9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/22 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2008 — E. I. du Pont de Nemours e a./Commissione
(Causa T-76/08)
(2008/C 116/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: E. I. du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Stati Uniti), DuPont Performance Elastomers LLC (Wilmington, Stati Uniti), DuPont Performance Elastomers SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: J. Boyce e A. Lyle-Smythe, Solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare l'art. 1, lett. b), della decisione nella parte in cui stabilisce che la E. I. DuPont ha partecipato alla violazione; |
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annullare l'art. 2, lett. b), della decisione nella parte in cui stabilisce che la E. I. DuPont sia tenuta a pagare un'ammenda; |
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ridurre le ammende imposte alle ricorrenti ai sensi dell'art. 2, lett. b), di tale decisione; e |
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condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C(2007) 5910 def. (caso COMP/F/38.629 — Gomma cloroprene), con la quale la Commissione ha stabilito che le ricorrenti, unitamente ad altre imprese, hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, partecipando a un accordo unico e continuato e/o ad una pratica concordata nel settore della gomma cloroprene.
A sostegno delle loro richieste le ricorrenti hanno dedotto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, è incorsa in un errore di diritto e non ha motivato a sufficienza la sua decisione:
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ritenendo la ricorrente E. I. DuPont responsabile per l'implicazione nel cartello della joint venture DuPont Dow Elastomers nel corso del periodo successivo al trasferimento alla DuPont Dow Elastomers, da parte della ricorrente E. I. DuPont, di tutte le sue attività commerciali relative agli elastomeri, tra cui la gomma cloroprene; |
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imponendo un'ammenda alla E. I. DuPont per il periodo antecedente al trasferimento delle sue attività relative agli elastomeri alla DuPont Dow Elastomers, sebbene la Commissione fosse incorsa in decadenza; |
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non avendo provato un interesse legittimo ad adottare una decisione contro la E. I. DuPont in questo caso; |
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non avendo dimostrato che la Bayer e la DuPont Dow Elastomers avevano raggiunto un accordo o un patto sulla chiusura degli impianti; |
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applicando un moltiplicatore per durata di 6.5 corrispondente a sei anni e sei mesi, nonostante la durata della partecipazione della DuPont Dow Elastomers all'infrazione fosse solo di sei anni e un mese; |
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non concedendo alle ricorrenti la massima riduzione possibile dell'ammenda pari al 30 %; e |
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dichiarando che un dipendente della DuPont Dow Elastomers aveva partecipato al cartello. |