16.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/31 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — TF1/Commissione
(Causa T-354/05) (1)
(«Aiuti di Stato - Finanziamento di France Télévisions mediante canoni audiovisivi - Esame permanente degli aiuti esistenti - Raccomandazione che propone l’adozione di opportune misure - Impegni dello Stato membro accettati dalla Commissione - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Natura dell’atto impugnato - Interesse ad agire - Ricevibilità - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Sentenza Altmark»)
2009/C 113/62
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: TF1 (Boulogne-Bilancourt, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Giolito, agente)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, agenti); e France Télévisions S.A. (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e D. Tayar, avocats)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2005, C (2005) 1166 def., relativa all’aiuto concesso a France Télévisions [aiuto E 10/2005 (ex C 60/1999) — France, Canone radiodiffusione]
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata alle sue proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione e da France Télévisions SA. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |