23.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/57 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2007 — Romania/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-484/07)
(2008/C 51/103)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: Aurel Ciobanu-Dordea, agente, Emilia Gane e Dumitra Mereuță, consigliere)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione 26 ottobre 2007 C(2007) 5253 def. concernente il piano nazionale di assegnazione di certificati relativi a emissioni dei gas a effetto serra per il periodo 2008-2012, notificato dalla Romania in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE; |
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condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Mediante la decisione impugnata, la Commissione ha respinto parzialmente il piano nazionale di assegnazione di certificati relativi a emissioni dei gas a effetto serra per il periodo 2008-2012, notificato dalla Romania in forza della direttiva 2003/87/CE (1), riducendo di 19,754248 milioni di tonnellate di CO2, equivalente annuale, il numero complessivo di certificati che sarà assegnato per il regime comunitario e stabilendo che non sarà superato il quantitativo annuale medio complessivo di 75,944352 milioni di tonnellate delle quote di emissioni che possono essere assegnate.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:
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la Commissione non ha rispettato l'art. 9, nn. 1 e 3, e l'art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE, avendo stabilito, con forza obbligatoria, in base ad un metodo proprio, il quantitativo complessivo delle quote di emissioni che possono essere assegnate dalla Romania, travalicando così le sue competenze; |
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la Commissione ha applicato un metodo privo di trasparenza per determinare i quantitativi complessivi delle quote di emissioni, violando così tanto l'art. 9, n. 3, quanto l'art. 9, n. 1, della direttiva 2003/87/CE; |
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nell'ambito di applicazione del proprio sistema, la Commissione ha violato il principio di non discriminazione; |
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la Commissione non ha rispettato l'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE e l'art. 253 CE, in quanto non ha motivato adeguatamente la decisione C(2007) 5253 def. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, 25.10.2003, pag. 32).