7.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Giorgio Beverly Hills/UAMI — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS)
(Causa T-228/06) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS - Marchio nazionale denominativo anteriore GIORGIO - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di un rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 32/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Giorgio Beverly Hills, Inc. (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente avv. M. Schaeffer, poi avv. K. Sandberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e G. Schneider, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH (Hagen, Germania) (rappresentante: avv. H. Prange)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 21 giugno 2006 (procedimenti riuniti R 107/2005-2 e R 187/2005-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH e la Giorgio Beverly Hills, Inc.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 giugno 2006 (procedimenti riuniti R 107/2005-2 e R 187/2005-2) è annullata per la parte in cui essa ha respinto il ricorso nel procedimento R 187/2005-2. |
2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Giorgio Beverly Hills, Inc. nel corso del procedimento dinnanzi al Tribunale. |
3) |
La WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Giorgio Beverly Hills, Inc ai fini del procedimento dinnanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI. |