27.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/16


Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Grazer Wechselseitige Versicherung/Commissione

(Causa T-282/08)

(2008/C 247/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Graz, Austria) (rappresentante: avv. H. Wollmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare in toto la decisione della Commissione 30 aprile 2008, C(2008) 1625 def. (C 56/06, ex NN 77/06 — Privatizzazione della Bank Burgenland) ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE;

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 30 aprile 2008, C(2008) 1625 def., in cui la Commissione ha deciso che non è compatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato concesso dall'Austria in violazione dell'art. 88, n. 3, CE a favore della società di assicurazione Grazer Wechselseitige Versicherung AG e della GW Beteiligungserwerbs- und -verwaltungs GmbH nel quadro della privatizzazione della HYPO Bank Burgenland AG.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma in primo luogo che la Commissione, sotto vari aspetti, ha applicato in maniera non corretta l'art. 87, n. 1, CE. In particolare, si sostiene a tal riguardo l'esistenza di numerosi indicatori idonei a far ritenere che il valore di mercato della banca privatizzata alla data dell'operazione fosse chiaramente più inferiore al prezzo d'acquisto offerto dalla ricorrente, con la conseguenza che essa non sarebbe stata favorita nella vendita.

Si contesta, inoltre, che la convenuta abbia applicato in maniera non corretta il «private-vendor-test». A questo proposito la ricorrente asserisce l'erroneità della tesi della Commissione, secondo la quale non si sarebbe dovuta prendere in considerazione la responsabilità sussidiaria del Land Burgenland per determinati impegni assunti dalla banca privatizzata nell'ambito della decisione di aggiudicazione. Inoltre, la ricorrente adduce al riguardo che la Commissione non si basa sul modello di un reale investitore privato, quanto sulla fictio di un venditore disposto all'assunzione di rischi in misura integrale.

In seguito la ricorrente fa valere che la Commissione non ha provato che l'offerta della ricorrente, anche attuando i necessari adattamenti, fosse ancora nominalmente peggiore rispetto all'offerta dell'offerente competitore.

In via subordinata, la ricorrente fa valere che la Commissione ha trascurato di esaminare, quando ha dedotto a la sussistenza di un aiuto di stato, la sua compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Infine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata presenta vari difetti di motivazione.


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