22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/50 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Strack/Commissione delle Comunità europee
(Causa F-121/07)
(2007/C 315/96)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare le decisioni della Commissione delle Comunità europee 12 gennaio 2007, 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007 per la parte in cui esse rifiutano al ricorrente l'accesso immediato e illimitato ai dati e ai documenti posseduti dalla convenuta sul suo conto; il che comprende, al momento e nello stato attuale, la trasmissione di copie integrali, preferibilmente elettroniche, nonché, in subordine, la consultazione completa e la possibilità di prendere estratti o note in riferimento:
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Condannare la Commissione ad un risarcimento danni d'importo adeguato, non inferiore a 10 000 EUR per i danni materiali, morali e per la salute subiti dal ricorrente a causa delle decisioni impugnate, unitamente ad interessi annuali del 2 % superiori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento per il periodo di cui trattasi; |
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Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fonda il suo ricorso sulla violazione del dovere di sollecitudine, del principio di buona amministrazione nonché il divieto di abuso di potere in relazione all'errore di valutazione delle decisioni impugnate. Inoltre, le decisioni avrebbero parimenti violato l'art. 25, n. 2, seconda frase, l'art. 26, n. 7 e l'art. 26a dello Statuto, i diritti del ricorrente derivanti dall'art. 255 CE, dal regolamento n. 1049/2001 nonché il diritto fondamentale all'autodeterminazione in campo informativo in relazione al regolamento n. 45/2001.