7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/27


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Giorgio Beverly Hills/UAMI — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS)

(Causa T-228/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS - Marchio nazionale denominativo anteriore GIORGIO - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di un rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Beverly Hills, Inc. (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente avv. M. Schaeffer, poi avv. K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH (Hagen, Germania) (rappresentante: avv. H. Prange)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 21 giugno 2006 (procedimenti riuniti R 107/2005-2 e R 187/2005-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH e la Giorgio Beverly Hills, Inc.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 giugno 2006 (procedimenti riuniti R 107/2005-2 e R 187/2005-2) è annullata per la parte in cui essa ha respinto il ricorso nel procedimento R 187/2005-2.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Giorgio Beverly Hills, Inc. nel corso del procedimento dinnanzi al Tribunale.

3)

La WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Giorgio Beverly Hills, Inc ai fini del procedimento dinnanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


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