61979J0143

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 22 MAGGIO 1980. - MARGARET WALSH CONTRO NATIONAL INSURANCE OFFICER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA). - PREVIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI MATERNITA'. - CAUSA 143/79.

raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 01639
edizione speciale greca pagina 00197
edizione speciale spagnola pagina 00579


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LAVORATORE - NOZIONE - DEFINIZIONE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE BRITANNICA - EFFETTI - OGGETTO

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ALLEGATO V , LETT . I , PARAGRAFO 1 )

2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LAVORATORE - NOZIONE - PERSONA NON PIU TENUTA A VERSARE I CONTRIBUTI MA AVENTE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI A CAUSA DEI CONTRIBUTI VERSATI - INCLUSIONE

( REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NN . 1408/71 E 574/72 )

3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI AI SENSI DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 - NOZIONE

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 574/72 , ART . 8 )

4 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DOMANDE , DICHIARAZIONI O RICORSI PRESENTATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO - RICEVIBILITA - VALUTAZIONE DA PARTE DELL ' ENTE O DEL GIUDICE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 86 )

5 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - NORME ANTICUMULO - PRESTAZIONI DI MATERNITA - ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 - PORTATA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 574/72 , ART . 8 )

Massima


1 . IL PARAGRAFO 1 DELLA LETT . I ( REGNO UNITO ) DELL ' ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , LUNGI DAL RESTRINGERE LA DEFINIZIONE DI ' LAVORATORI ' QUALE RISULTA DALL ' ART . 1 , LETT . A ) DEL REGOLAMENTO , MIRA UNICAMENTE A PRECI SARE LA PORTATA DEL PUNTO II ) DELLA STESSA LETT . A ) RIGUARDO ALLA LEGISLAZIONE BRITANNICA .

2 . LA PERSONA CHE ABBIA DIRITTO , A NORMA DELLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI CONTEMPLATE NEL REGOLAMENTO N . 1408/71 A MOTIVO DEI CONTRIBUTI CHE ESSA ERA TENUTA A VERSARE IN PRECEDENZA , NON PERDE LA QUALITA DI ' LAVORATORE ' , AI SENSI DEI REGOLAMENTI NN . 1408/71 E 574/72 , PER IL SOLO FATTO CHE , AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO , NON VERSAVA CONTRIBUTI E NON ERA TENUTA A FARLO .

3 . L ' ESPRESSIONE ' LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , SI DEVE INTENDERE COME COMPRENDENTE ANCHE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI .

4 . L ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE , QUALORA UNA DOMANDA , UNA DICHIARAZIONE OD UN RICORSO SIA PRESENTATO AD UN ' AUTORITA , AD UN ' ISTITUZIONE O AD UN GIUDICE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITA , DETTA AUTORITA , ISTITUZIONE O GIUDICE NON E COMPETENTE A SINDACARE LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA , DELLA DICHIARAZIONE O DEL RICORSO DI CUI TRATTASI . TALE COMPETENZA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O AL GIUDICE DELLO STATO MEMBRO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE LA PRESTAZIONE DEV ' ESSERE ATTRIBUITA ED ALLA QUALE LA DOMANDA , DICHIARAZIONE O RICORSO VA COMUNQUE TRASMESSO .

5 . L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 SI APPLICA SOLTANTO QUALORA LA DOMANDA DELL ' INTERESSATA POSSA IN EFFETTI ESSERE SODDISFATTA MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI E SOLO RIGUARDO AL PERIODO PER IL QUALE LA RICHIEDENTE PUO AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DESIGNATA DA DETTO ARTICOLO . PER CONTRO , DETTA DISPOSIZIONE NON ESCLUDE CHE L ' INTERESSATA CHE ABBIA ESAURITO IL DIRITTO MASSIMO CONCESSO DALLO STATO DEL PARTO FRUISCA , PER UN PERIODO SUPPLEMENTARE , DELLE PRESTAZIONI ATTRIBUITE DA UN ' ALTRA LEGISLAZIONE CUI SIA STATA SOGGETTA E CHE , PER MOTIVI DI TUTELA DELLA MADRE E DEL NEONATO , CONCEDA UN PERIODO DI PERMESSO PIU LUNGO . UN RISULTATO DEL GENERE NON SI PUO INFATTI CONSIDERARE COMPRESO NELL ' IPOTESI DEL ' CUMULO INGIUSTIFICATO ' CHE LA DETTA DISPOSIZIONE TENDE AD ESCLUDERE .

Parti


NELLA CAUSA 143/79 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

MARGARET WALSH

E

NATIONAL INSURANCE OFFICER ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG 2 ), DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 MARZO 1972 , N . 574 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ( GU N . L 74 , PAG . 1 ), NONCHE DELLA NOZIONE DI ' LAVORATORE ' AI SENSI DI QUESTI DUE REGOLAMENTI ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA DELL ' 11 SETTEMBRE 1979 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 14 DELLO STESSO MESE , IL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA HA POSTO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , SEI QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ) E 21 MARZO 1972 , N . 574 , CHE STABILISCE LA MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ( GU N . L 74 , PAG . 1 ). LE QUESTIONI SONO POSTE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA RIGUARDANTE PRESTAZIONI DI MATERNITA DOVUTE AD UNA PERSONA , LA SIG.RA MARGARET WALSH , CHE HA LAVORATO IN PARTE NEL REGNO UNITO , IN PARTE NELLA REPUBBLICA D ' IRLANDA E , DOPO AVER PARTORITO IN IRLANDA IL 31 LUGLIO 1975 , E TORNATA A VIVERE NEL REGNO UNITO IL 21 AGOSTO SEGUENTE .

2 LA SIG.RA WALSH CHE , SECONDO LE INFORMAZIONI RACCOLTE , SEMBRA AVER SODDISFATTO LE CONDIZIONI PER CHIEDERE PRESTAZIONI DI MATERNITA IN IRLANDA , NON NE HA TUTTAVIA PRESENTATO DOMANDA IN DETTO PAESE . ELLA SI E INVECE RIVOLTA , IL 3 OTTOBRE 1975 , DOPO IL SUO RITORNO NEL REGNO UNITO , ALL ' INSURANCE OFFICER BRITANNICO PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI MATERNITA DOVUTE IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DEL REGNO UNITO . PUR SODDISFACENDO LA SIG.RA WALSH LE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE PER LA NASCITA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN MISURA RIDOTTA , L ' INSURANCE OFFICER RESPINGEVA LA DOMANDA PER PRESENTAZIONE TARDIVA E MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE PER IL RITARDO .

3 RESPINTO L ' APPELLO INTERPOSTO DALLA SIG.RA WALSH DINANZI AD UNA ISTANZA GIURISDIZIONALE LOCALE , L ' INTERESSATA PROPONEVA RICORSO DINANZI AL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER . NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI A DETTA AUTORITA , SORGEVANO ALCUNI PROBLEMI RELATIVI ALL ' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA ALLA FATTISPECIE ED IL COMMISSIONER CHIEDEVA ALLA CORTE UNA PRONUNCIA PREGIUDIZIALE SULLE QUESTIONI SEGUENTI :

' 1 ) SE LA PERSONA CHE SODDISFI LE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DI UNO STATO MEMBRO ( NELLA FATTISPECIE IL REGNO UNITO ) PER AVER DIRITTO ALL ' ASSEGNO DI MATERNITA ( NELLA FATTISPECIE IN MISURA RIDOTTA ) DURANTE L ' INTERO PERIODO PER IL QUALE L ' ASSEGNO DI MATERNITA E RICHIESTO IN QUELLO STATO SIA UN ' ' LAVORATORE ' ' AI SENSI

A ) DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 E

B ) DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 ,

SEBBENE DURANTE DETTO PERIODO NON ABBIA VERSATO CONTRIBUTI NE SIA TENUTA A VERSARLI .

2)SE IL LAVORATORE CHE SODDISFI LE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA ( IN MISURA PIENA O RIDOTTA ) IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI DUE O PIU STATI MEMBRI ( NELLA FATTISPECIE IL REGNO UNITO E LA REPUBBLICA D ' IRLANDA ) DEBBA ESSERE CONSIDERATO , AI FINI DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 ' ' UN LAVORATORE (. . . CHE POSSA . . .) PRETENDERE AL BENEFICIO DELLE PRESTAZIONI DI MATERNITA ' ' IN BASE A TALI LEGISLAZIONI ,

A ) ANCHE SE ABBIA PERSO IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O PER ALTRI MOTIVI , OPPURE

B)SOLO SE LA SUA DOMANDA AVREBBE EFFETTIVAMENTE ESITO POSITIVO IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI TUTTI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI .

3)SE IL RIFERIMENTO , NELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 ALLE ' ' LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI ' ' , DEBBA CONSIDERARSI ( A ) COMPRENDENTE O ( B ) ESCLUDENTE I REGOLAMENTI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA .

4)SE NEL CASO DI UN LAVORATORE CHE PUO PRETENDERE PRESTAZIONI DI MATERNITA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI DUE O PIU STATI MEMBRI , AI SENSI DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 , IL DISPOSTO DI DETTO ARTICOLO , SECONDO IL QUALE LE PRESTAZIONI SONO CONCESSE ESCLUSIVAMENTE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO E AVVENUTO IL PARTO ( NELLA SPECIE LA REPUBBLICA D ' IRLANDA ) ABBIA L ' EFFETTO DI ESCLUDERE LA POSSIBILITA PER L ' ISTANTE DI OTTENERE PRESTAZIONI DI MATERNITA IN STATI MEMBRI DOVE NON HA AVUTO LUOGO IL PARTO ( NELLA SPECIE IL REGNO UNITO )

A)SOLTANTO PER IL PERIODO PER IL QUALE L ' ISTANTE PUO PRETENDERE PRESTAZIONI DI MATERNITA A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DOVE HA AVUTO LUOGO IL PARTO , O

B)PER QUANTO RIGUARDA QUALSIASI PRESTAZIONE DI MATERNITA RELATIVA AL PARTO DI CUI TRATTASI , NEGLI STATI MEMBRI IN CUI QUESTO NON HA AVUTO LUOGO .

5)SE DETTO ART . 8 , IN QUANTO ESCLUDE LA POSSIBILITA PER L ' ISTANTE DI OTTENERE PRESTAZIONI DI MATERNITA IN STATI MEMBRI DOVE NON HA AVUTO LUOGO IL PARTO , SIA VALIDO E NON SIA VIZIATO DA ECCESSO DI POTERE ( ' ' ULTRA VIRES ' ' ).

6)SE LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 , RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL ' AUTORITA COMPETENTE , SI APPLICHINO NEL CASO DI UNA DOMANDA CHE , AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO ( NELLA SPECIE LA REPUBBLICA D ' IRLANDA ) AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA ( MA NON LO E STATA ), AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE O UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI TALE STATO ENTRO UN DETERMINATO TERMINE , MA E STATA PRESENTATA , SCADUTO QUEL TERMINE , AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE OD UN ORGANO GIURISDIZIONALE CORRISPONDENTE DI UN ALTRO STATO MEMBRO ( NELLA SPECIE IL ' ' DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY ' ' DI LONDRA , REGNO UNITO ) ' .

4 MENTRE LE QUESTIONI 1 , 3 E 6 RIGUARDANO DISPOSIZIONI O FORMULAZIONI DI PORTATA GENERALE , LE QUESTIONI 2 , 4 E 5 CONCERNONO PROBLEMI SPECIFICI E DEBBONO ESSERE ESAMINATE ALLA LUCE DELLE FINALITA DELLE PRESTAZIONI DI CUI E CAUSA . E QUINDI OPPORTUNO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I DUE GRUPPI DI QUESTIONI L ' UNO DOPO L ' ALTRO .

SULLE QUESTIONI 1 , 3 E 6

5 IL PROBLEMA SOLLEVATO CON LA PRIMA QUESTIONE E IN REALTA QUELLO SE L ' ESPRESSIONE ' COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ' , CONTENUTA NELLA DEFINIZIONE DEL TERMINE ' LAVORATORE ' ALL ' ART . 1 . LETT . A ), PUNTO II ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 - DEFINIZIONE CHE SI APPLICA ANCHE NELL ' AMBITO DEL REGOLAMENTO N . 574/72 - PRESUPPONGA IL VERSAMENTO OBBLIGATORIO DI CONTRIBUTI ALL ' EPOCA IN CUI SI AVVERA L ' EVENTO COPERTO DALL ' ASSICURAZIONE , OPPURE SE SIA SUFFICIENTE CHE , SECONDO LA LEGISLAZIONE DI CUI TRATTASI , LA PERSONA SIA ANCORA ASSICURATA AL MOMENTO DELL ' EVENTO A MOTIVO DEI CONTRIBUTI VERSATI OBBLIGATORIAMENTE , IN QUALITA DI LAVORATORE DIPENDENTE , DURANTE UN PERIODO ANTERIORE . IL PROBLEMA NON SI PRESENTA DIVERSAMENTE SE SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE ANCHE IL PARAGRAFO 1 DELLA LETT . I DELL ' ALLEGATO V AL REGOLAMENTO N . 1408/71 CHE , RIFERENDOSI ALLA DISPOSIZIONE SOPRA CITATA ED ALLA LEGISLAZIONE DEL REGNO UNITO , CONSIDERA LAVORATORE ' QUALSIASI PERSONA CHE SIA TENUTA A VERSARE I CONTRIBUTI IN QUALITA DI LAVORATORE SUBORDINATO ' . IN EFFETTI , LA CORTE HA GIA AFFERMATO , NELLA SENTENZA 29 SETTEMBRE 1976 IN CAUSA 17/76 , BRACK ( RACC . PAG . 1450 ) CHE , LUNGI DAL RESTRINGERE LA NOZIONE DI ' LAVORATORE ' , QUALE RISULTA DALL ' ART . 1 , LETT . A ), DEL REGOLAMENTO , DETTO PARAGRAFO MIRA UNICAMENTE A PRECISARE LA PORTATA DEL PUNTO II ) DELLA STESSA LETT . A ) RIGUARDO AL REGIME BRITANNICO , LE CUI MODALITA DI GESTIONE O DI FINANZIAMENTO CONSENTONO DI INDIVIDUARE IN TAL MODO LE PERSONE RICOMPRESE NELLA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO .

6 COME HA PARIMENTI SOTTOLINEATO LA CITATA SENTENZA DEL 29 SETTEMBRE 1976 , DA TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 RISULTA CHE ESSO SI APPLICA A DETERMINATI GRUPPI DI PERSONE CHE , AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO , NON POSSEDEVANO LO STATUS DI ' LAVORATORE SUBORDINATO ' AI SENSI DEL DIRITTO DEL LAVORO . SAREBBE CONTRARIO ALLO SPIRITO DELLE DISPOSIZIONI IN PAROLA ED A UNO DEGLI SCOPI ESSENZIALI DEL REGOLAMENTO , QUALE QUELLO DI ASSICURARE AI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA I DIRITTI E I VANTAGGI ACQUISITI , L ' ESCLUDERE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - DANDO UN ' INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA ALLA DEFINIZIONE DEL TERMINE ' LAVORATORE ' - QUALSIASI ALTRO CASO IN CUI , SECONDO LA LEGISLAZIONE DI CUI SI TRATTA , L ' ASSICURAZIONE CONTINUI A COPRIRE I RISCHI DELL ' ASSICURATO , PUR NON ESSENDO QUESTI PIU TENUTO A VERSARE CONTRIBUTI .

7 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE NEL SENSO CHE LA PERSONA AVENTE DIRITTO , IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI INDICATE NEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , A MOTIVO DEI CONTRIBUTI CHE ERA TENUTA A VERSARE ANTERIORMENTE , NON PERDE LA QUALITA DI ' LAVORATORE ' AI SENSI DEI REGOLAMENTI N . 1408/71 E 574/72 PER IL SOLO FATTO CHE , AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO , NON VERSAVA CONTRIBUTI E NON ERA TENUTA A FARLO .

8 IL TERMINE ' LEGISLAZIONE ' , LA CUI INTERPRETAZIONE E RICHIESTA CON LA TERZA QUESTIONE , SI INCONTRA IN UN GRANDE NUMERO DI DISPOSIZIONI DEI DUE REGOLAMENTI . ESSO FIGURA FRA LE DEFINIZIONI INSERITE NELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO . ANCHE SE IL PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE SOLLEVATO CON LA QUESTIONE NON TROVA SOLUZIONE ESPRESSA IN DETTA DEFINIZIONE , LA STESSA ESISTENZA DI UNA SIMILE DISPOSIZIONE GENERALE IMPLICA CHE LA SOLUZIONE DEVE ESSERE FONDATA , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , SU UN ' INTERPRETAZIONE UNIFORME . NELLA SENTENZA 7 NOVEMBRE 1973 , IN CAUSA 51/73 , SMIEJA ( RACC . PAG . 1212 ), LA CORTE HA INTERPRETATO LA NOZIONE , QUALE FIGURA ALL ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NEL SENSO CHE ESSA INCLUDE LE DISPO SIZIONI COMUNITARIE RELATIVE ALLA MATERIA DI CUI TRATTA DETTO N . 1 . QUESTA CONCLUSIONE SI FONDAVA , FRA L ' ALTRO , SULLA CONSIDERAZIONE CHE I DIRITTI IN QUESTIONE DERIVANO SPESSO NON DALLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , BENSI DA TALE LEGISLAZIONE INTEGRATA DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE . LA STESSA CONSIDERAZIONE VALE PER LA PRESENTE FATTISPECIE . IN EFFETTI , LA NECESSITA DI PREVEDERE UNA LIMITAZIONE , QUALE QUELLA DI CUI ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , E SPIEGATA PROPRIO DALL ' AMPIEZZA DEI DIRITTI DELL ' INTERESSATO RISULTANTI DA ALTRE DISPOSIZIONI DEI DUE REGOLAMENTI .

9 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA TERZA QUESTIONE NEL SENSO CHE L ' ESPRESSIONE ' LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , SI DEVE INTENDERE COME COMPRENDENTE ANCHE I REGOLAMENTI COMUNITARI .

10 CON LA SESTA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA SE L ' OBBLIGO , ENUNCIATO NEL SECONDO PERIODO DELL ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DELL ' AUTORITA DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVA L ' AUTORITA COMPETENTE , DI TRASMETTERE A QUESTA LE DOMANDE PRESENTATE PRESSO DI ESSA , SUSSISTA ALLORCHE LA DOMANDA E PRESENTATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE DELL ' AUTORITA COMPETENTE .

11 QUESTO PROBLEMA D ' INTERPRETAZIONE SORGE DAL FATTO CHE IL SECONDO PERIODO DELL ' ART . 86 FA RIFERIMENTO AL PRIMO PERIODO DI DETTO ARTICOLO E CHE DETTO PRIMO PERIODO RIGUARDA SOLTANTO I CASI IN CUI LA DOMANDA E STATA PRESENTATA ENTRO LO STESSO TERMINE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE DELL ' AUTORITA COMPETENTE . L ' ART . 86 NON ATTRIBUISCE PERO ALL ' AUTORITA CHE HA RICEVUTO LA DOMANDA IL POTERE DI SINDACARNE LA RICEVIBILITA IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DELL ' AUTORITA COMPETENTE . SPETTA A QUEST ' ULTIMA DECIDERE SE LA DOMANDA E STATA PRESENTATA TEMPESTIVAMENTE , TENENDO CONTO DI QUANTO STABILITO NEL PRIMO PERIODO DELL ' ART . 86 . L ' AUTORITA CHE HA RICEVUTO LA DOMANDA DEVE QUINDI TRASMETTERLA ALL ' AUTORITA COMPETENTE , CONFORMEMENTE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL SECONDO PERIODO DELL ' ARTICOLO IN PAROLA .

12 LA SOLUZIONE DELLA SESTA QUESTIONE E QUINDI CHE L ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE , ALLORCHE UNA DOMANDA , UNA DICHIARAZIONE OD UN RICORSO SONO PRESENTATI AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE O UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE DEVE ESSERE CONCESSA LA PRESTAZIONE , L ' AUTORITA , L ' ISTITUZIONE O L ' ORGANO GIURISDIZIONALE NON E COMPETENTE A SINDACARE LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA , DELLA DICHIARAZIONE O DEL RICORSO DI CUI TRATTASI . TALE COMPETENZA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ORGANO GIURISDIZIONALE DELLO STATO MEMBRO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE LA PRESTAZIONE DEV ' ESSERE CONCESSA ED ALLA QUALE LA DOMANDA , LA DICHIARAZIONE OD IL RICORSO DEBBONO COMUNQUE ESSERE TRASMESSI .

SULLE QUESTIONI 2 , 4 E 5

13 LA SECONDA E LA QUARTA QUESTIONE INTENDONO FAR PRECISARE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI MATERNITA DEL TIPO DI QUELLE DI CUI E CAUSA NELLA FATTISPECIE ; LA QUINTA QUESTIONE RIGUARDA POI LA VALIDITA DELL ' ART . 8 QUALE INTERPRETATO DALLA CORTE NELLA SOLUZIONE DATA ALLE DUE ALTRE QUESTIONI .

14 L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 RECITA :

' SE UN LAVORATORE O UNO DEI SUOI FAMILIARI PUO PRETENDERE AL BENEFICIO DELLE PRESTAZIONI DI MATERNITA AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI , TALI PRESTAZIONI SONO CONCESSE ESCLUSIVAMENTE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO E AVVENUTO IL PARTO O , SE IL PARTO NON HA AVUTO LUOGO NEL TERRITORIO DI UNO DI DETTI STATI , ESCLUSIVAMENTE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO ALLA QUALE IL LAVORATORE E STATO SOGGETTO DA ULTIMO ' .

15 SI TRATTA DI UNA DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DELL ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 . TALE ARTICOLO , DALLA RUBRICA : ' DIVIETO DI CUMULO DELLE PRESTAZIONI ' , PRESCRIVE , FRA L ' ALTRO , AL N . 1 , CHE IL REGOLAMENTO ' NON PUO CONFERIRE , NE MANTENERE IL DIRITTO A BENEFICIARE DI PIU PRESTAZIONI DELLA STESSA NATURA RIFERENTISI AD UNO STESSO PERIODO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ' . ANCHE SE , SECONDO IL SUO TENORE LETTERALE , L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 CONTIENE UNA NORMA RELATIVA ALLA LEGGE DA APPLICARSI , ESSO RIENTRA NECESSARIAMENTE ANCHE NELL ' AMBITO DELLE DISPOSIZIONI CHE , AI SENSI DEL SETTIMO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , INTENDONO EVITARE CUMULI INGIUSTIFICATI .

16 LE PRESTAZIONI DI CUI E CAUSA NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE SONO ASSEGNI CONCESSI PER UN DETERMINATO PERIODO PRIMA E DOPO IL PARTO . ANCHE SE LA DURATA DEL PERIODO E L ' IMPORTO CONCESSO PER SETTIMANA O PER GIORNO VARIANO DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO , LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI RISPONDE ALLA STESSA FINALITA DI PROTEZIONE DELLA MADRE E DEL NEONATO . LA DONNA DEVE GODERE DI UN PERIODO DI RIPOSO O DI FERIE E GLI ASSEGNI VERSATILE SERVONO A SOSTITUIRE , ALMENO IN PARTE , LA REMUNERAZIONE CHE ELLA AVREBBE EVENTUALMENTE PERCEPITO DURANTE QUEL PERIODO .

17 ALLA LUCE DI TALI FINALITA VANNO RISOLTE LE QUESTIONI RELATIVE AL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 8 . IL CUMULO DI PRESTAZIONI SI VERIFICA SOLO NELLA MISURA IN CUI LA DOMANDA DI PRESTAZIONI POSSA ESSERE EFFETTIVAMENTE SODDISFATTA MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI . DANDO ALL ' ART . 8 UN ' APPLICAZIONE PIU AMPIA , SI POTREBBE IN EFFETTI , COME HA GIUSTAMENTE SOTTOLINEATO LA COMMISSIONE , PERVENIRE , IN CASI DEL GENERE DI QUELLO DI SPECIE , AL RISULTATO DI ESCLUDERE DEL TUTTO L ' INTERESSATA DAL PERCEPIMENTO DI ASSEGNI . UN RISULTATO SIMILE DI UNA NORMA DI DIVIETO DI CUMULO SAREBBE CONTRARIO AGLI OBIETTIVI DEI REGOLAMENTI . LE STESSE CONSIDERAZIONI E , SOPRATTUTTO , LA LETTERA DEL CITATO ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 MILITANO A FAVORE DELL ' ELEMENTO A ) DELL ' ALTERNATIVA CONTENUTA NELLA QUARTA QUESTIONE , CONCERNENTE IL PROBLEMA PRESENTATO DALLA DIVERSITA DEI PERIODI DI PRESTAZIONI CONTEMPLATI DALLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI . DETTA SOLUZIONE POTREBBE , IN VERITA , AVERE LA CONSEGUENZA CHE UNA PERSONA , LA QUALE ABBIA ESAURITO IL MASSIMO DEL BENEFICIO CONCESSO DALLO STATO IN CUI HA AVUTO LUOGO IL PARTO , GODA , PER UN PERIODO SUPPLEMENTARE , DELLE PRESTAZIONI ATTRIBUITE DA UN ' ALTRA LEGISLAZIONE CUI SIA STATA SOGGETTA , LEGISLAZIONE CHE , PER MOTIVI DI TUTELA DELLA MADRE E DEL NEONATO , CONCEDA UN PERIODO DI FERIE PIU LUNGO . UN RISULTATO DEL GENERE NON SI POTREBBE PERO CONSIDERARE ' CUMULO INGIUSTIFICATO ' E , IN MANCANZA DI UNA DISPOSIZIONE ESPRESSA IN TAL SENSO , NON SI PUO AFFATTO PRESUMERE CHE SIA ESCLUSO DALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 .

18 LA SOLUZIONE DA DARE ALLA SECONDA ED ALLA QUARTA QUESTIONE E QUINDI CHE L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE SI APPLICA SOLTANTO NELLA MISURA IN CUI LA DOMANDA DELL ' INTERESSATA POSSA , IN EFFETTI , ES SERE SODDISFATTA MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI , E SOLO RIGUARDO AL PERIODO PER IL QUALE LA RICHIEDENTE POSSA AVER DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DESIGNATA DA DETTO ARTICOLO .

19 IL DUBBIO SULLA VALIDITA DELL ' ART . 8 ESPRESSO NELLA QUINTA QUESTIONE RIGUARDA UNICAMENTE L ' IPOTESI IN CUI DETTO ARTICOLO ABBIA L ' EFFETTO DI ESCLUDERE LA RICHIEDENTE DALLE PRESTAZIONI IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DEL PARTO . LA QUESTIONE SI SPIEGA CON I DUBBI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 8 CHE IL GIUDICE A QUO HA MANIFESTATO NELLE QUESTIONI 2 E 4 . ORA , IN PROPOSITO , TENUTO CONTO DELLE SOLUZIONI DATE A TALI QUESTIONI , L ' IPOTESI PROSPETTATA SI SAREBBE PRESENTATA SOLTANTO NEL CASO IN CUI LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 AVESSERO CONDOTTO , NON POTENDOSI FAR RICORSO ALL ' ART . 12 DI QUEL REGOLAMENTO ED ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , A CUMULI DI PRESTAZIONI MANIFESTAMENTE INGIUSTIFICATI .

20 SI PUO QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE NEL SENSO CHE L ' ESAME DELLE QUESTIONI POSTE NON HA RIVELATO ELEMENTI DI NATURA TALE DA METTERE IN DISCUSSIONE LA VALIDITA DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

LE SPESE SOSTENUTE DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER , CON ORDINANZA DELL ' 11 SETTEMBRE 1979 , DICHIARA :

1* I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , E 21 MARZO 1972 , N . 574 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DEVONO ESSERE INTERPRETATI NEL SENSO CHE LA PERSONA AVENTE DIRITTO , IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI INDICATE NEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , A MOTIVO DEI CONTRIBUTI CHE ERA TENUTA A VERSARE ANTERIORMENTE , NON PERDE LA QUALITA DI ' LAVORATORE ' AI SENSI DEI REGOLAMENTI N . 1408/71 E 574/72 PER IL SOLO FATTO CHE , AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO NON VERSAVA CONTRIBUTI E NON ERA TENUTA A FARLO .

2* L ' ESPRESSIONE ' LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 , SI DEVE INTENDERE COME COMPRENDENTE ANCHE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI .

3* L ' ART . 86 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE , ALLORCHE UNA DOMANDA , UNA DICHIARAZIONE OD UN RICORSO SONO PRESENTATI AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE O UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE DEVE ESSERE CONCESSA LA PRESTAZIONE , L ' AUTORITA , L ' ISTITUZIONE O L ' ORGANO GIURISDIZIONALE NON E COMPETENTE A SINDACARE LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA , DELLA DICHIARAZIONE O DEL RICORSO DI CUI TRATTASI . TALE COMPETENZA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ORGANO GIURISDIZIONALE DELLO STATO MEMBRO IN BASE ALLA CUI LEGISLAZIONE LA PRESTAZIONE DEV ' ESSERE CONCESSA ED ALLA QUALE LA DOMANDA , LA DICHIARAZIONE OD IL RICORSO DEBBONO COMUNQUE ESSERE TRASMESSI .

4* L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE SI APPLICA SOLTANTO NELLA MISURA IN CUI LA DOMANDA DELL ' INTERESSATA POSSA , IN EFFETTI , ESSERE SODDISFATTA MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI , E SOLO RIGUARDO AL PERIODO PER IL QUALE LA RICHIEDENTE POSSA AVER DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DESIGNATA DA DETTO ARTICOLO .

5* L ' ESAME DELLE QUESTIONI POSTE NON HA RIVELATO ELEMENTI DI NATURA TALE DA INFICIARE LA VALIDITA DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 574/72 .

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