29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-430/07) (1)

(Decisione 2000/764/CE - Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina - Regolamento (CE) n. 2777/2000 - Misure di sostegno del mercato - Misure veterinarie - Contributo comunitario al finanziamento di una parte del costo dei test - Direttiva 85/73/CEE - Possibilità per gli Stati membri di finanziare la parte del costo non presa in carico dalla Comunità mediante la riscossione di contributi nazionali di ispezione di carni o di contributi per la lotta contro le epizoozie)

2009/C 205/07

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione dell'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione 29 novembre 2000, 2000/764//CE, sui testi bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 305, pag. 35), dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (GU L 321, pag. 47), dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU L 160, pag. 21) e dell'art. 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), modificata e codificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162, pag. 1) — Accertamento della presenza dell'ESB — Testi rapidi autorizzati — Finanziamento esclusivo da parte della Comunità o cofinanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri con ripercussione delle spese sugli operatori economici mediante riscossione di diritti — Sentenza nella causa C-239/01, Germania/Commissione

Dispositivo

1)

L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 gennaio 2001, n. 111, deve essere interpretato nel senso che rientrano in tale disposizione i test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina praticati obbligatoriamente nei Paesi Bassi, nei mesi di maggio e di giugno 2001, su tutta la carne ottenuta da bovini di età superiore a 30 mesi macellati a fini di consumo umano.

2)

L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, deve essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato carni di bovini di età superiore a 30 mesi che non siano risultate negative al test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina, imposto a partire dal 1o gennaio 2001, costituisce una misura di natura veterinaria, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che si inserisce nei programmi di sradicamento e di monitoraggio dell’encefalopatia spongiforme bovina.

3)

L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui alle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli Stati membri riscuotano contributi nazionali destinati a finanziare il costo dei test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina. L’importo totale dei contributi connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo umano deve essere fissato nel rispetto dei principi previsti per i contributi comunitari, secondo i quali, da un lato, tale importo non deve superare le spese sostenute, che coprono gli oneri salariali e sociali nonché le spese amministrative connesse all’esecuzione di siffatti test, e, dall’altro, è vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di tale contributo.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


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