEL RICORSO DI CUI TRATTASI . TALE COMPETENZA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O AL GIUDICE DELLO STATO MEMBRO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE LA PRESTAZIONE DEV ' ESSERE ATTRIBUITA ED ALLA QUALE LA DOMANDA , DICHIARAZIONE O RICORSO VA COMUNQUE TRASMESSO .
5 . L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 SI APPLICA SOLTANTO QUALORA LA DOMANDA DELL ' INTERESSATA POSSA IN EFFETTI ESSERE SODDISFATTA MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI E SOLO RIGUARDO AL PERIODO PER IL QUALE LA RICHIEDENTE PUO AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DESIGNATA DA DETTO ARTICOLO . PER CONTRO , DETTA DISPOSIZIONE NON ESCLUDE CHE L ' INTERESSATA CHE ABBIA ESAURITO IL DIRITTO MASSIMO CONCESSO DALLO STATO DEL PARTO FRUISCA , PER UN PERIODO SUPPLEMENTARE , DELLE PRESTAZIONI ATTRIBUITE DA UN ' ALTRA LEGISLAZIONE CUI SIA STATA SOGGETTA E CHE , PER MOTIVI DI TUTELA DELLA MADRE E DEL NEONATO , CONCEDA UN PERIODO DI PERMESSO PIU LUNGO . UN RISULTATO DEL GENERE NON SI PUO INFATTI CONSIDERARE COMPRESO NELL ' IPOTESI DEL ' CUMULO INGIUSTIFICATO ' CHE LA DETTA DISPOSIZIONE TENDE AD ESCLUDERE .
NELLA CAUSA 143/79 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
MARGARET WALSH
E
NATIONAL INSURANCE OFFICER ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG 2 ), DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 MARZO 1972 , N . 574 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ( GU N . L 74 , PAG . 1 ), NONCHE DELLA NOZIONE DI ' LAVORATORE ' AI SENSI DI QUESTI DUE REGOLAMENTI ,
1 CON ORDINANZA DELL ' 11 SETTEMBRE 1979 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 14 DELLO STESSO MESE , IL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA HA POSTO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , SEI QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ) E 21 MARZO 1972 , N . 574 , CHE STABILISCE LA MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ( GU N . L 74 , PAG . 1 ). LE QUESTIONI SONO POSTE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA RIGUARDANTE PRESTAZIONI DI MATERNITA DOVUTE AD UNA PERSONA , LA SIG.RA MARGARET WALSH , CHE HA LAVORATO IN PARTE NEL REGNO UNITO , IN PARTE NELLA REPUBBLICA D ' IRLANDA E , DOPO AVER PARTORITO IN IRLANDA IL 31 LUGLIO 1975 , E TORNATA A VIVERE NEL REGNO UNITO IL 21 AGOSTO SEGUENTE .
2 LA SIG.RA WALSH CHE , SECONDO LE INFORMAZIONI RACCOLTE , SEMBRA AVER SODDISFATTO LE CONDIZIONI PER CHIEDERE PRESTAZIONI DI MATERNITA IN IRLANDA , NON NE HA TUTTAVIA PRESENTATO DOMANDA IN DETTO PAESE . ELLA SI E INVECE RIVOLTA , IL 3 OTTOBRE 1975 , DOPO IL SUO RITORNO NEL REGNO UNITO , ALL ' INSURANCE OFFICER BRITANNICO PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI MATERNITA DOVUTE IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DEL REGNO UNITO . PUR SODDISFACENDO LA SIG.RA WALSH LE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE PER LA NASCITA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN MISURA RIDOTTA , L ' INSURANCE OFFICER RESPINGEVA LA DOMANDA PER PRESENTAZIONE TARDIVA E MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE PER IL RITARDO .
3 RESPINTO L ' APPELLO INTERPOSTO DALLA SIG.RA WALSH DINANZI AD UNA ISTANZA GIURISDIZIONALE LOCALE , L ' INTERESSATA PROPONEVA RICORSO DINANZI AL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER . NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI A DETTA AUTORITA , SORGEVANO ALCUNI PROBLEMI RELATIVI ALL ' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA ALLA FATTISPECIE ED IL COMMISSIONER CHIEDEVA ALLA CORTE UNA PRONUNCIA PREGIUDIZIALE SULLE QUESTIONI SEGUENTI :
' 1 ) SE LA PERSONA CHE SODDISFI LE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DI UNO STATO MEMBRO ( NELLA FATTISPECIE IL REGNO UNITO ) PER AVER DIRITTO ALL ' ASSEGNO DI MATERNITA ( NELLA FATTISPECIE IN MISURA RIDOTTA ) DURANTE L ' INTERO PERIODO PER IL QUALE L ' ASSEGNO DI MATERNITA E RICHIESTO IN QUELLO STATO SIA UN ' ' LAVORATORE ' ' AI SENSI
A ) DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 E
B ) DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 ,
SEBBENE DURANTE DETTO PERIODO NON ABBIA VERSATO CONTRIBUTI NE SIA TENUTA A VERSARLI .
2)SE IL LAVORATORE CHE SODDISFI LE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA ( IN MISURA PIENA O RIDOTTA ) IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI DUE O PIU STATI MEMBRI ( NELLA FATTISPECIE IL REGNO UNITO E LA REPUBBLICA D ' IRLANDA ) DEBBA ESSERE CONSIDERATO , AI FINI DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 ' ' UN LAVORATORE (. . . CHE POSSA . . .) PRETENDERE AL BENEFICIO DELLE PRESTAZIONI DI MATERNITA ' ' IN BASE A TALI LEGISLAZIONI ,
A ) ANCHE SE ABBIA PERSO IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O PER ALTRI MOTIVI , OPPURE
B)SOLO SE LA SUA DOMANDA AVREBBE EFFETTIVAMENTE ESITO POSITIVO IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI TUTTI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI .
3)SE IL RIFERIMENTO , NELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 ALLE ' ' LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI ' ' , DEBBA CONSIDERARSI ( A ) COMPRENDENTE O ( B ) ESCLUDENTE I REGOLAMENTI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA .
4)SE NEL CASO DI UN LAVORATORE CHE PUO PRETENDERE PRESTAZIONI DI MATERNITA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI DUE O PIU STATI MEMBRI , AI SENSI DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 , IL DISPOSTO DI DETTO ARTICOLO , SECONDO IL QUALE LE PRESTAZIONI SONO CONCESSE ESCLUSIVAMENTE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO E AVVENUTO IL PARTO ( NELLA SPECIE LA REPUBBLICA D ' IRLANDA ) ABBIA L ' EFFETTO DI ESCLUDERE LA POSSIBILITA PER L ' ISTANTE DI OTTENERE PRESTAZIONI DI MATERNITA IN STATI MEMBRI DOVE NON HA AVUTO LUOGO IL PARTO ( NELLA SPECIE IL REGNO UNITO )
A)SOLTANTO PER IL PERIODO PER IL QUALE L ' ISTANTE PUO PRETENDERE PRESTAZIONI DI MATERNITA A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DOVE HA AVUTO LUOGO IL PARTO , O
B)PER QUANTO RIGUARDA QUALSIASI PRESTAZIONE DI MATERNITA RELATIVA AL PARTO DI CUI TRATTASI , NEGLI STATI MEMBRI IN CUI QUESTO NON HA AVUTO LUOGO .
5)SE DETTO ART . 8 , IN QUANTO ESCLUDE LA POSSIBILITA PER L ' ISTANTE DI OTTENERE PRESTAZIONI DI MATERNITA IN STATI MEMBRI DOVE NON HA AVUTO LUOGO IL PARTO , SIA VALIDO E NON SIA VIZIATO DA ECCESSO DI POTERE ( ' ' ULTRA VIRES ' ' ).
6)SE LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 , RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL ' AUTORITA COMPETENTE , SI APPLICHINO NEL CASO DI UNA DOMANDA CHE , AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO ( NELLA SPECIE LA REPUBBLICA D ' IRLANDA ) AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA ( MA NON LO E STATA ), AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE O UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI TALE STATO ENTRO UN DETERMINATO TERMINE , MA E STATA PRESENTATA , SCADUTO QUEL TERMINE , AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE OD UN ORGANO GIURISDIZIONALE CORRISPONDENTE DI UN ALTRO STATO MEMBRO ( NELLA SPECIE IL ' ' DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY ' ' DI LONDRA , REGNO UNITO ) ' .
4 MENTRE LE QUESTIONI 1 , 3 E 6 RIGUARDANO DISPOSIZIONI O FORMULAZIONI DI PORTATA GENERALE , LE QUESTIONI 2 , 4 E 5 CONCERNONO PROBLEMI SPECIFICI E DEBBONO ESSERE ESAMINATE ALLA LUCE DELLE FINALITA DELLE PRESTAZIONI DI CUI E CAUSA . E QUINDI OPPORTUNO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I DUE GRUPPI DI QUESTIONI L ' UNO DOPO L ' ALTRO .
SULLE QUESTIONI 1 , 3 E 6
5 IL PROBLEMA SOLLEVATO CON LA PRIMA QUESTIONE E IN REALTA QUELLO SE L ' ESPRESSIONE ' COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ' , CONTENUTA NELLA DEFINIZIONE DEL TERMINE ' LAVORATORE ' ALL ' ART . 1 . LETT . A ), PUNTO II ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 - DEFINIZIONE CHE SI APPLICA ANCHE NELL ' AMBITO DEL REGOLAMENTO N . 574/72 - PRESUPPONGA IL VERSAMENTO OBBLIGATORIO DI CONTRIBUTI ALL ' EPOCA IN CUI SI AVVERA L ' EVENTO COPERTO DALL ' ASSICURAZIONE , OPPURE SE SIA SUFFICIENTE CHE , SECONDO LA LEGISLAZIONE DI CUI TRATTASI , LA PERSONA SIA ANCORA ASSICURATA AL MOMENTO DELL ' EVENTO A MOTIVO DEI CONTRIBUTI VERSATI OBBLIGATORIAMENTE , IN QUALITA DI LAVORATORE DIPENDENTE , DURANTE UN PERIODO ANTERIORE . IL PROBLEMA NON SI PRESENTA DIVERSAMENTE SE SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE ANCHE IL PARAGRAFO 1 DELLA LETT . I DELL ' ALLEGATO V AL REGOLAMENTO N . 1408/71 CHE , RIFERENDOSI ALLA DISPOSIZIONE SOPRA CITATA ED ALLA LEGISLAZIONE DEL REGNO UNITO , CONSIDERA LAVORATORE ' QUALSIASI PERSONA CHE SIA TENUTA A VERSARE I CONTRIBUTI IN QUALITA DI LAVORATORE SUBORDINATO ' . IN EFFETTI , LA CORTE HA GIA AFFERMATO , NELLA SENTENZA 29 SETTEMBRE 1976 IN CAUSA 17/76 , BRACK ( RACC . PAG . 1450 ) CHE , LUNGI DAL RESTRINGERE LA NOZIONE DI ' LAVORATORE ' , QUALE RISULTA DALL ' ART . 1 , LETT . A ), DEL REGOLAMENTO , DETTO PARAGRAFO MIRA UNICAMENTE A PRECISARE LA PORTATA DEL PUNTO II ) DELLA STESSA LETT . A ) RIGUARDO AL REGIME BRITANNICO , LE CUI MODALITA DI GESTIONE O DI FINANZIAMENTO CONSENTONO DI INDIVIDUARE IN TAL MODO LE PERSONE RICOMPRESE NELLA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO .
6 COME HA PARIMENTI SOTTOLINEATO LA CITATA SENTENZA DEL 29 SETTEMBRE 1976 , DA TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 RISULTA CHE ESSO SI APPLICA A DETERMINATI GRUPPI DI PERSONE CHE , AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO , NON POSSEDEVANO LO STATUS DI ' LAVORATORE SUBORDINATO ' AI SENSI DEL DIRITTO DEL LAVORO . SAREBBE CONTRARIO ALLO SPIRITO DELLE DISPOSIZIONI IN PAROLA ED A UNO DEGLI SCOPI ESSENZIALI DEL REGOLAMENTO , QUALE QUELLO DI ASSICURARE AI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA I DIRITTI E I VANTAGGI ACQUISITI , L ' ESCLUDERE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - DANDO UN ' INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA ALLA DEFINIZIONE DEL TERMINE ' LAVORATORE ' - QUALSIASI ALTRO CASO IN CUI , SECONDO LA LEGISLAZIONE DI CUI SI TRATTA , L ' ASSICURAZIONE CONTINUI A COPRIRE I RISCHI DELL ' ASSICURATO , PUR NON ESSENDO QUESTI PIU TENUTO A VERSARE CONTRIBUTI .
7 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE NEL SENSO CHE LA PERSONA AVENTE DIRITTO , IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI INDICATE NEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , A MOTIVO DEI CONTRIBUTI CHE ERA TENUTA A VERSARE ANTERIORMENTE , NON PERDE LA QUALITA DI ' LAVORATORE ' AI SENSI DEI REGOLAMENTI N . 1408/71 E 574/72 PER IL SOLO FATTO CHE , AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO , NON VERSAVA CONTRIBUTI E NON ERA TENUTA A FARLO .
8 IL TERMINE ' LEGISLAZIONE ' , LA CUI INTERPRETAZIONE E RICHIESTA CON LA TERZA QUESTIONE , SI INCONTRA IN UN GRANDE NUMERO DI DISPOSIZIONI DEI DUE REGOLAMENTI . ESSO FIGURA FRA LE DEFINIZIONI INSERITE NELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO . ANCHE SE IL PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE SOLLEVATO CON LA QUESTIONE NON TROVA SOLUZIONE ESPRESSA IN DETTA DEFINIZIONE , LA STESSA ESISTENZA DI UNA SIMILE DISPOSIZIONE GENERALE IMPLICA CHE LA SOLUZIONE DEVE ESSERE FONDATA , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , SU UN ' INTERPRETAZIONE UNIFORME . NELLA SENTENZA 7 NOVEMBRE 1973 , IN CAUSA 51/73 , SMIEJA ( RACC . PAG . 1212 ), LA CORTE HA INTERPRETATO LA NOZIONE , QUALE FIGURA ALL ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NEL SENSO CHE ESSA INCLUDE LE DISPO SIZIONI COMUNITARIE RELATIVE ALLA MATERIA DI CUI TRATTA DETTO N . 1 . QUESTA CONCLUSIONE SI FONDAVA , FRA L ' ALTRO , SULLA CONSIDERAZIONE CHE I DIRITTI IN QUESTIONE DERIVANO SPESSO NON DALLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , BENSI DA TALE LEGISLAZIONE INTEGRATA DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE . LA STESSA CONSIDERAZIONE VALE PER LA PRESENTE FATTISPECIE . IN EFFETTI , LA NECESSITA DI PREVEDERE UNA LIMITAZIONE , QUALE QUELLA DI CUI ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , E SPIEGATA PROPRIO DALL ' AMPIEZZA DEI DIRITTI DELL ' INTERESSATO RISULTANTI DA ALTRE DISPOSIZIONI DEI DUE REGOLAMENTI .
9 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA TERZA QUESTIONE NEL SENSO CHE L ' ESPRESSIONE ' LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , SI DEVE INTENDERE COME COMPRENDENTE ANCHE I REGOLAMENTI COMUNITARI .
10 CON LA SESTA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA SE L ' OBBLIGO , ENUNCIATO NEL SECONDO PERIODO DELL ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DELL ' AUTORITA DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVA L ' AUTORITA COMPETENTE , DI TRASMETTERE A QUESTA LE DOMANDE PRESENTATE PRESSO DI ESSA , SUSSISTA ALLORCHE LA DOMANDA E PRESENTATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE DELL ' AUTORITA COMPETENTE .
11 QUESTO PROBLEMA D ' INTERPRETAZIONE SORGE DAL FATTO CHE IL SECONDO PERIODO DELL ' ART . 86 FA RIFERIMENTO AL PRIMO PERIODO DI DETTO ARTICOLO E CHE DETTO PRIMO PERIODO RIGUARDA SOLTANTO I CASI IN CUI LA DOMANDA E STATA PRESENTATA ENTRO LO STESSO TERMINE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE DELL ' AUTORITA COMPETENTE . L ' ART . 86 NON ATTRIBUISCE PERO ALL ' AUTORITA CHE HA RICEVUTO LA DOMANDA IL POTERE DI SINDACARNE LA RICEVIBILITA IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DELL ' AUTORITA COMPETENTE . SPETTA A QUEST ' ULTIMA DECIDERE SE LA DOMANDA E STATA PRESENTATA TEMPESTIVAMENTE , TENENDO CONTO DI QUANTO STABILITO NEL PRIMO PERIODO DELL ' ART . 86 . L ' AUTORITA CHE HA RICEVUTO LA DOMANDA DEVE QUINDI TRASMETTERLA ALL ' AUTORITA COMPETENTE , CONFORMEMENTE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL SECONDO PERIODO DELL ' ARTICOLO IN PAROLA .
12 LA SOLUZIONE DELLA SESTA QUESTIONE E QUINDI CHE L ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE , ALLORCHE UNA DOMANDA , UNA DICHIARAZIONE OD UN RICORSO SONO PRESENTATI AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE O UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE DEVE ESSERE CONCESSA LA PRESTAZIONE , L ' AUTORITA , L ' ISTITUZIONE O L ' ORGANO GIURISDIZIONALE NON E COMPETENTE A SINDACARE LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA , DELLA DICHIARAZIONE O DEL RICORSO DI CUI TRATTASI . TALE COMPETENZA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ORGANO GIURISDIZIONALE DELLO STATO MEMBRO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE LA PRESTAZIONE DEV ' ESSERE CONCESSA ED ALLA QUALE LA DOMANDA , LA DICHIARAZIONE OD IL RICORSO DEBBONO COMUNQUE ESSERE TRASMESSI .
SULLE QUESTIONI 2 , 4 E 5
13 LA SECONDA E LA QUARTA QUESTIONE INTENDONO FAR PRECISARE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI MATERNITA DEL TIPO DI QUELLE DI CUI E CAUSA NELLA FATTISPECIE ; LA QUINTA QUESTIONE RIGUARDA POI LA VALIDITA DELL ' ART . 8 QUALE INTERPRETATO DALLA CORTE NELLA SOLUZIONE DATA ALLE DUE ALTRE QUESTIONI .
14 L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 RECITA :
' SE UN LAVORATORE O UNO DEI SUOI FAMILIARI PUO PRETENDERE AL BENEFICIO DELLE PRESTAZIONI DI MATERNITA AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI , TALI PRESTAZIONI SONO CONCESSE ESCLUSIVAMENTE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO E AVVENUTO IL PARTO O , SE IL PARTO NON HA AVUTO LUOGO NEL TERRITORIO DI UNO DI DETTI STATI , ESCLUSIVAMENTE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO ALLA QUALE IL LAVORATORE E STATO SOGGETTO DA ULTIMO ' .
15 SI TRATTA DI UNA DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DELL ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 . TALE ARTICOLO , DALLA RUBRICA : ' DIVIETO DI CUMULO DELLE PRESTAZIONI ' , PRESCRIVE , FRA L ' ALTRO , AL N . 1 , CHE IL REGOLAMENTO ' NON PUO CONFERIRE , NE MANTENERE IL DIRITTO A BENEFICIARE DI PIU PRESTAZIONI DELLA STESSA NATURA RIFERENTISI AD UNO STESSO PERIODO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ' . ANCHE SE , SECONDO IL SUO TENORE LETTERALE , L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 CONTIENE UNA NORMA RELATIVA ALLA LEGGE DA APPLICARSI , ESSO RIENTRA NECESSARIAMENTE ANCHE NELL ' AMBITO DELLE DISPOSIZIONI CHE , AI SENSI DEL SETTIMO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , INTENDONO EVITARE CUMULI INGIUSTIFICATI .
16 LE PRESTAZIONI DI CUI E CAUSA NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE SONO ASSEGNI CONCESSI PER UN DETERMINATO PERIODO PRIMA E DOPO IL PARTO . ANCHE SE LA DURATA DEL PERIODO E L ' IMPORTO CONCESSO PER SETTIMANA O PER GIORNO VARIANO DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO , LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI RISPONDE ALLA STESSA FINALITA DI PROTEZIONE DELLA MADRE E DEL NEONATO . LA DONNA DEVE GODERE DI UN PERIODO DI RIPOSO O DI FERIE E GLI ASSEGNI VERSATILE SERVONO A SOSTITUIRE , ALMENO IN PARTE , LA REMUNERAZIONE CHE ELLA AVREBBE EVENTUALMENTE PERCEPITO DURANTE QUEL PERIODO .
17 ALLA LUCE DI TALI FINALITA VANNO RISOLTE LE QUESTIONI RELATIVE AL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 8 . IL CUMULO DI PRESTAZIONI SI VERIFICA SOLO NELLA MISURA IN CUI LA DOMANDA DI PRESTAZIONI POSSA ESSERE EFFETTIVAMENTE SODDISFATTA MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI . DANDO ALL ' ART . 8 UN ' APPLICAZIONE PIU AMPIA , SI POTREBBE IN EFFETTI , COME HA GIUSTAMENTE SOTTOLINEATO LA COMMISSIONE , PERVENIRE , IN CASI DEL GENERE DI QUELLO DI SPECIE , AL RISULTATO DI ESCLUDERE DEL TUTTO L ' INTERESSATA DAL PERCEPIMENTO DI ASSEGNI . UN RISULTATO SIMILE DI UNA NORMA DI DIVIETO DI CUMULO SAREBBE CONTRARIO AGLI OBIETTIVI DEI REGOLAMENTI . LE STESSE CONSIDERAZIONI E , SOPRATTUTTO , LA LETTERA DEL CITATO ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 MILITANO A FAVORE DELL ' ELEMENTO A ) DELL ' ALTERNATIVA CONTENUTA NELLA QUARTA QUESTIONE , CONCERNENTE IL PROBLEMA PRESENTATO DALLA DIVERSITA DEI PERIODI DI PRESTAZIONI CONTEMPLATI DALLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI . DETTA SOLUZIONE POTREBBE , IN VERITA , AVERE LA CONSEGUENZA CHE UNA PERSONA , LA QUALE ABBIA ESAURITO IL MASSIMO DEL BENEFICIO CONCESSO DALLO STATO IN CUI HA AVUTO LUOGO IL PARTO , GODA , PER UN PERIODO SUPPLEMENTARE , DELLE PRESTAZIONI ATTRIBUITE DA UN ' ALTRA LEGISLAZIONE CUI SIA STATA SOGGETTA , LEGISLAZIONE CHE , PER MOTIVI DI TUTELA DELLA MADRE E DEL NEONATO , CONCEDA UN PERIODO DI FERIE PIU LUNGO . UN RISULTATO DEL GENERE NON SI POTREBBE PERO CONSIDERARE ' CUMULO INGIUSTIFICATO ' E , IN MANCANZA DI UNA DISPOSIZIONE ESPRESSA IN TAL SENSO , NON SI PUO AFFATTO PRESUMERE CHE SIA ESCLUSO DALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 .
18 LA SOLUZIONE DA DARE ALLA SECONDA ED ALLA QUARTA QUESTIONE E QUINDI CHE L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE SI APPLICA SOLTANTO NELLA MISURA IN CUI LA DOMANDA DELL ' INTERESSATA POSSA , IN EFFETTI , ES SERE SODDISFATTA MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI , E SOLO RIGUARDO AL PERIODO PER IL QUALE LA RICHIEDENTE POSSA AVER DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DESIGNATA DA DETTO ARTICOLO .
19 IL DUBBIO SULLA VALIDITA DELL ' ART . 8 ESPRESSO NELLA QUINTA QUESTIONE RIGUARDA UNICAMENTE L ' IPOTESI IN CUI DETTO ARTICOLO ABBIA L ' EFFETTO DI ESCLUDERE LA RICHIEDENTE DALLE PRESTAZIONI IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DEL PARTO . LA QUESTIONE SI SPIEGA CON I DUBBI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 8 CHE IL GIUDICE A QUO HA MANIFESTATO NELLE QUESTIONI 2 E 4 . ORA , IN PROPOSITO , TENUTO CONTO DELLE SOLUZIONI DATE A TALI QUESTIONI , L ' IPOTESI PROSPETTATA SI SAREBBE PRESENTATA SOLTANTO NEL CASO IN CUI LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 AVESSERO CONDOTTO , NON POTENDOSI FAR RICORSO ALL ' ART . 12 DI QUEL REGOLAMENTO ED ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , A CUMULI DI PRESTAZIONI MANIFESTAMENTE INGIUSTIFICATI .
20 SI PUO QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE NEL SENSO CHE L ' ESAME DELLE QUESTIONI POSTE NON HA RIVELATO ELEMENTI DI NATURA TALE DA METTERE IN DISCUSSIONE LA VALIDITA DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 .
SULLE SPESE
LE SPESE SOSTENUTE DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER , CON ORDINANZA DELL ' 11 SETTEMBRE 1979 , DICHIARA :
1* I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , E 21 MARZO 1972 , N . 574 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DEVONO ESSERE INTERPRETATI NEL SENSO CHE LA PERSONA AVENTE DIRITTO , IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI INDICATE NEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , A MOTIVO DEI CONTRIBUTI CHE ERA TENUTA A VERSARE ANTERIORMENTE , NON PERDE LA QUALITA DI ' LAVORATORE ' AI SENSI DEI REGOLAMENTI N . 1408/71 E 574/72 PER IL SOLO FATTO CHE , AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO NON VERSAVA CONTRIBUTI E NON ERA TENUTA A FARLO .
2* L ' ESPRESSIONE ' LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , SI DEVE INTENDERE COME COMPRENDENTE ANCHE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI .
3* L ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE , ALLORCHE UNA DOMANDA , UNA DICHIARAZIONE OD UN RICORSO SONO PRESENTATI AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE O UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE DEVE ESSERE CONCESSA LA PRESTAZIONE , L ' AUTORITA , L ' ISTITUZIONE O L ' ORGANO GIURISDIZIONALE NON E COMPETENTE A SINDACARE LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA , DELLA DICHIARAZIONE O DEL RICORSO DI CUI TRATTASI . TALE COMPETENZA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ORGANO GIURISDIZIONALE DELLO STATO MEMBRO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE LA PRESTAZIONE DEV ' ESSERE CONCESSA ED ALLA QUALE LA DOMANDA , LA DICHIARAZIONE OD IL RICORSO DEBBONO COMUNQUE ESSERE TRASMESSI .
4* L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE SI APPLICA SOLTANTO NELLA MISURA IN CUI LA DOMANDA DELL ' INTERESSATA POSSA , IN EFFETTI , ESSERE SODDISFATTA MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI , E SOLO RIGUARDO AL PERIODO PER IL QUALE LA RICHIEDENTE POSSA AVER DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DESIGNATA DA DETTO ARTICOLO .
5* L ' ESAME DELLE QUESTIONI POSTE NON HA RIVELATO ELEMENTI DI NATURA TALE DA INFICIARE LA VALIDITA DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 .