30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/47 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/UAMI — Schwarzbräu (ALASKA)
(Causa T-225/08)
(2008/C 223/82)
Lingua processuale:il tedesco
Parti
Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (rappresentante: P. Wadenbach, Ebersburg, Germania)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008, (procedimento R 877/2004-4); |
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cancellare completamente il marchio comunitario «ALASKA» n. 505 552, a causa di esistenti impedimenti assoluti alla registrazione; |
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condannare il convenuto alle spese; |
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in subordine, come secondo punto delle conclusioni, si chiede che il marchio comunitario «ALASKA» n. 505 552 venga dichiarato nullo almeno per i prodotti seguenti: «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche della classe 32». |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «ALASKA» per prodotti della classe 32 (marchio comunitario n. 505 552).
Titolare del marchio comunitario: Schwarzbräu GmbH
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e g) del regolamento (CE) n. 40/94 (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).