24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Austria/Commissione

(Causa T-368/05) (1)

(FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Premio per bovini - Premio alla vacca nutrice - Premio all’estensivazione - Controlli chiave - Obbligo di utilizzare un sistema di informazione geografica informatizzato - Controllo delle superfici foraggere alpestri - Obbligo di cooperazione - Obbligo di motivazione - Tipo di correzione finanziaria applicata - Estrapolazione delle constatazioni di inadempimenti)

2009/C 256/38

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: inizialmente H. Dossi, poi H. Dossi e C. Pesendorfer, ed infine C. Pesendorfer e A. Hable, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Erlbacher, agente)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), nella parte in cui essa esclude talune spese effettuate dalla Repubblica d’Austria

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


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