6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 313/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 1o ottobre 2008 — Yaesu Europe BV/Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-433/08)
(2008/C 313/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Yaesu Europe BV
Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «firma», che compare nel modello di cui all'allegato A dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (1) ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e viene utilizzata per la presentazione di una domanda di rimborso di imposte sulla cifra di affari ai sensi dell'art. 3, lett. a), della medesima direttiva, costituisca una nozione comunitaria da interpretarsi in modo unitario. |
2) |
In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1): Se la nozione di «firma» vada intesa nel senso che la domanda di rimborso debba essere obbligatoriamente firmata dal soggetto passivo in persona oppure, nel caso di una persona giuridica, dal rappresentante legale, o se sia sufficiente la firma di un procuratore (per esempio un rappresentante fiscale o un dipendente del soggetto passivo). |
(1) GU L 331, pag. 11.